
DECRETO PRESIDENZIALE 12 maggio 2022, n. 529
G.U.R.S. 27 maggio 2022, n. 23
Modifica dell'art. 2 del decreto presidenziale n. 620 del 25 novembre 2020, concernente disposizioni in ordine alle finalità previste dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - Misura inerente agli interventi in favore delle agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e delle edicole.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relativa a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";
VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;
VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12 [N.d.R. recte: D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12], recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013. n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";
VISTA la Comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01 del 20/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022", pubblicata nella G.U.R.S. 14 maggio 2020, n. 28;
VISTI in particolare gli articoli 5 comma 2, 6, commi 1 e 2, e 10 commi 1, 4 e 6, della suddetta legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
CONSIDERATO che l'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 9/2020, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2020, n. 23, prevede che nell'ambito degli interventi economici previsti dallo stesso articolo, "La misura di cui ai comma 1 è destinata fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei consorzi fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.";
VISTO il D.P.Reg. n. 620/2020 con il quale sono state stabilite specifiche disposizioni in ordine alle finalità previste dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, in particolare per quanto attiene alla misura inerente agli interventi in favore delle agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e delle edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge;
VISTA la nota prot. n. 6099 del 16/03/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze e del Credito con la quale, tenuto conto che gli interventi previsti dal suindicato D.P.Reg. n. 620/2020 sono stati inseriti nel Piano di Sviluppo e Coesione, Sezione Speciale Covid, è stato proposto all'Assessore dell'Economia, che ha espresso la propria condivisione, di modificare il predetto D.P.Reg. n. 620/2020 del 25 novembre 2020 al fine di renderlo coerente con le finalità di tale Sezione Speciale Covid;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 237 del 28 aprile 2022 con la quale è stato apprezzato lo schema di decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'Economia di modifica dell'articolo 2 del D.P.Reg. n. 620/2020;
Decreta:
Fondo Sicilia Sezione specializzata in credito. Misura di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Modifiche all'articolo 2 del D.P.Reg. n. 620/2020
1. All'articolo 2 del D.P.Reg. n. 620/2020, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Possono avere accesso alle agevolazioni i destinatari di cui all'articolo 1 del presente decreto già operanti alla data del 31/12/2019 e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nell'anno 2020 rispetto al 2019. Per le imprese che hanno avviato l'attività nel 2019, ai fini del computo della percentuale di calo di fatturato dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 il fatturato da prendere in considerazione per il 2020 corrisponde a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di attività svolta nel 2019. Le frazioni di mese vengono conteggiate per intero se superiori a 15 giorni; viceversa non vanno computate.".
2. All'articolo 2, comma 2, lettera b., del D.P.Reg. n. 620/2020, dopo le parole "tra i restanti soggetti aventi diritto" sono aggiunte le parole ", sempre entro il limite massimo di 4.000 (quattromila) euro per ciascun soggetto".
3. Il comma 4 dell'articolo 2 del D.P.Reg. n. 620/2020 è così sostituito: "Le agevolazioni sono concesse ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni. Al termine del periodo di vigenza del predetto Quadro temporaneo le agevolazioni saranno concesse in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.".
Palermo, 12 maggio 2022.
MUSUMECI
ARMAO