
DECRETO PRESIDENZIALE 25 novembre 2020
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 4 dicembre 2020, n. 60
Disposizioni in ordine alle finalità previste dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - Misura inerente alla concentrazione e patrimonializzazione dei consorzi fidi.
TESTO COORDINATO (al D.P. 613/2021)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(su proposta dell'Assessore per l'economia)
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relativa a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";
VISTO l'art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;
VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1 febbraio 1965, n. 60;
VISTO il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12 [N.d.R. recte: D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12], recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modificazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18 gennaio 2013, e successive modifiche e integrazioni.";
VISTA la Comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01 del 20/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii;
VISTA legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022", pubblicata nella G.U.R.S. 14 maggio 2020, n. 28;
VISTI in particolare gli articoli 5 comma 2, 6, commi 1 e 2, e 10 commi 1, 4 e 6, della suddetta legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
CONDIDERATO che l'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 9/2020, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2020, n. 23, prevede che nell'ambito degli interventi economici previsti dallo stesso articolo, "La misura di cui al comma 1 è destinata fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei consorzi fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.";
RITENUTO di dovere stabilire specifiche disposizioni in ordine alle finalità previste dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, ed in particolare per quanto attiene alla misura inerente alla concentrazione e patrimonializzazione dei consorzi fidi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 26 ottobre 2020 con la quale è stato apprezzato lo schema di disposizioni attuative recante interventi per la concentrazione e patrimonializzazione dei Consorzi Fidi, in attuazione dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, novellato dall'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2020, n. 23.
Decreta:
Interventi per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi
(modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P. 613/2021)
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, il presente decreto disciplina l'attuazione della misura di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima legge regionale n. 9/2020 a valere sul Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito, istituito presso IRFIS FinSicilia S.p.A, limitatamente ai contributi finalizzati alla concentrazione e alla patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese siciliane, in termini di maggior credito e a minor costo, avvalendosi del sistema dei Consorzi Fidi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, per il tramite dei Consorzi Fidi, quali agevolazioni alle imprese consorziate ed interamente computati ad aumento a pagamento delle azioni o quote societarie delle imprese siciliane socie e/o del Fondo rischi versato dalle medesime imprese in via definitiva.
3. La dotazione finanziaria degli interventi di cui al presente articolo, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 10, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, è fissata in euro 20.000.000 (ventimilioni) ed è così destinata:
a) una quota pari al 70% della dotazione (euro quattordicimilioni) è prioritariamente destinata alle operazioni di concentrazione di cui al successivo articolo 2, comma 2;
b) la restante quota del 30% (euro seimilioni) è destinata alla patrimonializzazione dei Consorzi Fidi.
4. Il centro di responsabilità amministrativa è individuato nel Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito.
5. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. cura la gestione del Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 6, commi 1 e 2, e 10 commi 1, 4 e 6, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, nonché delle presenti disposizioni attuative e provvede alla predisposizione ed all'emanazione dei singoli avvisi discendenti dalle presenti disposizioni, previo assenso dell'Assessore Regionale per l'Economia.
Accesso alla misura
(modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P. 613/2021)
1. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi per gli interventi per la concentrazione e la patrimonializzazione di cui all'articolo 1, i Consorzi Fidi devono:
a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
c. essere operanti, alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, nel territorio della Regione e riconosciuti dalla Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I Consorzi Fidi di cui al comma 1 possono presentare la richiesta di contributo qualora coinvolti in operazioni di concentrazione deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, e devono derivare da un unico atto di fusione.
3. Una quota pari al 50% della dotazione finanziaria indicata al superiore articolo 1, comma 3, lettera a), pari ad euro 7000.000, è destinata alle operazioni per le quali il soggetto risultante dalla concentrazione, ove non già iscritto, possegga i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al Dlgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni e ne ottenga l'iscrizione entro 12 mesi dall'accoglimento della domanda, a pena di revoca del contributo eventualmente concesso. La residua quota del 50% della dotazione finanziaria indicata al superiore articolo 1, comma 3, lettera a), pari ad euro 7.000.000, è destinata alle operazioni per le quali il soggetto risultante dalla concentrazione, ove non già iscritto, possegga i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 112 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni e ne ottenga l'iscrizione entro 12 mesi dall'accoglimento della domanda, a pena di revoca del contributo eventualmente concesso.
4. Le richieste di contributo possono essere presentate a seguito dell'approvazione della delibera del progetto di fusione da parte dei competenti organi di tutti i Consorzi Fidi coinvolti e del successivo deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese del luogo ove hanno sede i Consorzi Fidi medesimi.
5. Le richieste di cui al comma 3 devono essere presentate:
a. nei casi di fusione mediante incorporazione, dal legale rappresentante, o suo procuratore speciale, del Consorzio Fidi incorporante;
b. nei casi di fusione che prevedono la nascita di un nuovo Consorzi Fidi, dal legale rappresentante, o suo procuratore speciale, del Consorzio Fidi risultante nell'operazione di fusione, ovvero da uno dei legali rappresentanti, o suo procuratore speciale, dei confidi coinvolti al quale gli altri Consorzi Fidi coinvolti abbiano conferito procura speciale per la sottoscrizione della richiesta di contributo.
6. In caso di concentrazione di cui al comma 3, il Consorzio Fidi richiedente è tenuto ad indicare nel modulo di richiesta le denominazioni di tutti gli altri Consorzi Fidi partecipanti al progetto di fusione e, se del caso, quella del nuovo soggetto nascente dall'operazione di concentrazione medesima.
Esame delle richieste di contributo
1. Le richieste di contributo sono esaminate da IRFIS-Finsicilia S.p.A. secondo l'ordine cronologico di ricezione e le risorse sono assegnate alle richieste valutate positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
2. Nell'esame delle richieste, IRFIS-Finsicilia S.p.A. può richiedere ulteriore documentazione qualora quella prodotta non sia sufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al contributo.
3. L'importo massimo concedibile per singola operazione di concentrazione è stabilito nella misura del 25% del capitale sociale del consorzio risultante dall'operazione di fusione.
Presentazione delle istanze
1. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A disciplina le modalità e i termini di presentazione delle istanze, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto. Soltanto per comprovate esigenze istruttorie IRFIS-FinSicilia S.p.A. può richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta all'atto della presentazione dell'istanza.
Concessione ed erogazione del contributo
1. Nel caso in cui le verifiche di cui all'articolo 3 si concludano con esito positivo, IRFIS Finsicilia S.p.A. adotta il provvedimento di concessione del contributo e il provvedimento è notificato all'indirizzo PEC del Consorzio Fidi richiedente. Il provvedimento di concessione è adottato da IRFIS Finsicilia S.p.A. entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della richiesta completa di tutti gli allegati richiamati nel modulo di domanda, ovvero dalla data di completamento della medesima a seguito della richiesta di dati ed informazioni mancanti effettuata dal IRFIS Finsicilia S.p.A..
2. IRFIS Finsicilia S.p.A. dispone l'erogazione del contributo, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme, a seconda che si tratti di concentrazione o di patrimonializzazione, su uno specifico conto corrente bancario dedicato ai contributi di cui al comma 4, art. 10, della legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, indicato dal soggetto richiedente nel modulo di richiesta. Gli interessi che maturano sulle somme giacenti sui rispettivi conti correnti vanno ad incremento, nel caso di concentrazione a capitale sociale, e nel caso di patrimonializzazione a fondo rischi dedicato ai contributi di cui al comma 4, art. 10, della legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020.
3. Nel caso in cui le verifiche di cui all'articolo 3 si concludano con esito negativo, IRFIS Finisicilia S.p.A. respinge la richiesta di contributo. In tal caso, i Consorzi Fidi possono presentare una nuova richiesta di contributo entro la data di chiusura dello sportello fissata dal relativo avviso.
4. Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, IRFIS Finsicilia S.p.A. dispone l'erogazione del finanziamento, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato nell'istanza dal soggetto richiedente.
5. Le agevolazioni dovranno essere concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Procedure di gestione
1. L'Organo deliberante denominato "Comitato Fondo Sicilia", costituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A., sovrintende anche alla gestione del Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.
2. Con riferimento alle commissioni e ai costi da riconoscersi all'IRFIS-Finsicilia per la gestione della misura di cui al presente decreto si fa rinvio alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per la gestione della misura di cui al presente decreto IRFIS-FinSicilia S.p.A. terrà specifica contabilità separata.
4. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è onerata di produrre semestralmente all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, un report sugli interventi effettuati per la misura di cui al presente decreto - a partire dall'istruttoria e sino all'erogazione del contributo - con l'indicazione dei soggetti beneficiari, distinti per tipologia, e degli importi a ciascuno erogati, con evidenza degli oneri di gestione e dei costi e spese a carico del fondo.
Disposizioni finali
1. Restano ferme le disposizioni inderogabili dell'ordinamento statale concernenti le dichiarazioni di status, i requisiti, le condizioni personali ed ogni altra situazione soggettiva. L'autocertificazione antimafia è elemento imprescindibile per l'accesso alla misura disciplinata dalle presenti disposizioni attuative. Costituisce, altresì, elemento imprescindibile l'acquisizione, anch'essa in forma di autocertificazione, di specifica attestazione del destinatario volta ad escludere l'omissione di denuncia alle competenti Autorità circa eventuali richieste estorsive da parte di organizzazioni o soggetti criminali verificatesi nel triennio precedente alla data di presentazione dell'istanza; evento questo che è ostativo per l'accesso alla misura e che dà luogo al recupero del finanziamento eventualmente erogato. Nella stessa autocertificazione andranno, altresì, accettati espressamente gli effetti derivanti dal riscontro del verificarsi della citata condizione ostativa/decadenziale. Quanto sopra, in uno con l'impegno a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dei benefici della misura attivata, ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di prestito a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali e ad accettare espressamente, anche in questo caso, gli effetti derivanti dal riscontro del verificarsi della citata condizione decadenziale.
2. Con circolare dell'Assessore regionale per l'Economia potranno essere impartite ulteriori disposizioni in ordine all'attuazione del presente decreto.
3. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in G.U.R.S. e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 25 novembre 2020.
MUSUMECI