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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 dicembre 2020

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 18 dicembre 2020, n. 313

Riparto del saldo delle risorse incrementali, pari a 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l'anno 2020, del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, finalizzate al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO, in particolare, l'articolo 106, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore delle province e città metropolitane, per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19;

VISTI il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 luglio 2020, n. 182, con il quale si è proceduto a definire le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al richiamato articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ed il decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020, il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, con il quale è stato disposto il riparto del medesimo fondo;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

VISTO, in particolare, l'art. 39, comma 1, del predetto decreto-legge n. 104 del 2020, che incrementa la dotazione del fondo di cui al menzionato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese;

CONSIDERATO che il richiamato art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone, altresì, che l'incremento del predetto fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse disposto con il menzionato decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020;

TENUTO CONTO che, in considerazione della perdurante situazione emergenziale sanitaria ed economica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 novembre 2020 adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 ottobre 2020, si è proceduto ad erogare un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, a valere sulle risorse incrementali previste dal citato articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020;

RITENUTO di dover provvedere al riparto della rimanente disponibilità delle risorse incrementali di cui al più volte richiamato articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, pari a 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro in favore dei comuni e 350 milioni di euro in favore di province e città metropolitane;

CONSIDERATO, inoltre, che lo stesso articolo 39, comma 1, prevede che tutte le risorse dello specifico fondo attribuite ai comuni, alle province ed alle città metropolitane istituito dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, comprensive dell'incremento disposto dall'articolo 39, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie;

VISTE le note metodologiche con le quali sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dell'acconto sulle risorse incrementali dello stesso fondo previste dal precitato articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, approvate, rispettivamente, con i menzionati decreti del 16 luglio 2020 e dell'11 novembre 2020;

ACQUISITA la prescritta intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 1° dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Criteri e modalità di riparto del saldo delle risorse incrementali del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

1. I criteri e le modalità di riparto del saldo delle risorse incrementali per l'anno 2020 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali - di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - previste dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzate al ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, sono definiti:

- per il comparto dei comuni nell'allegato A "Nota metodologica comuni";

- per il comparto delle province e città metropolitane nell'allegato B "Nota metodologica province e città metropolitane".

Art. 2

Riparto del saldo delle risorse incrementali del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

1. Per l'anno 2020, il saldo delle risorse incrementali del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, pari a complessivi 1.170 milioni di euro, è attribuito, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto:

- per un importo totale di 820 milioni di euro ai comuni, nelle misure indicate nell'allegato C;

- per un importo totale di 350 milioni di euro alle province ed alle città metropolitane, nelle misure indicate nell'allegato D.

2. Gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante del presente decreto.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2020

Il Ministro dell'Interno

LAMORGESE

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

GUALTIERI