
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DECRETO 30 novembre 2020, n. 74
- Allegato al Comunicato Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana pubblicato nella G.U.R.S. 15 gennaio 2021, n. 2
Disposizioni sulla concessione in uso per finalità di valorizzazione dei Beni Culturali appartenenti al Demanio e Patrimonio della Regione Siciliana in giacenza nei depositi.
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA SICILIANA
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche, contenente l'"Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana";
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche, recante le "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche, di "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti";
VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche, recante le "Norme per la tutela la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana";
VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e successive modifiche, recante le "Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia";
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, contenente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;
VISTO il Decreto Assessorile 27 giugno 2013, n. 1771 con il quale vengono normate le condizioni e vengono indicati i divieti che regolano l'uscita dal territorio della Regione Siciliana dei Beni culturali facenti parte delle collezioni di musei, pinacoteche, gallerie, archivi e biblioteche;
CONSIDERATO che con Decreto Assessorile 29 gennaio 2019, n. 6 sono state disciplinate le procedure per le eventuali autorizzazioni ai prestiti temporanei di beni culturali facenti parte delle collezioni suddette, sia all'interno, sia all'esterno del territorio della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. n. 237 del 19 maggio 2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Alberto Samonà Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
RITENUTO di dover disciplinare la concessione in uso di Beni culturali appartenenti al Demanio e al Patrimonio della Regione Sicilia in giacenza nei depositi degli Istituti periferici.
Per quanto in premessa specificato,
Decreta:
La Regione Siciliana, attraverso i propri Istituti periferici, Soprintendenze, Parchi archeologici, Musei, Gallerie e Biblioteche, concede in uso per finalità di valorizzazione e di pubblica fruizione, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n. 42/2004, i beni culturali appartenenti al proprio Demanio e Patrimonio che si trovano in giacenza nei depositi regionali, affinché siano valorizzati attraverso l'esposizione in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico che rispondano ai requisiti di legge.
Costituisce precondizione essenziale per la concessione in uso di cui all'articolo 1 la circostanza che i beni culturali non siano destinati alla pubblica esposizione nei predetti istituti periferici.
I beni destinati alla concessione in uso, tra quelli indicati dagli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 42/2004 in giacenza nei depositi, sono quelli che sono stati acquisiti per confisca, quelli donati o consegnati spontaneamente, quelli di più vecchia acquisizione di cui sia stata smarrita la documentazione e, in generale, quelli deprivati di ogni riferimento al loro contesto di appartenenza.
Gli Istituti periferici di cui all'articolo 1, che hanno in consegna dei beni culturali in giacenza nei depositi, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 3, formano per questi un elenco ai sensi del R.D. 26 agosto 1927, n. 1917, predisponendo lotti omogenei per caratteristiche storico-culturali o tipologiche.
Nell'attività in parola gli Istituti periferici si avvarranno prioritariamente degli esperti catalogatori e dei catalogatori che prestano servizio nella Società in house Servizi Ausiliari Sicilia, con l'eventuale ausilio di studenti universitari in discipline connesse alla conservazione dei beni culturali che operano in regime di tirocinio formativo.
Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana predispone lo schema unico di bando pubblico ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. n. 42/2004 e di convenzione prevista dall'articolo 112 del medesimo decreto.
Il bando pubblico stabilisce i titoli preferenziali per la concessione in uso e prevede a carico del concorrente potenziale concessionario l'onere della produzione di un documento tecnico e di un progetto di valorizzazione dei beni per i quali ha presentato istanza.
Il Dirigente generale nomina il Responsabile Unico del Procedimento con il compito di uniformare le procedure attraverso le quali la Regione Siciliana, tramite i propri Istituti periferici, concede il prestito dei beni individuati ai sensi degli articoli 3 e 4.
La concessione in uso di beni culturali appartenenti al Demanio e al Patrimonio della Regione Siciliana, in giacenza nei depositi degli Istituti periferici, resta subordinata al pagamento di un corrispettivo che non potrà essere inferiore ad un decimo del valore dei beni concessi, così come desunto dalle stime inventariali operate dal deposito regionale di origine.
La corresponsione del corrispettivo, oltre che in denaro, potrà avvenire nelle seguenti forme:
1. fornitura di beni e/o servizi destinati al patrimonio oggetto della concessione, o in favore di altri beni in giacenza nel medesimo deposito di provenienza, o in generale, a sostegno dei beni culturali del Demanio e Patrimonio della Regione Siciliana, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, restauro, analisi archeometriche, catalogazione, pubblicazione e marketing;
2. fornitura di beni, servizi, infrastrutture o migliorie in favore del deposito di provenienza dei beni da concordarsi con l'Istituto concedente;
La concessione in uso non esclude che il concessionario possa beneficiare di contributi o finanziamenti previsti da norme regionali, statali e dell'Unione Europea.
La concessione in uso di beni culturali appartenenti al Demanio e al Patrimonio della Regione Siciliana, in giacenza nei depositi degli Istituti periferici, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 3, potrà avere una durata compresa tra i due ed i sette anni, prorogabile tacitamente una sola volta a parità di condizioni, salvo che il concessionario comunichi (con raccomandata A/R o PEC) entro i sei mesi antecedenti la scadenza, la propria rinuncia al rinnovo.
Alla scadenza del periodo di concessione in uso o dell'eventuale proroga, i beni oggetto di concessione ritorneranno nella disponibilità dell'Istituto periferico d'origine attraverso le modalità di restituzione previste nella convenzione.
L'alta sorveglianza dei beni culturali affidati in uso in ragione delle previsioni di cui al presente decreto è demandata alla Soprintendenza competente per territorio, con facoltà di verificare in ogni momento l'effettiva applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004, dal bando e dalla relativa convenzione.
In caso di mancata applicazione della vigente normativa di settore, che declina le condizioni per l'esposizione in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico di beni appartenenti al patrimonio culturale, nonché delle disposizioni contenute nel presente decreto, si provvederà alla revoca della concessione.