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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 4 gennaio 2021

G.U.R.S. 15 gennaio 2021, n. 2

Testo coordinato tra i decreti dell'Assessore per l'economia n. 2731 del 26 ottobre 2018 e n. 1467 del 20 ottobre 2020 - Controlli sulle società in house e controllate dalla Regione.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, che ha approvato il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;

VISTO la legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, recante "disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 - Legge di Stabilità Regionale - stralcio I", che all'art. 2 ha dettato disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate;

VISTO l'art. 2, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, che in particolare ha devoluto l'emanazione delle disposizioni di attuazione delle norme del predetto articolo 2 ad un emanando decreto dell'Assessore regionale per l'Economia;

VISTO il parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, emanato in data 16/10/2018;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

VISTI l'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e s.m.i. e l'art. 33, commi 1, 2 e 7 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che disciplinano l'amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed introducono metodi di controllo sulla gestione delle società regionali;

VISTO il decreto del Ragioniere Generale n. 70 del 29/1/2018, che detta linee guida per la compilazione delle schede di rilevazione mensile dei costi delle società relativamente alle spese per il personale, alle spese per gli organi di amministrazione e controllo, alle spese per gli affidamenti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 ed alle spese per lavori o forniture di beni e servizi;

VISTI l'art. 24 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e s.m.i., l'art. 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e s.m.i. e gli articoli 33, commi 3, 4 e 5, e 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i., che impongono alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione misure di contenimento della spesa, rispettivamente per la nomina di consulenti, per il trattamento retributivo dei dipendenti e per la gestione centralizzata degli acquisti;

CONSIDERATO che secondo il modulo dell'in house providing le società pubbliche operano sulla base di un legittimo affidamento diretto, senza previa gara, del servizio di un ente pubblico ad una persona giuridicamente distinta, qualora l'ente eserciti sul secondo un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e la seconda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano; tali società non rivestono una posizione di terzietà rispetto all'amministrazione affidante poiché l'affidamento avviene a favore di un soggetto il quale, pur dotato di autonoma personalità giuridica, si trova in condizioni di soggezione nei confronti dell'ente affidante che è in grado di determinarne le scelte e l'impresa ed è anche sotto l'influenza dominante dell'ente;

RITENUTO in coerenza con la giurisprudenza contabile, che il controllo analogo è un controllo di tipo amministrativo, simile ad un controllo amministrativo di natura gerarchica, in quanto la società in house è assimilabile nella sostanza ad un ente pubblico;

VISTO lo statuto della Società Irfis - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.a., in breve IRFIS - FinSicilia S.p.a., iscritta nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.L.gs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo Unico Bancario, modificato dall'assemblea dei soci nella seduta del 7/8/2020 per l'ampliamento dell'attività della società stessa, da svolgere "in house providing" della Regione Siciliana;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 759 del 30/9/2020, con la quale la Società IRFIS - FinSicilia S.p.a. è stata iscritta nell'elenco delle società in house della Regione Siciliana;

RITENUTO che la Società IRFIS - Finsicilia può contestualmente svolgere attività di intermediario finanziario, sotto la vigilanza della Banca d'Italia, e l'attività di gestione "in house providing" per conto della Pubblica Amministrazione;

VISTO il Decreto dell'Assessore per l'Economia n. 2731 del 26/10/2018 che regolamenta i controlli sulle società partecipate della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore per l'Economia n. 1467 del 20/10/2020 con il quale è stato necessario il coordinamento, per la società IRFIS-Finsicilia S.p.a. delle modalità del controllo analogo previsto per le società in house con i controlli spettanti alla Banca d'Italia;

RITENUTO necessario procedere alla stesura di un testo coordinato tra i due menzionati decreti assessoriali, modificando i tempi procedimentali di cui all'art. 5 del presente decreto, per consentire una compiuta istruttoria;

Decreta:

Controlli sulle società in house e controllate dalla Regione

Art. 1

Contenuto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto dà attuazione alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e declina i controlli della Regione nei confronti delle società regionali in house e delle altre società controllate dalla Regione, di seguito nel presente decreto "società partecipate", ai sensi del medesimo articolo 2.

2. Fermi restando gli indirizzi ed i vincoli contrattuali ascritti ai Dipartimenti ed Uffici equiparati regionali committenti, i controlli di cui al predetto articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 sono esercitati dall'Assessorato regionale dell'Economia - Ragioneria Generale della Regione.

3. La Ragioneria Generale può avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di avvocati, commercialisti, aziendalisti, magistrati o avvocati dello Stato in quiescenza, di comprovata esperienza in materia societaria o amministrativa, nominati dall'Assessore regionale per l'Economia.

4. Per le società partecipate l'Assessore regionale per Economia fissa gli obiettivi gestionali e la Ragioneria Generale, mediante verifiche a campione, ispezioni, richieste di documenti ed informazioni ed accessi telematici, svolge un monitoraggio periodico infrannuale sull'andamento delle società e sui principali loro atti e documenti; la Ragioneria Generale, inoltre, anche tramite verifiche con gli organi di controllo contabile e finanziario, effettua l'analisi degli scostamenti gestionali rispetto agli obiettivi assegnati ed individua, mediante direttive, le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari delle società.

5. Per le società in house, la Ragioneria Generale effettua, inoltre, un esame preventivo sulle principali decisioni degli organi societari.

6. La società partecipata Irfis-FinSicilia S.p.a., iscritta nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 D.L.gs. 1 settembre 1993 n. 385 - Testo Unico Bancario e vigilata dalla Banca d'Italia, è sottoposta, quale società in house, al controllo analogo della Regione Siciliana che lo esercita con le modalità e nelle forme previste dalla legislazione nazionale, dalle leggi regionali e dal presente decreto per le parti applicabili.

Art. 2

Atti regolamentari interni delle società

1. In attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., le società partecipate devono predisporre:

a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;

b) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

c) un ufficio di controllo interno, disciplinato da apposito regolamento interno, strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario e con le strutture dell'Assessorato dell'Economia, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti, e trasmettendo periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione. L'Ufficio di controllo interno raccorda la propria attività con le altre funzioni di controllo della società mediante incontri periodici programmati ed acquisendo sistematicamente le relazioni periodiche di ciascuno di essi previste dalla legge, dallo Statuto sociale e dai regolamenti interni societari. Non sono necessarie forme particolari e le modalità delle relazioni dipenderanno anche da eventuali situazioni di urgenza riscontrate;

d) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

e) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

2. I documenti di cui alla lett. a), anche in relazione all'assetto organizzativo, ai servizi resi, alle dotazioni di risorse umane e strumentali, devono essere approvati annualmente entro il 31 dicembre e trasmessi alla Ragioneria Generale entro il successivo 15 gennaio.

Qualora, alla data di emanazione del presente decreto, i documenti di cui alle lettere b), d) ed e) non siano stati ancora approvati e non sia stato ancora stato costituito l'ufficio di controllo interno di cui alla lettera c), (adempimenti che le società avrebbero dovuto effettuare entro il 31/12/2018, per come previsto dal D.A. n. 2731/2018) le società potranno provvedervi entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Assessorato dell'Economia con l'immediata trasmissione alla Ragioneria Generale. Il mancato rispetto del predetto termine determina l'insorgere dei presupposti per la responsabilità sociale in capo agli amministratori.

Art. 3

Fissazione degli obiettivi gestionali

1. Per l'individuazione degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, le società partecipate devono inviare alla Ragioneria Generale, entro il 31 ottobre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo:

a) budget annuale, economico e finanziario di cassa, con allegati la relazione degli amministratori ed il parere del collegio sindacale;

b) piano industriale triennale su base annuale;

c) pianta organica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale;

d) contratti di servizi in essere;

e) carta dei servizi in essere.

Art. 4

Monitoraggio

1. Per le società partecipate la Ragioneria Generale svolge il monitoraggio periodico attraverso l'esame di:

- dati gestionali, rilevati semestralmente ed accompagnati da una relazione degli amministratori e dal parere del Collegio sindacale, rispetto al budget annuale di previsione, economico e finanziario di cassa, trasmessi entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre;

- variazioni al budget annuale di previsione, economico e finanziario di cassa, semestralmente ove ricorrano;

- posizione finanziaria verso la Regione Siciliana con esposizione analitica dei crediti, dei debiti, degli impegni e di eventuali richieste di finanziamenti a qualsiasi titolo, da inviare entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun semestre solare;

- variazioni alla pianta numerica del personale, ove ricorrano;

- modifiche all'organigramma ed al funzionigramma aziendali, da inviare con cadenza semestrale entro trenta giorni dalla conclusione del semestre solare trascorso;

- proposte relative a bandi di concorso e selezioni di personale a tempo indeterminato e determinato, tenendo conto dei vigenti vincoli alle assunzioni;

- contratti di collaborazione, il cui elenco viene trasmesso entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre;

- consulenze esterne, secondo le disposizioni dell'art. 24 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

- rapporto sul rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, da inviare con cadenza semestrale entro trenta giorni dalla conclusione del semestre solare trascorso;

- eventuali modifiche della carta dei servizi.

2. La Ragioneria Generale trasmette all'Assessore regionale per l'Economia, entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni semestre solare, una relazione contenente il monitoraggio periodico delle società partecipate e in particolare i dati indicati nel precedente comma 1 del presente articolo; la relazione segnala gli scostamenti rilevati rispetto agli obiettivi assegnati, formula una proposta sulle possibili azioni correttive e segnala i potenziali squilibri economico-finanziari.

3. L'Assessore regionale per Economia, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, indica alle società partecipate indirizzi sugli obiettivi gestionali e prescrizioni.

Art. 5

Controlli sulle società in house

1. Sulle società in house la Regione esercita, altresì, l'esame preventivo delle decisioni degli organi societari relative a:

- budget annuale di previsione, economico e finanziario, accompagnato da una relazione degli amministratori e dal parere del Collegio sindacale;

- variazioni al budget di previsione, ove ricorrano;

- pianta organica del personale e relative variazioni, ove ricorrano;

- contratti di collaborazione;

- consulenze esterne, secondo le disposizioni dell'art. 24 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

- bandi di concorso e selezioni di personale a tempo indeterminato e determinato, tenendo conto dei vigenti vincoli alle assunzioni.

2. Ai fini del predetto controllo preventivo, gli amministratori delle società in house inviano formalmente gli atti ed i documenti soggetti al controllo, alla Ragioneria Generale, almeno trenta giorni lavorativi prima della loro prevista formale adozione.

3. La Ragioneria Generale, entro dieci giorni dal termine di scadenza, formula un parere tecnico per l'Assessore regionale per Economia, il quale esprime formalmente il proprio indirizzo politico vincolante agli amministratori della società in house. La mancata comunicazione formale alla società, entro il termine previsto, equivale a silenzio-assenso, salvo il caso in cui la Ragioneria Generale richieda eventuali chiarimenti o integrazioni, i quali, nelle more, sospendono i termini per la formulazione del predetto parere e dell'eventuale formazione del silenzio-assenso. Ricevuti i suddetti chiarimenti, la Ragioneria Generale, entro dieci giorni, formula il parere tecnico all'Organo politico, che esprime il proprio indirizzo politico, vincolante per la società.

4. Al fine di svolgere un puntuale controllo concomitante sull'attività delle società in house e garantire la piena riconducibilità dell'attività di queste agli interessi pubblici perseguiti, la Ragioneria Generale può svolgere, con proprio personale, ispezioni, accessi e verifiche in loco.

Art. 5

Società IRFIS - FinSicilia

1. Al fine di consentire alla Banca d'Italia il mantenimento dell'effettività dei controlli d'istituto resta fermo che la competenza e la vigilanza sulle attività a valere sui fondi propri è riservata esclusivamente alla Banca d'Italia, per tutte le attività previste dal Testo Unico Bancario, sino al mantenimento dell'iscrizione dell'Irfis - FinSicilia S.p.a. nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 D.L.gs. 1 settembre 1993 n. 385 - TUB, giusta quanto disposto dall'art. 20 comma 6 quinquies, della L.R. 11/2010.

2. E' attribuita alla Ragioneria Generale l'attività di controllo analogo previsto per le società in house, che viene esercitato con le modalità previste dalle normative nazionali e regionali in materia, nonché secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 5

Gestione fondi pubblici Società IRFIS - Finsicilia

1. Nel rispetto delle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 e successive modifiche ed integrazioni, Tit. III, Cap. 1, Sez. VII, par. 8, l'IRFIS dovrà gestire i fondi pubblici assicurando il presidio dei relativi rischi, inclusi quelli operativi, legali e reputazionali che l'attività di gestione comporta.

2. L'IRFIS - FinSicilia nella gestione dei fondi pubblici dovrà identificare i conflitti di interesse che possono insorgere nello svolgimento delle attività relative alla gestione di tali fondi, adottando adeguati presidi organizzativi per la loro rimozione e, ove ciò non sia possibile, per la loro gestione.

3) La società nella gestione dei fondi pubblici si conforma, in un orizzonte temporale annuale e pluriennale, al principio del contenimento delle spese di funzionamento e delle spese per studi, consulenze, relazioni pubbliche e convegni - dandone contezza nell'ambito della relazione allegata al budget annuale, in sede di previsione di bilancio e nella relazione allegata al bilancio consuntivo.

4) Il principio di contenimento delle spese per la gestione dei fondi pubblici, riferito anche a quelle del personale, è improntato a criteri di efficienza organizzativa. La società individua eventuali modalità o strumenti di miglioramento della gestione e del controllo delle spese, anche attraverso un processo di revisione e razionalizzazione che analizzi la qualità della spesa ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 5

Contratti di servizi Società IRFIS - Finsicilia 

1) L'assegnazione all'Irfis e la relativa gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia e la prestazione di servizi ad essi inerenti sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e la società.

2) I contratti indicano i criteri e le modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi pubblici e l'attività svolta per proprio conto dalla società; a tal fine questa può istituire organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia di finanziamenti agevolati e separate contabilità nel rispetto del comma 3 dell'art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., ferme restando le forme di controllo analogo di cui al comma 1 dello stesso articolo. I contratti determinano, altresì, i compensi ed i rimborsi spettanti alla società.

3. Ogni singola commessa affidata dalla Regione sarà regolamentata con i relativi contratti di servizio anche per gli adempimenti e le modalità di attuazione del controllo analogo.

Art. 6

Adempimenti vigenti

1. Restano confermate, in quanto compatibili, le previsioni di cui ai decreti ed alle circolari dell'Assessorato regionale dell'Economia, per le quali, in particolare, le società partecipate devono predisporre:

- PEA, Piano Economico Annuale, previsto dall'art. 33, comma 7, della L.R. n. 9/2015, corrispondente al budget annuale di previsione;

- POS, Piano Operativo Strategico, previsto dall'art. 33, comma 7, della L.R. n. 9/2015, corrispondente al piano industriale;

- PSP, Piano dei Servizi del Personale, previsto dall'art. 33, comma 7, della L.R. n. 9/2015, corrispondente all'organigramma e funzionigramma aziendale;

- Relazioni trimestrali sull'andamento gestionale, economico e finanziario della società, previste dall'art. 33, comma 7, della L.R. n. 9/2015, già ricomprese nel monitoraggio disciplinato al precedente articolo 4 del presente decreto, ivi inclusa la verifica del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

- Schede di rilevazione mensile dei costi per le spese per il personale, per gli organi di amministrazione e controllo, per gli affidamenti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e per lavori o forniture di beni e servizi;

- Memorandum sul sistema dei controlli interni della società.

Art. 7

Responsabilità

1. La violazione delle prescrizioni del presente decreto determina l'insorgere dei presupposti per la responsabilità sociale in capo agli amministratori ed ai dirigenti ai sensi delle vigenti previsioni di legge.

Art. 8

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 4 gennaio 2021.

ARMAO