
N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 5 marzo 2021.
PRESIDENZA
DECRETO 19 gennaio 2021
G.U.R.S. 5 febbraio 2021, n. 5
Autorizzazione idraulica unica (art. 93, regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e ss.mm.ii.) - Ulteriori misure di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica unica per attraversamenti di corsi d'acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d'acqua.
N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 5 marzo 2021.
IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904);
Visto lo Statuto speciale della Regione siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 23 aprile 1956, n. 31;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Visto l'articolo 3 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018, che ha istituito l'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia, attribuendo alla stessa "il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006";
Visto il decreto presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4, che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia, che, nel funzionigramma allegato (sostituito dal corrispondente funzionigramma di cui all'allegato A al decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12), individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità;
Visto il decreto presidenziale 22 maggio 2019, n. 3169, con il quale è stato conferito l'incarico di segretario generale dell'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco;
Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che sostituisce il funzionigramma allegato al sopra citato D.P. n. 4/2019;
Visto il decreto del segretario generale di questa Autorità di bacino n. 55 del 7 agosto 2019, con il quale è stata istituita l'autorizzazione idraulica unica che dovrà essere oggetto di qualunque istanza che gli utenti vorranno inoltrare per la realizzazione di opere che interessino alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree del demanio idrico fluviale e per l'ottenimento delle relative concessioni/sdemanializzazioni di suolo demaniale fluviale;
Visto il decreto del segretario generale di questa Autorità di bacino n. 68 del 12 settembre 2019, con il quale sono stati meglio chiariti il campo di applicazione della predetta autorizzazione idraulica unica e le modalità di rilascio della stessa;
Visto il decreto del segretario generale di questa Autorità di bacino n. 118 dell'11 novembre 2019, di modifica e integrazione al D.S.G. n. 55 del 7 agosto 2019 e al D.S.G. n. 68 del 12 settembre 2019, con il quale è stata estesa dell'esonero dalla richiesta di autorizzazione idraulica unica anche agli interventi, della stessa tipologia, da eseguirsi da parte dei proprietari di opere di attraversamento di corsi d'acqua in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e così come chiarito dalla direttiva di questa Autorità di bacino n. 5750 del 17 settembre 2019;
Visto il decreto del segretario generale di questa Autorità di bacino n. 262 del 4 novembre 2020, con il quale è stata approvata la direttiva avente oggetto "Misure di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica unica per attraversamenti di corsi d'acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d'acqua";
Considerato che alla luce dei contenuti della direttiva approvata con decreto del segretario generale di cui sopra, si rende necessario adeguare le procedure per il rilascio dell'autorizzazione idraulica unica nei casi di cui alle tipologie di intervento di che trattasi;
Considerato che la citata direttiva si riferisce ad attraversamenti di corsi d'acqua pubblica previsti con modalità tali che le infrastrutture da realizzare non interessino direttamente la sezione idraulica del corso d'acqua e più specificatamente ai casi in cui l'attraversamento sia previsto:
a) in subalveo con tecniche "no-dig";
b) aereo;
c) con collocazione su manufatti di attraversamento esistenti;
Considerato che, in riferimento all'autorizzazione idraulica unica da rilasciarsi per tali tipologie di interventi, la compatibilità idraulica dell'intervento, ai sensi del R.D. n. 523/1904, dovrebbe emergere dall'avvenuta presentazione di tutta la documentazione prevista nel sopra citato decreto del segretario generale di questa Autorità n. 262 del 4 novembre 2020;
Ritenuto che per le tipologie di attraversamento sopra elencate il rilascio dell'autorizzazione idraulica unica, nel caso in cui per le stesse non siano da rilasciarsi pareri di compatibilità ai sensi del Piano per l'assetto idrogeologico, possa prescindere dall'emissione del parere propedeutico di competenza del servizio 3;
Ai termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 5 marzo 2021.
I provvedimenti di autorizzazione idraulica unica relativi ad attraversamenti di corsi d'acqua realizzati con una delle tipologie di cui alla direttiva approvata con D.S.G. n. 262 del 4 novembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del D.S.G. n. 55 del 7 agosto 2019 e dall'art. 2 del D.S.G. n. 68 del 12 settembre 2019, vengono rilasciati dal servizio 4 senza il preventivo parere propedeutico del servizio 3.
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Qualora nel corso di un'istruttoria dovesse emergere, per particolari caratteristiche degli attraversamenti previsti e/o per un particolare regime vincolistico dei luoghi interessati, la necessità del parere di compatibilità idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e/o delle norme di attuazione del P.A.I., il servizio 4 provvederà a farne richiesta al competente servizio 3.
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Ai fini di una corretta applicazione di quanto previsto ai superiori articoli 1 e 2, all'istanza di autorizzazione idraulica unica dovrà essere allegato, in aggiunta alla documentazione di cui al punto 2 della direttiva approvata con decreto del segretario generale di questa Autorità n. 262 del 4 novembre 2020, uno stralcio planimetrico del Piano per l'assetto idrogeologico, dal quale si evinca se l'area in cui ricade l'intervento risulti o meno interessata da rischio e/o pericolosità individuati ai sensi delle norme di attuazione del Piano stesso.
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Per le tipologie di attraversamento di cui al presente decreto, a modifica di quanto previsto dall'art. 2 del decreto del segretario generale di questa Autorità n. 68 del 12 settembre 2019, l'iter che farà seguito alla presentazione dell'istanza di autorizzazione idraulica unica consterà di un unico procedimento da espletarsi da parte del servizio 4 entro il termine di giorni 60.
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Con riferimento alle istruttorie già in carico al servizio 3 e da questo non ancora esitate, relative ad attraversamenti rientranti tra le tipologie di cui al presente decreto, sarà cura del servizio 3 trasferirle, con apposito atto formale, al servizio 4 per l'adozione del provvedimento di autorizzazione idraulica unica.
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Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel sito della Regione siciliana, Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia.
Palermo, 19 gennaio 2021.
GRECO