
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 27 gennaio 2021
G.U.R.S. 12 febbraio 2021, n. 6
Disciplina ed organizzazione dei corsi di formazione manageriale per direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore di struttura complessa delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del SSR.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
Visto il D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale";
Visto il D.lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" modificativo del D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e ss.mm.ii. "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria";
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme sul riordino del Servizio sanitario regionale";
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, e, in particolare, l'art. 68 e ss.mm.ii.;
Visto il D.A. n. 1085 del 23 novembre 2020 "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per direttori generali delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del SSR";
Visto il documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003 in materia di formazione manageriale, nel quale vengono fissate le Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione manageriale per i dirigenti sanitari, affidando alle Regioni e Province autonome il compito di attivare ed organizzare tali corsi secondo i criteri e le indicazioni fissate nel documento stesso;
Visto l'Accordo Stato Regioni Rep. atti n. 79 del 16 maggio 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), del D.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del SSN";
Accertato che, in base alla predetta normativa, i corsi di formazione manageriale devono essere organizzati e attivati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali si avvalgono, per la realizzazione degli stessi, della collaborazione delle Università e di altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione accreditati e/o appositamente qualificati dalle medesime Regioni o Province autonome;
Considerato che la predetta formazione è requisito necessario per il conferimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni dirigenziali per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi;
Ritenuto necessario riordinare in maniera organica ed univoca, alla luce dei provvedimenti sopra menzionati, la disciplina inerente la formazione manageriale per direttori amministrativi, direttori sanitari, per direttori di strutture complesse delle Aziende sanitarie, nonché i corsi integrativi di ricertificazione per i corsi per direttore sanitario e direttore di struttura complessa;
Decreta:
Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, con il presente decreto è regolamentata la disciplina inerente i corsi di formazione manageriale per:
1) direttore sanitario (DS) ed amministrativo (DA) di Aziende sanitarie e degli altri Enti del SSR;
2) direttori di struttura complessa - DSC (area ospedaliera e area territoriale).
Sono altresì disciplinati:
3) corso di ricertificazione per direttore sanitario e direttore di struttura complessa;
4) corso integrativo rivolto a direttore di struttura complessa per acquisire l'attestato di formazione manageriale per direttore sanitario.
Ai corsi per direttore sanitario e direttore amministrativo di Azienda sanitaria e degli altri Enti del SSR, di cui al punto 1 dell'art. 1, possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., nonché coloro i quali sono inseriti negli elenchi regionali istituiti con D.A. del 5 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 15 maggio 2009 e ss.mm.ii.
Ai corsi per direttore di struttura complessa di cui al punto 2 dell'art. 1, possono partecipare dirigenti del ruolo sanitario delle Aziende sanitarie (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484. I corsi per dirigente di struttura complessa sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4 del D.lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., degli istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche indicate all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa, così come espressamente definito all'art. 16 quinquies, comma 5, del D.lgs n. 502 [N.d.R. recte: D.lgs n. 502/92] e ss.mm.ii.
Ai corsi possono partecipare altresì i dirigenti del ruolo tecnico sanitario e i dirigenti del ruolo tecnico veterinario dell'Assessorato regionale della salute, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo.
Possono accedere al corso di ricertificazione per direttore sanitario e direttore di struttura complessa di cui al punto 3 dell'art. 1, i dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione manageriale dalla cui data del rilascio dell'esame siano trascorsi i sette anni di validità, di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 484/97.
I soggetti in possesso di un certificato di formazione manageriale per direttore di struttura complessa possono conseguire l'attestato di formazione manageriale per direttore sanitario, previa partecipazione al corso integrativo di cui al punto 4 dell'art. 1.
Il corso per direttore sanitario e il corso per direttore amministrativo deve avere durata non inferiore a 200 ore, con un limite minimo di 136 ore di attività formativa. Ciascun corso deve prevedere un percorso base di almeno 120 ore, le cui materie sono riportate all'art. 6 delle Linee guida allegate al D.A. n. 1085 del 23 novembre 2020 "Linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per direttori generali delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del SSR" ed un corso specifico di almeno 80 ore per singola funzione direttiva.
Come previsto dall'art. 6 del D.A. n. 1085 del 23 novembre 2020, il CEFPAS è autorizzato ad attivare un corso unico per direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi articolato in sessioni comuni e sessioni specifiche per i tre ruoli.
Gli enti organizzatori sono autorizzati ad attivare un corso unico per direttori sanitari e direttori amministrativi articolato in sessioni comuni e sessioni specifiche per i due ruoli.
Nel caso di attivazione del corso unico per più figure dirigenziali, il numero di allievi complessivo non può comunque superare le trenta unità, come previsto dal successivo articolo 12.
Il corso per direttore di struttura complessa deve avere durata non inferiore a 120 ore di attività formativa; i contenuti ed i temi da trattare nel corso sono riportati nel documento sulla formazione manageriale di cui all'Accordo interregionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 10 luglio 2003.
Il corso integrativo per il conseguimento del certificato di formazione manageriale per direttore sanitario, per coloro che sono già in possesso del certificato di formazione manageriale per DSC, deve avere una durata minima di 80 ore. Costituisce titolo equivalente al corso integrativo la partecipazione al corso specifico di 80 ore per direttore sanitario di cui all'art. 6.
Il corso per la ricertificazione dell'attestato di formazione manageriale per DS e DSC deve avere una durata minima di 40 ore; le tematiche da trattare devono riguardare, prevalentemente, aggiornamenti normativi e tecnico scientifici.
L'organizzazione dei corsi per direttori sanitari ed amministrativi nonché per i direttori di struttura complessa - previa autorizzazione - è realizzata dai seguenti organismi pubblici: CEFPAS, Aziende sanitarie del SSR, Università, Ordini professionali cui afferiscono le professionalità destinatarie dei percorsi disciplinati dal presente provvedimento (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi).
L'organizzazione dei corsi può avvenire anche a cura degli organismi privati purché siano in partenariato con almeno uno dei predetti organismi pubblici, iscritti all'Albo dei provider ECM ed in possesso dell'accreditamento per le attività auto-finanziate e dell'accreditamento standard ai sensi del decreto presidenziale 1 ottobre 2015, n. 25 "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana."
Ogni ente erogatore ha l'obbligo di presentare richiesta di autorizzazione - almeno 60 giorni prima della data programmata d'inizio del corso all'Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dipartimento ASOE), contenente il progetto formativo nel quale devono essere specificati:
- obiettivi del corso;
- organizzazione con la specifica dei ruoli e delle funzioni;
- durata e sede;
- programma, articolato in moduli formativi, argomenti e ore e l'indicazione dei nominativi e/o profili dei docenti che s'intendono coinvolgere nell'attività formativa;
- requisiti per l'accesso all'esame finale secondo la normativa vigente;
- metodologia e materiale didattico;
- sistema di monitoraggio e di valutazione.
Tutti i corsi disciplinati dal presente decreto prevedono un esame finale, il cui superamento comporta il rilascio dell'attestato di formazione manageriale.
Sono ammessi all'esame finale i soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore previste per il singolo corso.
L'esame finale sarà incentrato su un elaborato originale (project work) la cui stesura sarà supportata da un docente/tutor esperto nella tematica.
L'ente avrà cura di richiedere al servizio 2 Dipartimento ASOE la nomina della commissione entro i trenta giorni successivi alla chiusura delle attività formative, inviando i nominativi dei componenti di propria competenza.
La composizione della commissione esaminatrice è la seguente:
- il dirigente generale del Dipartimento ASOE (o suo delegato) con funzioni di presidente;
- il rappresentante legale dell'ente organizzatore (o suo delegato);
- il direttore del corso (e in caso di indisponibilità, un docente del corso);
- il coordinatore/responsabile del corso con funzioni di segretario verbalizzante.
La commissione è chiamata ad esprimere un giudizio sulla preparazione del candidato ammesso al colloquio finale, in termini di:
- idoneità;
- non idoneità.
La commissione è altresì chiamata a segnalare all'ente erogatore eventuali elaborati meritevoli di divulgazione.
Nell'eventualità di non superamento dell'esame finale, l'ente dovrà organizzare altra sessione d'esame, prevedendo eventuali sessioni di recupero.
Conclusi gli esami, l'ente dovrà inviare, anche su supporto informatico, l'elenco dei dirigenti che hanno superato il colloquio con evidenziata l'effettiva frequenza al corso.
L'Assessorato della salute - Dipartimento ASOE provvede a:
- valutare, entro 60 giorni, le richieste pervenute dai rappresentanti legali degli enti e/o soggetti che intendono organizzare ed avviare i corsi di formazione di cui all'art. 1, la cui ammissibilità sarà valutata, anche, alla luce degli obiettivi strategici dell'Amministrazione regionale;
- comunicare all'ente e/o soggetto proponente l'esito della richiesta di autorizzazione del corso di formazione manageriale;
- effettuare il controllo dello svolgimento dei corsi autorizzati anche attraverso eventuali verifiche dirette nelle sedi formative;
- aggiornare l'albo dei dirigenti sanitari cui è stato rilasciato il certificato di formazione manageriale, così come disposto al punto 3 del documento sulla formazione manageriale approvato in data 10 luglio 2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
Ogni corso di formazione manageriale di cui all'art. 1 non può superare il numero di 30 allievi.
Gli oneri connessi ai corsi di cui al presente decreto sono a carico dei partecipanti, ai sensi del D.lgs n. 502/92 e ss.mm.ii.
Le quote di partecipazione per le diverse tipologie di corsi sono le seguenti:
1. per il corso di direttore sanitario, di almeno 200 ore, ed il corso di direttore amministrativo, di almeno 200 ore, la quota è pari a € 3.500,00;
2. per il corso di direttore di struttura complessa, di almeno 120 ore, la quota è pari a € 2.500,00;
3. per il corso specifico, di almeno 80 ore, per direttore sanitario e per il corso specifico, di almeno 80 ore, per direttore amministrativo la quota è pari a € 2.000,00;
4. per il corso integrativo di cui all'art. 5, di almeno 80 ore, la quota è pari a € 2.000,00;
5. per i moduli di ricertificazione dei corsi di formazione manageriale, di almeno 40 ore, rivolti a direttore di struttura complessa e direttore sanitario in possesso del certificato di formazione dalla cui data del rilascio siano trascorsi i sette anni, la quota è pari a € 750,00.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato salute ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.
Palermo, 27 gennaio 2021.
RAZZA