
DECRETO PRESIDENZIALE 8 febbraio 2021
G.U.R.S. 19 febbraio 2021, n. 7
Disciplina attuativa delle agevolazioni previste dall'art. 10, commi 1 e 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, a valere sul "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19".
TESTO COORDINATO (al D.P. 525/2022 e con annotazioni alla data 16 giugno 2022)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relative a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";
VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;
VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12 [N.d.R. recte: D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12], concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia del 17 giugno 2019, n. 17/GAB;
VISTA la Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»", applicabile sino al 31.12.2023 ai sensi del Regolamento (UE) n. 972/2020;
VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, ed in particolare l'articolo 13 come richiamato dall'articolo 10 comma 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022", pubblicata nella G.U.R.S. 14 maggio 2020, n. 28;
VISTI in particolare gli articoli 5 comma 2, 6 commi 1 e 2, e 10 commi 1, 3, 5 e 6, della suddetta legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 "recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio";
VISTO il Regolamento (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014 "che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca";
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici"
VISTO il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice Antimafia";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 310 del 23 luglio 2020 (Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Articolo 5, comma 2 - Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 e POC 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19), che destina 80.500 migliaia di euro per la misura di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
VISTA Decisione di esecuzione della Commissione C (2020) 6492 finale del 18.09.2020 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5904 che approva determinati elementi del programma operativo regionale "Sicilia" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia;
CONSIDERATO che devono essere stabilite specifiche disposizioni attuative in ordine alle previsioni del comma 2 dell'art. 6 e dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 14 del 14 gennaio 2021 con la quale è stato apprezzato lo schema di Decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'Economia contenente disposizioni attuative in ordine alle previsioni dei commi 1 e 3, dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
VISTO il parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana in data 02 febbraio 2021 che rileva nella seduta n. 242 del 2 febbraio 2021, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:
"con riferimento alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto, prevedere in favore dei destinatari che hanno avviato l'attività nel 2019 o nel 2020 l'erogazione per complessivi 5 milioni di euro"
Decreta:
Fondo Sicilia Sezione specializzata in credito.
Misura di cui all'art. 10, commi 1 e 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9
(integrato dall'art. 1, comma 1, del D.P. 525/2022)
1. Il presente decreto detta la disciplina attuativa delle agevolazioni previste dall'art. 10, commi 1 e 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, a valere sul "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19" (d'ora in poi anche Fondo Sicilia - Sezione Specializzata in credito), istituito dall'articolo 10, comma 1, della medesima legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 presso l'IRFIS FinSicilia S.p.A.
2. All'attuazione della misura di cui ai commi 1 e 3 del sopra richiamato articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, sono destinati 80,5 milioni di euro a valere sull'azione 3.6.2 del PO FESR SICILIA 2014-2020. La suddetta dotazione finanziaria, una volta decurtata della quota da riconoscere al soggetto gestore del Fondo Sicilia - Sezione Specializzata in credito per commissioni e spese sino al 31.12.2023, è erogabile per complessivi 5 milioni di euro in favore dei destinatari che hanno avviato l'attività nell'anno 2019 o nell'anno 2020 e, per il restante, in favore dei destinatari già operanti al 31 dicembre 2018. Qualora l'importo complessivo delle richieste presentate fino alla data del 3 marzo 2022 dai destinatari già operanti al 31 dicembre 2018 non esaurisca le risorse finanziarie erogabili in loro favore, l'Assessore Regionale dell'Economia può destinare con proprio decreto fino a ulteriori 15 milioni di euro delle risorse residue in favore delle imprese che hanno avviato l'attività nell'anno 2019 o nell'anno 2020. (1)
3. Il centro di responsabilità amministrativa è individuato nel Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito.
4. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. cura l'attuazione della misura in argomento nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 10, commi 1, 3, 5 e 6, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle presenti disposizioni attuative, e provvede alla predisposizione e all'emanazione dei singoli avvisi discendenti dalle presenti disposizioni, previo assenso dell'Assessore Regionale per l'Economia. (2)
In attuazione del comma annotato si rimanda al D.A. Economia 16 giugno 2022, n. 25.
Per l'approvazione dello schema di Avviso, di cui al comma annotato, si rimanda al D.A. Economia 28 giugno 2021.
Destinatari delle agevolazioni
(modificato dall'art. 1 del D.P. 652/2021)
1. I destinatari della misura di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, sono PMI (cosi come definite nell'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014) con sede legale o operativa in Sicilia che hanno realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 500 mila euro e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA con domicilio fiscale in Sicilia che hanno realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 80 mila euro, che rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che siano già attivi alla data di pubblicazione dell'avviso per la concessione delle agevolazioni - tra essi espressamente incluse, ai sensi del comma 6 del predetto articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, le aziende avviate negli anni 2019 e 2020 -, come specificati ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Con riferimento ai soggetti che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2018 non rientrano tra i destinatari delle agevolazioni in argomento quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente un'attività afferente ai codici ATECO 2007 compresi nelle seguenti sezioni della medesima classificazione ATECO 2007:
- A - Agricoltura, silvicoltura e pesca;
- O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
- T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
- U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
Per avere accesso alle agevolazioni i destinatari, che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2018, devono avere realizzato nell'anno 2020 un fatturato inferiore almeno del 30% rispetto a quello realizzato nel 2019.
3. Con riferimento alle imprese che hanno avviato l'attività nell'anno 2019 oppure nell'anno 2020, fermo restando che sono escluse dall'accesso ai benefici di cui trattasi quelle che svolgono esclusivamente o prevalentemente un'attività afferente ai codici ATECO 2007 compresi nelle sezioni ATECO indicate al precedente comma 2, sono destinatarie delle agevolazioni:
- le imprese che hanno sospeso l'attività economica (per attività economica si intende quella riferita al codice ATECO [1]) ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 oppure ai sensi dei D.P.C.M 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana emanate nell'ambito dell'emergenza da COVID-19;
- le imprese che svolgono attività economica afferente al codice ATECO 55.10, che non hanno esercitato l'attività nel periodo tra il 12 marzo e il 13 maggio 2020 e/o nel periodo tra il 26 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.
4. Non rientrano tra i destinatari della suindicata misura i soggetti che avviano l'attività, oppure (nel caso di imprese) stabiliscono la sede legale o una sede operativa o (nel caso di liberi professionisti) il domicilio fiscale in Sicilia, successivamente al 31.12.2020.
5. Le condizioni e i presupposti di cui ai precedenti commi, atti ad identificare i destinatari della misura, devono essere oggetto di specifica autocertificazione da parte dell'istante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 come verrà dettagliatamente previsto nell'avviso per la selezione dei destinatari.
_____________
[1] Almeno un codice ATECO riferito all'impresa deve riguardare un'attività economica oggetto di chiusura.
Tipologia ed entità delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni e, qualora non rientrino nell'ambito di un regime "ombrello" notificato dallo Stato italiano e approvato dalla Commissione europea, la loro erogazione avviene previa approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea a seguito di notifica; in alternativa, le agevolazioni possono essere concesse in regime "de minimis" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 972/2020.
2. E previsto un intervento per il sostegno alla liquidità da un minimo di 10 mila euro fino ad un massimo di 25 mila euro per ciascun destinatario, costituito interamente da un finanziamento agevolato, oppure da un finanziamento agevolato e un contributo a fondo perduto secondo quanto di seguito specificato.
3. Nell'ambito di ciascun intervento la quota relativa al finanziamento agevolato non può essere inferiore a 10 mila euro.
4. Per ogni finanziamento agevolato può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 5 mila euro e comunque sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'intervento pari a 25 mila euro. Il contributo a fondo perduto è concesso per il sostegno alle spese di sanificazione ed adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione, la cui tipologia è dettagliata come segue:
a. sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b. acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
c. acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
d. acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
5. Dette spese devono essere sostenute nel periodo dal 12.03.2020 al giorno antecedente a quello di pubblicazione dell'avviso per la selezione dei destinatari della misura, e devono essere regolarmente fatturate e contabilizzate.
6. Il finanziamento agevolato è concesso a tasso zero, con una durata complessiva di 6 anni, di cui 2 anni di preammortamento.
7. Ai fini dell'istruttoria e della concessione del finanziamento agevolato non viene effettuata alcuna valutazione del merito creditizio e non è richiesta alcuna garanzia.
8. Le agevolazioni a valere sulla misura di cui alle presenti disposizioni attuative non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dall'art. 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.
9. Le agevolazioni a valere sulla misura di cui alle presenti disposizioni attuative sono cumulabili con altri aiuti di Stato nel rispetto dei limiti previsti dal punto 20 del Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863), come sostituito con la seconda modifica (C (2020) 3156) dell'8 maggio 2020. Qualora le agevolazioni siano concesse in regime "de minimis" devono essere rispettate le regole sul cumulo di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Requisiti di ammissibilità
1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i destinatari della misura, come specificati nell'art. 2 delle presenti disposizioni attuative, devono possedere alla data di presentazione dell'istanza i requisiti di ammissibilità previsti dal Documento Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del PO FESR SICILIA 2014-2020, nonché i requisiti di seguito elencati, che devono sussistere anche alla data di erogazione delle agevolazioni:
- nel caso di imprese, devono essere costituite e regolarmente iscritte come attive nella pertinente sezione del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e devono avere sede legale o operativa in Sicilia;
- nel caso di liberi professionisti, devono essere iscritti al relativo albo professionale, se obbligatorio, e devono essere titolari di partita IVA e avere domicilio fiscale in Sicilia;
- devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata e non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
- non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, salvo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2020 C 218/03 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- non devono essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso per la concessione delle agevolazioni, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- devono essere in regola con la normativa antimafia e non devono sussistere le cause di esclusione previste dai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di imprese le predette cause di esclusione rilevano se la sentenza o il decreto penale di condanna ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- non devono aver fruito di altre agevolazioni previste dall'art. 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e devono obbligarsi a rispettare il divieto di cumulo previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 10 predetto;
- nel caso sia richiesto anche il contributo a fondo perduto per le spese di cui all'art. 3, comma 4, delle presenti disposizioni attuative, non devono avere usufruito di altri finanziamenti pubblici per la copertura delle stesse spese;
- non devono avere omesso di denunciare alle competenti Autorità richieste estorsive, ovvero richieste di tassi usurai su prestiti, da parte di organizzazioni criminali o soggetti criminali, verificatesi nell'ultimo triennio precedente la data di presentazione dell'istanza e devono accettare espressamente gli effetti ostativi/decadenziali derivanti dall'accertamento dell'insussistenza del predetto requisito.
2. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza i richiedenti le agevolazioni devono:
- impegnarsi a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dai benefici concessi, ogni richiesta estorsiva ovvero di tasso usuraio su prestito da parte di organizzazioni o soggetti criminali e devono accettare espressamente, anche in questo caso, gli effetti derivanti dal riscontro del verificarsi della citata condizione decadenziale;
- impegnarsi a fornire ogni documento, informazione o chiarimento richiesto dall'IRFIS FinSicilia S.p.A., dall'Amministrazione regionale, dai competenti organi comunitari, o da terzi da questi all'uopo incaricati, ai fini dell'espletamento delle verifiche e dei controlli di loro competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, nonché in ordine al rispetto degli obblighi gravanti sul destinatario.
3. I requisiti richiesti devono essere oggetto di specifica autocertificazione da parte dell'istante ai sensi del D.P.R n. 445/2000 come verrà ulteriormente dettagliato nell'avviso per la selezione dei destinatari.
Modalità e Criteri della procedura di selezione
1. L'IRFIS FinSicilia S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 4, delle presenti disposizioni attuative, provvede alla predisposizione e all'emanazione dell'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni contenente, tra l'altro, la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze. L'istanza, da formularsi sulla base di un format reso disponibile dall'IRFIS FinSicilia S.p.A., deve contenere, tra l'altro, i dati del destinatario e le richieste dichiarazioni relative ai presupposti e alle condizioni per rientrare tra i destinatari della misura e ai prescritti requisiti di ammissibilità, ed è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
2. Per le istanze presentate dai destinatari che hanno avviato l'attività entro il 31.12.2018 si procede con modalità di selezione a graduatoria.
Il criterio per la selezione è quello della percentuale di riduzione del fatturato nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2020, rispetto al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019.
Le istanze sono ammesse alle agevolazioni a partire da quella che riporta la più alta percentuale di riduzione, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria erogabile ai destinatari già operanti al 31 dicembre 2018 (come indicata all'art. 1, comma 2, delle presenti diposizioni attuative).
Nel caso di incapienza delle risorse per il soddisfacimento di più istanze collocate in graduatoria in situazione di parità sarà data priorità a quella del richiedente che ha realizzato nel 2020 il fatturato più basso.
L'ammontare del fatturato del 2019 e di quello del 2020, nonché la tipologia, l'ammontare e la data delle spese sostenute per le quali venga eventualmente richiesto il contributo a fondo perduto devono essere oggetto di specifica autocertificazione da parte dell'istante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 come verrà precisato nell'avviso per la selezione dei destinatari. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. può richiedere agli istanti apposita asseverazione di un revisore legale, in possesso dei requisiti di legge e di adeguata copertura assicurativa, avente a oggetto l'ammontare del fatturato relativo al 2019 e al 2020, la tipologia, l'importo e la data delle spese sostenute per le quali viene eventualmente richiesto il contributo a fondo perduto, nonché ulteriori circostanze oggetto delle autocertificazioni prodotte.
3. Per le istanze presentate dalle imprese che hanno avviato l'attività nell'anno 2019 oppure nell'anno 2020 si procede con modalità di selezione a sportello e le risorse sono, quindi, assegnate ai richiedenti per i quali ricorrono i presupposti e le condizioni per rientrare tra i destinatari della misura e che sono in possesso dei prescritti requisiti di ammissibilità, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione sino ad esaurimento della dotazione finanziaria erogabile alle imprese che hanno avviato l'attività nel 2019 o nel 2020 (come indicata all'art. 1, comma 2, delle presenti disposizioni attuative).
L'ammontare del fatturato del 2019 (se si tratta di impresa che ha avviato l'attività in tale anno), nonché la tipologia, l'ammontare e la data delle spese sostenute per le quali venga eventualmente richiesto il contributo a fondo perduto devono essere oggetto di specifica autocertificazione da parte dell'istante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 come verrà precisato nell'avviso per la selezione dei destinatari. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. può richiedere agli istanti apposita asseverazione di un revisore legale, in possesso dei requisiti di legge e di adeguata copertura assicurativa, avente a oggetto l'ammontare del fatturato del 2019 (se si tratta di impresa che ha avviato l'attività in tale anno), la tipologia, l'importo e la data delle sopra indicate spese, nonché ulteriori circostanze oggetto delle autocertificazioni prodotte.
4. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. è tenuta a eseguire idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R n. 445/2000 dagli istanti e di quanto attestato nelle asseverazioni dei revisori legali, nel rispetto delle previsioni dell'art. 71 del D.P.R n. 445/2000 (come modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a, del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77), nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia di controlli applicabile agli strumenti finanziari a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2014-2020.
Tempi per la valutazione delle istanze e per l'erogazione delle agevolazioni
1. La valutazione delle istanze relative alle agevolazioni a valere sulla misura di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, è completata entro venti giorni dal termine finale per a presentazione e, in caso di ammissione ai benefici, l'erogazione deve avvenire entro i successivi dieci giorni, previa acquisizione del DURC rilasciato da INPS/INAIL attestante che il destinatario è in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali.
2. Le agevolazioni sono erogate dall'IRFIS FinSicilia S.p.A. previa sottoscrizione del contratto di finanziamento con il destinatario.
3. Al fine di velocizzare l'attuazione della misura di cui alle presenti disposizioni, l'IRFIS FinSicilia S.p.A. è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, comma 2 e 10, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, nel rispetto delle norme e dei principi in materia di appalti pubblici.
Procedure di gestione
1. L'Organo deliberante denominato "Comitato Fondo Sicilia", costituito presso IRFIS FinSicilia S.p.A., sovrintende anche alla gestione del "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19".
2. Con riferimento alle commissioni e alle spese da riconoscersi all'IRFIS Finsicilia per la gestione della misura di cui alle presenti disposizioni attuative - relativamente sia alla gestione dei finanziamenti agevolati che a quella del contributo a fondo perduto - si fa rinvio alle previsioni dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rispetto delle soglie stabilite dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 480/2014 relativamente ai costi e alle commissioni di gestione per l'attuazione degli strumenti finanziari. Le commissioni e le spese successive al 31.12.2023 gravano sui rientri dei prestiti erogati.
3. Per la gestione delle risorse finanziarie afferenti alla misura di cui alle presenti disposizioni attuative l'IRFIS FinSicilia S.p.A. terrà specifiche evidenze contabili.
4. L'IRFIS FinSicilia S.p.A, è onerata di produrre semestralmente, o comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, all'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento delle Finanze e del Credito, un report sull'avanzamento dell'attuazione della misura (relativamente ad ogni fase: istruttoria, erogazione, rientri, ecc.), con l'indicazione dei soggetti destinatari finali distinti per tipologia e degli importi a ciascuno erogati e, altresì, con evidenza degli oneri di gestione e dei costi e spese a carico del Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito, anche al fine di consentire all'Amministrazione regionale di effettuare le previste rendicontazioni in relazione all'origine delle risorse finanziarie utilizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.
Revoca delle agevolazioni e decadenze
1. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. revoca le agevolazioni in misura totale o parziale in relazione alla natura ed entità dell'inadempimento e in tutti i casi previsti dal contratto di finanziamento.
2. Restano ferme le decadenze di diritto stabilite dall'art. 67, commi 2 e 8, del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 ("Codice Antimafia").
Disposizioni finali
1. Con circolare dell'Assessore regionale per l'Economia potranno essere impartite ulteriori disposizioni in ordine all'attuazione della misura di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.
2. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in G.U.R.S. e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 8 febbraio 2021.
MUSUMECI