
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 19 marzo 2021, n. 223
- Allegato al Comunicato Assessorato della Salute pubblicato nella G.U.R.S. 26 marzo 2021, n. 12
Adozione del protocollo autoptico per l'esecuzione di indagini diagnostiche post mortem finalizzate alla verifica degli eventi avversi da vaccinazione anti Covid-19.
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge n. 83 del 15 febbraio 1961, recante "Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri";
VISTA la l.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la l.r. n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;
VISTO il D.L. n. 343 del 7 settembre 2001, convertito con modifiche dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;
VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 37 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, come modificato e integrato dall'art. 4, co. 4 della legge n. 24/2017, ai sensi del quale "Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. 2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte. 2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia. 3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. 4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura. 5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto";
VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
VISTA la l.r. n. 30 del 3 novembre 1993 e ss.mm.ii.;
VISTA la l.r. n. 19 del 16 dicembre 2008;
VISTA la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013;
VISTO l'art. 68, co. 4 l.r. n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modificazioni, che prevede che i Decreti Assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana;
VISTA la legge n. 30 del 16 marzo 2017;
VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con cui sono state attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata in G.U. n. 26 dell'1 febbraio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV)";
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la OCDPC 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;
VISTO le ordinanze del Ministro della Salute del 9 gennaio 2021, del 13 febbraio 2021 e del 14 febbraio 2021, tutte recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il "Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19", adottato con Decreto del Ministro della Salute del 2 Gennaio 2021;
VISTO il documento "Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 10 Marzo 2021", con il quale il Ministero della Salute in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, AIFA, ISS e AGENAS, ha elaborato la proposta di aggiornamento delle categorie e dell'ordine di priorità e delle fasi della campagna vaccinale;
CONSIDERATO che, alla data odierna, sono tre i vaccini che hanno ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. In particolare, la Comunità Europea, a seguito di raccomandazione da parte dell'European Medicines Agency (EMA), ha autorizzato il vaccino dell'azienda "Pfizer-BioNTech" in data 21 dicembre 2020, quello dell'azienda "Moderna" in data 6 gennaio 2021 e quello dell'azienda "AstraZeneca" in data 29 gennaio 2021. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con appositi provvedimenti, ha approvato tutti e tre i vaccini. Inoltre, un quarto vaccino, dell'azienda "J&J", è in fase di approvazione e si renderà presto disponibile;
CONSIDERATO, altresì, che l'età e la presenza di condizioni patologiche rappresentano le variabili principali di correlazione con la mortalità per Covid-19 e che le attuali indicazioni prevedono l'uso dei vaccini a RNA messaggero (mRNA) nei soggetti a più alto rischio di sviluppare una malattia grave (persone estremamente vulnerabili);
VISTA la nota prot. n. 14544 del 12 marzo 2021, con la quale l'Assessore regionale per la Salute ha recepito nell'ordinamento regionale il nuovo atto ministeriale di programmazione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con conseguente ridefinizione dei gruppi target destinatari delle somministrazioni;
VISTO il comunicato n. 632 dell'11 marzo 2021, con il quale l'Agenzia Italiana del Farmaco ha reso nota, a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti Covid-19, la decisione di "in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l'EMA, agenzia del farmaco europea";
VISTO il comunicato n. 637 del 15 marzo 2021, con il quale l'Agenzia Italiana del Farmaco ha reso nota la decisione di "estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccino Astrazeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale";
VISTA la nota assessoriale prot. n. 14735 del 15 marzo 2021, recante il recepimento della sospensione precauzionale della somministrazione delle dosi di vaccino Astrazeneca nel territorio della Regione Siciliana;
DATO ATTO che non risulta allo stato stabilito un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e gli eventi avversi verificatisi e che l'Agenzia Italiana del Farmaco sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i N.A.S. e le autorità competenti;
VISTA la nota del 15 marzo 2021, a firma del Direttore della U.O.C. di Medicina Legale presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate dell'Università degli Studi di Catania, con la quale, dopo aver premesso l'insorgenza di una pericolosa diffidenza sull'intera campagna di vaccinazione, è stata prospettata l'opportunità di eseguire indagini diagnostiche post mortem su tutti i soggetti deceduti, incoraggiando tale pratica presso tutte le direzioni sanitarie aziendali avuto particolare riguardo ai decessi "ritenuti "anomali" e avvenuti in un arco temporale fino a 4 settimane dalla inoculazione del vaccino. Pazienti che presentino nella storia, per esempio, eventi trombotici improvvisi e importanti, con trombosi di grosse vene gastriche o periferiche, decessi repentini in soggetti in apparenti buone condizioni di salute, o i cui familiari riferiscano sintomatologie algico-disfunzionali nella ricostruzione anamnestica dei giorni o settimane precedenti";
VISTO il documento allegato alla suddetta comunicazione, contenente un apposito "Protocollo autoptico" elaborato da un qualificato gruppo di lavoro accademico che, pertanto, tramite il presente provvedimento si ritiene di recepire e adottare quale modello organizzativo a cui le Aziende del S.S.R. dovranno attenersi nell'esecuzione delle indagini diagnostiche come sopra individuate;
Decreta:
1. Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Siciliana attuano ed incentivano, in applicazione del disposto di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle indagini diagnostiche post mortem in relazione ai decessi avvenuti in un arco temporale fino a quattro settimane dalla data di inoculazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 e connotati da caratteristiche di anomalia.
2. Per le suddette finalità, ciascuna Azienda del S.S.R. è incaricata di individuare nell'ambito del proprio organico - dando di ciò apposita comunicazione agli Uffici delle Procure della Repubblica territorialmente competenti e all'Assessorato regionale della Salute entro il termine perentorio di giorni sette dalla notifica del presente Decreto - il nominativo di almeno uno specialista in Medicina Legale o in Anatomia Patologica appositamente formato e specializzato in tecniche autoptiche e nell'esecuzione delle autopsie.
3. Qualora la figura specialistica in questione non sia reperibile al proprio interno, le Aziende si avvalgono - previa stipula, ove occorra, di appositi atti convenzionali - della U.O.C. di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Catania ai fini dello svolgimento e dell'esecuzione delle attività di cui al presente decreto.
1. E' istituita la "Task-force regionale per l'implementazione dei riscontri diagnostici e degli esami autoptici in salme Covid-19 positive o in caso di morti post-vaccinali", composta dai professionisti designati dalle Aziende del S.S.R. ai sensi del precedente articolo 1.
2. E' designato fin d'ora, quale Coordinatore della istituenda Task-force, il Prof. Cristoforo Pomara, Ordinario di Medicina Legale presso l'Università degli Studi di Catania, che per l'espletamento del suddetto compito è autorizzato ad avvalersi, quale struttura di supporto all'organismo, delle risorse umane afferenti all'U.O.C. dallo stesso diretta.
3. La Task force è investita, oltre che dello svolgimento di tutte le attività infra già indicate, del compito di ricevere ed elaborare in via centralizzata tutti i dati via via ottenuti, anche al fine di favorite la creazione di Centri di riferimento in grado di eseguire particolari esami laboratoristici genetici o genetico-forensi e, vieppiù, di agevolare la formazione di fonti di prova astrattamente munite dei crismi della rilevanza giudiziaria.
Il documento scientifico denominato "Protocollo autoptico", a cura congiunta delle Università degli Studi di Catania, Messina, Trieste, Catanzaro e Perugia, che è allegato al presente provvedimento per formare dello stesso parte integrante e sostanziale, è approvato e adottato quale modello organizzativo vincolante per le Aziende e gli Enti del S.S.R. in relazione alla campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 tuttora in corso.
1. L'incarico di cui all'art. 2 ha una durata non inferiore a quella dello stato di emergenza epidemiologica formalmente deliberato dal Consiglio dei Ministri e, comunque, fino alla conclusione della corrente campagna nazionale di vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Decreto, non è previsto il riconoscimento di compensi, fatto salvo - nei limiti previsti dalla vigente disciplina applicabile ai dirigenti dell'Amministrazione regionale - il rimborso delle spese vive sostenute per missioni e trasferte, con relativo onere a carico delle Aziende di volta in volta interessate.
Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato regionale della Salute, sarà trasmesso individualmente ai titolari degli uffici di Procura della Repubblica istituiti nel territorio regionale e sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, contemporaneamente, per esteso nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, co. 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.
Palermo, 19 maggio 2021
L'Assessore
RUGGERO RAZZA
Il Dirigente Generale del D.P.S.
MARIO LA ROCCA
Il Dirigente Generale del D.A.S.O.E.
MARIA LETIZIA DI LIBERTI