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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 aprile 2021

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 23 aprile 2021, n. 97

Riparto di un acconto delle risorse incrementali, pari a 200 milioni di euro a favore dei comuni ed a 20 milioni di euro a favore di province e città metropolitane, per l'anno 2021, del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, finalizzate al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO, in particolare, l'articolo 106 del citato decreto-legge che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore delle province e città metropolitane, per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19;

VISTO il precedente decreto interministeriale del 16 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, con il quale si è provveduto alla definizione delle modalità e dei criteri di riparto delle risorse iniziali del fondo;

VISTO, altresì, il precedente decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020, il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, con il quale si è provveduto al riparto delle risorse iniziali del fondo;

VISTO l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che incrementa la dotazione dello stesso fondo di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

VISTO, inoltre, il precedente decreto interministeriale del 14 dicembre 2020, il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 18 dicembre 2020 [N.d.R. recte: Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020], con il quale si è provveduto al riparto delle risorse incrementali del fondo di cui all'art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

VISTO l'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", così come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera a) e b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che incrementa la dotazione dello stesso fondo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore di province e città metropolitane;

VISTO l'articolo 1, comma 823, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede:

- che le risorse di cui al menzionato comma 822 sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19,

- che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

- che le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

CONSIDERATO che il menzionato articolo 1, comma 822, dispone che una quota parte delle predette risorse incrementali del fondo, pari a 200 milioni di euro in favore dei comuni ed a 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, è ripartita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020;

CONSIDERATO che le restanti somme saranno ripartite con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del citato tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui al menzionato articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;

CONSIDERATO, inoltre, che lo stesso articolo 39, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020 prevede che tutte le risorse dello specifico fondo di cui al medesimo comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie;

VISTO l'allegato A "Nota metodologica comuni" in cui sono definiti i criteri e le modalità di riparto dell'acconto di 200 milioni di euro a favore dei comuni;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie nella seduta del 25 marzo 2021;

Decreta:

Art. 1

Criteri e modalità di riparto delle risorse incrementali del fondo

1. I criteri e le modalità di riparto di un acconto delle risorse incrementali del fondo istituito dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a 200 milioni di euro, - comparto comuni - ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, sono individuati nell'allegato A "Nota metodologica comuni".

2. I criteri e la modalità di riparto di un acconto delle risorse incrementali del fondo istituito dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a 20 milioni di euro, - comparto province e città metropolitane - ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, sono i seguenti:

a) calcolo per ciascuna provincia e città metropolitana della differenza reale di perdita di gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto (RCA) e dell'imposta provinciale di trascrizione al pubblico registro automobilistico (IPT) anni 2020 - 2019, attribuendo il valore zero in caso di incrementi;

b) determinazione del peso di ciascuna provincia e città metropolitana, sulla base del peso della perdita rilevata nel comparto.

Art. 2

Riparto del fondo

1. Per l'anno 2021, le risorse di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n, 178, da ripartire a titolo di acconto sulla base dei criteri di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono attribuite:

- per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro ai comuni, nelle misure indicate nell'allegato B;

- per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro alle province ed alle città metropolitane, nelle misure indicate nell'allegato C.

2. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente decreto.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2021

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

FRANCO

Il Ministro dell'Interno

LAMORGESE