
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/963 DELLA COMMISSIONE, 10 giugno 2021
G.U.U.E. 16 giugno 2021, n. L 213
Regolamento recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 19 giugno 2021
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 47
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 120, paragrafi 1 e 2,
visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (3), in particolare l'articolo 109, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, norme generali sulla responsabilità degli Stati membri di istituire un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti, compresi gli equini. Tale regolamento prevede che gli Stati membri devono istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti (di seguito la «base dati informatizzata»). Esso stabilisce inoltre che la base dati informatizzata debba registrare determinate informazioni minime relative agli equini, ossia un codice unico per l'equino (di seguito il «codice unico»), il metodo di identificazione dell'equino e lo stabilimento in cui l'equino è abitualmente detenuto. Il suddetto regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli operatori che detengono equini. Essi sono tenuti a provvedere affinché tali animali siano identificati individualmente mediante: il codice unico, un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato (il documento unico di identificazione a vita) e un mezzo fisico di identificazione o altro metodo che colleghi in maniera inequivocabile l'equino con un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato.
2) Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale nonché al loro ingresso nell'Unione, comprese le norme relative all'emissione di certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori. In particolare, esso dispone che, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, determinate informazioni prescritte dallo stesso regolamento debbano figurare in un documento unico di identificazione a vita degli equini.
3) Il regolamento (UE) 2019/6 stabilisce norme in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego dei medicinali veterinari e prevede, tra l'altro, norme specifiche sulla somministrazione di medicinali veterinari agli animali destinati alla produzione di alimenti, compresi gli equini. In particolare, esso stabilisce obblighi in materia di conservazione delle registrazioni per gli equini e per quanto riguarda le informazioni che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita.
4) Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (4), adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, contiene una definizione ampia di equino registrato, prevede prescrizioni aggiuntive per l'identificazione degli equini e stabilisce norme per quanto riguarda il rilascio di duplicati di documenti o di documenti sostitutivi. Esso prevede inoltre che, al fine di beneficiare delle specifiche condizioni per i movimenti di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (5), il documento unico di identificazione a vita debba contenere un marchio di convalida o, in caso di cavalli registrati, una licenza che attesti lo stato sanitario elevato dell'animale.
5) Il regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione (6) stabilisce norme per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita. Si tratta in sostanza di informazioni indicanti se un singolo equino è escluso dalla macellazione per il consumo umano o se ha ricevuto un trattamento con medicinali contenenti sostanze considerate essenziali per il trattamento della specie equina o che comportano un beneficio clinico supplementare rispetto ad altri tipi di trattamento disponibili per la specie equina e per le quali il tempo di attesa per la specie equina è di sei mesi.
6) L'articolo 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 prevede che, se del caso, gli Stati membri possono designare un'altra autorità o autorizzare un altro organismo o una persona fisica al fine di assicurare l'applicazione pratica del sistema di identificazione e registrazione, compreso il rilascio di documenti di identificazione. Il capo III del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce norme e condizioni particolareggiate per tale delega. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 90/427/CEE del Consiglio (8) impone alle organizzazioni e alle associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici il rilascio di documenti di identificazione degli equidi registrati. Tale direttiva è tuttavia abrogata dal regolamento (UE) 2016/1012 a decorrere dal 21 aprile 2021. Non è pertanto chiaro in quale misura gli Stati membri delegheranno l'applicazione pratica del sistema di identificazione degli equini agli enti selezionatori, alle organizzazioni che gestiscono cavalli per competizioni e corse o ad altri organismi delegati. Il presente regolamento dovrebbe di conseguenza prevedere una delega parziale o totale di tali compiti agli organismi delegati e chiarire il ruolo degli enti selezionatori e delle organizzazioni che gestiscono cavalli per competizioni e corse nel processo di identificazione degli equini.
7) La maggioranza delle osservazioni formulate nel quadro della consultazione pubblica sul presente documento (9) riguardava il rilascio di documenti di identificazione da parte degli enti selezionatori. Richieste analoghe sono state avanzate da diversi Stati membri. Il rilascio di certificati zootecnici per gli equini iscritti nei libri genealogici istituiti da enti selezionatori riconosciuti in Stati membri diversi dallo Stato membro di nascita ha rappresentato un problema particolarmente complesso.
8) Al fine di rendere pratico il sistema di identificazione degli equini, pur rispettando le prescrizioni di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, il presente regolamento dovrebbe prevedere il rilascio di documenti di identificazione degli equini registrati da parte di enti selezionatori e di organizzazioni e associazioni che gestiscono cavalli per competizioni e corse, anche se tali strutture non sono organismi delegati. In tal caso, il rilascio del documento di identificazione sarebbe limitato alla relativa compilazione con le informazioni prescritte, alla stampa e alla rilegatura e alla registrazione degli estremi nelle basi dati, mentre il documento sarebbe consegnato all'operatore richiedente dall'autorità competente o dall'organismo delegato. E' opportuno che tali disposizioni non incidano sui sistemi operativi esistenti per il rilascio e la consegna di documenti unici di identificazione a vita da parte di organismi delegati in stretta collaborazione con gli enti selezionatori e le organizzazioni e le associazioni che gestiscono cavalli per competizioni e corse.
9) I documenti unici di identificazione a vita non dovrebbero essere rilasciati a meno che non siano debitamente compilati con gli estremi di identificazione richiesti, contenenti le informazioni prescritte dal diritto dell'Unione, che dovrebbero anche essere registrati nella base dati informatizzata conformemente al presente regolamento.
10) La base dati informatizzata istituita conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e che conserva le informazioni a norma dell'articolo 64 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione dovrebbe essere accessibile, con vari livelli di sicurezza, agli operatori, ai veterinari responsabili nonché alle autorità competenti o agli organismi delegati di altri Stati membri. E' inoltre opportuno incoraggiare lo scambio di dati elettronici tra gli Stati membri al fine di facilitare la tracciabilità degli equini e i controlli sull'integrità della catena alimentare. E' pertanto necessario prevedere requisiti minimi per tale scambio di dati tenendo conto delle prescrizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e delle pertinenti norme di cui all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (10).
11) Sebbene un numero significativo di Stati membri preferisca un formato semplice per il documento unico di identificazione a vita, in cui figurano solo le informazioni prescritte conformemente all'articolo 65 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/577, tale formato semplice non sarebbe sufficiente per utilizzare il documento unico di identificazione a vita come un documento polivalente che accompagna gli equini a fini di riproduzione o sportivi. E' pertanto giustificato prevedere un formato del documento unico di identificazione a vita che ne consenta il rilascio nel rispetto delle prescrizioni minime in materia di sanità animale e pubblica, come pure un formato esteso idoneo anche a fini di riproduzione, competizioni e corse.
12) Recenti indagini condotte negli Stati membri hanno rilevato come una semplice marcatura degli equini mediante transponder iniettabile possa non essere sufficiente per garantirne l'identificazione, in particolare a scopo di tutela della sanità pubblica. Una descrizione dell'equino consistente in una descrizione testuale e in una descrizione grafica che evidenzi le particolarità fenotipiche acquisite e ereditarie, quali segni bianchi, colori specifici, remolini, cicatrici e, se necessario, la forma delle castagnette, costituisce pertanto un ulteriore elemento di identificazione necessario per prevenire la macellazione fraudolenta di equini precedentemente esclusi dalla macellazione per il consumo umano.
13) Per far sì che gli equini siano descritti correttamente nei documenti unici di identificazione a vita che li accompagnano, le autorità competenti degli Stati membri o, ove applicabile, gli organismi delegati dovrebbero adoperarsi per seguire le migliori pratiche e formare il personale incaricato della descrizione degli equini.
14) E' altresì necessario stabilire disposizioni per i casi in cui il documento unico di identificazione a vita originale rilasciato a norma del presente regolamento per tutta la vita dell'equino sia stato perso, non sia più leggibile o contenga informazioni errate non derivanti da pratiche illecite. Tali disposizioni dovrebbero per quanto possibile escludere il possesso illegale di più documenti unici di identificazione a vita, di modo che lo status dell'equino sia correttamente documentato come escluso dalla macellazione per il consumo umano.
15) Quando esistono informazioni sufficienti e verificabili, dovrebbe essere rilasciato un duplicato del documento unico di identificazione a vita, contrassegnato come tale, che escluda in generale l'equino dalla macellazione per il consumo umano. In altri casi dovrebbe essere rilasciato un documento unico di identificazione a vita sostitutivo, anch'esso contrassegnato come tale e che escluda l'equino dalla macellazione per il consumo umano e dalle condizioni specifiche per i movimenti degli equini registrati di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688.
16) Conformemente all'articolo 67 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, tali procedure dovrebbero essere applicate anche agli equini che sono presentati per l'identificazione dopo i termini stabiliti per la prima identificazione dell'equino, così da ridurre al minimo il rischio di acquisizione fraudolenta di un documento di identificazione supplementare che potrebbe essere utilizzato per reintrodurre nella catena alimentare un equino precedentemente escluso dalla macellazione per il consumo umano in conformità della legislazione applicabile.
17) A norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, gli operatori devono provvedere affinché gli equini siano sempre accompagnati dal loro documento unico di identificazione a vita. Tale obbligo implica, indipendentemente dai movimenti dell'animale, la rimessa del documento unico di identificazione a vita da parte del proprietario precedente al nuovo proprietario in caso di cambiamento di proprietà dell'equino.
18) Sebbene gli equini debbano essere sempre accompagnati dai loro documenti unici di identificazione a vita conformemente alla legislazione dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento preveda una deroga al suddetto obbligo quando la conservazione del documento unico di identificazione a vita per tutta la vita dell'equino è impossibile o difficilmente attuabile oppure quando tale documento non è stato rilasciato in quanto l'equino è stato macellato prima di avere raggiunto l'età massima prescritta per la prima identificazione.
19) Per i movimenti quotidiani nei territori nazionali degli Stati membri, tessere in plastica o smart card come pure applicazioni per smartphone o tablet che indichino le informazioni essenziali contenute nel documento unico di identificazione a vita sembrano essere utili elementi integrativi del documento unico di identificazione a vita ed è opportuno stabilire nel presente regolamento determinate norme per il loro utilizzo.
20) Inoltre, l'obbligo secondo cui il documento unico di identificazione a vita deve accompagnare la carcassa dell'equino fino allo stabilimento o all'impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) si è rivelato difficilmente attuabile in determinate circostanze e dovrebbe pertanto essere limitato alle situazioni di cui all'allegato III, capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (12) o essere disciplinato dalla legislazione nazionale.
21) Gli equini possono diventare equini destinati alla macellazione ad un certo momento della loro vita. I solipedi (sinonimo di equini) sono definiti come facenti parte degli «ungulati domestici» nell'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
22) Per evitare che i transponder siano introdotti nella catena alimentare, la parte delle carni ottenute da equini dalla quale non è stato possibile rimuovere il transponder al momento della macellazione dovrebbe essere dichiarata non idonea al consumo umano conformemente all'articolo 45, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (14). Per facilitare la localizzazione dei transponder impiantati, la posizione di impianto dovrebbe essere standardizzata e registrata nei documenti unici di identificazione a vita.
23) Il sistema UELN (Universal Equine LIFE Number) è stato concordato su scala mondiale tra le principali organizzazioni operanti nel campo dell'allevamento equino, delle competizioni e delle corse. E' stato messo a punto su iniziativa della World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), dell'International Stud-Book Committee (ISBC), della World Arabian Horse Organization (WAHO), della European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), dell'International Anglo-Arabian Confederation (CIAA), dell'International Federation for Equestrian Sports (FEI) e dell'European Trotting Union (UET). Informazioni su tale sistema sono disponibili sul sito web dell'UELN (15), ospitato dall'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE).
24) Il sistema UELN è adatto per l'attribuzione a un equino, in occasione della sua prima identificazione, di un codice unico di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) 2016/429. Quando sono assegnati codici alla base dati informatizzata o a basi dati istituite da organismi delegati o enti selezionatori nel quadro della base dati informatizzata degli Stati membri, i codici di tali basi dati e il formato del codice unico registrato dei singoli equini non dovrebbero creare confusione con il sistema UELN esistente. E' pertanto opportuno consultare l'elenco dei codici UELN già attribuiti prima di assegnare un nuovo codice a una base dati che registra gli estremi di identificazione degli equini.
25) La registrazione di un codice unico compatibile con il sistema UELN e il suo utilizzo per identificare l'autorità competente o l'organismo delegato a cui è stato delegato il compito di rilasciare i documenti unici di identificazione a vita degli equini dovrebbero inoltre facilitare la restituzione del documento unico di identificazione a vita all'autorità competente di rilascio dopo la macellazione o la morte dell'equino. Al fine di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti per l'assistenza reciproca, gli Stati membri dovrebbero utilizzare, ove possibile, gli organi di collegamento da essi designati a norma dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
26) L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), in collaborazione con l'International Horse Sports Confederation (IHSC), ha elaborato raccomandazioni per i movimenti internazionali sicuri di cavalli da competizione e il concetto di cavalli di stato sanitario elevato e ad alte prestazioni (HHP) (16). Al capitolo 4.17 del codice sanitario per gli animali terrestri (17) dell'OIE sono formulate le raccomandazioni relative all'istituzione di una sottopopolazione di cavalli di stato sanitario elevato e al capitolo 5.12 del medesimo codice figura il modello di passaporto per i movimenti internazionali di cavalli da competizione.
27) Inoltre, l'idoneità degli animali riproduttori di razza pura della specie equina a partecipare a competizioni internazionali è disciplinata da accordi privati internazionali. Tenuto conto della dimensione internazionale del settore equino, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione tali accordi così da preservare l'idoneità di tali animali riproduttori di razza pura della specie equina a partecipare a competizioni a livello internazionale e ad avere accesso a concorsi organizzati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, lettera a), della direttiva 90/428/CEE del Consiglio (18).
28) In deroga all'articolo 91, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, la validità del certificato sanitario richiesto per i movimenti verso un altro Stato membro può essere prorogata da 10 a 30 giorni alle condizioni di cui all'articolo 92 di tale regolamento, fatte salve determinate misure sanitarie supplementari, comprese misure per la prevenzione di malattie che colpiscono gli equini diverse dalle malattie elencate per tali specie nell'allegato regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (19).
29) L'allegato II, sezione II, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono assicurare, tra l'altro, che le procedure da essi messe in atto garantiscano che ogni animale o, se del caso, ogni lotto di animali ammesso nei locali del macello sia adeguatamente identificato.
30) Inoltre, l'allegato II, sezione III, punti da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 prevede che i gestori dei macelli devono ricevere e controllare le informazioni sulla catena alimentare precisanti l'origine, la storia e la gestione degli animali destinati alla produzione di alimenti nonché intervenire di conseguenza. Per gli equini, conformemente all'allegato II, sezione III, punto 7, di tale regolamento, l'autorità competente può consentire che determinate informazioni sulla catena alimentare siano inviate al macello contemporaneamente agli animali e non prima. Il documento di identificazione che accompagna gli equini per la macellazione dovrebbe pertanto integrare tali informazioni sulla catena alimentare. Conformemente al punto 8 della suddetta sezione III, gli operatori del settore alimentare devono controllare i passaporti che accompagnano gli equini per assicurare che gli animali non siano esclusi dalla macellazione per il consumo umano. Se gli operatori del settore alimentare accettano gli animali per la macellazione, essi devono dare i passaporti al veterinario ufficiale.
31) Il regolamento (UE) 2019/6 definisce gli animali destinati alla produzione di alimenti facendo riferimento alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). Alcune disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, comprese quelle di cui agli articoli 112 e 115, si applicano a specie di animali considerati come destinati alla produzione di alimenti, compresi quindi singoli animali non destinati a essere utilizzati per il consumo umano, ma appartenenti a una specie legalmente utilizzata per il consumo umano nell'Unione.
32) Data la situazione specifica degli equini nati come animali di una specie destinata alla produzione di alimenti, ma che non sono sempre allevati principalmente a tale scopo e nella maggior parte dei casi non sono detenuti per tutta la loro vita dagli operatori del settore alimentare quali definiti all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), è necessario prevedere una procedura che garantisca un collegamento senza interruzioni tra i controlli del documento unico di identificazione a vita per ragioni di sanità pubblica e la gestione di tale documento unico di identificazione a vita conformemente al presente regolamento.
33) La base dati informatizzata che deve essere istituita dagli Stati membri è quindi anche fondamentale per verificare determinate informazioni indicate nel documento unico di identificazione a vita prima che sia adottata la decisione di accettare un equino per la macellazione per il consumo umano. Nel caso in cui le informazioni circa l'esclusione dalla macellazione per il consumo umano contenute nell'apposita sezione del documento unico di identificazione a vita non corrispondano alle informazioni registrate nella base dati informatizzata, dovrebbero prevalere le informazioni contenute nel documento o nella base dati che comportano l'esclusione dell'equino dalla macellazione per il consumo umano.
34) Se l'identità di un equino non può essere determinata con certezza, può essere necessario escluderlo dalla macellazione per il consumo umano. Occorre pertanto stabilire norme che consentano di documentare l'esclusione di un equino dalla macellazione per il consumo umano indipendentemente dalla somministrazione di un medicinale conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6.
35) Poiché la somministrazione di un medicinale a norma dell'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6 resta la sola ragione per escludere un equino dalla macellazione per il consumo umano, tranne nel caso in cui tale esclusione sia disposta dall'autorità competente per motivi amministrativi, non dovrebbe più essere necessario prevedere una controfirma dell'operatore dell'animale quando si esclude un equino dalla macellazione per il consumo umano conformemente alla legislazione dell'Unione.
36) Nel contempo la somministrazione di medicinali veterinari autorizzati a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6 a un equino dovrebbe essere consentita solo dopo che l'animale è stato escluso dalla macellazione per il consumo umano a seguito della somministrazione di un medicinale conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, di tale regolamento.
37) A norma dell'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, è inoltre necessario stabilire un modello per le informazioni necessarie per somministrare i medicinali inclusi nell'elenco di sostanze stabilito conformemente all'articolo 115, paragrafo 5, di tale regolamento. Attualmente l'elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equini o recanti un maggior beneficio clinico rispetto ad altre opzioni terapeutiche disponibili per la specie equina e per le quali il periodo di attesa per la specie equina è di sei mesi figura nel regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione (22).
38) Il formato delle informazioni necessarie per applicare l'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita è anche adeguato per registrare una sospensione amministrativa che ritarda per un periodo minimo di sei mesi la macellazione per il consumo umano di un equino destinato alla produzione di alimenti nei casi in cui, a condizioni rigorose, sia rilasciato un duplicato del documento unico di identificazione a vita senza escludere l'animale dalla macellazione per il consumo umano.
39) Le norme stabilite nella direttiva 96/22/CE del Consiglio (23) si applicano agli animali da azienda, compresi gli equini, come pure agli animali selvatici di tali specie qualora siano stati allevati in un'azienda. A norma dell'articolo 7 della suddetta direttiva gli scambi di equidi registrati cui sono stati somministrati medicinali veterinari contenenti trembolone allilico o sostanze β-agoniste a scopi zootecnici, come specificato nell'articolo 4 della medesima direttiva, possono aver luogo prima della fine del periodo di sospensione purché siano soddisfatte le condizioni di somministrazione di tali prodotti e purché la natura e la data del trattamento siano indicate sul certificato o sul passaporto che accompagna detti animali.
40) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (24) stabilisce, tra l'altro, condizioni per l'ingresso nell'Unione di equini provenienti da paesi terzi e per la manipolazione di tali animali dopo il loro ingresso. Il presente regolamento dovrebbe prevedere una norma di trenta giorni per l'identificazione degli equini che entrano nell'Unione. Poiché un numero considerevole di cavalli arriva nell'Unione su base temporanea, il periodo di trenta giorni dovrebbe iniziare dopo l'ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di immissione in libera pratica di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).
41) I cavalli registrati per competizioni e corse sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 136, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 139, paragrafo 1, e dell'articolo 141, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (26) per quanto riguarda il regime di ammissione temporanea. Tali disposizioni consentono, tra l'altro, di dichiarare le merci con «altro atto», compreso varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento.
42) Gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che entrano nell'Unione a scopo di riproduzione possono essere vincolati al regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai sensi del quale merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette ai dazi all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione. Il regime di perfezionamento attivo fa sì che i cavalli da riproduzione e i relativi prodotti della riproduzione possano essere immessi in libera pratica o riesportati al termine delle operazioni di perfezionamento e offre inoltre altre modalità alternative di appuramento di tale regime.
43) Quando un documento unico di identificazione a vita è rilasciato per un equino entrato nell'Unione da un paese terzo e immesso in libera pratica, l'autorità competente, dopo l'ingresso nell'Unione, dovrebbe escludere l'equino dallo status di animale idoneo alla macellazione per il consumo umano se il paese terzo di origine non è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione (27) o se vi sono altri motivi per non certificare l'attestato di sanità pubblica di cui al punto II.1.6 del certificato ufficiale che accompagna l'equino alla frontiera e figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (28).
44) Il regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione (29) stabilisce il contenuto e il formato dei certificati zootecnici rilasciati per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le norme per l'inserimento delle informazioni sugli animali riproduttori di razza pura della specie equina nel certificato zootecnico che figura nel documento unico di identificazione a vita.
45) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (30) definisce «equide registrato» con riferimento alla direttiva 90/426/CEE del Consiglio (31). Poiché il suddetto termine non è utilizzato nel regolamento (UE) 2016/429, è opportuno chiarire che tale termine è sinonimo di «equino registrato» quale definito nel presente regolamento.
46) Ai fini di un'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione relativa all'identificazione degli equini negli Stati membri e per assicurarne la chiarezza e la trasparenza, il presente regolamento di esecuzione dovrebbe stabilire le date di cui all'articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Dato che il regolamento delegato (UE) 2019/2035 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. Tuttavia, poiché il regolamento delegato (UE) 2021/577 si applica solo a decorrere dal 28 gennaio 2022, l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione (32) dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 27 gennaio 2022.
47) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, del comitato permanente per i medicinali veterinari e del comitato zootecnico permanente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
GU L 171 del 29.6.2016.
GU L 4 del 7.1.2019.
Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019).
Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento (GU L 123 del 9.4.2021).
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017).
Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990).
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11855-Laying-down-rules-on-equine-passports.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019).
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009).
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011).
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019).
http://www.ueln.net.
Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), Facilitation of International Competition Horse Movement. OIE - IHSC partnership for safe international movements of competition horses; https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/.
https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ (edizione 2019).
Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018).
Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009).
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002).
Regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi e di sostanze recanti un maggior beneficio clinico (GU L 367 del 22.12.2006).
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ?- agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996).
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.201).
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021).
Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi (GU L 275 del 25.10.2017).
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005).
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015).
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento attua le norme di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per quanto riguarda gli equini detenuti:
a) nati nell'Unione;
b) dopo il loro ingresso nei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 e la loro immissione in libera pratica, tranne qualora si tratti della reintroduzione nell'Unione dopo un'esportazione temporanea in paesi terzi.
2. Il presente regolamento stabilisce norme generali e specifiche per l'applicazione uniforme del sistema di identificazione e registrazione di cui all'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per gli equini e le diverse categorie di equini, al fine di garantire il buon funzionamento di tale sistema, e in particolare per quanto riguarda:
a) l'accesso uniforme ai dati contenuti nella base dati informatizzata di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 64 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, come pure le specifiche tecniche e le modalità di funzionamento della medesima, nonché i termini, gli obblighi e le procedure per la trasmissione di informazioni da parte degli operatori o di altre persone fisiche o giuridiche e per la registrazione degli equini nelle basi dati informatizzate;
b) le specifiche tecniche e le procedure, i formati, la concezione e le modalità di funzionamento dei mezzi e metodi di identificazione degli equini, compresi:
i) i termini per l'applicazione dei mezzi e metodi di identificazione;
ii) la rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi e metodi di identificazione e i termini per tali operazioni;
iii) la configurazione del codice di identificazione;
c) le specifiche tecniche, i formati e le modalità di funzionamento relativi ai documenti unici di identificazione a vita degli equini;
d) l'applicazione pratica di deroghe alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di determinati equini destinati alla macellazione e degli equini detenuti allo stato semiselvatico;
e) le norme sull'uso del documento unico di identificazione a vita per i movimenti di equini effettuati conformemente alla deroga alla durata di validità del certificato sanitario di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
f) i modelli necessari per utilizzare il documento unico di identificazione a vita a fini sportivi e per i movimenti internazionali di cavalli da competizione secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);
g) l'identificazione degli equini entrati nell'Unione da paesi terzi.
3. Il presente regolamento stabilisce le norme relative ai modelli necessari per applicare l'articolo 112, paragrafo 4, e l'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e il regolamento delegato (UE) 2021/577 che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita, nonché le norme per documentare determinati trattamenti conformemente alla direttiva 96/22/CEE.
4. Il presente regolamento stabilisce le norme relative ai modelli per l'inserimento delle informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, del regolamento (UE) 2016/1012 e al regolamento delegato (UE) 2017/1940, che devono figurare in un documento unico di identificazione a vita per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «equino»: un animale detenuto di una delle specie appartenenti al genere Equus (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie;
2) «stabilimento»: uno stabilimento quale definito all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;
3) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di equini, anche per un periodo limitato, eccetto i veterinari;
4) «proprietario»: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà di un equino;
5) «equino registrato» o «equide registrato»:
a) un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus o Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore riconosciuto conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1012 o da un organismo di allevamento inserito nell'elenco conformemente all'articolo 34 del medesimo regolamento;
b) un equino della specie Equus caballus, registrato presso un'associazione od organizzazione internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»);
6) «libro genealogico»: un libro genealogico quale definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2016/1012;
7) «sezione principale»: la sezione principale di un libro genealogico quale definita all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2016/1012;
8) «ente selezionatore»: un ente selezionatore quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/1012;
9) «organismo di allevamento»: un organismo di allevamento quale definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2016/1012;
10) «equini destinati alla macellazione»: equini che devono essere trasportati a un macello, direttamente o dopo essere stati oggetto di un'operazione di raccolta;
11) «equino di stato sanitario elevato»: un equino idoneo ai movimenti verso altri Stati membri conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
12) «autorità competente»: l'autorità veterinaria centrale di uno Stato membro quale definita all'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429;
13) «autorità zootecnica»: l'autorità competente quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2016/1012;
14) «certificato zootecnico»: il certificato zootecnico definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2016/1012 e che figura nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940;
15) «marchio»: qualsiasi caratteristica individuale distintiva di un equino, ereditaria o acquisita, che è visibile, o può essere resa visibile, e può essere registrata a fini di identificazione;
16) «transponder»: l'identificatore elettronico quale definito all'articolo 2, punto 23), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
17) «codice unico»: il codice unico quale definito all'articolo 2, punto 17), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
18) «Universal Equine LIFE Number» o «numero UELN»: un codice alfanumerico unico a 15 caratteri contenente informazioni sul singolo equino nonché sulla base dati e sul paese in cui tali informazioni sono registrate per la prima volta conformemente al sistema di codifica gestito dall'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), che ospita il sito web UELN;
19) «smart card»: un dispositivo in plastica nel quale è incorporato un chip capace di memorizzare dati e di trasmetterli elettronicamente a sistemi informatici compatibili;
20) «veterinario responsabile»: il veterinario di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) 2019/6 responsabile del trattamento di un equino con medicinali e della documentazione di tale trattamento e del relativo effetto sullo status dell'equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione conformemente al presente regolamento;
21) «base dati informatizzata»: la base dati informatizzata istituita da uno Stato membro per la registrazione delle informazioni relative agli animali detenuti della specie equina di cui all'articolo 109, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera d), del regolamento (UE) 2016/429;
22) «documento unico di identificazione a vita»: il documento unico valido a vita tramite il quale gli operatori di equini sono tenuti ad assicurare che tali animali siano identificati individualmente, secondo quanto previsto all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429;
23) «marchio di convalida»: una voce nel documento unico di identificazione a vita inserita dall'autorità competente conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688 e per le finalità ivi indicate;
24) «licenza»: una voce nel documento unico di identificazione a vita inserita dalla federazione nazionale della Fédération Equestre Internationale (FEI) ai fini della partecipazione a competizioni equestri a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, o dall'autorità competente per le corse ippiche ai fini della partecipazione a tali corse, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 e per le finalità ivi indicate;
25) «organismo delegato»: l'organismo delegato quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, designato conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 al fine di assicurare l'applicazione pratica del sistema di identificazione e registrazione istituito per gli equini, compresi il rilascio e la consegna dei documenti unici di identificazione a vita degli equini. Tale organismo è indicato come «organismo di rilascio» al titolo IV, capi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
Ruolo degli operatori e dei proprietari
1. L'operatore di un equino, che non sia il proprietario o uno dei proprietari dell'animale, agisce conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento per conto e con l'accordo del proprietario o di un rappresentante dei proprietari dell'equino.
2. Gli Stati membri e, ove applicabile, gli organismi delegati possono esigere che le seguenti domande che hanno ricevuto dagli operatori siano presentate dal proprietario o da un rappresentante dei proprietari:
a) le domande di rilascio dei documenti unici di identificazione a vita di cui all'articolo 22;
b) le domande di rilascio di duplicati dei documenti di identificazione di cui all'articolo 25;
c) le domande di rilascio di documenti di identificazione sostitutivi di cui all'articolo 26;
d) le domande di modifica degli estremi di identificazione figuranti nei documenti unici di identificazione a vita esistenti di cui all'articolo 30.
Informazioni relative alle autorità competenti e agli organismi delegati che rilasciano documenti unici di identificazione a vita degli equini
1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle autorità competenti e, ove applicabile, degli organismi delegati responsabili del rilascio dei documenti unici di identificazione a vita degli equini e mettono tale elenco a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico su un sito web istituito dall'autorità competente.
2. L'elenco di cui al paragrafo 1:
a) include i dati di contatto necessari per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 22, 27 e 28;
b) è sufficientemente comprensibile per chi non è di madrelingua e direttamente accessibile attraverso il link fornito alla Commissione conformemente al paragrafo 3, che è mantenuto sempre attivo.
3. Al fine di aiutare gli Stati membri a mettere a disposizione gli elenchi aggiornati di cui al paragrafo 1, la Commissione crea un sito web per il quale ogni Stato membro fornisce un link diretto alle informazioni prescritte figuranti sul sito web di cui al paragrafo 1.
Assegnazione di un codice alla base dati informatizzata e alle basi dati degli organismi delegati
1. L'autorità competente assegna un codice alla base dati informatizzata e, ove applicabile, a ciascuna delle basi dati istituite nel quadro della base dati informatizzata dagli organismi delegati, dagli enti selezionatori e dalle organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b), che registrano gli estremi di identificazione degli equini.
2. Il codice di cui al paragrafo 1 è compatibile con il sistema di codifica dell'UELN ed è composto da un codice a sei caratteri, per la base dati informatizzata e ciascuna base dati istituita nel quadro della base dati informatizzata, comprendente:
a) tre caratteri per il codice numerico ISO 3166 del paese;
b) tre caratteri alfanumerici per la base dati.
Registrazione degli estremi di identificazione nella base dati informatizzata
1. Al momento della prima identificazione di un equino, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato, gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b), registrano gli estremi di identificazione dell'animale nella base dati informatizzata con il codice unico.
2. Il codice unico di cui al paragrafo 1 è composto:
a) dal codice assegnato alla base dati informatizzata o alle basi dati degli organismi delegati, degli enti selezionatori e delle organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b), conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, seguito da
b) un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all'equino.
3. Il codice unico è il riferimento per qualsiasi accesso alle basi dati informatizzate e alle basi dati degli organismi delegati, degli enti selezionatori e delle organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b), e per qualsiasi scambio di dati tra di esse.
4. Gli organismi delegati, gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b), che istituiscono basi dati nel quadro della base dati informatizzata provvedono affinché perlomeno le informazioni di cui alla sezione I, parte A, punti da 1 a 7, e parte C, e alla sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, siano riprese nella base dati informatizzata.
Modalità di funzionamento delle basi dati informatizzate degli equini e accesso ai dati in esse contenuti
1. Gli Stati membri attuano misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare che le basi dati informatizzate continuino a funzionare in caso di potenziali perturbazioni come pure per garantire la sicurezza, la protezione, l'integrità e l'autenticità delle informazioni registrate nelle basi dati informatizzate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, su loro richiesta, gli operatori di stabilimenti, per quanto riguarda gli equini detenuti nei loro stabilimenti, gli operatori di equini, per quanto riguarda i loro animali, e gli operatori di macelli, per quanto riguarda gli equini presentati ai loro macelli ai fini della macellazione, dispongano almeno dell'accesso gratuito in sola lettura alle seguenti informazioni contenute nella base dati informatizzata relativamente agli equini di cui sopra:
a) il codice unico di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
b) se disponibile, il codice di identificazione dell'animale di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, o parte 2, punto 2, e indicato dai mezzi fisici di identificazione di cui all'allegato III, lettere a), b), c), e) o f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
c) lo status dell'equino, come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione.
3. Gli Stati membri forniscono alle autorità competenti e agli organismi delegati l'accesso in lettura e scrittura alla base dati informatizzata ai fini dell'inserimento degli estremi di identificazione degli equini o dello scambio di dati tra la base dati informatizzata e le basi dati gestite dagli organismi delegati.
4. Gli Stati membri forniscono alle autorità competenti di altri Stati membri o, ove applicabile, agli organismi delegati di tali altri Stati membri elencati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, l'accesso gratuito in sola lettura alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), contenute nelle loro basi dati informatizzate per gli equini abitualmente detenuti nel loro territorio.
5. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono concedere agli operatori di equini di cui all'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 e ai veterinari responsabili l'accesso in lettura e scrittura a serie di dati pertinenti presenti nella base dati informatizzata, purché sia garantita la protezione dei dati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Condizioni tecniche e modalità per lo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per quanto riguarda gli equini
1. Qualora gli Stati membri decidano, conformemente all'articolo 108, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, di scambiare gli estremi di identificazione degli equini contenuti nelle loro basi dati informatizzate direttamente con le corrispondenti basi dati informatizzate di altri Stati membri, le informazioni di cui all'articolo 64, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 sono scambiate come dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri nel formato XML Schema Definition (XSD) messo a disposizione dalla Commissione sulla base delle norme pertinenti di cui all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
2. L'autorità competente responsabile dello stabilimento in cui l'equino in questione è stato spostato per risiedervi abitualmente può richiedere all'autorità competente dello stabilimento di origine le informazioni di cui al paragrafo 1 e ogni trasmissione riporta una marcatura temporale.
Termini e obblighi per la registrazione degli equini nella base dati informatizzata
Gli operatori di equini garantiscono la trasmissione all'autorità competente delle informazioni richieste conformemente all'articolo 64, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 entro un termine stabilito dall'autorità competente, che non supera i sette giorni dalla data in cui l'equino è stato registrato conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2016/429 come abitualmente residente nello stabilimento dell'operatore.
CAPO II
Specifiche tecniche e procedure, formati, concezione e modalità di funzionamento dei mezzi e metodi di identificazione
Sezione 1
Specifiche tecniche e procedure, formati, concezione e modalità di applicazione dei mezzi e metodi di identificazione
Specifiche tecniche relative ai mezzi e metodi di identificazione
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire l'unicità del codice indicato dai transponder utilizzati negli identificatori elettronici, come i transponder iniettabili, i marchi auricolari elettronici o le fasce per pastorale elettroniche, ai fini dell'identificazione degli equini nati nell'Unione o immessi in libera pratica nell'Unione dopo essere entrati da un paese terzo.
2. Gli identificatori elettronici sono conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, parte 1.
3. I marchi auricolari e le fasce per pastorale sono conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, parte 2.
Termini per l'applicazione dei mezzi di identificazione
1. Gli operatori di equini provvedono affinché i transponder iniettabili o, conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, i marchi auricolari siano applicati agli equini contestualmente alla compilazione del modulo di identificazione necessario per chiedere il rilascio del documento unico di identificazione a vita entro il termine per l'identificazione di cui all'articolo 21, o poco prima della data di compilazione di tale modulo.
2. Gli operatori di equini destinati a essere spostati in un macello conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, provvedono affinché i mezzi di identificazione siano applicati a tali animali immediatamente dopo aver ricevuto dall'autorità competente la documentazione corrispondente rilasciata in un formato fornito da tale autorità per soddisfare i requisiti in materia di informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004.
3. L'intervallo di tempo limitato tra l'applicazione dei mezzi di identificazione e la compilazione del modulo di identificazione per chiedere il rilascio di un documento unico di identificazione a vita di cui al paragrafo 1 non è applicabile in caso di identificazione di:
a) equini che vivono allo stato semiselvatico e sono identificati conformemente all'articolo 60 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
b) puledri di età inferiore a sei mesi, se marcati con un mezzo di identificazione a fini di certificazione per accompagnare la madre per un soggiorno temporaneo:
i) in un altro Stato membro per un periodo inferiore a 30 giorni o conformemente all'articolo 64, lettera c), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; o
ii) in un paese terzo.
Misure per individuare un'identificazione precedente degli equini
1. Prima di applicare i mezzi di identificazione a un equino conformemente all'articolo 13, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato o il veterinario o la persona qualificata di cui all'articolo 13, paragrafo 1, provvede affinché siano adottate misure per individuare eventuali segni o marchi di un'identificazione precedente dell'equino mediante transponder iniettabili o marchi auricolari. Tali misure includono almeno:
a) un controllo dell'equino per individuare eventuali transponder iniettabili impiantati in precedenza, utilizzando un dispositivo di lettura conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 1, punto 2, lettera b), almeno quando il lettore è in contatto diretto con la superficie corporea dell'equino nel punto in cui sarebbe stato impiantato un transponder conformemente all'articolo 13, paragrafo 2;
b) eventuali segni clinici indicanti che un transponder impiantato in precedenza o che un marchio precedentemente apposto è stato rimosso per via chirurgica o modificato;
c) eventuali segni o indicazioni che all'equino è stato applicato un metodo di identificazione alternativo autorizzato conformemente all'articolo 16.
2. Se le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo rivelano l'esistenza di un transponder iniettabile impiantato in precedenza o di marchi auricolari o di altri metodi di identificazione alternativi applicati conformemente all'articolo 16, indicanti un'identificazione precedente completa conformemente al capo III, sezione 2, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato:
a) rilascia un duplicato del documento di identificazione conformemente all'articolo 25 o un documento di identificazione sostitutivo conformemente all'articolo 26, a seconda delle informazioni disponibili;
b) inserisce in modo adeguato il codice indicato dal transponder o dai marchi auricolari, o le informazioni sul metodo alternativo di verifica dell'identità, nei campi da utilizzare per gli estremi di identificazione di cui alla sezione I, parte A, e nella descrizione grafica di cui alla sezione I, parte B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
3. Se la rimozione non documentata di un transponder iniettabile, di un marchio auricolare o di un metodo di identificazione alternativo di cui al paragrafo 1, lettera c), è confermata in un equino nato nell'Unione, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato rilascia un duplicato del documento di identificazione conformemente all'articolo 25 o un documento di identificazione sostitutivo conformemente all'articolo 26.
Procedure e modalità di funzionamento relative ai mezzi e metodi di identificazione
1. I mezzi di identificazione sono applicati da un veterinario o, se previsto dalla legislazione nazionale, da una persona autorizzata e debitamente formata e qualificata.
2. Il transponder iniettabile è impiantato per via parenterale, dopo un'adeguata preparazione del luogo di inoculazione, sul lato sinistro del collo dell'equino, a metà tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese e a livello dell'area del legamento nucale.
3. Se l'identificazione è effettuata mediante marchio auricolare conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, tale marchio è applicato sulla parte esterna dell'orecchio sinistro dell'equino.
4. Il codice indicato dai mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettere a), b), c), e) o f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, dopo l'inoculazione o l'applicazione, è registrato dalla persona di cui al paragrafo 1, o sotto la sua responsabilità, nel campo apposito del modulo di identificazione necessario per chiedere il rilascio di un documento unico di identificazione a vita o direttamente nella sezione I, parte A, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
Rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi di identificazione e termini per tali operazioni
1. Se un transponder ha cessato di funzionare e deve essere sostituito, l'equino è identificato con un nuovo transponder indicante un nuovo codice e in questo caso anche il nuovo codice del transponder è registrato nella base dati informatizzata e, ove applicabile, nella base dati dell'organismo delegato e nel documento unico di identificazione a vita di cui alla sezione I, parte C, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
2. Se un marchio auricolare applicato conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, è stato perso o è illeggibile, esso viene sostituito da un marchio auricolare indicante un nuovo codice e in questo caso il nuovo codice è registrato anche nella base dati informatizzata e, ove applicabile, nella base dati dell'organismo delegato e nel documento unico di identificazione a vita di cui alla sezione I, parte C, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
3. Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione siano sostituiti il prima possibile dopo essere stati persi o aver cessato di funzionare correttamente e comunque entro un termine stabilito dall'autorità competente, che non deve superare i 30 giorni dalla data di constatazione della perdita o del malfunzionamento, e prima che l'equino lasci lo stabilimento di residenza abituale.
4. In deroga al paragrafo 2, se un equino è stato identificato da più identificatori oltre a un singolo marchio auricolare, l'autorità competente può consentire che il marchio auricolare che è diventato illeggibile o è stato perso sia sostituito da un nuovo marchio auricolare recante il codice di identificazione dell'animale indicato dai mezzi di identificazione rimanenti.
5. Gli operatori di equini registrati informano l'ente selezionatore o l'organizzazione o associazione di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, di qualsiasi modifica del codice indicato dai mezzi di identificazione.
Misure da adottare per quanto riguarda i mezzi di identificazione in caso di macellazione, abbattimento o morte degli equini
1. L'autorità competente adotta le misure necessarie per garantire che, alla macellazione o alla morte di un equino, i mezzi di identificazione siano protetti da un successivo utilizzo fraudolento mediante il loro recupero e la loro distruzione o il loro smaltimento sul posto.
2. Qualora il transponder iniettabile non possa essere recuperato dal corpo di un equino macellato per il consumo umano e le carni, o la parte delle carni in cui è contenuto il transponder, siano dichiarate non idonee al consumo umano conformemente all'articolo 45, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti in modo da soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Autorizzazione di metodi di identificazione alternativi
1. Qualora uno Stato membro abbia autorizzato, conformemente all'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, idonei metodi di identificazione alternativi per la verifica dell'identità degli equini detenuti nati nel suo territorio, compresi marchi distintivi ereditari o acquisiti e marcatori genetici, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato provvede affinché i dati relativi al metodo di identificazione alternativo siano stati verificati prima della loro registrazione nel documento unico di identificazione a vita e nella base dati informatizzata.
2. Gli Stati membri possono richiedere l'uso di metodi alternativi di verifica dell'identità basati su marcatori genetici, a integrazione dei requisiti di identificazione di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2016/429, per gli equini nati o abitualmente residenti nello Stato membro in questione.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico sul sito web di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le informazioni sui metodi di identificazione alternativi da essi autorizzati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Qualora per identificare gli equini sia utilizzato un metodo di identificazione alternativo, come indicato al paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni sono registrate nel formato esteso del documento unico di identificazione a vita.
5. Nel caso di equini con marchi cromatici unici, come le zebre, presenti in stabilimenti confinati, l'autorità competente può autorizzare la sostituzione di una descrizione grafica completa con una fotografia di alta qualità.
6. Qualora sia utilizzato un metodo di identificazione alternativo, come indicato al paragrafo 1, l'operatore fornisce i mezzi per accedere alle informazioni di identificazione o, ove applicabile, sostiene i costi o sopporta le conseguenze dei ritardi nella verifica dell'identità dell'equino.
CAPO III
Specifiche tecniche, formati e modalità di funzionamento del documento unico di identificazione a vita
Prescrizioni minime per quanto riguarda il formato, la concezione e il contenuto del documento unico di identificazione a vita
1. Il documento unico di identificazione a vita presenta uno dei seguenti formati:
a) formato standard (documento di identificazione standard) sufficiente a contenere le informazioni minime per l'identificazione degli equini richieste a norma dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2019/6, comprendente le sezioni I, II e III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento e conforme alle prescrizioni aggiuntive di cui alla parte 2 di tale allegato;
b) formato esteso (documento di identificazione esteso) sufficiente a contenere le informazioni minime per l'identificazione degli equini richieste a norma dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2019/6, (UE) 2016/1012 e dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, comprendente le sezioni da I a X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento e conforme alle prescrizioni aggiuntive di cui alla parte 2 di tale allegato.
2. Il documento unico di identificazione a vita è rilasciato solo dopo che sono state inserite almeno le informazioni richieste a norma della parte A, punti 1 e 2 e da 4 a 7, e della parte B, punti da 12 a 18, e, ove applicabile conformemente all'articolo 16, di cui alla sezione X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
3. La forma della sagoma dell'equino che figura nella descrizione grafica di cui alla sezione I, parte B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, può essere adattata se il documento è rilasciato per un equino diverso da un cavallo.
4. L'autorità competente può autorizzare che, nel caso di un documento di identificazione standard, le seguenti informazioni siano fornite solo se l'equino è stato escluso dalla macellazione per il consumo umano conformemente all'articolo 39, paragrafo 2:
a) sezione I, parte A, punto 3, lettere da a) a h), del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1;
b) sezione I, parte B, punti da 12 a 18, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
5. Il contorno delle castagnette di cui alla sezione X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, è richiesto solo nei documenti unici di identificazione a vita rilasciati per gli equini non identificati mediante transponder iniettabile o marchio auricolare che sono privi di marcature o presentano non più di tre remolini.
6. La posizione sul corpo in cui è impiantato il transponder iniettabile è indicata nella descrizione grafica di cui alla sezione I, parte B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
Prescrizioni minime per quanto riguarda le specifiche tecniche del documento unico di identificazione a vita
1. Il documento unico di identificazione a vita soddisfa le prescrizioni aggiuntive di cui all'allegato II, parte 2.
2. Quando nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 4, il documento unico di identificazione a vita è rilasciato nel formato esteso costituito da due parti, comprendenti il formato standard di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e le sezioni da IV a X inserite come un insieme indivisibile nella tasca della copertina, come stabilito all'allegato II, parte 2, lettera b), il codice unico inserito nella sezione IV stabilisce il collegamento tra il formato standard, da un lato, e le sezioni da IV a X, dall'altro.
Registrazione del codice del transponder nel documento di identificazione
1. Qualora un transponder iniettabile sia impiantato in un equino conformemente all'articolo 11, l'autorità competente o l'organismo delegato inserisce le seguenti informazioni nel documento unico di identificazione a vita:
a) almeno gli ultimi 15 caratteri del codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore in seguito all'impianto e facoltativamente:
i) un'etichetta autoadesiva con un codice a barre, a condizione che la pagina del documento di identificazione sia poi sigillata; o
ii) una stampa del codice a barre di cui al punto i) indicante almeno gli ultimi 15 caratteri del codice trasmesso dal transponder;
b) la firma della persona che ha compilato la descrizione nella sezione I, parte A, e la descrizione grafica nella sezione I, parte B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, e che ha letto il codice indicato dal transponder dopo il suo impianto, o della persona che riproduce tali informazioni ai fini del rilascio del documento di identificazione conformemente alle norme dell'autorità competente o, ove applicabile, dell'organismo delegato, o dell'ente selezionatore o dell'organizzazione o associazione di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, rispettivamente.
2. Qualora un equino sia stato precedentemente identificato con un transponder iniettabile non conforme alle norme ISO vigenti, il sistema di lettura è inserito nella sezione I, parte A, punto 5, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
Uso di tessere in plastica, smart card o applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili insieme ai documenti unici di identificazione a vita
1. Qualora il documento unico di identificazione a vita sia rilasciato insieme a una tessera in plastica o a una smart card, tali dispositivi sono conformi alle prescrizioni stabilite all'allegato III.
2. Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili che indichino almeno gli estremi di identificazione conservati nella base dati informatizzata ai fini dell'identificazione dell'equino durante i movimenti:
a) nel territorio nazionale;
b) verso Stati membri nell'ambito della deroga di cui all'articolo 69 del regolamento delegato (UE) 2020/688;
c) verso paesi terzi che hanno autorizzato tale identificazione.
3. Tuttavia gli Stati membri non autorizzano l'uso di tessere in plastica, smart card o applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili come unico documento di identificazione in caso di movimenti verso un macello.
Termini per l'identificazione
1. L'operatore di un equino provvede affinché l'equino sotto la sua responsabilità sia identificato entro un termine che deve essere fissato dallo Stato membro e non può superare i 12 mesi dalla data di nascita dell'animale e, in ogni caso, prima che l'animale lasci lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a 30 giorni, salvo nei casi in cui:
a) si applichino le deroghe di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettera c) o e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; o
b) tali movimenti avvengano conformemente all'articolo 43, paragrafo 2; o c) l'equino appartenga a una popolazione di equini che vivono allo stato semiselvatico e si applichino le condizioni di cui all'articolo 60 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti selezionatori che hanno istituito libri genealogici per animali riproduttori di razza pura della specie equina possono esigere, conformemente ai requisiti di identificazione di cui all'allegato I, parte 3, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012, che l'identificazione degli animali sia effettuata in quanto «redo».
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un nuovo documento unico di identificazione a vita può essere rilasciato in qualsiasi momento:
a) dall'autorità competente, o su sua richiesta, oppure, ove applicabile, dall'organismo delegato, o su sua richiesta, qualora il documento unico di identificazione a vita esistente non sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 17 o qualora alcuni dati negli estremi di identificazione di cui alle sezioni I, II o III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, non siano stati inseriti correttamente dall'autorità competente di rilascio o, ove applicabile, dall'organismo delegato; o
b) se il documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento non può essere adattato per essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 17.
4. Un nuovo documento unico di identificazione a vita è rilasciato nel formato esteso o il documento di identificazione standard esistente è completato come documento di identificazione esteso con l'aggiunta delle sezioni da IV a X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento nel caso di un equino destinato a essere
a) promosso a equino di stato sanitario elevato conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688; o
b) iscritto come animale riproduttore di razza pura della specie equina nella sezione principale o registrato come equino in una sezione supplementare di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8 o all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012; o
c) registrato come cavallo registrato ai sensi dell'articolo 2, punto 5), lettera b), conformemente alle norme della rispettiva associazione od organizzazione che gestisce cavalli per competizioni o corse.
5. Prima del rilascio di un nuovo documento unico di identificazione a vita conformemente ai paragrafi 3 e 4 e della relativa consegna all'operatore dell'equino, il documento unico di identificazione a vita esistente è recuperato dall'autorità competente o, ove applicabile, dall'organismo delegato per essere invalidato e l'invalidamento del documento di identificazione esistente e il rilascio di quello nuovo sono registrati nella base dati informatizzata con un riferimento al codice unico originariamente attribuito all'equino.
Domande di documenti di identificazione di equini nati nell'Unione e rilascio e consegna di tali documenti
1. L'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento di nascita dell'equino rilascia e consegna, su domanda dell'operatore, documenti unici di identificazione a vita per gli equini diversi dagli equini di cui ai paragrafi 2 e 3.
Su richiesta dell'operatore, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato può rilasciare il documento unico di identificazione a vita di cui al primo comma nel formato standard.
2. Gli enti selezionatori che realizzano programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8 o all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012 nello Stato membro in cui si trova lo stabilimento di nascita dell'equino rilasciano, su domanda dell'operatore, documenti di identificazione estesi per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a), e per gli equini da registrare in una sezione supplementare di un libro genealogico per la razza in questione.
3. Le federazioni, le filiali o le autorità nazionali di organizzazioni o associazioni internazionali che gestiscono cavalli per competizioni o corse nello Stato membro in cui si trova lo stabilimento di nascita dell'equino rilasciano, su domanda dell'operatore, documenti di identificazione estesi per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b).
4. Tranne qualora i compiti di rilascio e consegna dei documenti unici di identificazione a vita estesi siano stati delegati entrambi agli enti selezionatori e alle organizzazioni e associazioni di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato consegna il documento unico di identificazione a vita rilasciato conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3 all'operatore richiedente di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.
5. Per la consegna del documento unico di identificazione a vita conformemente al paragrafo 4, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato stabilisce le procedure per:
a) il trasferimento sicuro dagli enti selezionatori e dalle organizzazioni e associazioni di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3
i) del documento unico di identificazione a vita rilasciato conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3;
ii) delle informazioni necessarie che devono essere inserite nella base dati informatizzata conformemente all'articolo 6;
b) la consegna del documento unico di identificazione a vita all'operatore richiedente di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.
Modalità di funzionamento del documento unico di identificazione a vita
1. Le autorità competenti o, ove applicabile, l'organismo delegato nonché gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, provvedono affinché l'ordine e la numerazione delle sezioni dei documenti di identificazione stabiliti nel modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, rimangano invariati e affinché, per le sezioni provviste di spazio per inserire più voci, sia previsto un numero sufficiente di pagine nel documento di identificazione.
2. L'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato o gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, sono responsabili della gestione sicura dei documenti di identificazione, compilati e in bianco, nei loro locali.
3. Qualora sia autorizzato un metodo di identificazione alternativo, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato o gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, inseriscono le informazioni nella sezione I, parte A, punto 6 o punto 7, e, se del caso, nella sezione X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, e registrano tali informazioni nella base dati informatizzata.
Deroga per i movimenti o il trasporto di equini accompagnati da un documento di identificazione provvisorio
1. Su domanda dell'operatore dell'equino, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato rilascia un documento provvisorio, contrassegnato come tale, conformemente al modello di documento di identificazione provvisorio riportato nell'allegato IV, che consente i movimenti o il trasporto dell'equino all'interno di uno stesso Stato membro per un periodo non superiore a 45 giorni, durante il quale il documento di identificazione è restituito all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato ai fini dell'aggiornamento degli estremi di identificazione in esso contenuti.
2. Il documento di identificazione provvisorio di cui al paragrafo 1 è integrato da un modulo conforme alla sezione II del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, per l'inserimento delle informazioni di cui all'articolo 40.
3. Conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, gli operatori non possono trasportare a un macello, ai fini della macellazione per il consumo umano, equini accompagnati dal documento provvisorio di cui al paragrafo 1.
4. Non può essere richiesto un documento provvisorio per un equino i cui estremi di identificazione siano disponibili in applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili e che sia detenuto in uno Stato membro che ha autorizzato e messo in atto l'uso di applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.
Rilascio di duplicati dei documenti di identificazione
1. Un duplicato del documento di identificazione è rilasciato nei seguenti casi:
a) il documento di identificazione originale è stato perso ed è possibile stabilire l'identità dell'equino, in particolare mediante il codice trasmesso dal transponder o il metodo alternativo di verifica dell'identità conformemente all'articolo 16; o
b) l'equino non è stato identificato entro i termini previsti all'articolo 21, all'articolo 37 o all'articolo 43, paragrafo 2.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente responsabile della zona amministrativa in cui l'equino è abitualmente detenuto o, ove applicabile, l'organismo delegato, su domanda dell'operatore:
a) dispone, se necessario, l'applicazione all'equino di un mezzo fisico di identificazione o l'identificazione dell'animale mediante un metodo alternativo di verifica dell'identità autorizzato conformemente all'articolo 16;
b) chiede all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato, o all'ente selezionatore o all'organizzazione o associazione di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, che ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita originale che è stato perso
i) di rilasciare un duplicato del documento di identificazione in formato standard o in formato esteso, a seconda della richiesta dell'operatore;
ii) di trasferire il duplicato del documento all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato di cui alla frase introduttiva del presente paragrafo per la consegna all'operatore;
c) registra nella base dati informatizzata il duplicato del documento di identificazione chiaramente contrassegnato come tale e con un riferimento al codice unico registrato nella base dati informatizzata dell'autorità competente o, ove applicabile, dell'organismo delegato, o dell'ente selezionatore o dell'organizzazione o associazione di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, che:
i) ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita originale che è stato perso; o
ii) ha rilasciato il duplicato del documento di identificazione per un equino di cui al paragrafo 1, lettera b);
d) se l'equino non è già stato escluso dalla macellazione per il consumo umano, adatta il suo status conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), punto ii), o paragrafo 2, lettera b), nel duplicato del documento di identificazione.
3. I dati relativi al duplicato del documento di identificazione rilasciato conformemente al paragrafo 2 sono inseriti con un riferimento al codice unico nella base dati informatizzata.
4. Se il documento unico di identificazione a vita originale che è stato perso era stato rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento da un organismo di rilascio che ha cessato di esistere e non è stato sostituito, il duplicato del documento di identificazione è rilasciato conformemente al paragrafo 2 dall'autorità competente o, ove applicabile, dall'organismo delegato dello Stato membro in cui l'equino risiede abitualmente.
Rilascio di documenti di identificazione sostitutivi
1. Un documento unico di identificazione a vita sostitutivo è rilasciato per un equino nei seguenti casi:
a) il documento unico di identificazione a vita originale è stato perso e:
i) l'identità dell'equino non può essere accertata;
ii) non vi è alcuna indicazione o prova che un documento unico di identificazione a vita sia stato rilasciato in precedenza per l'equino in questione; o
b) l'identificatore fisico o il documento unico di identificazione a vita è stato rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente dello stabilimento in cui l'equino è abitualmente detenuto.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente responsabile della zona amministrativa in cui l'equino è abitualmente detenuto o, ove applicabile, l'organismo delegato, su domanda dell'operatore o su richiesta dell'autorità competente:
a) dispone l'applicazione all'equino di un mezzo fisico di identificazione;
b) attribuisce all'animale un nuovo codice unico che corrisponde alla base dati informatizzata nella quale è registrato il rilascio del suddetto documento di identificazione sostitutivo;
c) rilascia e consegna un documento di identificazione sostitutivo chiaramente contrassegnato come tale in formato standard o in formato esteso, a seconda della richiesta dell'operatore;
d) dichiara l'equino come non destinato alla macellazione per il consumo umano mediante la voce appropriata nella sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, e nella base dati informatizzata.
3. I dati relativi al documento di identificazione sostitutivo rilasciato conformemente al paragrafo 2 sono inseriti con un riferimento al codice unico nella base dati informatizzata.
Misure da adottare per quanto riguarda il documento unico di identificazione a vita in caso di macellazione, abbattimento, morte o perdita degli equini
1. In caso di macellazione o abbattimento di un equino, sono adottate le seguenti misure in relazione al documento unico di identificazione a vita, sotto la responsabilità dell'autorità competente:
a) il documento è recuperato e protetto da un successivo utilizzo fraudolento;
b) il documento viene effettivamente invalidato;
c) il documento:
i) è distrutto presso il macello in cui l'equino è stato macellato e un attestato è trasmesso all'organismo di rilascio che ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita prima della data di applicazione del presente regolamento, o all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato indicati, a seconda dei casi, nella sezione I, parte A, del documento unico di identificazione a vita, direttamente o tramite il punto di contatto di cui all'articolo 28, paragrafo 2, indicando la data di macellazione dell'equino con un riferimento al suo codice unico; o
ii) è restituito, dopo essere stato invalidato come indicato alla lettera b), all'organismo di rilascio, nel caso di un documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento, o all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato indicati nella sezione I, parte A, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, direttamente o tramite il punto di contatto di cui all'articolo 28, paragrafo 2, unitamente alle informazioni sulla data di macellazione o abbattimento dell'animale a fini di controllo delle malattie.
2. In tutti i casi di morte o perdita di un equino, furto compreso, non contemplati al paragrafo 1 del presente articolo, l'operatore dell'equino restituisce il documento unico di identificazione a vita entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di morte o perdita dell'equino all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato indicati nella sezione I, parte A, o aggiornati nella sezione I, parte C, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
Obbligo degli Stati membri e delle autorità competenti di garantire la trasmissione di informazioni dopo la macellazione, l'abbattimento, la morte o la perdita degli equini
1. Gli Stati membri mettono in atto procedure per la restituzione dei documenti unici di identificazione a vita invalidati all'autorità competente o all'organismo delegato di rilascio come previsto all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), punto ii).
2. Gli Stati membri possono istituire un punto di contatto che riceve l'attestato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), punto i), o i documenti di identificazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), punto ii), per poi trasmetterli al rispettivo organismo di rilascio, nel caso di un documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento, o all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato nel loro territorio.
Tale punto di contatto può essere un organo di collegamento di cui all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
3. Se del caso, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, i dati relativi al punto di contatto sono messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico sul sito web istituito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.
4. L'organismo di rilascio, nel caso di un documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento, o l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato che ha ricevuto le informazioni sulla morte o sulla perdita di un equino conformemente all'articolo 27 inserisce o completa, o qualora si tratti di un organismo di rilascio chiede all'autorità competente di inserire o completare, nella base dati informatizzata le registrazioni relative agli estremi di identificazione contenuti nel documento di identificazione dell'equino che è stato restituito.
5. Se il regolamento interno di un'autorità competente o, ove applicabile, dell'organismo delegato lo consente, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato provvede affinché i documenti unici di identificazione a vita siano effettivamente invalidati prima di essere restituiti al proprietario in ricordo dell'equino, al fine di prevenire qualsiasi utilizzo fraudolento del documento unico di identificazione a vita o delle informazioni in esso contenute.
Sezione 3
Termini, obblighi e procedure per la trasmissione di informazioni da parte degli operatori o di altre persone fisiche o giuridiche e per la registrazione degli equini detenuti nelle basi dati informatizzate
Obblighi degli operatori per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire l'identificazione a vita dell'equino
1. Gli operatori di equini provvedono affinché almeno i seguenti estremi di identificazione figuranti nel documento unico di identificazione a vita siano in ogni momento aggiornati e corretti:
a) lo status dell'equino per quanto riguarda la sua idoneità alla macellazione per il consumo umano;
b) il codice leggibile del transponder o del marchio auricolare o i marchi distintivi utilizzati come metodo alternativo;
c) ove applicabile, il marchio di convalida o la licenza rilasciati conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
d) le informazioni sulla proprietà dell'equino, se richieste conformemente alla legislazione nazionale.
2. Qualora sia necessario aggiornare gli estremi di identificazione di cui alle sezioni da I a III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, l'operatore dell'equino consegna il documento di identificazione all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato nello Stato membro in cui l'equino risiede abitualmente:
a) immediatamente dopo l'evento che comporta la necessità di modificare gli estremi di identificazione, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);
b) entro sette giorni dall'evento che comporta la necessità di modificare gli estremi di identificazione dell'equino, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), o, se l'operatore è il proprietario, al paragrafo 1, lettera d).
3. L'operatore provvede affinché le informazioni di cui alle sezioni da IV a IX siano aggiornate e corrette secondo le norme stabilite dall'ente selezionatore o dall'organizzazione o associazione che ha rilasciato il documento conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 o paragrafo 3.
4. In deroga all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, in caso di cambiamento di proprietà, il documento unico di identificazione a vita è consegnato al nuovo proprietario.
Obblighi per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire l'identificazione a vita dell'equino
1. L'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato:
a) procede ai necessari aggiornamenti degli estremi di identificazione figuranti nel documento di identificazione, utilizzando per gli aggiornamenti riguardanti la sezione I, parte A o parte B, i campi della sezione I, parte C, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1;
b) compila le voci della sezione IV del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, se il cambiamento di proprietà è richiesto dalla legislazione nazionale;
c) inserisce o completa nella base dati informatizzata le registrazioni relative agli estremi di identificazione contenuti nel documento di identificazione consegnato come previsto all'articolo 29, paragrafo 2;
d) informa l'autorità competente, l'organismo delegato, l'ente selezionatore o l'organizzazione o associazione che ha rilasciato il documento modificato di qualsiasi modifica di cui sopra agli estremi di identificazione nel documento unico di identificazione a vita e nella base dati informatizzata.
2. Gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni che hanno rilasciato i documenti unici di identificazione a vita conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 o paragrafo 3, informano l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato che ha consegnato il documento all'operatore conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, di qualsiasi modifica apportata alle sezioni da I a III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, per ogni documento unico di identificazione a vita da essi rilasciato.
CAPO IV
Applicazione pratica delle deroghe alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione degli equini detenuti
Equini detenuti allo stato semiselvatico
1. In aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 60 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per le deroghe relative all'identificazione degli equini detenuti che vivono allo stato semiselvatico, le informazioni che gli Stati membri devono fornire sulle popolazioni di equini e sulle zone in cui tali animali sono detenuti allo stato semiselvatico sono mantenute aggiornate e sono accompagnate dai dati geografici sulla zona dello stabilimento in cui tali equini sono detenuti.
2. Qualora gli equini detenuti allo stato semiselvatico siano allontanati dalla popolazione equina per essere trasportati a un macello, in deroga all'articolo 43, paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il movimento verso un macello in tale Stato membro conformemente alla deroga di cui all'articolo 43, paragrafo 2, o garantisce la tracciabilità ininterrotta di tali animali mediante misure equivalenti.
CAPO V
Norme relative ai movimenti effettuati conformemente alla deroga alla durata di validità del certificato sanitario di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688
Responsabilità dell'autorità competente di fornire un marchio di convalida di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688
1. L'autorità competente stabilisce le norme e le procedure secondo le quali gli operatori di stabilimenti che detengono equini possono chiedere, per uno o più equini detenuti abitualmente in tali stabilimenti, un marchio di convalida come prescritto per la deroga alla durata di validità del certificato sanitario di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688.
2. L'autorità competente ispeziona lo stabilimento, o lo fa ispezionare per suo conto, e rilascia il marchio di convalida di cui al paragrafo 1 per gli equini che risiedono abitualmente in tale stabilimento purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) lo stabilimento è gestito in linea con le norme applicabili in materia di identificazione, registrazione e tracciabilità degli equini e applica misure di biosicurezza per ridurre al minimo il rischio di introduzione di malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882;
b) lo stabilimento è oggetto di frequenti visite di sanità animale di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/429 e tali visite sono adeguatamente documentate;
c) gli equini detenuti abitualmente o temporaneamente nello stabilimento sono sottoposti a controlli di identità e prove sanitarie supplementari, frequenti e documentati, e alle vaccinazioni contro malattie elencate e non elencate nel contesto delle visite di sanità animale di cui alla lettera b), o in quanto tali controlli, prove e vaccinazioni sono richiesti per utilizzare gli animali a fini di riproduzione o per sport equestri e corse;
d) la riproduzione naturale nello stabilimento è effettuata solo garantendo una separazione sufficiente dagli altri equini detenuti abitualmente o temporaneamente in tale stabilimento.
3. Il marchio di convalida di cui al paragrafo 1 è inserito nel documento di identificazione conformemente alle istruzioni di cui alla sezione III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
4. Il rilascio del marchio di convalida di cui al paragrafo 1 è registrato nella base dati informatizzata con un riferimento al codice unico dell'equino.
Rilascio della licenza di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688
1. La federazione nazionale della Fédération Equestre Internationale (FEI), ai fini della partecipazione a competizioni equestri organizzate a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, o l'autorità competente per le corse ippiche, ai fini della partecipazione a tali corse, stabilisce le norme e le procedure secondo le quali gli operatori di un equino registrato possono chiedere per tale animale una licenza come previsto all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688.
2. Le organizzazioni e le autorità di cui al paragrafo 1 rilasciano la licenza di cui a tale paragrafo purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'equino è registrato presso la rispettiva organizzazione o autorità di cui al paragrafo 1 ai fini della partecipazione a competizioni o corse;
b) l'equino registrato è identificato mediante un documento di identificazione esteso in cui si attesta che l'equino in questione:
i) è stato vaccinato da un veterinario contro l'influenza equina e, se del caso, contro altre malattie come richiesto dalle norme e dai regolamenti delle organizzazioni che gestiscono cavalli per competizioni o corse, comprese le malattie non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882;
ii) è stato sottoposto almeno a due visite all'anno da parte di un veterinario, compresi gli esami veterinari per la vaccinazione e per i movimenti verso altri Stati membri o paesi terzi;
iii) è stato sottoposto a test zoosanitari, anche a fini di certificazione in relazione ai movimenti verso paesi terzi.
3. La licenza è inserita nel documento di identificazione conformemente alle istruzioni di cui alla sezione III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
4. Il rilascio di una licenza è registrato nella base dati informatizzata con un riferimento al codice unico dell'equino.
CAPO VI
Norme relative all'uso del documento unico di identificazione a vita a fini sportivi e per i movimenti internazionali di cavalli da competizione
Informazioni sul proprietario nella sezione IV del documento unico di identificazione a vita
1. Le informazioni sul proprietario nella sezione IV del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, sono inserite:
a) dall'autorità competente o, ove applicabile, dall'organismo delegato, se richiesto dalla legislazione nazionale: o
b) dalle organizzazioni e dalle autorità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, se richiesto dalle norme e dai regolamenti di tali organizzazioni e autorità.
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni relative al proprietario possono essere fornite sotto forma di un certificato di proprietà o di una scheda di registrazione, purché quest'ultima sia registrata nella base dati informatizzata e indichi:
a) il codice unico dell'equino; o
b) il numero del documento di identificazione, ove applicabile, e il codice del transponder o un metodo di identificazione alternativo autorizzato.
3. Il certificato di proprietà o la scheda di iscrizione di cui al paragrafo 2 sono restituiti all'autorità competente o alle organizzazioni e alle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo in caso di morte, vendita, perdita, furto, macellazione o abbattimento dell'equino.
Informazioni relative alle vaccinazioni e alle prove sanitarie da inserire nelle sezioni VII, VIII e IX del documento unico di identificazione a vita
1. Qualora le norme e i regolamenti di un'organizzazione o di un'autorità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, richiedano vaccinazioni e prove sanitarie specifiche per l'accesso a determinate competizioni equestri e corse ippiche:
a) il veterinario incaricato della somministrazione inserisce i dati relativi alla vaccinazione contro l'influenza equina o altre malattie rispettivamente nella sezione VII o nella sezione VIII del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1;
b) il veterinario che agisce per conto dell'autorità competente, o delle organizzazioni e delle autorità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, che richiedono le prove sanitarie, inserisce i risultati delle prove sanitarie per la ricerca di una malattia trasmissibile elencata o non elencata, effettuate da un veterinario o da un laboratorio, nella sezione IX del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
2. Qualora l'autorità competente abbia autorizzato l'uso di smart card o di applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono inserite anche in tali smart card o applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili.
Identificazione degli equini entrati nell'Unione
I documenti di identificazione rilasciati nei paesi terzi sono considerati validi conformemente al presente regolamento per l'identificazione degli equini immessi in libera pratica purché rispettino le seguenti condizioni:
a) i documenti di identificazione sono stati rilasciati:
i) nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, da un organismo di allevamento di un paese terzo che rilascia il certificato zootecnico e che è uno degli organismi di allevamento elencati conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012; o
ii) nel caso di un cavallo registrato, da una federazione o filiale nazionale di un'organizzazione o associazione internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse e ha sede in un paese terzo elencato per l'ingresso nell'Unione di equini; o
iii) in tutti gli altri casi, dall'autorità competente del paese terzo di origine dell'equino;
b) i documenti di identificazione sono conformi a tutte le prescrizioni di cui all'articolo 17.
Domanda di documenti di identificazione per gli equini entrati nell'Unione e immessi in libera pratica
1. Gli operatori di equini entrati nell'Unione da un paese terzo chiedono all'autorità competente del luogo di residenza abituale dell'equino o, ove applicabile, all'organismo delegato il rilascio di un documento unico di identificazione a vita, o la registrazione del documento di identificazione esistente di cui all'articolo 36 del presente regolamento nella base dati informatizzata, entro un termine di 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Se il documento di identificazione esistente di cui al paragrafo 1 non è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 17, l'autorità competente o, ove applicabile l'organismo delegato, su richiesta dell'operatore:
a) completa il documento di identificazione per renderlo conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 17;
b) registra gli estremi di identificazione dell'equino e le informazioni complementari nella base dati informatizzata.
3. Il documento di identificazione esistente di cui all'articolo 36, qualora non possa essere modificato in modo da essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 17, non è considerato valido a fini di identificazione conformemente al presente regolamento e l'equino è identificato mediante il rilascio, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, di un nuovo documento unico di identificazione a vita basato sulle informazioni contenute nel documento di identificazione presentato quando l'equino è entrato nell'Unione.
PARTE 3
DOCUMENTAZIONE SULLO STATUS DI UN EQUINO COME DESTINATO ALLA MACELLAZIONE PER IL CONSUMO UMANO O ESCLUSO DA TALE MACELLAZIONE
Esclusione di un equino dalla macellazione per il consumo umano e ritardo di tale macellazione
1. Gli equini sono considerati destinati alla macellazione per il consumo umano tranne qualora siano irrevocabilmente esclusi da tale macellazione mediante la compilazione e la firma della voce corrispondente nella sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, da parte:
a) del veterinario responsabile prima di un trattamento conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento; o
b) dall'autorità competente:
i) in caso di rilascio di un nuovo documento unico di identificazione a vita conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, per un equino la cui precedente esclusione dalla macellazione per il consumo umano era stata registrata nel documento unico di identificazione a vita o nella base dati informatizzata;
ii) in caso di rilascio di un duplicato del documento unico di identificazione a vita conformemente all'articolo 25 o di un documento unico di identificazione a vita sostitutivo conformemente all'articolo 26;
iii) in caso di equini entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio non elencato per gli equini nell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione, o per i quali l'attestato di sanità pubblica di cui al punto II.6 del certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di equini non destinati alla macellazione (MODELLO «EQUI-X») che accompagna l'equino alla frontiera, che figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, non è stato certificato per altri motivi.
2. La macellazione di un equino destinato alla produzione di alimenti è ritardata per un periodo di almeno sei mesi:
a) dal veterinario responsabile prima di un trattamento con un medicinale contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione e documentato nella sezione II, parte III, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento;
b) in deroga al paragrafo 1, lettera b), punto ii), e con decisione dell'autorità competente, documentata nella sezione II, parte V, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, in caso di rilascio di un duplicato del documento di identificazione entro 30 giorni dalla data della perdita, dichiarata e comprovata, del documento unico di identificazione a vita, qualora l'operatore possa dimostrare in modo soddisfacente che lo status dell'equino come destinato alla macellazione per il consumo umano non è stato compromesso da alcun trattamento con medicinali.
Obblighi del veterinario responsabile in relazione alla documentazione dello status di un equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione nel documento unico di identificazione a vita
1. Prima di qualsiasi trattamento con un medicinale veterinario autorizzato conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, o con un medicinale somministrato conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del medesimo regolamento, o contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze stabilito conformemente all'articolo 115, paragrafo 5, del medesimo regolamento, il veterinario responsabile accerta lo status dell'animale come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione, che è documentato nel documento unico di identificazione a vita e, qualora abbia ottenuto l'accesso, nella base dati informatizzata.
2. Qualora un'indicazione riguardante un equino destinato alla macellazione per il consumo umano richieda la somministrazione di un medicinale conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6 e l'operatore abbia accettato tale trattamento per conto del proprietario, il veterinario responsabile provvede affinché l'equino in questione, prima del trattamento, sia irrevocabilmente dichiarato come non destinato alla macellazione per il consumo umano compilando e firmando la sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento.
3. Qualora un'indicazione riguardante un equino destinato alla macellazione per il consumo umano richieda la somministrazione di un medicinale contenente una sostanza inclusa nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione e l'operatore abbia accettato tale trattamento per conto del proprietario, il veterinario responsabile inserisce le informazioni richieste sul medicinale contenente tali sostanze nella sezione II, parte III, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento.
Il veterinario responsabile appone la data dell'ultima somministrazione di tale medicinale, come prescritto, e informa l'operatore della data alla quale scadrà il tempo di attesa di sei mesi.
Obblighi dei veterinari in relazione alla documentazione dello status di un equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione nei documenti provvisori
1. Qualora un'indicazione riguardante un equino identificato mediante un documento di identificazione provvisorio richieda un trattamento con un medicinale veterinario autorizzato conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, o con un medicinale somministrato conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del medesimo regolamento, o contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, il veterinario responsabile, prima di somministrare il medicinale:
a) verifica l'identità dell'equino sulla base delle informazioni fornite nel documento di identificazione provvisorio;
b) qualora abbia ottenuto l'accesso alla base dati informatizzata, verifica lo status come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione nel documento di identificazione provvisorio e nella base dati informatizzata;
c) qualora l'equino non sia già escluso dalla macellazione per il consumo umano, inserisce le informazioni richieste nel documento di identificazione provvisorio con il modulo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, al fine di:
i) escludere definitivamente l'equino dalla macellazione per il consumo umano prima della somministrazione di un medicinale conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6; o
ii) registrare la data dell'ultima somministrazione dei medicinali e le sostanze essenziali incorporate nel medicinale prima della somministrazione di un medicinale contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione.
2. Dopo che le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state ultimate, il veterinario responsabile:
a) fornisce il documento provvisorio modificato all'operatore dell'equino;
b) presenta senza indugio, e comunque entro sette giorni dalla data della sua compilazione, una copia del documento di identificazione provvisorio modificato all'autorità competente che è in possesso del documento unico di identificazione a vita conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 affinché quest'ultima possa adattare il documento unico di identificazione a vita e registrare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i) o punto ii), del presente articolo nella base dati informatizzata.
3. Il paragrafo 2, lettera b), del presente articolo non si applica se il veterinario responsabile ha ottenuto l'accesso diretto alla base dati informatizzata per inserire le informazioni relative all'esclusione dell'equino dallo status di animale destinato alla macellazione per il consumo umano o relative al fatto che gli animali non devono essere macellati per un periodo di sei mesi dalla data di somministrazione del medicinale.
Obblighi degli operatori di equini in relazione alla documentazione dello status di un equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione
1. Dopo che le misure di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sono state ultimate, l'operatore dell'equino consegna il documento unico di identificazione a vita all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato, o fornisce le informazioni online qualora abbia ottenuto l'accesso alla base dati informatizzata, entro un termine massimo di sette giorni dalla data della firma nella sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
2. Gli Stati membri possono adottare misure per garantire che, in deroga alle prescrizioni per gli operatori di cui all'articolo 29, paragrafo 2, il veterinario responsabile:
a) notifichi all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato le misure attuate conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, e all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), e fornisca le informazioni necessarie per aggiornare la base dati informatizzata entro sette giorni dalla data della firma nella sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1; o
b) inserisca le informazioni sulle misure attuate conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, e all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), direttamente nella base dati informatizzata, qualora abbia ottenuto l'accesso conformemente all'articolo 7, paragrafo 5.
Identificazione ad hoc degli equini in caso di indicazione medica
1. Qualora un'indicazione riguardante un equino non identificato conformemente all'articolo 58, all'articolo 67 o all'articolo 68 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 richieda un trattamento con un medicinale somministrato conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, o contenente una sostanza inclusa nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, l'equino è considerato identificato ai fini dell'articolo 112, paragrafo 4, o dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6, purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Il veterinario responsabile, prima della somministrazione del medicinale di cui al paragrafo 1 o immediatamente dopo la somministrazione se l'animale è in pericolo di vita:
a) identifica l'equino in loco mediante l'impianto di un transponder iniettabile nell'animale o mediante l'applicazione di un altro mezzo fisico di identificazione degli animali terrestri detenuti di cui all'allegato III, lettere a), b), c) o f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e compila il modulo di identificazione con i dati di cui alla sezione I, parti A e B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento;
b) esclude definitivamente l'equino dalla macellazione per il consumo umano inserendo la voce appropriata nel modulo di identificazione.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, l'esclusione dell'equino dalla macellazione per il consumo umano non è richiesta se sussistono le seguenti condizioni:
a) il medicinale contenente una sostanza essenziale inclusa nell'elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione è somministrato a un equino non identificato di età inferiore a 12 mesi;
b) la data dell'ultima somministrazione del medicinale contenente la sostanza essenziale inclusa nell'elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione è registrata nel modulo di identificazione dell'equino.
4. Dopo che le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono state ultimate e il trattamento è stato somministrato, il veterinario responsabile rilascia il modulo di identificazione compilato e firmato e lo consegna all'operatore dell'equino.
5. Una volta presentato il modulo di identificazione di cui al paragrafo 4 ed entro sette giorni dalla data della sua compilazione, l'operatore dell'equino chiede all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato
a) di rilasciare
i) un documento unico di identificazione a vita conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, nel caso in cui l'equino non identificato abbia un'età inferiore a 12 mesi; o
ii) un duplicato del documento di identificazione conformemente all'articolo 25 o un documento di identificazione sostitutivo conformemente all'articolo 26; e
b) di registrare nella base dati informatizzata l'esclusione dalla macellazione per il consumo umano o il divieto di macellazione per almeno sei mesi, a seconda del trattamento con medicinali somministrato.
6. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono adottare misure per garantire che, entro sette giorni dalla data della firma del modulo di identificazione di cui al paragrafo 4, il veterinario responsabile
a) fornisca il modulo di identificazione all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato; o
b) inserisca le informazioni direttamente nella base dati informatizzata, qualora abbia ottenuto l'accesso conformemente all'articolo 7, paragrafo 5.
Movimenti e trasporto di equini destinati alla macellazione
1. Durante il movimento o il trasporto verso un macello gli equini destinati alla macellazione sono accompagnati:
a) dal documento unico di identificazione a vita; o
b) dal duplicato del documento di identificazione rilasciato conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b).
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di equini destinati alla macellazione per i quali non è stato rilasciato alcun documento di identificazione direttamente dallo stabilimento di nascita a un macello all'interno dello stesso Stato membro purché:
a) gli equini destinati alla macellazione abbiano un'età inferiore a 12 mesi;
b) la tracciabilità dallo stabilimento di nascita al macello sia ininterrotta;
c) prima di essere trasportati al macello gli equini destinati alla macellazione siano marcati individualmente con uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettere a), b), c), e) o f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
d) le informazioni sulla catena alimentare, richieste conformemente all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004, comprendano un riferimento alla marcatura individuale di cui alla lettera c) del presente paragrafo.
Uso delle registrazioni dei trattamenti nei documenti unici di identificazione a vita conformemente all'articolo 4 della direttiva 96/22/CE
La sezione II, parte IV, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento è utilizzata per inserire informazioni sulla somministrazione, conformemente all'articolo 4 della direttiva 96/22/CE, di un medicinale veterinario contenente trembolone allilico o sostanze ß-agoniste nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva.
Norme relative al certificato zootecnico come parte integrante del documento unico di identificazione a vita degli equini riproduttori di razza pura
1. Le informazioni richieste per compilare le parti I e II del certificato zootecnico di cui alla sezione V del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento sono fornite dall'ente selezionatore o dall'organismo di allevamento che ha istituito un libro genealogico in cui l'equino riproduttore di razza pura è iscritto o idoneo a essere iscritto.
2. Le parti I e II del certificato zootecnico di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940 figurano nel documento unico di identificazione a vita o in un duplicato del documento di identificazione degli animali riproduttori di razza pura della specie equina e sono conformi ai seguenti criteri:
a) la parte I del certificato zootecnico di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940 è la sezione V del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento;
b) la parte II del certificato zootecnico di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940:
i) fa parte della sezione di cui alla lettera a), nel qual caso deve essere prevista più di una pagina per detta parte II per gli aggiornamenti delle informazioni; o
ii) previo consenso dell'autorità zootecnica conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, è allegata al documento unico di identificazione a vita, nel qual caso è collegata alla parte I di cui alla lettera a) del presente paragrafo tramite l'indicazione del codice unico attribuito all'animale conformemente all'articolo 6 del presente regolamento o del numero unico di identificazione a vita attribuito all'animale prima della data di applicazione del presente regolamento.
3. Un documento unico di identificazione a vita rilasciato nel formato esteso conserva la propria validità se comprende una pagina aggiuntiva che contiene il nome dell'ente selezionatore di rilascio, la razza e la sezione supplementare, nonché il numero del libro genealogico e ulteriori informazioni pertinenti su un equino registrato in una sezione supplementare di un libro genealogico istituito o tenuto dall'ente selezionatore di rilascio che realizza il suo programma genetico approvato conformemente all'articolo 8 o all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012.
La pagina aggiuntiva è in un formato che non può essere confuso con la sezione V del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento e non interferisce con l'ordine delle sezioni in esso contenute.
Misure transitorie relative all'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262
1. Conformemente all'articolo 86, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035:
a) i termini per l'identificazione degli equini nati nell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione restano applicabili fino al 20 aprile 2021;
b) le norme relative al formato e al contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equini nati nell'Unione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione restano applicabili fino al 27 gennaio 2022.
2. Su richiesta dell'operatore, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato aggiunge la sezione III del modello di documento di identificazione degli equini di cui all'allegato II, parte 1, del presente regolamento a un documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rilascio di un marchio di convalida o di una licenza conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 7 luglio 2021.
L'allegato II si applica tuttavia a decorrere dal 28 gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
PARTE 1
Specifiche tecniche dei mezzi elettronici di identificazione degli equini
1. Se applicati agli equini, i mezzi elettronici di identificazione di cui all'allegato III, lettere c), e) ed f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 (i mezzi elettronici di identificazione) devono indicare:
a) un codice paese di tre caratteri compatibile con la norma ISO-3166;
b) un codice numerico individuale dell'animale di dodici caratteri.
2. I mezzi elettronici di identificazione devono essere:
a) transponder passivi per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B e sono conformi alle norme ISO 11784 e 11785;
b) leggibili da dispositivi di lettura conformi alla norma ISO 11785 e in grado di leggere transponder HDX e FDX-B.
3. I mezzi elettronici di identificazione devono essere leggibili alla distanza minima di lettura di:
a) 12 centimetri per i marchi auricolari allorché sono letti con un lettore portatile;
b) 15 centimetri per i transponder iniettabili allorché sono letti con un lettore portatile.
4. I mezzi elettronici di identificazione devono essere stati sottoposti a prove con esito favorevole per quanto riguarda:
a) la conformità alle norme ISO 11784 e 11785, secondo il metodo di cui al punto 7 della norma ISO 24631-1;
b) il conseguimento della prestazione minima in merito alle distanze di lettura di cui al punto 3 della presente parte, conformemente alle procedure di cui al punto 7 della norma ISO 24631-3.
PARTE 2
Specifiche tecniche dei mezzi di identificazione degli equini
1. I mezzi di identificazione degli equini di cui all'allegato III, lettere a), b), c) ed f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 devono essere:
a) non riutilizzabili;
b) di materiale non degradabile;
c) a prova di manomissione;
d) di facile lettura per tutta la vita degli equini;
e) concepiti in modo da rimanere apposti in modo sicuro sugli equini senza essere dannosi per loro;
f) facilmente rimuovibili dalla catena alimentare.
2. I mezzi di identificazione di cui al punto 1 devono recare le seguenti diciture non asportabili:
a) un codice paese di tre caratteri compatibile con la norma ISO-3166;
b) un codice numerico individuale dell'animale di almeno dodici caratteri.
3. I mezzi di identificazione di cui al punto 1 possono recare altre informazioni, se autorizzate dall'autorità competente e a condizione che le diciture di cui al punto 2 rimangano visibili e leggibili.
ALLEGATO III
PARTE 1
Informazioni contenute nelle tessere in plastica o nelle smart card
La tessera in plastica o la smart card deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1. Informazioni visibili sulla tessera in plastica o sulla smart card:
- autorità competente;
- codice unico;
- specie e sesso;
- gli ultimi 15 caratteri del codice trasmesso dal transponder;
- una fotografia dell'equino (facoltativa).
2. Informazioni elettroniche nella smart card accessibili mediante software standard:
- tutte le informazioni obbligatorie di cui alle sezioni da I a X del documento unico di identificazione a vita;
- registrazione di eventuali modifiche di informazioni precedentemente inserite;
- una fotografia dell'equino (facoltativa).
PARTE 2
Caratteristiche fisiche delle tessere in plastica e delle smart card
Le tessere in plastica e le smart card devono presentare le seguenti caratteristiche fisiche:
- conformità alla norma ISO 7810 e alla norma ISO 7816-1;
- il materiale utilizzato deve essere protetto contro le falsificazioni;
- le informazioni contenute nella parte anteriore e nella parte posteriore devono essere leggibili a occhio nudo, con dimensione minima dei caratteri pari a 5 punti.