Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2021.

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 29 luglio 2021

G.U.R.S. 13 agosto 2021, n. 35

Disposizioni relative alla circolazione gratuita, esclusivamente per motivi di servizio, sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano degli appartenenti alle Forze dell'ordine.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2021.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e s.m.i., recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 di emanazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020-2022, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 2 luglio 2019, n. 248;

VISTA la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2020-2022 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 novembre 2019, n. 399;

VISTO l'art. 1 "Circolazione gratuita per motivi di servizio" della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e s.m.i.;

VISTO l'art. 13 "Proroga trasporto pubblico locale" della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 "Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale", con il quale, al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale e locale, i contratti di affidamento di cui al citato art. 27 della L.R. 19/2005 sono stati prorogati di 36 mesi, a decorrere dalla data di scadenza e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di bilancio;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022", ed in particolare l'art. 14 comma 2 il quale stabilisce che "Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano nonché per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, per l'esercizio finanziario 2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, Tabella G (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521) è incrementata dell'importo di euro 48.743.052,49, di cui 3.000 migliaia di euro al fine di garantire la circolazione gratuita di tutti i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco in servizio ed in possesso di apposito tesserino di riconoscimento, secondo criteri e modalità di attuazione, da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana";

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'art. 86 "Trasporto gratuito forze dell'ordine" il quale dispone che "Il beneficio in favore dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate e ai vigili del fuoco di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 è confermato per il triennio 2021-2023, all'interno della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9/2020...";

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023";

VISTO il D.LGS. 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTO il D.A. del 19 aprile 2012 (in GURS n. 28 Parte I del 13.7.2012) recante "Disposizioni relative alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale degli appartenenti alle forze dell'ordine - Legge regionale 8 giugno 2005, n. 8";

VISTO il D.A. n. 36/Gab del 28.07.2020 contenente i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 14 comma 2 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;

CONSIDERATO che occorre riprodurre il suddetto D.A. n. 36/Gab del 28.07.2020, con le seguenti specifiche e precisazioni a valere per il triennio 2021-2023;

PRECISATO che il personale da ricomprendere nel presente provvedimento è composto dagli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia locale (municipale e provinciale per gli spostamenti con mezzi di TPL da e verso i comuni dove prestano servizio), al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, alle Forze armate dello Stato (Esercito, Aeronautica Militare, Marina), e al personale di Prefettura all'uopo incaricato con specifico provvedimento del Prefetto per svolgere attività di polizia e/o di ordine pubblico;

DATO ATTO che l'Amministrazione Regionale garantirà il rimborso dei biglietti relativi agli spostamenti per motivi di servizio del predetto personale (breviter, FF.OO.), per il triennio 2021-2023 entro i limiti delle risorse di bilancio all'uopo destinate, a valere sul capitolo 476521, che per il corrente esercizio finanziario sono pari a iniziali 200 migliaia di euro nelle more di assegnare ulteriori somme che si renderanno disponibili nel corso dello stesso esercizio finanziario 2021;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2021.

Art. 1

Per i motivi citati in premessa, e qui ad ogni effetto richiamati e trascritti, è garantita dalla Regione Siciliana, nei limiti della disponibilità finanziaria del bilancio di competenza, la circolazione gratuita esclusivamente per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano, degli appartenenti alle Forze dell'Ordine di cui all'art. 2 che esibiscono la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2021.

Art. 2

Il personale (breviter, FF.OO.) ricompreso nel presente provvedimento è composto dagli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia locale (municipale e provinciale per gli spostamenti con mezzi di TPL da e verso i comuni dove prestano servizio), al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, alle Forze armate dello Stato (Esercito, Aeronautica Militare, Marina), e al personale di Prefettura all'uopo incaricato con specifico provvedimento del Prefetto per svolgere attività di polizia e/o di ordine pubblico.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2021.

Art. 3

Per le finalità di cui all'art. 1 le somme di bilancio per l'esercizio finanziario 2021 - Missione 10, Programma 2, capitolo 476521 - Rubrica del Dipartimento delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti, sono pari a iniziali 200 migliaia di euro nelle more di assegnare ulteriori somme che si renderanno disponibili nel corso dello stesso esercizio finanziario 2021.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2021.

Art. 4

Gli appartenenti alle FF.OO., previa presentazione della propria tessera di servizio, avranno diritto alla consegna del "Biglietto" di cui all'allegato menabò ("all. A"), che dovrà essere debitamente compilato nelle parti riguardanti il Corpo/Amministrazione di appartenenza, il numero della tessera di riconoscimento, la località di partenza e quella di arrivo, la data di utilizzo e il costo. Non potrà essere rimborsato il titolo compilato parzialmente.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2021.

Art. 5

Le Aziende di trasporto pubblico locale, ciascuna per la propria competenza, ai fini dell'accertamento della capienza di bilancio e dei relativi rimborsi, sono tenute, con cadenza mensile, a comunicare (anche tramite pec) al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti l'importo dei "Biglietti" emessi, avendo cura di specificare dati e importi distinti per singolo Corpo/Amministrazione di appartenenza delle FF.OO.

Le stesse devono curare e garantire l'emissione e la distribuzione dei "Biglietti", nel rispetto del menabò di cui all'art. 4, sia a bordo degli autobus e sia presso gli abituali punti vendita; inoltre le stesse sono autorizzate ad emettere titoli di viaggio di tipo elettronico purché rispettino il contenuto e le caratteristiche del biglietto approvato.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2021.

Art. 6

Al fine di ottenere il rimborso dei biglietti emessi per il trasporto degli appartenenti alle FF.OO. le Aziende di T.P.L. devono presentare la fattura in bollo e il rendiconto, relativi ai predetti titoli di viaggio, avendo cura di specificare dati e importi distinti per singolo Corpo/Amministrazione di appartenenza delle FF.OO. Il rendiconto, elaborato analiticamente secondo lo schema di cui all'allegato "B", dovrà essere presentato in doppia copia e su supporto informatico in formato pdf.

Le Aziende hanno l'onere della custodia, almeno quinquennale, dei titoli di viaggio oggetto dei rendiconti presentati, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di accedere alle sedi aziendali per la verifica di quanto dichiarato dalle Aziende, ovvero richiedere la trasmissione dei titoli in originale. I rendiconti dovranno essere resi e sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante dell'Azienda.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2021.

Art. 7

Le Aziende di trasporto pubblico locale, per consentire all'Amministrazione Regionale un adeguato monitoraggio e controllo della spesa coerente con la disponibilità di Bilancio, sono tenute a presentare il rendiconto e la fattura con cadenza bimestrale. Per quanto riguarda in particolare il sesto bimestre, la documentazione necessaria alla previsione dell'impegno dovrà pervenire, pena la non accettazione, entro e non oltre il dieci dicembre dell'anno di competenza.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2021.

Art. 8

In caso di necessità, al fine di limitare e/o interrompere l'emissione dei "Biglietti", sarà cura dell'Amministrazione regionale comunicare alle parti interessate l'eventuale esaurimento delle disponibilità di bilancio prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2021.

Art. 9

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Assessorato nonchè nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 29 luglio 2021.

FALCONE

N.B. - Il decreto non è soggetto alla prescritta registrazione della competente Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2021.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2021.