
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 30 agosto 2021, n. 144/Gab
- Allegato al Comunicato Assessorato del Territorio e dell'Ambiente pubblicato nella G.U.R.S. 10 settembre 2021, n. 39
Parere motivato sul procedimento di valutazione ambientale strategica della proposta di aggiornamento di Piano energetico ambientale della Regione siciliana - PEARS 2030.
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 10/04/1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTO la Legge Regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
VISTA la Legge Regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017 con il quale è stato nominato Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l'On. Avv. Salvatore Cordaro;
VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la Direttiva 2009/147/UE e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 [N.d.R. recte: legge 22/02/1994, n. 146], recante: "Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1993";
VISTO il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, e successive modifiche, recante: "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda riguardante le "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" ( nel seguito D. Lgs. 152/2006);
VISTO l'art. 10 comma 2 del predetto D.Lgs. 152/2006 che dispone "La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'A.C. si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza (...);
VISTO il Decreto Legge 31/05/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" di modifica del D.Lgs. 152/2006;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii. come modificato dal D.P.R. 12/03/2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
VISTA la legge regionale 8/05/2007, n. 13, articolo 1 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS";
VISTO il D.A. 30/03/2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8/09/1997 n. 357 e ss.mm.ii" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. 22/10/2007 "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8/05/2007, n. 13";
VISTE le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.
VISTA la Direttiva 2003/87/CE (ETS) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;
VISTA la Direttiva 2009/28/CE del 23 /04/2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11/12/2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
VISTA Direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
VISTA la Direttiva 2012/27/UE del 25/10/2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
VISTA la Direttiva (UE) 2018/2002 dell'11/12/2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
VISTA la Direttiva (UE) 2018/844 del 30/05/2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
VISTO il Regolamento 2018/1999/UE sulla governance dell'Unione dell'Energia e dell'Azione per il Clima affidabile che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole";
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 3/02/2009 con la quale è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.);
VISTO il decreto legislativo 3/03/2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15/03/2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)";
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12/05/2010, n. 11";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11/05/2015, attuativo dell'articolo 40 comma 5, del D.lgs. n. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
VISTO il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 22/05/2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
VISTA la legge regionale n. 29 del 20/11/2015 "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche";
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 7/05/2015: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17/03/2016, n. 3;
CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22/10/2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
VISTO il D.P.R. n. 23 del 8/07/2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";
VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Autorità Unica Ambientale, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della Legge Regionale n. 3 del 9/01/2013;
VISTO l'Atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota del Dirigente Generale D.R.A. prot. n. 12333 del 16/03/2015, recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'Art. 91 della l.r. n. 9/2015 (di seguito C.T.S.);
VISTO il Decreto Assessoriale n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della C.T.S, applicativo dell'art. 91 della L.R. n. 9 del 7/05/2015, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 [N.d.R. recte: L.R. 17 marzo 2016, n. 3], in conformità ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21/07/2015;
VISTI i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 19/GAB del 29/01/2021;
VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/Gab/1 del 25/07/2016 relativa a "Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10";
VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/Gab/12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27/06/2019, con il quale è stato emanato il Regolamento di Attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016, modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio, n. 6 e successive modifiche e integrazioni" con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del D.R.A.;
VISTO il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
VISTO il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 57/Gab. del 28/02/2020, che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all'art. 91 della legge regionale 7/05/2015 n. 9, come modificato dall'art. 44 della legge regionale n. 3 del 17/03/2016, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera n. 189 del 21/07/2015 e il funzionamento della C.T.S.;
VISTO il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di Arpa Sicilia e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, finalizzato all'espletamento della Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'A.C. all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la Legge Regionale 13/08/2020, n. 19 recante "Norme per il governo del Territorio" ed in particolare l'art. 18 che disciplina la "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" di competenza regionale;
VISTA la legge regionale 15/04/2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" e il supplemento ordinario n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023" (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021, Parte I);
VISTA l'ulteriore normativa e la documentazione di riferimento per il settore "energia" richiamata nei documenti di piano ed in particolare:
- il D.Lgs. n. 115 DEL 30/05/2008 "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE";
- il D. Lgs. 28 del 3/03/2011 Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
- il D. Lgs 102 del 4/07/2014 "Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica";
- la Strategia Energetica Nazionale - SEN 2017 approvato dal Decreto interministeriale del 10/11/2017
- la Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC 2020);
- il Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione elettrica Nazionale 2019 (Terna S.p.A.);
- la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC 2015);
- il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC 2017);
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS 2017);
VISTA l'istanza prot. n. 30223 del 17/07/2019 (prot. DRA n. 50649 del 19/07/2019), con la quale il Dipartimento all'Energia dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nella qualità di Autorità Proponente (nel seguito A.P.) ha chiesto l'attivazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii) della proposta di "Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana"" (nel seguito proposta di PEARS) allegando:
- preliminare di piano
- documento di sintesi
- rapporto preliminare ambientale
- questionario di consultazione;
VISTA la nota 51584 del 23/07/2019 Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni ambientali del Dipartimento dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.) di questo Assessorato nella qualità. di Autorità competente (nel seguito A.C.), con la quale sono state comunicate all'A.P. le modalità di svolgimento della consultazione (I fase) dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (nel seguito S.C.M.A.), assegnando 60 giorni per le consultazioni della documentazione allegata all'istanza;
PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito web istituzionale dell'A.P. e sul sito web istituzionale dell'A.C. con il codice di procedura n. 625;
PRESO ATTO che con la nota prot. n. 31275 del 24/07/2019 (prot. DRA n. 52752 del 26/07/2019) l'A.P. ha comunicato ai S.C.M.A. che il rapporto preliminare e il questionario di consultazione è stato messo a disposizione sul sito web SI-VVI, dando formalmente avvio alla consultazione (I fase) del rapporto preliminare, ai sensi dell'art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, e che le consultazioni si sono svolte per 60 giorni dal 25/07/2019 al 23/09/2019;
VISTA la nota prot. DRA n. 83345 del 23/12/2019 del Servizio 1, con la quale ha richiesto all'A.P., a conclusione della fase di consultazione, di formulare, eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute da parte dei S.C.M.A. coinvolti nella consultazione:
- Ente Parco regionale delle Madonie, giusta nota prot. n. 2440 del 05/09/2019 acquisita al prot. n. 59432 del 09/09/2019
- Area 1 del Dipartimento Programmazione, giusta nota prot. n. 11634 del 11/09/2019 acquisita al prot. n. 60667 del 12/09/2019;
- Libero consorzio comunale di Siracusa, giusta nota prot. n. 35442 del 18/09/2019 acquisita al prot. n. 62621 del 20/09/2019
- Libero consorzio comunale di Ragusa, giusta nota prot. n. 26071 del 23/09/2019 acquisita al prot. n. 62922 del 23/09/2019
- Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, giusta nota prot. n. 24059 del 23/09/2019 acquisita al prot. n. 63079 del 24/09/2019;
- ARPA Sicilia - ST Enna, giusta nota prot. n. 51388 del 30/09/2019 acquisita al prot. n. 64549 del 30/09/2019;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, giusta nota prot. n. 4059 del 14/10/2019 acquisita al prot. n. 68693 del 15/10/2019;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, giusta nota prot. n. 7068 del 22/10/2019 acquisita al prot. n. 69935 del 23/10/2019;
VISTA la nota protocollo n. 443 del 08/01/2020 con la quale l'A.P. ha comunicato all'A.C. la conclusione della consultazione del Rapporto Preliminare, riscontrato le osservazioni dei S.C.M.A. e richiesto di trasmettere tutta la documentazione utile alla CTS, per il rilascio del Parere Intermedio di competenza;
VISTA la nota protocollo n. 17371 del 30/03/2020 con la quale l'A.C. ha comunicato alla CTS di aver messo a disposizione, tramite il Portale delle Valutazioni Ambientali, tutta la documentazione relativa alle consultazioni preliminari art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il Parere VAS per la fase di consultazione di cui all'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (Fase di scoping) n. 155 del 20/05/2020 della CTS con il quale sono state formulate le "indicazioni per l'elaborazione del Rapporto Ambientale";
VISTA la nota prot. DRA n. 28295 del 25/05/2020 con la quale il Servizio I ha trasmesso all'A.P. il parere, ex art. 2, comma 2 lett. a.15 del D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020, n. 155/2020 del 20/05/2020 della C.T.S. relativo al rapporto preliminare del PEARS;
VISTA la nota prot. n. 19991 del 10/06/2020, (prot. DRA n. 32131 del 10/06/2020) con la quale è stata trasmessa dall'A.P. l'"istanza per l'avvio della Consultazione pubblica di VAS ai sensi dell'art. 13 comma 5 e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..";
VISTA la nota prot. n. 32131 del 10/06/2020 della CTS di risposta alla superiore nota prot. n. 19991 del 10/06/2020 del Dipartimento Regionale dell'Energia;
VISTA la nota prot. 23483 del 10/07/2020, (prot. DRA n. 40953 del 20/07/2020) con la quale l'A.P. ha trasmesso al Servizio 1 su supporto informatico, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza ambientale, la seguente documentazione:
- proposta di piano
- rapporto ambientale che include al paragrafo 5.5 una sezione relativa alla valutazione di incidenza
- sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
- questionario;
VISTA la nota prot. DRA n. 41892 del 22/07/2020 con la quale l'A.P. ha comunicato a "tutti i portatori di interesse" l'"Avvio della Consultazione pubblica di VAS ai sensi dell'art. 13 comma 5 e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..";
VISTA la nota prot. DRA n. 42025 del 22/07/2020 con la quale il Servizio 1 prende atto dell'avvio della consultazione pubblica, richiede copia dell'avviso pubblicato nella GURS n. 29 del 17/07/2020, e fornisce chiarimenti all'A.P. sugli adempimenti seguenti alla chiusura delle consultazioni pubbliche;
PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito web istituzionale che la documentazione è pubblicata in formato digitale sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Energia ai link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergi a/PIR_DipEnergia/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_PianoEnergeticoAmbientaledellaRegion eSicilianaPEARS e sul sito web istituzionale del Dipartimento regionale dell'Ambiente (SI-VVI);
PRESO ATTO della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS n. 29 del 17/07/2020) parte seconda dell'Avviso della consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica del Piano energetico ambientale della Regione Siciliana, ai sensi degli articoli 13, comma 5, e 14, del D.Lgs. 152/2006 comprensivo della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97;
PRESO ATTO degli esiti delle consultazioni concluse con la ricezione delle seguenti osservazioni e pareri:
- Ispettorato Ripartimentale Foreste di Catania, questionario di consultazione trasmesso a mezzo PEC (prot. DRA n. 45942 del 06/08/2020) ricevuta in data 07/08/2020, con prot. 26955 del Dipartimento dell'Energia,
- Ispettorato Ripartimentale Foreste di Agrigento (prot. DRA n. 47995 del 19/08/2020)
- Associazione Nazionale Energia del Vento e di Protezione Ambientale (prot. DRA prot. n. 52693 e prot. n. 52694 del 09/09/2020)
- ERGWIND2000 (prot. DRA n. 52712 del 10/09/2020)
- Associazione ELETTRICITA FUTURA (prot. DRA 53760 del 15/09/2020)
- Ente Parco Delle Madonie (prot. DRA n. 53627 del 15/09/2020) ricevuta in data 15/09/2020, con prot. 30483 del Dipartimento dell'Energia
- Comune di Sciacca (prot. DRA n. 54504 del 16/09/2020), ricevuta in data 18/09/2020, con prot. 30927 del Dipartimento dell'Energia;
- TERNA S.p.A. (prot. DRA n. 53803 del 16/09/2020), ricevuta in data 16/09/2020, con prot. 30512 del Dipartimento dell'Energia;
- Dipartimento dell'Energia del Centro Universitario per la Tutela e Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agro-Ecosistemi (CUTGANA), Università degli Studi Di Catania (prot. DRA n. 53796 del 16/09/2020
- ISAB S.R.L (prot. DRA n. 53799 del 16/09/2020)
- Soprintendenza beni culturali di Messina (prot. DRA 54019 del 16/09/2020), ricevuta in data 16/09/2020 con prot. 30646 del Dipartimento dell'Energia
- Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. (prot. DRA n. 53785 del 16/09/2020), ricevuta in data 16/09/2020, con prot. 30537 del Dipartimento dell'Energia
- Agenzia Regionale di Protezione Ambientale Sicilia (prot. DRA n. 55236 del 23/09/2020), ricevuta in data 23/09/2020, con prot. 31324 del Dipartimento dell'Energia
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa (prot. DRA n. 55590 del 24/09/2020), ricevuta in data 24/09/2020, con prot. 31507 del Dipartimento dell'Energia
- Libero Consorzio Comunale di Ragusa (prot. DRA n. 55616 del 24/09/2020)
- ENEL S.p.A. (ricevuta in data 14/09/2020 con prot. 30190 del Dipartimento dell'Energia)
- Confindustria Siracusa (ricevuta in data 15/09/2020, con prot. 30496 del Dipartimento dell'Energia);
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa, trasmessa con nota 3745 del 15/12/2020 (prot. DRA n. 74145 del 15/12/2020) pervenuta fuori termine;
VISTA la nota prot. 32062 del 29/09/2020 dell'A.P. (prot. DRA n. 56626 del 30/09/2020), di comunicazione dell'elenco delle osservazioni pervenute in sede di consultazione;
VISTA la nota prot. DRA n. 59338 del 12/10/2020, del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del Dipartimento dell'Ambiente con la quale si invitava l'A.P. a formulare eventuali controdeduzioni alla totalità delle osservazioni ricevute durante la fase di Consultazione pubblica di VAS evidenziando, inoltre, quanto riportato dall'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riguardo la tempistica per l'emissione del parere motivato;
VISTA la nota prot. n. 37842 del 13/11/2020 dell'A.P. (prot. DRA al n. 66861 del 13/11/2020) di trasmissione dell'analisi e di formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e di richiesta di parere motivato;
VISTA la prot. DRA n. 72638 del 09/12/2020, del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali", di integrazione della nota prot. DRA n. 59338 del 12/10/2020, indirizzata all'A.P. di trasmissione del questionario di consultazione della ditta ISAB S.r.l. che per mero errore materiale non era stato inserito nell'elenco precedente;
VISTA la nota dell'A.P. prot. 42563 del 16/12/2020, (prot. DRA n. 74324 del 16/12/2020). con la quale è stato richiesto a questa A.C. il rilascio del Parere Motivato ai fini della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza ambientale trasmettendo la seguente documentazione:
- all. 0 Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
- all. 1 Elenco delle osservazioni/contributi pervenuti sulla proposta di PEARS e sul Rapporto Ambientale dai soggetti interessati e relative risposte contenute nel Rapporto Ambientale
- all. 2 Rapporto Ambientale con osservazioni;
- all. 3 Proposta "Aggiornamento piano energetico ambientale della Regione siciliana PEARS 2030 - "Verso l'autonomia energetica dell'Isola";
VISTA la nota prot. DRA n. 75660 del 23/12/2020 con la quale il Servizio 1 (DRA) ha comunicato alla CTS di aver messo a disposizione, tramite il Portale delle Valutazioni Ambientali, tutta la documentazione relativa al piano (Codice procedura n. 625), ai fini dell'emissione del parere di competenza ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. AI5 del D.A. 57/GAB del 28/02/2020;
VISTA la nota prot. DRA n. 12712 del 02/03/2021 del Servizio 1 di comunicazione alla CTS del caricamento della documentazione nella sezione del portale "trasmissione in commissione";
ACQUISITO il Parere della CTS n. 172 approvato nella seduta del 16/06/2021 composto di 90 pagine, trasmesso con nota prot. n. 040842 del 17/06/2021 attestante tra l'altro la presenza dei componenti che hanno preso parte alla seduta dal quale si rileva che "non risultano soddisfatti i contenuti minimi della lettera c) e della lettera d) dell'Allegato VI e che non risulta redatta la Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale" e che "non sono individuati e stimati adeguatamente, nei pertinenti capitoli, gli impatti e le misure di mitigazione e compensazione [lettera f) e lettera g) dell'Allegato VI]";
VISTA la nota prot. DRA 043848 del 29/06/2021 di restituzione da parte del Servizio 1 (DRA) del parere della CTS n. 172 approvato durante la seduta del 16/06/2021 "poiché non risulta possibile soddisfare le previsioni dell'art. 10 comma 2 del predetto D.Lgs. 152/2006 laddove dispone che "...la valutazione dell'A.C. si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza";
ACQUISITO il Parere della CTS n. 172 riapprovato con integrazioni nella seduta del 6/07/2021 e trasmesso con nota prot. n. 046791 del 07/07/2021, composto di 89 pagine e la relativa nota di trasmissione prot. 046791 del 07/07/2021, attestante tra l'altro la presenza dei componenti che hanno preso parte alla seduta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
PRESO ATTO delle motivazioni esposte nel suddetto parere 172/2021 riapprovato con integrazioni nella seduta del 6/07/2021 e considerato che la CTS ha valutato che:
- "tra le aree idonee e le aree attrattive l'A.P. ha escluso aree e localizzazioni incluse nella Rete Natura 2000, IBA, Rete Ecologica Siciliana, Geositi, oasi faunistiche, e che la procedura di valutazione di incidenza ambientale, ove occorra, sarà espletata a livello del singolo Progetto e/o della singola Azione, per i quali la proposta di Piano non ha fornito alcuna localizzazione, procedendo all'individuazione di aree non idonee e di aree attrattive";
- "a mappatura e gli approfondimenti richiesti con il parere CTS 155/2020 - e ribaditi nel presente parere - sono volti ad escludere aree e siti di particolare valore e pregio ecologico, ambientale e paesaggistico e a definire con certezza le aree e le localizzazioni non idonee;"
- "... per quanto sopra premesso, non risulta necessario procedere con una Valutazione di incidenza "appropriata" (II livello), considerata l'assenza di una preventiva localizzazione degli interventi previsti in quanto espressamente demandati a successive procedure di assegnazione su istanza;"
- "...la fase di screening è stata, comunque, svolta (Livello I della VIncA), per la demarcazione delle aree non idonee, è possibile concludere in maniera oggettiva che il Piano non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie";
RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto di dover esprimere parere motivato (ex art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii) sulla proposta di "Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana" presentato dal Dipartimento regionale dell'Energia;
FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
A TERMINE delle vigenti disposizioni
Decreta:
dispone parere motivato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla proposta di "Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana" presentato dal Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (A.P.), con le motivazioni di cui al Parere n. 172/2021 reso dalla C.T.S. durante la seduta del 16/06/2021 e di cui all'art. 2 del presente decreto.
Il parere motivato si estende alla valutazione di incidenza ambientale e dispone parere motivato definitivo di screening concludendo in maniera oggettiva che il PEARS non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, nei limiti ed alle condizioni indicate dal Parere della C.T.S. n. 172/2021.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Parere Tecnico Specialistico ambientale n. 172/2021 rilasciato dalla C.T.S. riapprovato con integrazioni durante la seduta plenaria del 6/07/2021, composto di 89 pagine e la nota di trasmissione prot. DRA. n. 046791 del 07/07/2021 attestante tra l'altro la presenza dei componenti che hanno preso parte alla seduta.
L'Autorità Procedente procederà, in sede di dichiarazione di sintesi, ad illustrare in che modo le considerazioni ambientali sotto formulate sono state integrate nella proposta di "Aggiornamento di Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana - PEARS 2030" e di come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.
L'Autorità Procedente, pertanto, prima della presentazione del PEARS per l'approvazione, provvederà alle modifiche ed alle integrazioni dei documenti di PEARS, del Rapporto ambientale (R.A.) e della Sintesi non tecnica (SNT) (parti integranti del PEARS), tenendo conto di tutte le risultanze del parere motivato della CTS di cui all'art. 2. In particolare, in osservanza al Parere tecnico specialistico n. 172/2021 ed al presente Decreto, procederà a:
Aggiornare il capitolo 2 del RA (e conseguentemente la proposta di PEARS e la SNT) - anche ai fini dell'integrazione della strategia ambientale ed operativa del PEARS per l'obiettivo della decarbonizzazione, della qualità dell'aria e per l'adattamento ai cambiamenti climatici anche in vista degli effetti/impatti attesi sul territorio regionale dalle operazioni di revamping e/o della realizzazione di nuovi impianti con:
1. l'inserimento, nel § 2.1 di apposita relazione dello stato di attuazione del PEARS che si va ad aggiornare, nella quale sia data evidenza dello stato di attuazione delle previsioni del PEARS 2009 (anche aggiornato con le indicazioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012 "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome", il cosiddetto Decreto Burden Sharing) conseguito con le azioni, l'impiantistica e le infrastrutture per ciascuna delle fonti - energetiche rinnovabili, elettriche (FER-E) e termiche (FER-C) e (FER-T), riferito al decennio 2009-2019 (stante l'obiettivo al 2020).
2. l'inserimento, alla fine del cap. 2, di uno specifico paragrafo contenente un'apposita descrizione volta a illustrare lo scenario selezionato per l'aggiornamento del PEARS e la relativa strategia ambientale esplicitata con il contributo delle singole azioni rispetto agli obiettivi individuati.
3. l'inserimento di apposito paragrafo contenente i "Criteri e azioni per la prestazione ambientale del PEARS" distinti in "criteri per la localizzazione degli impianti (aree idonee e non idonee)" e in "criteri per la progettazione e la realizzazione".
4. Per i "criteri per la localizzazione degli impianti (aree idonee e non idonee)", da riferirsi alle diverse tipologie/dimensioni impiantistiche previste, a integrazione e nei limiti della normativa e della mappatura vigenti e relative all'eolico (per come dichiarato nel RA e nel PEARS e per come richiesto con le osservazioni prodotte da CTS con il parere n. 155/2020 - e dai SCA durante le due fasi di consultazione) si farà riferimento ai seguenti contenuti e alle seguenti raccomandazioni:
4.1 Aree non idonee:
- i siti e le relative buffer zone inserite nelle liste del patrimonio mondiale dell'UNESCO (Word Heritage List, Global Geopark e Riserve della Biosfera), le aree e i beni di notevole interesse culturale e paesaggistico, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo e con riferimento alle disposizioni contenute nei Piani Paesaggistici d'Ambito vigenti;
- le aree ubicate su versanti collinari/montani all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini a emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, e della L.r. 98/81 e ss.mm.ii;
- Le aree tutelate dai vigenti Piani Paesaggistici d'Ambito provinciale;
- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 02/02/1971;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità, con riferimento alla Carta della Rete ecologica della Regione Siciliana, alle istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta Regionale; alla rete di connessione e continuità ecologico - funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione
- i Geositi e le aree interessate da singolarità geologiche;
- Borghi e paesaggi rurali
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo - alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico - culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 nonché dalla vigente normativa regionale, anche con riferimento alle aree, laddove previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e i Piani adottati dalle competenti Autorità di Bacino;
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti;
- le aree di notevole interesse culturale (art. 10 del D.lgs. 42/2004);
- zone di livello di tutela 2 e 3 dei Piani Paesaggistici degli Ambiti provinciali approvati e/o adottati;
- zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
- Fascia di 50 metri crinali montani e collinari individuati dalle Linee Guida Piano Paesistico Regionale;
- le aree non suscettibili all'uso del suolo individuate dagli Studi geologici redatti per la pianificazione comunale.
Per l'eolico on shore, ad integrazione delle aree non idonee individuate dalla vigente regime normativo regionale, in coerenza con le indicazioni fornite per il PNIEC, (i) compatibilmente con la disponibilità della risorsa, evitare o, almeno, limitare, la localizzazione di generatori in corrispondenza di valichi e di aree con notevole estensione di rocce affioranti, per la possibile maggior frequentazione da parte della cltirotterofauna e dell'avifauna; (ii) eliminazione di superfici varie che l'avifauna potrebbe utilizzare come posatoio.
4.2.Aree attrattive.
Così definite nella proposta di PEARS coincidono con le aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), e sono individuate come segue:
- Siti di Interesse Nazionale, privilegiando le aree già fortemente compromesse al loro interno, i cosiddetti brownfields;
- discariche e cave abbandonate, opportunamente definite e mappate
- terreni agricoli "degradati", cioè quelli non idonei all'utilizzo nel settore agricolo.
A dette aree attrattive vanno aggiunte, per inserirle nel RA e nel PEARS: le aree industriali, commerciali, aree PIP, le aree ASI e le aree eventualmente comprese tra le stesse senza soluzione di continuità che non abbiano le caratteristiche e le destinazioni agricole.
Nelle aree identificate come "non idonei all'utilizzo nel settore agricolo" dovranno essere intesi e inclusi quelli ricadenti nelle aree di cui alla Parte Quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 241 c. 1-bis del D.lgs. 152/06, da bonificare e avuto riguardo anche alle previsioni contenute nell'Art. 242-ter. "Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica".
L'art. 241, c. 1-bis dispone che "In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il Regolamento di cui al comma 1.".
In particolare, per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, e per il tema "degrado dei suoli" si terrà conto dell'indicatore 15.3.1 - "Proportion of land that is degraded over total land area" - "Percentuale di terreno degradato rispetto alla superficie totale" è collegato all'obiettivo 15.3 "Target 15.3: By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world" - "Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare terreni e suoli degradati, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e lottare per ottenere un mondo neutrale rispetto al degrado". Il "degrado" non costituisce presupposto per la localizzazione, ma va arrestato e i suoli riportati ad un livello di buona qualità agronomica e le aree degradate possono essere rilevate e mappate con il telerilevamento. Pertanto per la trattazione delle "aree attrattive" dovrà essere esplicitato che il ricorso alle altre aree agricole il cui "degrado" non sia attribuito alle alterazioni e alle degradazioni per contaminazioni - ma ad altre cause di origine fisica (erosione, perdita di nutrienti), sarà possibile solo se, a seguito della ricognizione e verifica dell'impiantistica per FER-E (nuova, da rewamping o da potenziare realizzate, in corso di realizzazione e anche in istruttoria) al 2021 rimanga residuo fabbisogno indicato dal PEARS, e coerentemente con le previsioni ivi contenute per le quali "i restanti 530 MW saranno autorizzabili in "altri siti", per i quali si darà precedenza ai "terreni agricoli degradati (non più produttivi)" o terreni produttivi solo valutando specifiche azioni per favorire lo sviluppo dell'agro-fotovoltaico." e anche con una delle disposizioni, provenienti dal parere VAS rilasciato per il PNIEC per il "fotovoltaico a terra": - "attuare delle restrizioni localizzative, allo scopo di usare preferenzialmente per questi impianti aree già antropizzare e degradate, in modo da non aumentare il consumo di suolo e di conseguenza gli impatti sulla biodiversità e gli habitat";
- "tra le aree sono da escludere le aree agricole abbandonate ma riutilizzabili per altri scopi, sia perché potrebbe essere già in atto un processo di rinaturalizzazione e quindi ripristino di habitat e/o potrebbero assicurare la connettività ecologica, sia perché l'utilizzo di queste aree potrebbe favorire ancora di più il fenomeno dell'abbandono delle aree agricole";
- "in caso queste aree non potessero essere escluse, va fatta un'attenta valutazione della valenza ecologica dell'area, sito-specifica".
5. sulla base dei criteri individuati dovranno essere redatte la "Carta delle aree non idonee" e la "Carta delle aree attrattive".
6. Criteri progettuali e di realizzazione. I progetti dovranno garantire i criteri e i requisiti individuati:
(i) dal Decreto 10/09/2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (Parte iv inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, punto 16);
(ii) dai criteri di sostenibilità e dalle raccomandazioni per il PNIEC;
(iii) dalle raccomandazioni e dalle disposizioni contenute nella Legge 22/04/2021, n. 53, art. 5;
(iv) dei criteri specifici e delle disposizioni per il territorio e il paesaggio della Regione Siciliana, contenute nella vigente pianificazione paesistica regionale e degli ambiti., Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, i criteri saranno volti a:
- conseguire la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi; con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, dovrà essere assicurata la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;
- per conseguire l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che per il suo esercizio, fine assumono rilievo e carattere prescrittivo le disposizioni contenute nei Piani Paesaggistici regionali, contenute nel Titolo V delle relative Norme di Attuazione, volte a tutelare le componenti del paesaggio e i suoi quadri e ad assicurare la compatibilità paesaggistica dei "progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio".
In particolare il Titolo V ha disposto che [...] Gli interventi... ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico - ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n. 9280 del 28/07/2006 e dalla relativa circolare n. 12 del 20/04/2007." lett. "c) Impianti tecnologici Nella progettazione degli impianti tecnologici, di cui alle opere elencate in premessa, si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio. Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti inclusi antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa. La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio..., dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico." Il Titolo V ha altresì definito: al punto "d. le opere tecnologiche: - impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;...".
Inoltre, a tutela dei caratteri morfologici e il suolo, per scongiurare l'insorgere di frammentazione ambientale e paesaggistica, per la progettazione e il corretto inserimento ambientale e paesaggistico dovranno essere evitati livellamenti del terreno e/o le modifiche altimetriche degli stessi e dovrà essere assicurato il mantenimento della fertilità agronomica sia escludendo il compattamento del suolo, sia approntando in fase di avvio dei lavori le cure e le azioni necessarie allo scopo.
In ogni caso i progetti, in ossequio alle disposizioni del Codice dei Contratti e del Regolamento attuativo (nonché per l'eventuale espletamento delle valutazioni ambientali, laddove prescritte) dovranno contenere un'appropriata e adeguata analisi e valutazione delle alternative da coniugarsi all'analisi e alla valutazione dell'effetto-cumulo.
7. Aggiornare il capitolo 4 del RA (e conseguentemente la proposta di PEARS e la SNT) con l'integrazione del § 4.11 - Energia con la descrizione in forma sintetica dello stato di attuazione del PEARS 2009.
8. Aggiornare e integrare il § 5.5 e il cap. 6 del RA (e la SNT) come segue:
Dovranno essere distinte le misure di mitigazione dalle misure di compensazione. Inoltre, dovranno essere integrate le misure di mitigazione indicate per ciascuna tipologia di impianto sulla base degli effetti negativi individuati per le azioni del PEARS". Si riportano qui di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcune indicazioni:
- Salvaguardia delle aree di impluvio anche minori (rilevabili sulla CTR regionale) con fasce di rispetto dalle sponde di almeno 5/10 metri per lato;
- Salvaguardia degli elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità agricola e rurale (muretti a secco, elementi arborei monumentali ecc.), prevedendo fasce di rispetto di almeno 5/10 metri;
- Garantire la permeabilità ecologica del territorio e prevedere nelle recinzioni il passaggio della piccola fauna;
- Prevedere soluzioni per ridurre l'inquinamento luminoso notturno, (per esempio con l'attivazione dell'illuminazione sul perimetro dell'impianto in caso di necessità e mediante sensori tarati per percepire movimenti di entità significativa e che quindi non devono accendersi al passaggio di una volpe o di piccoli mammiferi);
- per gli impianti eolici prevedere l'impiego di vernici nello spettro UV, campo visibile agli uccelli, per rendere più visibili le pale rotanti e vernici non riflettenti per attenuare l'impatto visivo; applicazione di bande trasversali colorate (rosso e nero) con la parte estrema dell'elica colorata di nero per almeno un terzo del raggio del rotore per consentire l'avvistamento delle pale da maggior distanza da parte dell'avifauna;
- applicazione di dispositivi che aumentino la frequenza del rumore prodotto dalle pale in movimento nell'intervallo di maggiore percezione uditiva dell'avifauna (2-4 kHz);
- La progettazione dei ripristini naturalistici deve tenere conto di tutte le tecniche di ingegneria naturalistica o similari al fine di indirizzare al meglio lo sviluppo ambientale del ripristino stesso e delle sue funzioni ecologiche Con riferimento alle misure di compensazione, ai sensi e per effetto della normativa vigente, le stesse dovranno essere concordate con i Comuni e, in generale, potranno riguardare interventi in situ ed ex situ.
Dovranno essere indicati come preferenziali interventi in situ, pertanto le aree interessate dall'intervento, soprattutto per il fotovoltaico, dovranno garantire adeguate aree libere ove inserire le misure di compensazione.
Conseguentemente il capitolo 6 e la tabella 6,2 dovranno essere integrati con gli interventi di compensazione per ciascuna tipologia di impianto e con riguardo agli impatti generabili e non mitigabili. Eliminare quanto indicato sempre Tabella 6.2 Misure di mitigazione e compensazione degli effetti negativi delle azioni del PEARS del RA:
- per gli impianti fotovoltaici superiori a 1 MW e per gli impianti Solare termodinamico - la misura di mitigazione/compensazione "reinvestimento parziale su progetti ... di agrofotovoltaico".
- per gli impianti FORSU eliminare la misura di mitigazione/compensazione "Prevedere misure primarie (prevenzione della formazione di sostanze inquinanti, durante il processo di conversione della biomassa) e secondarie (eliminazione di sostanze inquinanti, durante la combustione) per la riduzione delle emissioni degli inquinanti", poiché per detti impianti dovranno essere piuttosto previste misure e azioni di mitigazione per le emissioni odorigene e favorire l'immissione in rete del biometano generato.
9. Aggiornare e integrare il cap. 7 del RA con: l'analisi e la valutazione delle alternative sviluppata per tutti gli obiettivi e i criteri di sostenibilità ambientale e non con la sola comparazione delle emissioni di CO2.
10. Aggiornare e integrare il cap. 8 del RA con:
- L'inserimento della cadenza e della frequenza del monitoraggio dovrà essere effettuato ogni anno. Dovrà essere descritta la struttura responsabile delle attività di monitoraggio e le risorse economiche dedicate. Il monitoraggio dovrà essere strutturato con riferimento agli Obiettivi Macro e specifici del PEARS ed alle Linee di Azione/Azioni associate, definendo gli indicatori appropriati al fine di misurare l'efficacia del Piano e restituire puntualmente per ogni azione lo stato di avanzamento rispetto all'anno di riferimento del Piano (anno 2019).
- Il Rapporto di monitoraggio dovrà essere strutturato definendo per ciascun obiettivo e azione di piano: la descrizione dell'azione di piano, l'indicatore di processo, la fonte del dato, l'unità di misura, il valore obiettivo al momento zero (anno 2019), il valore obiettivo alla data di aggiornamento, il valore obiettivo (2030).
- Il primo Rapporto - da redigere entro un anno dall'approvazione del PEARS - dovrà fra l'altro contenere la verifica del parco impianti che a partire dal 2019 risulta realizzato, autorizzato ovvero in corso di autorizzazione nelle c.d. "aree attrattive" (o siti idonei). Il Rapporto dovrà inoltre contenere il censimento e la mappatura dell'impiantistica realizzata, con riferimento a ciascuno degli anni e agli obiettivi - sia energetici sia ambientali - al file di verificare la dotazione e la tipologia impiantistica ancora da realizzare sui siti idonei ("aree attrattive") sulla base dell'aggiornamento dinamico della verifica della consistenza, dimensione e disponibilità delle c.d. "aree attrattive".
- Dovrà essere effettuata la revisione della Tabella e l'integrazione degli indicatori pertinenti alla tipologia della proposta di Piano al fine di monitorare in modo efficace il raggiungimento degli obiettivi selezionati. A titolo indicativo e non esaustivo:
- "Suolo":
(i) con riferimento all'obiettivo Ob.S. 8 "Riduzione del consumo di suolo", dovrà essere inserito, l'indicatore di processo "Mq/% di superficie interessata da impianti fotovoltaici per il target dei 530 MW (per rewamping, rafforzamento, nuovi) e per i relativi indicatori di contributo "Occupazione aree attrattive da FER (E)"; "Occupazione aree agricole";
(ii) con riferimento all'obiettivo "Ob.S. 9 Riduzione dell'inquinamento dei suoli a destinazione agricola e forestale, del mare e delle coste", dovrà essere inserito, l'indicatore di processo "Mq/% di superficie di suolo ex agricolo degradato ex art. 241 c. 1-bis bonificata e utilizzata per impianti e/o infrastrutture" e l'indicatore di processo "Mq/% di superficie di suolo agricolo degradato e avviato a miglioria interessato da impianti esistenti avviati a rewamping o a potenziamento",
- "Territorio e Paesaggio - Ob.S. 13 Mantenere e preservare gli aspetti caratteristici del paesaggio terrestre e marino - costiero": inserire l'indicatore di processo "Mq/% di superficie interessata da interventi di compensazione per la deframmentazione del paesaggio e dell'ambiente rurale" "Foreste - Ob.S. 17 Gestire in modo sostenibile le foreste, potenziandone al massimo la funzionalità": inserire l'indicatore di processo:
(iii) "Mc/Tonn di biomassa utilizzata e valorizzata";
(iv) "Mq/% di superficie forestale sottoposta a Piani di Gestione Forestale sostenibile "
- "Clima - Riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera da combustibili fossili": esprimere il valore dell'indicatore di risultato con "N. o % riduzione Kt CO2". Inserire:
(v) indicatori per "emissioni serra dei trasporti" con relativo indicatore di processo "N. o % veicoli pubblici e privati alimentati da fonti non fossili" e " l'indicatore di risultato " Ridurre emissioni serra dei trasporti: con soglie fino al 2050 (Libro bianco sui trasporti UE)";
(vi) "Indicatori di emissione serra della logistica trasporti" per l'indicatore di risultato "Ridurre emissioni della logistica in maggiori centri urbani: soglie fino al 2030 (Libro bianco sui trasporti UE)" con l'indicatore di processo: "% superfici di nuove aree per la logistica" (in coerenza con PAESC e PUMS delle città di rango metropolitano regionale).".
11. Anche al fine di garantire l'effettivo monitoraggio del Piano l'elenco e la localizzazione degli impianti dovranno essere ospitati e continuamente aggiornati sul geoportale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale Energia: - Osservatorio sull'Energia, ospitato al link: http://www.catastoenergetico.regione.sicilia.it/index.php/osservatorio-energia.
12. Conseguire l'omogeneizzazione delle informazioni e dei contenuti rassegnati nel RA che non trovano corrispondenza con quanto rassegnato nella relazione di proposta di PEARS (e viceversa).
13. Aggiornare e integrare la Sintesi non Tecnica coerentemente con le revisioni e le integrazioni effettuate nel Piano e nel Rapporto ambientale.
Il Dipartimento Regionale dell'Energia, nella qualità di Autorità Procedente, porrà in atto tutte le procedure di informazione al pubblico previste dagli artt. 15, 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ed in particolare dovrà provvedere:
- alla trasmissione del piano e del rapporto ambientale, come modificati in esito al presente decreto, insieme con il presente parere motivato e di tutta la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, agli organi competenti all'approvazione del Piano;
- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale del presente parere;
- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della "dichiarazione di sintesi",
- a trasmettere all'A.C., in formato digitale, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio da inserire sul proprio sito web, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, e 18, comma 3.
Ad ogni scadenza prevista dal piano di monitoraggio, da redigere ed integrare secondo le prescrizioni di cui al punto 10 dell'art. 3 del presente decreto e di quanto ulteriormente specificato nel parere della CTS di cui all'art. 2 del presente decreto, l'Autorità Procedente trasmetterà all'A.C. i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda, ai fini:
- dell'espressione del parere sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente sia per la e della pubblicazione
- della verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.
- della pubblicazione attraverso il sito web dell'A.C. dei risultati del monitoraggio e, per quanto disposto all'art. 3 del presente decreto, dell'aggiornamento continuo dell'elenco e della localizzazione degli impianti sul geoportale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale Energia: - Osservatorio sull'Energia, ospitato al link: http://www.catastoenergetico.regione.sicilia.it/index.php/osservatorio-energia.
Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e solo per le previsioni di Piano indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato.
La Valutazione Ambientale Strategica non sostituisce i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione di Impatto Ambientale e della Valutazione di incidenza ex art 5 D.P.R. n. 357 /97, qualora previsti, per gli interventi da autorizzare e realizzare.
Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, il presente Decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionali di questo Assessorato Portale Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale Ambiente (https://si-vvi.regione.sicilia.it), [Codice di Procedura n. 225] e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 12/08/2014, n. 21, per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Dipartimento Regionale dell'Energia, nella qualità di Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul proprio sito web istituzionale.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.
Palermo, 30 agosto 2021
L'Assessore
SALVATORE CORDARO