
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1471 DELLA COMMISSIONE, 18 agosto 2021
G.U.U.E. 15 settembre 2021, n. L 326
Regolamento che modifica e rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i riferimenti alle misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici e agli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali e merci. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 18 settembre 2021
Applicabile dal: 18 settembre 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 168, paragrafo 4, l'articolo 213, paragrafo 2, l'articolo 224, paragrafo 4, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 90 e l'articolo 126, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 (3) e (UE) 2020/2236 (4) della Commissione stabiliscono i modelli dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali che devono accompagnare le partite di animali e merci per i movimenti all'interno dell'Unione e l'ingresso nell'Unione. Le versioni pubblicate dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 contengono alcuni errori evidenti e omissioni involontarie. E' opportuno rettificare tali errori e omissioni e introdurre cambiamenti modificando di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236.
2) L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di attestato privato che deve accompagnare le partite di prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati, al momento dell'ingresso nell'Unione o al momento della loro immissione in commercio. In tale attestato l'importatore è tenuto a indicare la percentuale di ciascun ingrediente di origine vegetale e dei prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti. Tali informazioni non sono necessarie per il controllo dei prodotti composti, che non è più basato sulla quantità di prodotti di origine animale in essi contenuti. Esse possono inoltre compromettere la riservatezza delle ricette. E' pertanto opportuno modificare tale prescrizione.
3) A norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, la Commissione è tenuta ad approvare e, ove necessario, modificare le misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici, qualora tali misure nazionali possano incidere sui movimenti di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici all'interno dell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (5) approva tali misure nazionali conformemente a detta disposizione. I riferimenti all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 nei certificati sanitari e nei certificati sanitari/ufficiali dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti alla decisione di esecuzione (UE) 2021/260. E' opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236.
4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (6) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429. I riferimenti agli elenchi di paesi terzi e territori adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 nei certificati sanitari e nei certificati sanitari/ufficiali dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti ai pertinenti elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. E' opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236.
5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (7) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625. I riferimenti agli elenchi di paesi terzi e loro regioni adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 nei certificati sanitari/ufficiali e nei certificati ufficiali dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti ai pertinenti elenchi dei paesi terzi o loro regioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. E' opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236.
7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).
Gli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono modificati conformemente alla parte 1 dell'allegato del presente regolamento.
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 sono modificati conformemente alla parte 2 dell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2021.
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN