
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 novembre 2021
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 9 dicembre 2021, n. 292
Riparto parziale in favore dei comuni, per un totale di 82,5 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo al periodo 1° luglio 2021 - 30 settembre 2021.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, ai commi 816 e seguenti, ha istituito il canone patrimoniale, il quale, a decorrere dal 2021, ha sostituito, tra l'altro, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'articolo 181;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ed in particolare l'articolo 109;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020, con il quale è stato ripartito, nella misura del 90 per cento il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 181, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020, con il quale si è provveduto al riparto:
- del Fondo istituito dall'articolo 181, comma 1-quater, del menzionato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come ridefinito dall'articolo 109, comma 1, lettera a- ter, del predetto decreto-legge14 agosto 2020, n. 104;
- della quota residua del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di quella incrementale del medesimo Fondo, istituita dal menzionato art. 109, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
VISTI, in particolare, i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 9-ter del citato decreto-legge n. 137 del 2020, come modificati dal comma 1, lettere a) e c), dell'articolo 30, del menzionato decreto-legge n. 41 del 2021, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:
- al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019;
- per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 330 milioni di euro per l'anno 2021 e che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
CONSIDERATO che il comma 2 del citato articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021 dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), del medesimo articolo, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021, con il quale si è proceduto al riparto parziale in favore dei comuni del fondo di cui al precitato articolo 9-ter per la somma di 82,5 milioni di euro, riferita al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di perfezionamento, con il quale si è proceduto all'ulteriore riparto parziale in favore dei comuni del fondo di cui al precitato articolo 9-ter per la somma di 82,5 milioni di euro, riferita al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021;
RITENUTO di dover ora provvedere ad un nuovo riparto parziale del menzionato fondo in favore dei comuni, per l'importo di 82,5 milioni di euro riferito al periodo dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui al citato articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nella seduta del 26 ottobre 2021;
Decreta:
Riparto del fondo di cui all'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativo al periodo 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021
1. Il fondo previsto per l'anno 2021 dall'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera c) del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è parzialmente ripartito in favore dei comuni, per l'ammontare di 82,5 milioni di euro, a fronte delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il predetto esonero riguarda:
- ai sensi del comma 2 del precitato articolo 9-ter, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in relazione al quale i comuni sono ristorati sulla base degli importi indicati nell'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nella "Nota metodologica" allegata al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'ultimo visto delle premesse al presente decreto;
- ai sensi del comma 3 del menzionato articolo 9-ter, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in relazione al quale i comuni sono ristorati sulla base degli importi indicati nell'allegato B e secondo i criteri e le modalità specificati nella precitata "Nota metodologica".
2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi, come indicati negli allegati A e B, sono erogati per il tramite delle stesse regioni e province autonome.
3. Al riparto del rimanente ammontare del fondo, pari a 82,5 milioni di euro, ed alla regolazione delle eventuali rettifiche degli importi attribuiti, si provvederà con successivo provvedimento.
4. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2021
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
FRANCO
Il Ministro dell'Interno
LAMORGESE