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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2486 DELLA COMMISSIONE, 27 giugno 2023

G.U.U.E. 21 novembre 2023, Serie L

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 dicembre 2023

Applicabile dal: 1° gennaio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2020/852 stabilisce il quadro generale per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Esso si applica alle misure adottate dall'Unione o dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili, ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari e alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 29 bis della medesima direttiva. Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono applicarlo su base volontaria.

2) L'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 impongono alla Commissione di adottare atti delegati al fine di fissare i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, nonché di fissare, per ogni obiettivo ambientale interessato di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento, criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare se l'attività economica arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3) La comunicazione della Commissione, del 6 luglio 2021, «Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile» (3) ha annunciato l'introduzione dei criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi ambientali relativi all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Questi criteri di vaglio tecnico dovrebbero essere adottati in aggiunta a quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (4).

4) I criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi ambientali relativi all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbero, al pari di quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139, ove possibile, seguire la classificazione delle attività economiche NACE Revisione 2 definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La descrizione specifica delle attività economiche per le quali è opportuno fissare i criteri di vaglio tecnico dovrebbe includere i riferimenti indicativi ai codici NACE ad esse associabili, così da aiutare le imprese e i partecipanti ai mercati finanziari a individuarle. I riferimenti dovrebbero intendersi come indicativi e non dovrebbero prevalere sulla definizione specifica dell'attività fornita nella descrizione.

5) I criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbero assicurare che l'attività economica ha un impatto positivo su uno di questi obiettivi. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto fare riferimento a valori limite o livelli di prestazione da raggiungere perché si possa considerare che l'attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno di questi obiettivi. I criteri di vaglio tecnico afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, Do No Significant Harm) dovrebbero assicurare che l'attività economica non abbia un impatto negativo significativo sull'ambiente, ivi compreso sul clima. Di conseguenza è opportuno che i criteri specifichino le prescrizioni minime che l'attività economica deve soddisfare per essere considerata ecosostenibile.

6) I criteri di vaglio tecnico per determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale dovrebbero, secondo il caso, poggiare sul diritto vigente e sulle migliori pratiche, norme tecniche e metodologie dell'Unione, nonché su norme tecniche, pratiche e metodologie consolidate elaborate da enti pubblici riconosciuti a livello internazionale. Se un determinato settore strategico non dispone di norme tecniche, pratiche e metodologie, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero poggiare su norme tecniche consolidate elaborate da organismi privati riconosciuti a livello internazionale.

7) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero tenere conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica e del settore cui si riferiscono, in particolare se si tratta di un'attività abilitante ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento. Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 in modo efficace ed equilibrato, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assumere la forma di un valore limite o una prescrizione minima di tipo quantitativo, di un miglioramento relativo, di un insieme di prescrizioni qualitative riguardanti le prestazioni, di prescrizioni basate su processi o pratiche o di una descrizione precisa della natura dell'attività economica laddove questa possa contribuire in modo sostanziale agli obiettivi ambientali proprio in virtù della sua natura.

8) I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine dovrebbero tradurre la necessità di conseguire il buono stato di tutti i corpi idrici e prevenire il deterioramento dei corpi idrici che sono già in buono stato, e la necessità di conseguire il buono stato ecologico delle acque marine o prevenire il deterioramento delle acque marine che sono già in buono stato ecologico. E' pertanto opportuno dare la preminenza alle attività economiche e sui settori che presentano il maggiore potenziale di conseguire tali obiettivi.

9) Il quadro dell'Unione per la protezione delle acque (6) garantisce un approccio integrato alla gestione delle acque, nel rispetto dell'integrità degli ecosistemi nel loro insieme. E' pertanto opportuno che i criteri di vaglio tecnico siano intesi a contrastare gli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, proteggere la salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, migliorare la gestione delle acque e l'efficienza idrica, garantire l'uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini, contribuire al buono stato ecologico delle acque marine e al raggiungimento e al mantenimento, in generale, di un buono stato o di un buon potenziale dei corpi idrici, compresi quelli superficiali e sotterranei. I criteri di vaglio tecnico per il trattamento delle acque reflue urbane in quanto attività che offre un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali dovrebbero essere riesaminati e, se necessario, riveduti, tenendo conto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la direttiva 91/271/CEE del Consiglio (7).

10) Per quanto riguarda le soluzioni ispirate e sostenute dalla natura, che offrono benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a rafforzare la resilienza, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero mirare a proteggere dalle inondazioni o dalla siccità e a prevenirle, migliorando nel contempo la ritenzione idrica naturale, la biodiversità e la qualità delle acque.

11) La transizione verso un'economia circolare è un fattore che favorisce la sostenibilità ambientale e genera benefici significativi per la gestione sostenibile delle risorse idriche, la protezione e la conservazione della biodiversità, la riduzione e il controllo dell'inquinamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. L'economia circolare nasce dalla necessità che le attività economiche promuovano l'uso efficiente delle risorse attraverso un loro adeguato riutilizzo e riciclaggio. I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare dovrebbero pertanto assicurare che, nella fase di progettazione e produzione, l'operatore abbia cura di conservare il valore del prodotto nel lungo periodo e ridurre i rifiuti durante il suo ciclo di vita. Durante la fase d'uso, il prodotto dovrebbe essere sottoposto a manutenzione per prolungarne la vita e ridurre al tempo stesso la quantità di rifiuti. Il prodotto dovrebbe essere smontato o trattato dopo il suo uso perché possa essere riutilizzato o riciclato per fabbricarne un altro. Questo approccio può ridurre la dipendenza dell'economia dell'Unione dai materiali importati da paesi terzi, in special modo le materie prime critiche. E' pertanto opportuno dare la preminenza alle attività economiche e sui settori che presentano il maggiore potenziale di conseguire tali obiettivi.

12) Quando si considera un prodotto nell'ottica della circolarità, le fasi della progettazione e della produzione sono determinanti per garantirne la durabilità, il potenziale riutilizzo e la riciclabilità. Queste fasi sono fondamentali anche per ridurre il contenuto di sostanze pericolose e sostituire le sostanze estremamente preoccupanti nei materiali e nei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita. I criteri di vaglio tecnico per le attività di fabbricazione che contribuiscono in modo sostanziale alla transizione verso l'economia circolare dovrebbero pertanto stabilire specifiche di progettazione per la longevità, la riparabilità e il riutilizzo dei prodotti, così come specifiche relative all'impiego di materiali, sostanze e processi che consentano un riciclaggio di qualità del prodotto. L'uso di sostanze pericolose dovrebbe essere ridotto al minimo. Ove possibile, i criteri dovrebbero anche imporre l'uso di materiali riciclati per la fabbricazione del prodotto stesso.

13) Nel seguito dato alle comunicazioni della Commissione «Il Green Deal europeo» dell'11 dicembre 2019 (8), «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare» dell'11 marzo 2020 (9), «Strategia europea per la plastica» del 16 gennaio 2018 (10), e «Quadro strategico dell'UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili» del 30 novembre 2022 (11), i criteri di vaglio tecnico per la fabbricazione degli imballaggi di plastica dovrebbero essere integrati, riesaminati e, se necessario, rivisti tenendo conto del diritto pertinente dell'Unione, compresa la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e le sue future revisioni.

14) In assenza di criteri di sostenibilità giuridicamente concordati sul ruolo della biomassa negli imballaggi di plastica, i criteri di vaglio tecnico per la fabbricazione di imballaggi di plastica che apportano un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare vertono sull'uso delle materie prime da rifiuti organici. Tenuto conto degli sviluppi tecnologici e politici futuri, compreso il riesame della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e dell'eventuale contributo ad altri obiettivi ambientali, potrebbe essere necessario rivedere questi criteri.

15) Una buona gestione dei rifiuti è una componente fondamentale dell'economia circolare e contribuisce a evitare che i rifiuti abbiano un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana. La legislazione dell'Unione in materia (14) migliora la gestione dei rifiuti stabilendo una gerarchia del loro trattamento, in base alla quale va data precedenza alla prevenzione dei rifiuti, alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, seguiti da altri tipi di recupero, tra cui la valorizzazione energetica, e solo in ultima istanza lo smaltimento sotto forma, ad esempio, d'incenerimento senza recupero di energia o conferimento in discarica. I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare dovrebbero pertanto mirare a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti, aumentare la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, evitare di declassarli e di smaltirli in discarica. Tenendo conto del fatto che i materiali adatti a essere reintrodotti nell'economia circolare, come i metalli e i sali inorganici, possono essere riciclati a partire dai prodotti di combustione, in particolare dalle ceneri pesanti generate dall'incenerimento dei rifiuti non pericolosi, è opportuno considerare l'introduzione dei criteri di vaglio tecnico per questa attività di riciclaggio.

16) Il settore della costruzione e della demolizione è responsabile del 37 % dei rifiuti prodotti nell'Unione (15). Nella transizione verso l'economia circolare è perciò importante garantire che i materiali utilizzati nel processo di costruzione e manutenzione degli edifici e di altre opere di ingegneria civile provengano principalmente da materie (prime secondarie) riutilizzate o riciclate, e siano a loro volta preparati per essere riutilizzati o riciclati quando l'opera costruita è demolita. E' quindi opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione di quelli esistenti, la demolizione o lo smantellamento di edifici e altre strutture, la manutenzione di strade e autostrade e l'uso del calcestruzzo nei progetti di ingegneria civile. Occorre considerare la circolarità dei materiali e dell'opera costruita nella fase di progettazione e in tutte quelle successive, fino allo smantellamento. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto improntati ai principi della progettazione e della produzione circolari e all'uso circolare dei materiali utilizzati per la costruzione.

17) Un'ampia serie di nuovi servizi sostenibili, modelli di «prodotto come servizio» (product-as-service) e soluzioni digitali consente di migliorare la qualità della vita, creare posti di lavoro innovativi e incrementare le conoscenze e le competenze. Come si legge nella comunicazione «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva», l'economia circolare fornisce prodotti di elevata qualità, funzionali, sicuri, efficienti e economicamente accessibili, che durano più a lungo e sono concepiti per essere riutilizzati, riparati o sottoposti a procedimenti di riciclaggio di elevata qualità. I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che i servizi innovativi sostenibili contribuiscono in modo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare dovrebbero pertanto riguardare le attività che prolungano la vita dei prodotti.

18) Le soluzioni digitali, compreso l'uso di passaporti digitali dei prodotti, possono fornire dati in tempo reale sull'ubicazione, sulle condizioni e sulla disponibilità di un articolo e aumentare la tracciabilità dei materiali, migliorando in tal modo la conservazione del valore in ogni decisione di progettazione, fabbricazione e consumo. Ciò, a sua volta, consente agli operatori economici di adottare modelli imprenditoriali circolari, compreso il modello «prodotto come servizio», separando in ultima analisi l'attività economica dall'uso delle risorse naturali e migliorandone l'impatto sull'ambiente. E' pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per le nuove soluzioni digitali capaci di rendere più trasparenti ed efficienti il monitoraggio e l'azione di contrasto nel settore ambientale, compreso il processo decisionale nella gestione integrata delle risorse idriche.

19) I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento dovrebbero tradurre la necessità di eliminare l'inquinamento nell'aria, nell'acqua, nel suolo, negli organismi viventi e nelle risorse alimentari. L'inquinamento può causare malattie e, di conseguenza, morti premature. A risentire degli effetti più nocivi dell'inquinamento sulla salute umana sono in genere i gruppi più vulnerabili (16). L'inquinamento minaccia anche la biodiversità e contribuisce all'estinzione di intere specie. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021«Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» (17), i benefici economici della lotta all'inquinamento sono considerevoli e i benefici per la società superano di gran lunga i costi.

20) In linea con l'ambizione espressa dalla Commissione nella comunicazione del 14 ottobre 2020«Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (18), per contribuire a prevenire e a ridurre l'inquinamento occorre innanzitutto eliminare progressivamente le sostanze più nocive dai prodotti per uso professionale o di consumo, tranne nei casi in cui il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società, e sostituire o ridurre al minimo, per quanto possibile, la produzione e l'uso delle sostanze potenzialmente pericolose.

21) L'inquinamento causato da alcuni principi attivi farmaceutici può comportare rischi per l'ambiente e la salute umana, come rilevato nella comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2019 «Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci» (19). I criteri di vaglio tecnico per la fabbricazione di principi attivi e di medicinali dovrebbero pertanto mirare a promuovere la produzione e l'uso di sostanze già presenti in natura o classificate come facilmente biodegradabili.

22) Tra le strade percorribili per proteggere l'ambiente dall'inquinamento e migliorarne lo stato vi sono la prevenzione e la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nella fase di fine vita dei prodotti e il risanamento dell'ambiente inquinato. E' pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti pericolosi che presentano un rischio maggiore per l'ambiente e la salute umana rispetto ai rifiuti non pericolosi, e criteri di vaglio tecnico per la decontaminazione delle discariche non conformi, delle discariche abbandonate o illegali e dei siti e delle aree contaminati.

23) I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbero tradurre la necessità di proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità per conseguire la buona condizione degli ecosistemi, o la necessità di proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni. La perdita di biodiversità e il collasso degli ecosistemi sono tra le minacce principali che l'umanità dovrà affrontare nel prossimo decennio (20).

24) La conservazione della biodiversità ha vantaggi economici diretti per molti settori dell'economia. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto essere tesi a mantenere o migliorare lo stato e le tendenze degli habitat terrestri, di acqua dolce e marini, degli ecosistemi e delle popolazioni delle relative specie di fauna e flora.

25) Il valore della biodiversità e dei servizi associati forniti dagli ecosistemi sani è importante per il turismo, in quanto contribuisce in modo significativo all'attrattiva e alla qualità delle destinazioni turistiche e, di conseguenza, alla loro competitività. E' pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per le attività ricettive turistiche puntando a garantire che esse rispettino principi e requisiti minimi adatti a proteggere e sostenere la biodiversità e gli ecosistemi e a contribuire alla loro conservazione.

26) I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali non arrecano un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali dovrebbero mirare a garantire che il contributo a un obiettivo ambientale non pregiudichi gli altri. I criteri afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» sono pertanto essenziali per assicurare che la classificazione delle attività ecosostenibili sia all'insegna dell'integrità ambientale. E' opportuno specificarli per tutte le attività che comportano il rischio di arrecare un danno significativo a un determinato obiettivo ambientale. Tali criteri dovrebbero tenere conto, sviluppandole, delle prescrizioni pertinenti del diritto vigente dell'Unione.

27) I criteri di vaglio tecnico intesi ad assicurare che le attività che contribuiscono in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali non arrechino un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero assicurare che le attività con potenzialità di contributo sostanziale agli obiettivi ambientali diversi dalla mitigazione dei cambiamenti climatici non comportino emissioni significative di gas a effetto serra.

28) I cambiamenti climatici avranno verosimilmente ricadute in tutti i settori economici. I criteri di vaglio tecnico volti a garantire che le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali non arrechino un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero pertanto applicarsi a tutte queste attività economiche. Tali criteri dovrebbero garantire che siano individuati i rischi attuali e futuri rilevanti per ogni attività economica e che siano attuate soluzioni di adattamento allo scopo di ridurre al minimo o evitare eventuali perdite o ripercussioni sulla continuità operativa.

29) E' opportuno precisare criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine per tutte le attività che possono esservi d'ostacolo. Tali criteri dovrebbero essere tesi ad evitare che le attività economiche nuocciano al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine, imponendo di individuare e affrontare i rischi di degrado ambientale conformemente a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque o alle strategie marine degli Stati membri.

30) I criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» alla transizione verso un'economia circolare dovrebbero essere elaborati secondo le caratteristiche specifiche di ciascuna attività economica affinché queste non conducano a inefficienze nell'uso delle risorse né comportino una dipendenza da modelli di produzione lineare, e affinché si riducano o si evitino i rifiuti e quelli inevitabili siano gestiti conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Questi criteri dovrebbero inoltre garantire che le attività economiche non pregiudichino l'obiettivo della transizione verso un'economia circolare.

31) I criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento dovrebbero rispecchiare le specificità settoriali allo scopo di affrontare le fonti e i tipi di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, facendo riferimento, se del caso, alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili elaborate a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

32) E' opportuno precisare i criteri per «non arrecare un danno significativo» alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi per tutte le attività che possono comportare rischi per lo stato o le condizioni di habitat, specie o ecosistemi, esigendo, ove pertinente, che siano effettuate valutazioni dell'impatto ambientale o altre opportune valutazioni e che siano applicate le relative conclusioni. Questi criteri dovrebbero garantire che, anche in assenza dell'obbligo di procedere a una valutazione dell'impatto ambientale o a un'altra opportuna valutazione, le attività non comportino la perturbazione, la cattura o l'uccisione di specie giuridicamente protette o il deterioramento di habitat giuridicamente protetti.

33) I cambiamenti climatici avranno verosimilmente ricadute su tutti i settori dell'economia che dovranno perciò essere adattati agli effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro. In futuro dovranno essere stabiliti i criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici per tutti i settori e le attività economiche cui si applicano i criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi di cui al presente regolamento.

34) L'inclusione di nuove attività economiche che contribuiscono agli obiettivi ambientali in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 amplierà la serie di informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8 del medesimo regolamento. E' pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione (22), adottato in base all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852, per tenere conto dell'ambito di applicazione ampliato. E' anche opportuno introdurre modifiche mirate nel regolamento delegato (UE) 2021/2178 per ovviare ad alcune incoerenze tecniche e giuridiche individuate durante la sua applicazione.

35) E' pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2021/2178.

36) I quattro obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere da c) a f), e agli articoli 12, 13, 14 e 15 del regolamento (UE) 2020/852 sono strettamente interconnessi per quanto riguarda i mezzi con cui raggiungerli e i benefici che il raggiungimento di uno degli obiettivi può avere su altri. Le disposizioni che determinano se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi sono pertanto strettamente correlate tra loro e alla necessità di ampliare gli obblighi di informativa stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/2178. Occorre riunire dette disposizioni in un unico regolamento perché vi sia coerenza tra di esse ed entrino in vigore contemporaneamente, affinché i portatori di interessi abbiano una visione completa del quadro giuridico e per agevolare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852.

37) Affinché l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852 evolva con gli sviluppi scientifici, tecnologici, strategici e del mercato, il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato periodicamente e, se del caso, modificato per quanto riguarda le attività che si ritiene contribuiscano in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e i corrispondenti criteri di vaglio tecnico.

38) Il presente regolamento è coerente con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e garantisce che si compiano i progressi di adattamento di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento. La Commissione ha valutato i criteri di vaglio tecnico intesi ad assicurare che le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali non arrechino un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, per accertarsi che siano coerenti con gli obiettivi e i traguardi del regolamento (UE) 2021/1119, come imposto dall'articolo 6, paragrafo 4, del medesimo.

39) E' necessario che le imprese finanziarie e non finanziarie abbiano il tempo sufficiente per valutare se le rispettive attività economiche soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento e per comunicare l'esito di tale valutazione in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/2178. La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere differita e le modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178 dovrebbero assicurare che le imprese finanziarie e non finanziarie abbiano il tempo sufficiente di conformarsi agli obblighi di comunicazione a norma del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 198 del 22.6.2020.

(2)

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).

(3)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile» [COM(2021) 390 final].

(4)

Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021).

(5)

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).

(6)

In particolare la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000), la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008), la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006), la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991), la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020), la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008), la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006), e la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991).

(7)

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991).

(8)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il Green Deal europeo» [COM(2019) 640 final].

(9)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final].

(10)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» [COM(2018) 28 final].

(11)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Quadro strategico dell'UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili» [COM(2022) 682 final].

(12)

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994).

(13)

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018).

(14)

Cfr. in particolare l'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008).

(15)

Banca dati di Eurostat Statistics Explained, che presenta i dati raccolti a norma del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002).

(16)

Relazione n. 22/2018 dell'Agenzia europea dell'ambiente, Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe.

(17)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final].

(18)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» [COM(2020) 667 final].

(19)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, «Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci» [COM(2019) 128 final].

(20)

Forum economico mondiale, The Global Risks Report 2020, 2020.

(21)

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).

(22)

Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021).

(23)

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021).

Art. 1

Criteri di vaglio tecnico relativi all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

Criteri di vaglio tecnico relativi alla transizione verso un'economia circolare

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Criteri di vaglio tecnico relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell'allegato III del presente regolamento.

Art. 4

Criteri di vaglio tecnico relativi alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

Art. 5

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178

Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

1) all'articolo 8, il paragrafo 5 è soppresso;

2) all'articolo 10 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le imprese non finanziarie comunicano solo la quota delle attività economiche ammissibili e di quelle non ammissibili alla tassonomia a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, e dell'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 rispetto al loro fatturato, alle loro spese in conto capitale e alle loro spese operative totali, e le informazioni qualitative di cui all'allegato I, sezione 1.2, pertinenti ai fini di tale informativa.

Dal 1° gennaio 2025 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

7. Dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 le imprese finanziarie comunicano solo:

a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili e ammissibili alla tassonomia rispetto ai loro attivi coperti a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e dell'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139;

b) le informazioni qualitative di cui all'allegato XI relative alle attività economiche di cui alla lettera a).

Dal 1° gennaio 2026 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139

3) gli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX e X sono modificati conformemente all'allegato V;

4) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI;

5) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO V

Modifiche degli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX e X del regolamento delegato (UE) 2021/2178

1) L'allegato I è così modificato:

a) al punto 1.1.2.2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il numeratore include la parte delle spese in conto capitale di cui al primo comma che contribuisce in modo sostanziale a qualsiasi obiettivo ambientale. Il numeratore presenta una scomposizione della parte di spese in conto capitale assegnata al contributo sostanziale a ogni obiettivo ambientale.»;

b) al punto 1.1.3.2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il numeratore include la parte di spese operative di cui al primo comma che contribuisce in modo sostanziale a qualsiasi obiettivo ambientale. Il numeratore presenta una scomposizione della parte di spese operative assegnata al contributo sostanziale a ogni obiettivo ambientale.»;

c) al punto 1.2.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per il fatturato e le spese in conto capitale, le imprese non finanziarie devono includere nella dichiarazione di carattere finanziario i riferimenti alle relative voci di bilancio.»;

d) al punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le imprese non finanziarie devono individuare le attività economiche non ammissibili alla tassonomia e indicare al denominatore dei KPI relativi al fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative la quota di tali attività economiche a livello di impresa o di gruppo;».

2) L'allegato II è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO II

3) All'allegato III, punto 1.1, è aggiunto il quarto comma seguente:

«In deroga al primo comma del presente punto, gli investimenti immobiliari sono inclusi nel numeratore nella misura e nella proporzione in cui finanziano le attività economiche allineate alla tassonomia.».

4) L'allegato IV è così modificato:

a) alla sezione «Scomposizione del numeratore del KPI per obiettivo ambientale», righe da 2) a 6), la frase «Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)» è soppressa;

b) l'ottava riga è sostituita dalla seguente:

«Quota di esposizioni verso altre controparti e altri attivi rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

X %

Valore delle esposizioni verso altre controparti e altri attivi:

[importo monetario]»

.

c) la tredicesima riga è sostituita dalla seguente:

«Quota di esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti e altri attivi rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

Valore delle esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti e altri attivi:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]»

.

5) L'allegato V è così modificato:

a) al punto 1.1.2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli attivi che seguono devono essere esclusi dal numeratore del GAR:

a) attività finanziarie possedute per negoziazione;

b) prestiti interbancari a vista;

c) esposizioni verso imprese che non sono tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario in applicazione dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE;

d) derivati;

e) disponibilità liquide e attivi in contante;

f) altre categorie di attivi (ad esempio, avviamento, merci ecc.)»;

b) alla sezione 1.2.1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Oltre al GAR, gli enti creditizi devono comunicare la percentuale dei loro attivi totali che è esclusa dal numeratore del GAR conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento e al punto 1.1.2 del presente allegato.»;

c) alla sezione 1.2.1.1., primo comma, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Obiettivi ambientali Primo passaggio Secondo passaggio Coefficiente di attivi verdi (GAR)
Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM) Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sul totale dei prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale delle imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Di cui: attività di transizione:

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Di cui: attività di transizione:

Stock e flusso 

   
 
Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA) Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti  

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti 

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Stock e flusso 

   
 
Acque e risorse marine (WTR) Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Stock e flusso 

   
 
Economia circolare (CE) Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo dell'economia circolare, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo della transizione verso un'economia circolare, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo della transizione verso un'economia circolare

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo della transizione verso un'economia circolare, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Stock e flusso 

   
 
Inquinamento (PPC) Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Stock e flusso 

   
 
Biodiversità ed ecosistemi (BIO) Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, sugli anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti 

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Stock e flusso»

.

d) al punto 1.2.1.1., il titolo del punto i) è sostituito dal seguente:

«i) GAR per attività di prestito a imprese non finanziarie (prestiti e anticipi - GAR prestiti e anticipi)»;

e) al punto 1.2.1.1., punto i), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di (1)(c) deve essere calcolato usando la formula 1(c) = (1)(c)(1) + (1)(c)(2), dove: 

(1)(c)(1) rappresenta i prestiti e gli anticipi di cui si conosce l'impiego dei proventi, compresi finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(1)(c)(2) rappresenta i prestiti e gli anticipi di cui non si conosce l'impiego dei proventi (prestiti generici).»;

f) al punto 1.2.1.1., punto i), il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini di (1)(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, verso le imprese non finanziarie in proporzione al contributo che esse apportano al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dalla controparte in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi. Gli enti creditizi devono precisare il tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente.»;

g) al punto 1.2.1.1., punto i), il sesto comma è sostituito dal seguente:

«GAR prestiti e anticipi (per ciascun obiettivo ambientale) = (1)(c)/(1)(a). Gli enti creditizi devono comunicare il GAR basato sui KPI relativi a CapEx e fatturato e indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento alle attività abilitanti e di transizione.»;

h) al punto 1.2.1.1., punto ii), il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini di 2(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione quanto segue: 

(2)(c)(1)(a): il valore contabile lordo totale delle esposizioni verso obbligazioni ecosostenibili emesse conformemente alla legislazione dell'Unione. Le emissioni attuali di obbligazioni designate come obbligazioni verdi dagli emittenti, i cui proventi devono essere investiti in attività economiche ammissibili alla tassonomia, devono essere valutate in base al livello di allineamento alla tassonomia delle attività economiche, in conformità al regolamento (UE) 2020/852, o dei progetti finanziati, sulla base di informazioni specifiche fornite dall'emittente per ciascuna emissione. Gli enti creditizi devono garantire trasparenza quanto al tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'obbligazione verde può essere pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente; 

(2)(c)(1)(b): il valore contabile lordo dei titoli di debito investiti in esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, nella misura in cui le attività finanziate sono attività economiche allineate alla tassonomia. La valutazione deve poggiare sulle informazioni specifiche fornite dall'emittente per l'emissione in questione. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati può essere pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente. Gli enti creditizi devono garantire trasparenza quanto al tipo di attività economica finanziata.»;

i) al punto 1.2.1.2., il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Questo GAR deve contenere le informazioni su tutti gli obiettivi ambientali, con una scomposizione delle attività abilitanti. Per la mitigazione dei cambiamenti climatici, il GAR deve altresì contenere informazioni sulle attività di transizione. Gli enti creditizi devono anche fornire informazioni sullo stock e sul flusso.

Per le esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, gli enti creditizi devono prendere in considerazione, nel numeratore del GAR per le imprese finanziarie, il valore contabile lordo totale di prestiti e anticipi, titoli di debito e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili in relazione alle imprese finanziarie in proporzione al contributo che tali esposizioni apportano al finanziamento delle attività economiche allineate alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dalla controparte. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente.

Per le esposizioni di cui non si conosce l'impiego dei proventi, il numeratore del GAR per le imprese finanziarie deve essere calcolato sulla base dei KPI delle controparti calcolati conformemente al presente regolamento. L'ammontare di prestiti e anticipi, titoli di debito e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili in relazione a imprese finanziarie da prendere in considerazione nel numeratore del GAR deve essere dato dalla somma del loro valore contabile lordo ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per tutti gli obiettivi ambientali e le attività abilitanti per ciascuna controparte. Per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, la scomposizione deve altresì contenere le attività di transizione di ciascuna controparte.

«e la controparte è un altro ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 e solo a tal fine una banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 117, paragrafo 2, di tale regolamento, i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale utilizzati devono consistere nel valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e strumenti rappresentativi di capitale dei pertinenti portafogli contabili, ponderato in funzione del «GAR complessivo della controparte», ossia il valore contabile lordo moltiplicato per il «GAR complessivo» della controparte.»»;

j) al punto 1.2.1.3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il GAR per le esposizioni al dettaglio verso prestiti su immobili residenziali o prestiti per la ristrutturazione di abitazioni è calcolato come quota dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali o concessi ai fini della ristrutturazione di abitazioni che sono allineati alla tassonomia secondo i criteri pertinenti di vaglio tecnico per gli edifici, in particolare per la ristrutturazione, l'acquisto e la proprietà in conformità dei punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, e 7.7, rispettivamente dell'allegato I o II del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o dei punti 3.1 e 3.2 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/2486, rispetto al totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali o concessi ai fini della ristrutturazione di abitazioni. Questo GAR deve includere informazioni sulle attività di transizione, nonché sullo stock e sul flusso.»;

k) al punto 1.2.1.3., punto i), il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'informativa sul KPI degli enti creditizi deve coprire il portafoglio di prestiti al dettaglio, in particolare il portafoglio di prestiti ipotecari. Le informazioni relative a tale KPI devono tenere conto della conformità ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici fissati all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o dell'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486.

Il KPI per il portafoglio di prestiti su immobili residenziali degli enti creditizi deve essere espresso come quota dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali che contribuiscono all'obiettivo ambientale pertinente stabilito, in particolare, all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o dell'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486, rispetto al totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali.»;

l) al punto 1.2.1.3., punto i), il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nel numeratore del rapporto gli enti creditizi devono prendere in considerazione anche i prestiti concessi per la ristrutturazione di edifici o abitazioni in conformità ai criteri pertinenti di vaglio tecnico per gli edifici, in particolare di cui all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o all'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486.»;

m) al punto 1.2.1.4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli enti creditizi il cui modello aziendale è basato in larga misura sul finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica devono comunicare un KPI relativo alla quota di esposizioni verso le attività di finanziamento delle autorità pubbliche in conformità dei criteri pertinenti di vaglio tecnico, in particolare di cui all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o all'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486. Questo GAR deve essere stimato e comunicato dall'ente creditizio sotto forma di quota delle esposizioni da prestiti o titoli di debito ai comuni che finanziano edilizia residenziale pubblica conforme ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o all'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486, rispetto al totale dei prestiti ai comuni che finanziano edilizia residenziale pubblica. Gli enti creditizi devono includere informazioni sullo stock e sul flusso.»;

n) al punto 1.2.1.4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per il finanziamento di attività e attivi diversi dall'edilizia residenziale pubblica di cui si conosce l'impiego dei proventi, gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni verso l'autorità pubblica, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, in proporzione al contributo che esse apportano al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dall'autorità pubblica in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi. Gli enti creditizi devono precisare il tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente.»;

o) il punto 1.2.1.6. è sostituito dal seguente:

«1.2.1.6. GAR complessivo

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sul GAR complessivo. Esso deve riflettere il valore cumulativo dei KPI basati sulle esposizioni, includendo al denominatore il totale degli attivi in bilancio senza le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e sommando nel numeratore complessivo i numeratori dei KPI basati sulle esposizioni ecosostenibili:

a) GAR complessivo per le attività di finanziamento rivolte a imprese finanziarie, per tutti gli obiettivi ambientali;

b) GAR complessivo per le attività di finanziamento rivolte a imprese non finanziarie, per tutti gli obiettivi ambientali;

c) GAR per le esposizioni immobiliari residenziali, compresi i prestiti per la ristrutturazione di abitazioni, per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici ed economia circolare;

d) GAR per i prestiti al dettaglio per l'acquisto di autovetture, per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici;

e) GAR per i proventi utilizzati per finanziare pubbliche amministrazioni locali, per tutti gli obiettivi ambientali;

f) GAR per le garanzie immobiliari residenziali e commerciali recuperate e possedute per la vendita, per gli obiettivi dei cambiamenti climatici.

Insieme al GAR complessivo gli enti creditizi devono comunicare anche la percentuale di attivi esclusi dal numeratore del GAR conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, e al punto 1.1.2 del presente allegato.»;

p) al punto 1.2.2.1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il coefficiente verde per le garanzie finanziarie alle imprese corrisponde alla quota di garanzie finanziarie a sostegno di prestiti, anticipi e titoli di debito che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, rispetto all'insieme delle garanzie finanziarie a sostegno di prestiti, anticipi e titoli di debito delle imprese. Deve includere informazioni sullo stock e sul flusso, per tutti gli obiettivi ambientali. Per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, deve indicare anche la parte di attività abilitanti e la parte di attività di transizione. Per quanto concerne gli altri obiettivi ambientali, deve indicare la parte di attività abilitanti.»;

q) al punto 1.2.2.2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il coefficiente verde per le attività finanziarie gestite deve consistere nella quota delle attività finanziarie gestite (strumenti di debito, strumenti rappresentativi di capitale e immobili) di imprese che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, rispetto al totale delle attività finanziarie gestite (strumenti di debito, strumenti rappresentativi di capitale e altri attivi). Deve includere informazioni sullo stock e sul flusso, per tutti gli obiettivi ambientali. Per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, deve indicare anche la parte di attività abilitanti e la parte di attività di transizione. Per quanto concerne gli altri obiettivi ambientali, deve indicare la parte di attività abilitanti.»;

r) al punto 1.2.3, secondo e terzo comma, la parte di frase «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituita da «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»;

s) all'allegato V il termine «partecipazioni» è sostituito dal termine «strumenti rappresentativi di capitale»;

6) all'allegato VII, punto 2.4, dopo il quinto comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al secondo e terzo comma del presente punto 2.4, gli investimenti immobiliari sono inclusi nel numeratore in proporzione al contributo che apportano al finanziamento delle attività economiche allineate alla tassonomia.»;

7) all'allegato IX, punto 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo e al quinto comma del presente punto 1, i titoli di debito destinati a finanziare attività o progetti specificati o le obbligazioni ecosostenibili emesse dall'impresa beneficiaria degli investimenti devono essere inclusi nel numeratore fino al valore delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti.»;

8) nell'allegato IX, alla fine del punto 1 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo e quinto comma del presente punto 1, gli investimenti immobiliari sono inclusi nel numeratore in proporzione al contributo che apportano al finanziamento delle attività economiche allineate alla tassonomia.»;

9) all'allegato IX, punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dalle imprese di assicurazione vita devono calcolare il KPI relativo ad attività di sottoscrizione e presentare i ricavi da assicurazioni non vita o, se del caso, da riassicurazioni, derivanti da «premi lordi contabilizzati», corrispondenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione allineate alla tassonomia conformemente all'allegato II, punti 10.1 e 10.2, dell'atto delegato «Clima». Il KPI deve essere rappresentato in termini percentuali rispetto a uno dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

a) totale dei premi lordi di assicurazione non vita contabilizzati;

b) totale dei premi lordi di riassicurazione non vita contabilizzati;

c) totale dei ricavi di assicurazioni non vita;

d) totale dei ricavi di riassicurazioni non vita.»;

10) all'allegato X, il primo modello è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X

MODELLI PER GLI INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI) DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Modello - KPI relativo alle sottoscrizioni per le imprese di assicurazione e riassicurazione non vita 

  Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici Non arrecare danno significativo (DNSH)   
Attività economiche (1) Premi assoluti, anno t (2) Quota di premi, anno t (3) Quota di premi, anno t-1 (4) Mitigazione dei cambiamenti climatici (5) Acque e risorse marine (6) Economia circolare (7) Inquinamento (8) Biodiversità ed ecosistemi (9) Garanzie minime di salvaguardia (10) 
  Valuta % % Sì/No Sì/No Sì/No Sì/No Sì/No Sì/No
A.1. Sottoscrizioni assicurazione e riassicurazione non vita - Attività allineate alla tassonomia (ecosostenibili)                   
A.1.1 Di cui riassicurate                    
A.1.2 Di cui derivanti dall'attività di riassicurazione                   
A.1.2.1 Di cui riassicurate (retrocessione)                   
A.2 Sottoscrizioni assicurazione e riassicurazione non vita - Attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia)                   
B. Sottoscrizioni assicurazione e riassicurazione non vita - Attività non ammissibili alla tassonomia            
Totale (A.1 + A.2 +B)    100 % 100 %             

I «premi» nelle colonne (2) e (3) devono essere indicati come premi lordi contabilizzati o, se del caso, come fatturato relativo ad attività di assicurazione o riassicurazione non vita.

Le informazioni nella colonna (4) devono essere riportate nell'informativa nell'anno 2024 e seguenti.

L'assicurazione e la riassicurazione non vita possono essere allineate al regolamento (UE) 2020/852 soltanto come attività che consentono l'adattamento ai cambiamenti climatici.

»;

11) all'allegato X, secondo modello, sezione «Scomposizione del numeratore del KPI per obiettivo ambientale», righe da 2) a 6), la frase «Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)» è soppressa;

12) all'allegato X, secondo modello, l'ottava riga è sostituita dalla seguente:

«Quota di esposizioni verso altre controparti e altri attivi rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

X %

Valore delle esposizioni verso altre controparti e altri attivi:

[importo monetario]»

.

13) all'allegato X, secondo modello, la quindicesima riga è sostituita dalla seguente:

«Quota di esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti e altri attivi rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

Valore delle esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti e altri attivi rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]»

.