
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2307 DELLA COMMISSIONE, 21 ottobre 2021
G.U.U.E. 27 dicembre 2021, n. L 461
Regolamento che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2022/2240)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 30 dicembre 2021
Applicabile dal: 1° gennaio 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2, lettere b) e c) e l'articolo 43, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
1) ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione. E' pertanto necessario stabilire norme dettagliate destinate ad alcuni operatori dell'Unione per quanto riguarda le partite o parti di esse all'ingresso nell'Unione e dopo l'immissione in libera pratica nell'Unione. Per operatori si intendono gli importatori che presentano la partita per l'immissione in libera pratica nell'Unione, o gli operatori che agiscono per loro conto, e i primi destinatari e i destinatari che ricevono la partita o parte di essa.
2) Al fine di organizzare un sistema di controlli ufficiali sulle partite che garantisca la tracciabilità, l'importatore dovrebbe notificare preventivamente l'arrivo di una partita all'autorità competente e alla propria autorità di controllo o al proprio organismo di controllo presentando le informazioni pertinenti sul certificato di ispezione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (2).
3) E' inoltre necessario stabilire norme dettagliate riguardanti il contenuto dell'estratto del certificato di ispezione e i mezzi tecnici mediante i quali esso deve essere rilasciato.
4) L'importatore, il primo destinatario e il destinatario dovrebbero fornire il certificato di ispezione o l'estratto del certificato di ispezione su richiesta delle autorità di controllo o degli organismi di controllo. E' necessario stabilire obblighi supplementari per quanto riguarda le informazioni che l'importatore, il primo destinatario e il destinatario devono includere, rispettivamente, nella descrizione dell'unità di produzione biologica o in conversione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) 2018/848.
5) Per garantire che sia dato un seguito adeguato ai casi di non conformità, le informazioni concernenti non conformità sospette o accertate, riscontrate durante la verifica effettuata dall'autorità competente di uno Stato membro su una partita, dovrebbero essere scambiate tra gli Stati membri e la Commissione utilizzando il Sistema informativo sull'agricoltura biologica.
6) Per quanto riguarda il certificato di ispezione e il suo estratto in formato cartaceo, vidimati su carta mediante firma autografa conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2306, è necessario stabilire norme transitorie per l'uso di tale certificato e dei suoi estratti da parte del primo destinatario e del destinatario, nonché l'obbligo che tale certificato e i suoi estratti accompagnino le merci fino alle sedi del primo destinatario e del destinatario.
7) A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.
8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 14.6.2018.
Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme relative:
a) alle dichiarazioni e alle comunicazioni degli importatori, degli operatori responsabili delle partite, dei primi destinatari e dei destinatari che importano prodotti da paesi terzi per immetterli sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione; e
b) alla notifica da parte delle autorità competenti degli Stati membri di non conformità sospette o accertate riscontrate nelle partite.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione e soggetta al sistema di controllo di cui al regolamento (UE) 2018/848 che presenta la partita per l'immissione in libera pratica nell'Unione per proprio conto o tramite un rappresentante;
2) «operatore responsabile della partita»: ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 e del regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (1) l'importatore o una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che presenta la partita al posto di controllo frontaliero per conto dell'importatore;
3) «primo destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione e soggetta al sistema di controllo di cui al regolamento (UE) 2018/848 alla quale l'importatore consegna la partita dopo l'immissione in libera pratica e che la riceve per un'ulteriore preparazione e/o commercializzazione;
4) «destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione e soggetta al sistema di controllo di cui al regolamento (UE) 2018/848 alla quale l'importatore consegna il lotto ottenuto dalla suddivisione di una partita dopo l'immissione in libera pratica e che la riceve per un'ulteriore preparazione e/o commercializzazione;
5) «partita»: la partita, quale definita all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), di prodotti destinati ad essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione; nel caso di prodotti biologici e di prodotti in conversione esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione (3), si intende tuttavia il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, accompagnati da un unico certificato di ispezione, inoltrati con lo stesso mezzo di trasporto e importati dallo stesso paese terzo.
Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019).
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017).
Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, nel luogo dei controlli ufficiali riguardanti tali prodotti, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Notifica di arrivo preventiva
1. L'importatore o, se del caso, l'operatore responsabile della partita notifica preventivamente l'arrivo di ogni partita al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica compilando e presentando, nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all'articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (1), la parte pertinente del certificato di ispezione, conformemente al modello e alle note di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/2306, ai soggetti seguenti:
a) l'autorità competente di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2306;
b) l'autorità di controllo o l'organismo di controllo dell'importatore.
2. Il paragrafo 1 si applica a ogni partita soggetta a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in aggiunta alle prescrizioni relative alla notifica preventiva dell'arrivo delle partite alle autorità competenti dei posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
3. Le notifiche preventive di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro i termini minimi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione (2).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019).
Certificato di ispezione e relativo estratto
1. L'importatore e il primo destinatario compilano il certificato di ispezione nel sistema Traces nel modo seguente:
a) l'importatore compila nel sistema Traces il riquadro 23 relativo ai regimi doganali speciali, inserendo tutte le informazioni eccetto quelle relative alla verifica effettuata dall'autorità competente pertinente;
b) l'importatore compila nel sistema Traces il riquadro 24 relativo al primo destinatario, inserendo le informazioni non inserite dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo del paese terzo prima della verifica della partita e della vidimazione del certificato di ispezione da parte dell'autorità competente; e
c) il primo destinatario compila nel sistema Traces il riquadro 31 relativo alla propria dichiarazione rilasciata al ricevimento della partita dopo la sua immissione in libera pratica.
2. Se la decisione in merito alla partita, adottata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, indica che la partita è destinata a essere immessa in libera pratica, l'importatore riporta il numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
3. Se una partita è suddivisa in diversi lotti in regime di sorveglianza doganale e prima dell'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, l'importatore compila per ciascuno dei lotti un estratto del certificato di ispezione conforme al modello e alle note di cui all'allegato del presente regolamento e lo presenta tramite il sistema Traces.
La medesima disposizione si applica se una partita è suddivisa in diversi lotti conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 dopo la verifica e la vidimazione del certificato di ispezione.
Se la decisione in merito a un lotto, registrata nell'estratto del certificato di ispezione conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, indica che il lotto deve essere immesso in libera pratica, il numero dell'estratto del certificato di ispezione è riportato nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Al ricevimento di un lotto, il destinatario compila il riquadro 13 dell'estratto del certificato di ispezione nel sistema Traces, confermando se, al momento del ricevimento, l'imballaggio o il contenitore e, se del caso, il certificato di ispezione sono conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848.
4. L'estratto del certificato di ispezione è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il lotto deve essere immesso in libera pratica. Uno Stato membro può accettare estratti dei certificati redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).
Documenti contabili
Su richiesta dell'autorità competente, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo pertinenti, l'importatore, il primo destinatario o il destinatario fornisce il certificato di ispezione o, se del caso, l'estratto del certificato di ispezione in cui tali documenti sono menzionati.
Descrizione delle unità di produzione e delle attività
Nella dichiarazione di un importatore relativa a una partita ai fini dell'immissione in libera pratica, la descrizione completa dell'unità di produzione biologica o in conversione e delle attività di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 comprende:
a) la sede;
b) le attività, con l'indicazione dei punti di immissione in libera pratica nell'Unione;
c) qualsiasi altra struttura che l'importatore intenda utilizzare per il magazzinaggio dei prodotti importati in attesa della loro consegna al primo destinatario; e
d) l'impegno a garantire che qualunque struttura che verrà utilizzata per il magazzinaggio dei prodotti importati sia sottoposta a controllo da parte dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo oppure, se tali strutture di magazzinaggio sono situate in un altro Stato membro o in un'altra regione, da parte di un'autorità di controllo o di un organismo di controllo che abbia ottenuto il riconoscimento ai fini del controllo in tale Stato membro o regione.
Nel caso in cui la dichiarazione sia effettuata dal primo destinatario e dal destinatario, nella descrizione sono indicate anche le strutture utilizzate per il ricevimento delle partite e il loro magazzinaggio.
Notifica di sospetta o accertata non conformità
Nel caso di non conformità sospette o accertate, riscontrate durante la verifica della conformità di una partita conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2306, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri utilizzando il Sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS) e il modello di cui all'allegato II, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione (1). La Commissione informa l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo del paese terzo interessato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 62 del 23.2.2021).
Disposizioni transitorie riguardanti i certificati di ispezione in formato cartaceo e i loro estratti in formato cartaceo
1. Il certificato di ispezione in formato cartaceo, vidimato mediante firma autografa conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato 2021/2306 e l'estratto in formato cartaceo del certificato di ispezione, vidimato mediante firma autografa conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del medesimo regolamento, accompagnano le merci fino ai locali del primo destinatario o del destinatario.
2. Al ricevimento del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 1, il primo destinatario verifica se le informazioni in esso riportate corrispondono a quelle inserite nel medesimo certificato presente nel sistema Traces.
Se le informazioni relative al numero dei colli fornite nel riquadro 13 o le informazioni fornite nei riquadri 16 e 17 del certificato di ispezione non compaiono nel certificato di ispezione in formato cartaceo, o se esse sono diverse da quelle indicate nel certificato presente nel sistema Traces, il primo destinatario tiene in considerazione le informazioni fornite nel sistema Traces.
3. Dopo la verifica di cui al paragrafo 2, il primo destinatario appone la sua firma autografa nel riquadro 31 del certificato di ispezione in formato cartaceo e invia il certificato all'importatore menzionato al riquadro 12.
4. L'importatore tiene il certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 3 a disposizione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo per almeno due anni.
5. Nel caso di un estratto del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 1, al ricevimento del lotto il destinatario appone la sua firma autografa nel riquadro 13 dell'estratto.
6. Il destinatario del lotto tiene l'estratto del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 5 a disposizione delle autorità di controllo e/o degli organismi di controllo per almeno due anni.
7. Per fornire alle autorità e agli organismi di controllo le informazioni di cui all'articolo 5, il primo destinatario o, se del caso, l'importatore può produrre copia del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 3. Tale copia reca la dicitura «COPIA» stampata o apposta mediante timbro.
8. Per fornire alle autorità e agli organismi di controllo le informazioni di cui all'articolo 5, il destinatario o, se del caso, l'importatore può produrre copia dell'estratto del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 5. Tale copia reca la dicitura «COPIA» stampata o apposta mediante timbro.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 3 del Reg. (UE) 2022/2240, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2022.