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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 8 febbraio 2022, n. 298

G.U.R.S. 18 febbraio 2022, n. 8

Misure fitosanitarie obbligatorie per contrastare la diffusione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) nel territorio regionale ed abrogazione del decreto n. 907 del 15 marzo 2021.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.P. Reg. n 2518 del 08 06 2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28 Maggio 2020;

VISTA la nota prot. n. 20549 del 19/05/2020 con la quale è stato notificato il decreto di conferimento incarico di Dirigente del Servizio 4 n. 1449 del 18/05/2020;

VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, come sostituito dall'art. 98 della L.R. n. 9/2015;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, in particolare gli articoli 17 e 18 concernenti le misure da adottare per l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, l'istituzione di aree delimitate o le eventuali deroghe;

VISTO il regolamento (UE) 2019/2072 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni uniformi da applicare per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTI i regolamenti (UE) 2020/1191 e 2021/74 della Commissione che istituiscono misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), con l'abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1809 della Commissione, di modifica del regolamento 2020/1191;

VISTA l'analisi per la gestione del rischio (PRA) EPPO 20-26052 di settembre 2020;

VISTO l'art. 6 del suddetto decreto legislativo 19/2021, che determina le finalità e le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

VISTO il D.D.G. n. 1339 del 24/05/2017, con il quale è stato riorganizzato questo Servizio;

VISTO il proprio decreto n. 907 del 15.03.2021 con il quale, a seguito del ritrovamento di alcuni focolai in Sicilia, sono state adottate nel territorio regionale le misure fitosanitarie previste dal Reg. (UE) 2020/1191 per il contrasto alla diffusione di Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV);

CONSIDERATA la necessità di abrogare il decreto di cui al punto precedente al fine di adottare, con un nuovo provvedimento, le misure previste dal citato regolamento (UE) 1809 del 13.10.2021;

A' TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI

Decreta:

Art. 1

Con l'obiettivo di contrastare la diffusione ed effettuare l'eradicazione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) nel territorio regionale, sono immediatamente applicate le misure fitosanitarie obbligatorie riportate negli allegati A e B, che sono parte integrante del presente decreto, in esecuzione della vigente normativa comunitaria. Tali misure concernenti le piante, le sementi e le piante madri di pomodoro e peperone (varietà non resistenti), sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni e siti ove sono presenti i suddetti vegetali, con presenza confermata dell'organismo nocivo.

Art. 2

Nell'allegato B (cartografia), sono individuate le zone delimitate a seguito del ritrovamento del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), suddivise in: zone infette, comprendenti i siti di produzione, zone cuscinetto in prossimità delle stesse. La suddetta delimitazione potrà essere variata o revocata, sulla base dei risultati del monitoraggio della presenza dell'organismo nocivo, con provvedimento di questo Servizio Fitosanitario.

Art. 3

Chiunque non ottemperi alle misure fitosanitarie obbligatorie adottate con il presente decreto, in caso di presenza confermata dell'organismo nocivo, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Art. 4

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ai regolamenti (UE) 2016/2031, 2020/1191 e 2021/74 e 2021/1809 della Commissione, nonchè alla vigente normativa in materia fitosanitaria.

Art. 5

Il D.D. n. 907 del 15.03.2021 di questo Dipartimento è abrogato.

Art. 6

Il presente decreto, in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, è pubblicato anche nel sito istituzionale di questo Assessorato.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, 8 febbraio 2022.

CARTABELLOTTA

ALLEGATO B

DELIMITAZIONE "ZONE INFESTATE" DA TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS E RISPETTIVE ZONE CUSCINETTO

VIVAI

EX PROVINCIA COMUNE SITO INFESTATO (foglio di mappa/coordinate GPS)
Trapani Marsala Fg. 329 P.lla 496 (parte) 37.745631 12.498017

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