
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DECRETO 9 febbraio 2022, n. 1
G.U.R.S. 25 febbraio 2022, n. 9
Modifica al D.A. 8 febbraio 2019, n. 3, relativo alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico per impianti di depurazione afferenti al Servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 124, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39" e s.m.i.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 21 maggio 1991, n. 7 [N.d.R. recte: legge regionale 21 maggio 2019, n. 7], "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
VISTA la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
VISTA la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8, "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali";
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 21 marzo 2013, n. 353, "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40, legge regionale n. 27/86 ed art. 124, d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.";
VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 8 febbraio 2019, n. 3, "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico per impianti di depurazione afferenti al Servizio Idrico Integrato, in attuazione dell'art. 124, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";
VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e s.m.i., recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12 di emanazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti 31 dicembre 2019, n. 1779, con il quale è stato conferito all'Ing. Marcello Loria l'incarico di Dirigente del Servizio 1 "Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito", e contestualmente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2010 n. 10 [N.d.R. recte: legge regionale 15 maggio 2000 n. 10] è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali delegabili di competenza del Servizio 1;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 giugno 2020, n. 2805, con il quale è stato conferito all'Ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2021, n. 53/Area 1^/S.G., con il quale la Prof. Daniela Baglieri è stata nominata Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti 7 settembre 2021, n. 1001, con il quale è stato conferito all'Ing. Mario Cassarà, l'incarico di posizione organizzativa denominata PO 6 - Supporto nel settore idrico depurativo, di durata biennale con decorrenza dal 1 settembre 2021;
CONSIDERATO che il comma 4 dell'art. 1 del D.A. 8 febbraio 2019 n. 3 esclude dall'ambito di applicazione dello stesso decreto n. 3/2019, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
CONSIDERATO che con lettera trasmessa a mezzo PEC in data 25 novembre 2021, registrata al protocollo del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti il 26 novembre 2021 al n. 45913, il Dott. Luigi Librici, in qualità di Commissario Giudiziale AMDE - AMAP (Ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo 01 giugno 2021 ex art. 45 co. 3 del d.lgs. n. 231/2001), ha chiesto, al fine del ripristino della funzionalità dei depuratori AMAP interessati dal commissariamento, l'abrogazione del comma 4 dell'art. 1 del D.A. 8 febbraio 2019 n. 3 relativo alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria;
CONSIDERATO che con email del 28 dicembre 2021 registrata al protocollo del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti il 28 dicembre 2021 al n. 45913, il Dott. L. Librici, a seguito di incontro con l'Assessore Prof. D. Baglieri, ha trasmesso una proposta di modifica del D.A. n. 3/2019 secondo il seguente schema:
Art. 1 co. 2: il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 124 comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico e ha validità esclusivamente per il tempo intercorrente dall'inizio degli interventi fino alla conclusione degli stessi.
Art.1. co. 4: Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente provvedimento gli interventi di manutenzione che non richiedono l'alterazione o l'interruzione delle pertinenti fasi di trattamento.
In ogni caso gli interventi devono essere eseguiti nel tempo minimo possibile e per sezioni impiantistiche diverse in modo da garantire il massimo livello di trattamento compatibile con l'esecuzione dei lavori.
Art. 1 co. 5: Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alla vigente normativa di settore.
CONSIDERATO che l'art 101, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 stabilisce che "... L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime" e al contempo l'art. 124, comma 6, stabilisce che "Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione";
CONSIDERATO che i provvedimenti di autorizzazione allo scarico rilasciati dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 101, comma 1 del d.lgs. n. 152/06, già contemplano una deroga implicita al rispetto dei limiti attribuiti con il titolo autorizzativo al fine di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici al fine di garantire comunque il mantenimento del migliore trattamento depurativo possibile durante i lavori, previa comunicazione allo stesso Dipartimento, all'A.R.P.A. Sicilia e all'A.S.P. territorialmente competente, delle sezioni dell'impianto oggetto degli interventi, le modalità e la tempistica di esecuzione degli stessi nonché il rendimento depurativo atteso durante i lavori;
RITENUTO che gli impianti di depurazione che presentano una struttura impiantistica incapace di restituire un refluo depurato entro i limiti per lo scarico e/o di trattare l'intera portata addottato allo stesso, non possono essere destinatari di una espressa autorizzazione provvisoria per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria se gli stessi non sono finalizzati all'adeguamento funzionale e/o al potenziamento, in quanto l'eventuale rilascio del titolo autorizzativo costituirebbe una impropria deroga al rispetto dei limiti dello scarico, in violazione di quanto stabilito dall'art. 101 comma 1 del d.lgs. n. 152/06 e dalla direttiva comunitaria 91/271/CEE;
CONSIDERATO che nel territorio della Regione Siciliana sono presenti impianti di depurazione afferenti al Servizio Idrico Integrato che non possono essere destinatari di autorizzazioni allo scarico in via ordinaria in quanto non rispettano i limiti attribuibili ai sensi del d.lgs. n. 152/06 ma che, a seguito di manutenzione straordinaria, riuscirebbero a rispettarli;
RITENUTO alla luce di quanto sopra, di dover modificare l'articolo 1, commi 4 e 5 del D.A. n. 3/2019;
SU PROPOSTA del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 1 "Servizio idrico integrato - Dissalazione e sovrambito";
Decreta:
Articolo Unico
1. di sostituire l'art. 1, commi 2, 4 e 5 del D.A. n. 3/2019 come di seguito indicato:
- comma 2: "Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 124 comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico e ha validità esclusivamente per la durata dei lavori e il successivo avvio a regime dell'impianto."
- comma 4: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente provvedimento gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non richiedono l'alterazione o l'interruzione delle pertinenti fasi di trattamento e che non prevedono, una volta eseguiti i lavori, di garantire il rispetto dei limiti per lo scarico in via ordinaria";
- comma 5: "Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alla vigente normativa di settore."
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S.
Palermo, 9 febbraio 2022.
BAGLIERI