
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DECRETO 8 febbraio 2019
G.U.R.S. 8 marzo 2019, n. 11
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico per impianti di depurazione afferenti al Servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 124, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152 e s.m.i..
L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale" e s.m.i.;
Vista la legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39" e s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e s.m.i.;
Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8 "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il decreto dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 21 marzo 2013, n. 353 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio idrico integrato (art. 40, legge regionale n. 27/86 ed art. 124, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.";
Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 [N.d.R. recte: legge regionale 7 maggio 2015, n. 9]. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2018, n. 59/Area 1A/S.G., con il, quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Alberto Pierobon Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
Visto il decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2018, n. 833, con il quale è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
Visto il decreto del dirigente generale 31 luglio 2018, n. 833, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Anzà l'incarico di dirigente del servizio 1 "Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato" del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
Considerato che nei confronti dell'Italia sono state avviate quattro procedure di infrazione per inosservanza della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ed in particolare:
- procedura di infrazione 2004/2034, relativa ad agglomerati con carico generato superiore a 15.000 a.e. che scaricano in aree cosiddette "sensibili", per violazione degli obblighi di predisposizione dei sistemi di raccolta (articolo 3) e trattamento (articoli 4 e 10) dei reflui di 110 agglomerati; procedura chiusa con sentenza di condanna del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10);
- procedura di infrazione 2009/2034, relativa ad agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e., per violazione degli obblighi di predisposizione dei sistemi di raccolta (articolo 3) e trattamento (articoli 4 e 10) dei reflui di 41 agglomerati; procedura chiusa con sentenza di condanna del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13);
- procedura di infrazione 2014/2059, avviata sulla base delle informazioni EU Pilot 1976/11/ENVI, relativa ad agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e., per la non conformità di 883 agglomerati urbani (articoli 3, 4 e 5) alcuni dei quali scaricano in aree sensibili (articolo 5);
- procedura di infrazione 2017/2181, per la non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, che la Commissione europea ha già formalizzato all'Italia con messa in mora del 19 luglio 2018;
Considerato che le procedure di infrazione sopra richiamate riguardano un elevato numero di agglomerati ricadenti nel territorio della Regione siciliana e che i programmi di finanziamento promossi dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, a valere su varie fonti di finanziamento (PO-FESR 2014/2020, FSC 2014/2020, Patto per la Sicilia, legge n. 388/2000, etc.), prevedono interventi di adeguamento/aggiornamento su reti fognarie e/o impianti di depurazione finalizzati al superamento (o al concorso al superamento) delle contestazioni avanzate dall'Unione europea;
Considerato che l'art. 11, ultimo comma, della legge regionale n. 27/86 prevede che "nelle more della costruzione delle condotte sottomarine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare lo scarico provvisorio delle pubbliche fognature sottocosta, purché le stesse rispettino i limiti fissati dalla tabella 5";
Considerato che l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 stabilisce che "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" (comma 1), e che "le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione" (comma 6);
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale ha condannato in più occasioni questa Amministrazione regionale per non avere rilasciato, per impianti di depurazione afferenti al servizio idrico integrato, l'autorizzazione provvisoria allo scarico prevista dall'art. 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06, mentre sono pendenti ulteriori ricorsi che potrebbero avere il medesimo esito;
Considerato, infine, che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana a sezioni riunite ha evidenziato, con i pareri 25 febbraio 2016, n. 178 e 4 maggio 2018, n. 182, che la mancanza di una normativa regionale di regolamentazione della fase transitoria prevista dall'art. 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06, costituisce un elemento di criticità che espone l'Amministrazione a molteplici responsabilità e ha determinato un corto circuito politico e amministrativo che non può essere risolto in sede amministrativa;
Rilevato che, nonostante le istanze prevenute ai fini del rilascio di provvedimenti provvisori di autorizzazione allo scarico per impianti di depurazione afferenti al servizio idrico integrato, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti non può, in assenza della disciplina regionale prevista dall'art. 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06, provvedere ad istruire e rilasciare i provvedimenti autorizzativi richiesti dall'utenza;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover disciplinare le modalità per il rilascio, nella Regione siciliana, dell'autorizzazione provvisoria allo scarico per gli impianti di depurazione afferenti al servizio idrico integrato, il cui rilascio è di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in attuazione a quanto previsto in merito dall'art. 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
Su proposta del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti - Servizio 1 "Gestione ed attuazione del Servizio idrico integrato";
Decreta:
Ambito di applicazione (1)
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06, le fasi dell'autorizzazione provvisoria allo scarico per gli impianti di depurazione afferenti al Servizio idrico integrato, il cui rilascio è di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, per il tempo necessario al loro avvio o, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi sugli impianti, o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o dismissione.
2. Il provvedimento di autorizzazione provvisoria è rilasciato dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., al titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico e ha validità esclusivamente per il tempo intercorrente dall'avvio del cantiere fino alle operazioni di collaudo e primo avvio dell'impianto.
3. Il provvedimento di autorizzazione riporta limiti, tempistica e prescrizioni relativi alle varie fasi di realizzazione dei lavori.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente provvedimento gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alla vigente normativa di settore (legge regionale n. 27/86, D.Lgs. n. 152/06, D.A. n. 353/13, etc.).
Per le modifiche all'articolo annotato, si rimanda all'articolo unico del D.A. Energia e Servizi di Pubblica Utilità 9 febbraio 2022, n. 1.
Istanza e documentazione tecnica
1. L'istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico è presentata dopo l'approvazione dell'intervento proposto da parte dell'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale interessato.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico deve presentare al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti apposita istanza, allegando:
a) relazione tecnica con:
- l'indicazione delle fasi dell'impianto interessate dai lavori e gli stadi successivi d'intervento;
- la descrizione delle operazioni e dei periodi necessari a riportare in condizioni di normale esercizio l'impianto;
- l'indicazione del periodo temporale di esercizio in cui non è tecnicamente possibile il rispetto dei limiti di emissione in precedenza autorizzati;
- la previsione dei limiti o dei rendimenti depurativi raggiungibili dall'impianto durante i singoli stadi di esecuzione dei lavori, nella fase provvisoria di scarico;
b) il cronoprogramma dei lavori, con indicazione dei tempi di esecuzione delle singole fasi e dei tempi di realizzazione dell'opera nel suo complesso;
c) planimetria dell'impianto a scala adeguata, con l'indicazione del punti di by-pass parziale delle sezioni oggetto d'intervento e del punto di scarico per il controllo dei parametri in uscita.
3. Il progetto degli interventi da effettuare deve prevedere modalità tali da mantenere nei limiti delle possibilità tecniche e con l'esecuzione delle stesse per stadi progressivi, il maggior numero di sezioni depurative in funzione, garantendo comunque il miglior trattamento depurativo possibile.
4. Il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvederà all'adozione di eventuali provvedimenti che dovessero essere necessari per dare attuazione alle presenti disposizioni.
Verifiche
1. Per la verifica del rispetto di quanto indicato nel cronoprogramma di esecuzione dei lavori, durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria allo scarico il soggetto titolare dell'attività da cui origina lo scarico deve relazionare al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e alle competenti strutture territoriali provinciali di Arpa Sicilia, secondo le modalità e la frequenza stabilite nel provvedimento di autorizzazione provvisoria, in merito allo stato di avanzamento dei lavori, producendo le analisi sul refluo.
Divieti
1. Nel corso di validità dell'autorizzazione provvisoria non è consentito scaricare refluo non trattato.
2. Nel caso in cui gli interventi da effettuare non possano, per connotazione tecnica, essere effettuati senza l'interruzione dell'attività depurativa, dovrà essere previsto e attuato un adeguato sistema temporaneo di emergenza per il trattamento, anche parziale, del refluo urbano in arrivo all'impianto.
3. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria il comune interessato non può rilasciare autorizzazioni allo scarico in rete fognaria ex art. 40, comma 1, della legge regionale n. 27/86. Analogamente non possono essere conferiti all'impianto di depurazione rifiuti e materiali di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
Palermo, 8 febbraio 2019.
PIEROBON