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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 aprile 2022

- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 21 aprile 2022, n. 93

Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Considerato che il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel seguito anche solo "Agenzia") le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo e al monitoraggio dell'agevolazione;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 201 n. 98 [N.d.R. recte: legge 9 agosto 2013 n. 98], che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto, in particolare, l'articolo 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'articolo 1, comma 613 destina risorse per complessivi 3.700 milioni di euro al Fondo di cui all'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea; 

Considerato che la suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, al medesimo comma 613, ultimo periodo, autorizza inoltre la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per l'attuazione di un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa;

Visto l'articolo 1, comma 614, della suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che, a valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa stipulare convenzioni con l'Agenzia e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali al fine di predisporre il Piano strategico nazionale ed il citato programma di interventi;

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal citato comma 614, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno sottoscritto in data 14 maggio 2018 una convenzione con l'Agenzia finalizzata all'acquisizione di analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto l'articolo 1, comma 615, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 recante «Approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile», ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019;

Visti le analisi e lo studio su «La filiera del trasporto pubblico locale - Scenari competitivi emergenti dall'attuazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile» realizzati dall'Agenzia in attuazione della citata convenzione sottoscritta il 14 maggio 2018 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2020, al n. 61, che, per la realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico si avvarrà dello strumento dei Contratti di sviluppo, di cui al decreto del 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando le risorse pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul capitolo 7248 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la direttiva del Ministro per lo sviluppo economico del 19 novembre 2020 per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate all'attuazione di un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che dispone, tra l'altro, in merito all'applicazione allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo delle previsioni delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7 e 3.8 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei programmi di sviluppo necessari per l'accesso allo strumento agevolativo;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo Regolamento;

Visto il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale; 

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021, concernente "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che stabilisce che le amministrazioni titolari degli interventi del PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi medesimi, "almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR";

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

Vista, in particolare, la Misura M2C2, Investimento 5.3 "Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici" che con una dotazione di 300 milioni di euro è finalizzata a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi (con esclusione degli autobus ibridi), anche in funzione del rinnovo del parco autobus;

Vista, in particolare, la milestone M2C2-41, associata alla Misura M2C2, Investimento 5.3, che prevede, entro il 31 dicembre 2021, l'entrata in vigore di un decreto ministeriale che precisi l'ammontare delle risorse disponibili per realizzare circa 45 progetti di trasformazione industriale mediante i Contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 10 gennaio 2022, con il quale è stato individuato l'ammontare delle risorse disponibili per conseguire la milestone M2C2-41;

Considerato che il citato decreto 29 novembre 2021 prevede che con successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse destinate all'Investimento di cui sopra, nel rispetto dei contenuti, delle condizionalità, dei traguardi e obiettivi e della tempistica stabiliti dal PNRR e dai provvedimenti nazionali che dettano le disposizioni attuative del medesimo PNRR;

Considerato che gli interventi di carattere industriale e tecnologico per lo sviluppo della filiera produttiva degli autobus devono essere completati in tempo utile per garantire l'attivazione della produzione di autobus e/o relative componenti entro il 30 giugno 2026;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2022, con il quale sono state definite le modalità di attuazione della Misura M1C2, Investimento 5.2 "Competitività e resilienza delle filiere produttive" del PNRR ed è stato disposto in merito all'applicabilità allo strumento dei Contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e s.m.i. (Tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'importo di euro 300.000.000,00 per l'attuazione della Misura M2C2, Investimento 5.3 "Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici" del PNRR;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 individua quale Amministrazione titolare del suddetto Investimento il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico ed in sinergia con il Ministero della transizione ecologica;

Considerato che l'Investimento finanziato con il PNRR è caratterizzato da una sostanziale continuità con la destinazione delle risorse di cui alla suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 613, ultimo periodo, e per il cui utilizzo operativo si applicano le procedure del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020, avvalendosi dello strumento dei Contratti di sviluppo, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che il punto 7 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che "le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea";

Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il regolamento delegato (UE) 2106/2021 della Commissione europea, che approva l'elenco degli indicatori comuni per il dispositivo di ripresa e resilienza;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;

Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

Visto l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm");

Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

Vista la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 28 marzo 2022, n. 120820, "Contratti di sviluppo di cui al decreto del 9 dicembre 2014. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Decreta:

Art. 1

Apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni

1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie a consentire l’attuazione, attraverso la misura agevolativa dei Contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzata a sostenere progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi. 

2. A partire dalle ore 12.00 del giorno 26 aprile 2022 sarà possibile presentare domanda di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del PNRR.

3. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it).

4. Il predetto sportello sarà aperto:

a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;

b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo già presentate all’Agenzia il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie ovvero il cui iter valutativo risulti avviato ma che non siano tuttora destinatarie di provvedimenti di concessione di agevolazioni. Le istanze di cui alla presente lettera devono avere ad oggetto programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020; le medesime istanze devono contenere gli elementi necessari a consentire all’Agenzia l’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto.

5. Possono, altresì, essere finanziate nell’ambito della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29 novembre 2021, progetti in essere relativi a domande presentate ai sensi della direttiva del Ministro per lo sviluppo economico del 19 novembre 2020 a valere sulle risorse assegnate dall’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a condizione che presentino i requisiti previsti dal presente decreto.

6. L’Agenzia avvia le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze di cui ai commi precedenti.

7. Le domande di Contratto di sviluppo devono riguardare programmi finalizzati:

- all’ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica;

- allo sviluppo e alla produzione di nuove architetture di autobus, nell’ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, dell’alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti;

- alla creazione e/o all’ottimizzazione di filiere industriali per la produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e lo sviluppo e l’industrializzazione di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico, di sensori e sistemi digitali, anche integrati nei singoli componenti del veicolo, per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva, la guida assistita, la gestione delle flotte, la sicurezza dei trasporti, il dialogo busterra; 

- allo sviluppo, alla standardizzazione e all’industrializzazione di sistemi di ricarica, nonché allo sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la “smart charging” di autobus elettrici. Nell’ambito della documentazione progettuale prodotta in fase di accesso, i soggetti proponenti dovranno altresì evidenziare, ai fini di una più completa valutazione dell’istanza da parte dell’Agenzia, l’eventuale sussistenza dei seguenti elementi:

- idoneità del programma a contribuire al rafforzamento della filiera produttiva degli autobus, intendendosi in tal senso la partecipazione, nell’ambito della realizzazione del complessivo programma di sviluppo, di più imprese operanti nella filiera medesima o, nel caso di programmi di sviluppo realizzati da una sola impresa, la presenza di elementi di integrazione con la filiera produttiva in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni;

- presenza, nell’ambito del complessivo programma di sviluppo, di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali all’investimento produttivo, finalizzati alla messa a punto di soluzioni interconnesse, anche nell’ambito del dialogo autobus-terra;

- evidenza del coinvolgimento di amministrazioni locali interessate alla sottoscrizione di accordi o protocolli di intesa finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti e/o al testing dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito del programma di sviluppo.

8. Le domande e le istanze di Contratto di sviluppo presentate allo sportello di cui al comma 2 che, in esito alle verifiche condotte dall’Agenzia, risultino prive degli specifici requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29 novembre 2021 e dal presente decreto rientrano nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e sono istruite dall’Agenzia in base all’ordine cronologico di presentazione.

9. In attuazione della previsione recata dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Art. 2

Caratteristiche dei programmi di sviluppo, condizioni di ammissibilità e spese ammissibili

1. I Contratti di sviluppo di cui al presente decreto hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nel Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, ed eventualmente progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro. 

2. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato Regolamento (UE) 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio "non arrecare un danno significativo" - DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico del 28 marzo 2022, n. 120820.

3. Gli investimenti oggetto dei contratti di sviluppo finanziati nell'ambito dell'intervento oggetto del presente decreto dovranno essere completati in tempo utile per garantire l'attivazione della produzione di autobus e/o relative componenti entro il 30 giugno 2026.

4. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C 58/01), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

5. L'Agenzia, nell'ambito delle verifiche istruttorie di competenza, accerta il rispetto del richiamato principio "non arrecare un danno significativo", tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio e delle specificazioni fornite con la citata circolare del Ministero dello sviluppo economico del 28 marzo 2022, n. 120820. L'Agenzia verifica, altresì, la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:

a) il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

b) la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di sviluppo con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse della Misura M2C2, Investimento 5.3 "Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici" del PNRR.

6. Le agevolazioni concesse a valere sulle risorse assegnate alla Misura M2C2, Investimento 5.3 "Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici" del PNRR sono revocate, in tutto o in parte, qualora, in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l'Agenzia accerti il mancato rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" rispetto a quanto previsto in sede istruttoria.

7. Con riferimento ai requisiti di accesso allo strumento agevolativo, alle condizioni di ammissibilità dei progetti, alle spese ammissibili e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto si applica quanto nel merito disposto dal citato decreto 9 dicembre 2014.

Art. 3

Forma ed intensità dell'aiuto

1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dai regimi di volta in volta applicabili allo strumento dei Contratti di sviluppo e assumono le forme previste dall'articolo 8 del decreto 9 dicembre 2014, anche in combinazione tra loro.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 in tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto, in attuazione di quanto in proposito previsto dal Regolamento (UE) 2021/241, non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione.

3. I soggetti proponenti delle domande di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) potranno richiedere che le agevolazioni siano concesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 e nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previsti. La concessione delle agevolazioni ai sensi delle predette disposizioni è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Con successivi provvedimenti e/o circolari potranno essere fornite specificazioni sulle modalità di verifica da parte dell'Agenzia delle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché in ordine:

a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e agli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;

b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché delle misure volte a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa approvato;

d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

e) agli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), del principio di parità di genere e dell'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018;

h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo all'Agenzia le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati della Misura M2C2, Investimento 5.3 "Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici" del PNRR, così come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi, e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.

3. Qualora, in esito all'attuazione dello sportello di cui all'articolo 1, comma 2, i risultati conseguiti dall'intervento non consentano l'integrale assorbimento delle risorse di cui al presente decreto, è fatta salva la possibilità di fare ricorso ad ulteriori misure agevolative, anche già in fase di operatività, che abbiano finalità coerenti con l'Investimento in questione e che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Investimento medesimo, nel rispetto dei target previsti dal PNRR.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). Con apposito avviso, dell'adozione del decreto è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO