
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/64 DELLA COMMISSIONE, 17 gennaio 2022
G.U.U.E. 18 gennaio 2022, n. L 11
Regolamento che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari e i quantitativi che possono essere importati nell'ambito di determinati contingenti tariffari.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 25 gennaio 2022
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 4
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187 e l'articolo 223, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l'articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (4) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (5) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).
3) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, concluso con decisione (UE) 2021/2234 del Consiglio (6), modifica alcuni contingenti tariffari per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti da importare dall'Australia.
4) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, concluso con decisione (UE) 2021/1197 del Consiglio (7), modifica alcuni contingenti tariffari per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti da importare dall'Indonesia.
5) Le modifiche apportate da tali accordi dovrebbero riflettersi negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.
6) Inoltre, al fine di garantire la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4003, oltre a quelli già elencati all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
7) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia elimina la divisione in sottoperiodi per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4129. Tale modifica dovrebbe riflettersi nell'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
8) Per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4002, il periodo contingentale inizia il 1° luglio. All'articolo 43, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è opportuno chiarire che i titoli di importazione rilasciati prima dell'inizio del periodo contingentale sono validi per tre mesi a decorrere dal 1° luglio.
9) L'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce che il quantitativo è espresso in unità intere, eventualmente arrotondate per eccesso. Al fine di garantire la coerenza con le norme in materia di arrotondamento di cui al titolo II, gruppo 6 (Identificazione delle merci), dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (8) e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (9), i certificati di autenticità e i certificati IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) rilasciati da paesi terzi per la gestione di taluni contingenti tariffari dovrebbero indicare il quantitativo per il quale sono utilizzati arrotondato ai chilogrammi.
10) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, concluso con decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio (10), ha aumentato il quantitativo disponibile per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4168 per il riso originario di tutti i paesi ad esclusione del Regno Unito. Tale accordo ha inoltre istituito due nuovi contingenti tariffari con i numeri d'ordine 9.4289 e 09.4290 per il pollame originario dell'Argentina. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1401 della Commissione (11) ha apportato le corrispondenti modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, comprese quelle riguardanti la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4168 dell'allegato III di tale regolamento e le tabelle relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4213 e 09.4412 dell'allegato XII di detto regolamento, in cui l'Argentina figura tra i paesi dai quali i prodotti non devono essere originari. Tuttavia tale atto modificativo ha omesso di adeguare la ripartizione del nuovo quantitativo per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4168 tra i sottoperiodi, nonché di includere un riferimento all'Argentina nella riga «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» nelle tabelle relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4213 e 09.4412.
11) All'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 la temperatura delle carni congelate è definita con riferimento all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione, mentre nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 si fa riferimento all'immissione in libera pratica nell'Unione. Al fine di garantire la coerenza ed evitare qualsiasi rischio di errata interpretazione, la formulazione dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 dovrebbe essere allineata a quella dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
12) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.
13) Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi ai periodi contingentali che cominciano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, le modifiche relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4129, 09.4521, 09.4522, 09.4213 e 09.4412 dovrebbero applicarsi a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
14) Le modifiche relative all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 dovrebbero applicarsi a decorrere dai periodi contingentali che cominciano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. La modifica riguardante i contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.0126, 09.2105, 09.2106 e 09.2012 dovrebbe applicarsi a decorrere dall'inizio dei periodi contingentali in corso.
15) E' necessario stabilire talune disposizioni transitorie relative all'adeguamento dei periodi contingentali in corso ai quantitativi disponibili in seguito alle modifiche apportate dal presente regolamento. In particolare, per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.0126, 09.2105, 09.2106 e 09.2012 gli operatori che hanno importato merci fuori contingente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere rimborsati su richiesta.
16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
GU L 347 del 20.12.2013.
GU L 150 del 20.5.2014.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020).
Decisione (UE) 2021/2234 del Consiglio, del 29 novembre 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 452 del 16.12.2021).
Decisione (UE) 2021/1197 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 260 del 21.7.2021).
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016).
Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 264 del 26.7.2021).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1401 della Commissione, del 25 agosto 2021, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell'ambito di determinati contingenti tariffari (GU L 302 del 26.8.2021).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
1) all'articolo 16, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento e relative ai contingenti tariffari per le carni bovine con i numeri d'ordine 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4003, 09.4455, 09.4001 e 09.4004, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto, per paese di origine e per categoria di prodotto, come indicato nella parte B dell'allegato XV del presente regolamento. Tuttavia per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4003 non è necessario notificare il paese di origine.»;
2) l'articolo 27 è così modificato:
a) al terzo comma, il numero d'ordine «09.4129» è soppresso;
b) al quarto comma, il numero d'ordine «09.4129» è soppresso;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«I quantitativi nell'ambito dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128 e 09.4130 che non sono stati utilizzati o assegnati nei precedenti sottoperiodi sono trasferiti al contingente tariffario con numero d'ordine 09.4138 a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno. Ciò vale anche per i quantitativi nell'ambito del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4129 che non sono stati assegnati prima del 1° settembre o utilizzati prima del 1° ottobre.»;
3) all'articolo 43, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. I titoli di importazione rilasciati per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4002 sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio. I titoli rilasciati prima dell'inizio del periodo contingentale sono validi per tre mesi a decorrere dal 1° luglio.»;
4) all'articolo 72, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'autorità emittente annota sul certificato di autenticità o sul certificato IMA 1 e sulla relativa copia il numero di rilascio del titolo e il quantitativo per il quale tale documento è stato utilizzato. Il quantitativo è espresso in unità intere, arrotondato al chilogrammo più vicino conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Il certificato di autenticità o il certificato IMA 1 è conservato dall'autorità emittente. La copia è restituita al richiedente per le procedure doganali secondo quanto indicato al titolo III del presente regolamento.»;
5) gli allegati III, IV, VIII, IX e XII sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
1) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente regolamento, per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0142 e 09.0143, per "pezzi detti "hampes" congelati" si intendono pezzi detti "hampes" che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, sono presentati congelati con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C.»;
2) all'articolo 24, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per "carni congelate" si intendono le carni con temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C all'atto dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione;»
3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Disposizioni transitorie
1. Salvo disposizione contraria dell'articolo 4 del presente regolamento o degli allegati da II a XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, se il periodo contingentale di un dato contingente tariffario è già iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento la differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati è messa a disposizione delle domande presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, il quantitativo disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Se per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.2105, 09.2106 e 09.2012 il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la differenza tra il nuovo quantitativo e quello precedente è assegnata agli operatori secondo l'ordine cronologico della data di accettazione della dichiarazione doganale per immissione in libera pratica. Gli operatori che hanno importato merci fuori contingente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rimborsati su loro richiesta e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta, a condizione che la differenza di dazio sia già stata corrisposta.
Per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0126, per il quale non era disponibile alcun quantitativo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli operatori sono rimborsati su loro richiesta e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta, a condizione che la differenza di dazio sia già stata pagata.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica ai contingenti tariffari interessati a decorrere dal primo periodo contingentale che comincia dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia l'articolo 1, punto 2, e i punti 1, 4 e 5, lettera b), dell'allegato I si applicano a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titolo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
L'articolo 2, punti 1 e 2, si applica a decorrere dai periodi contingentali che cominciano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. L'articolo 2, punto 3, si applica a decorrere dall'inizio dei periodi contingentali in corso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Gli allegati III, IV, VIII, IX e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:
1) l'allegato III è così modificato:
a) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4129 è così modificata:
i) la riga «Sottoperiodi contingentali» è sostituita dalla seguente:
«Sottoperiodo contingentale | Dal 1° gennaio al 30 settembre»; |
.
ii) la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:
«Quantitativo in chilogrammi | 240 000 kg»; |
.
b) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4168, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:
«Quantitativo in chilogrammi | 28 360 000 kg, suddivisi come segue: 28 360 000 kg per il sottoperiodo dal 1° al 30 settembre riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre»; |
.
2) nell'allegato IV, tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4317, riga «Quantitativo in chilogrammi», il quantitativo «4 961 000 kg» è sostituito da «9 925 000 kg»;
3) nell'allegato VIII, tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4451, riga «Quantitativo in chilogrammi», il quantitativo «2 481 000 kg» è sostituito da «3 389 000 kg»;
4) l'allegato IX è così modificato:
a) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4521, riga «Quantitativo in chilogrammi», il quantitativo «3 711 000 kg» è sostituito da «1 113 000 kg»;
b) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4522, riga «Quantitativo in chilogrammi», il quantitativo «500 000 kg» è sostituito da «150 000 kg»;
5) l'allegato XII è così modificato:
a) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4213, la riga «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituita dalla seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile, della Thailandia, dell'Argentina e del Regno Unito"»; |
.
b) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4412, la riga «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituita dalla seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile, della Thailandia, dell'Argentina e del Regno Unito"». |
.
ALLEGATO II
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
1) nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei cereali», dopo la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0125, è inserita la seguente tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0126:
«Numero d'ordine | 09.0126 |
Base giuridica specifica | Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea [*], concluso con decisione (UE) 2021/1197 del Consiglio [**]. |
Designazione dei prodotti e codici NC | Manioca, igname (Dioscorea spp.), colocasia (Colocasia spp.), malanga (Xanthosoma spp.), radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido Ex07141000 (cfr. codici TARIC) come definiti all'articolo 7 del presente regolamento 0714 30 00 0714 40 00 0714 50 00 0714 90 20 |
Codici TARIC | 0714100010 0714100099 |
Origine | Indonesia |
Quantitativo | 165 000 000 kg di peso netto |
Periodo contingentale | Dal 1° gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali | Non applicabili |
Prova di origine | Certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Dazio doganale applicabile al contingente | 6 % ad valorem |
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 | Non applicabile |
Condizioni specifiche | Non applicabili |
.
2) nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine», tabella relativa ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.2105, 09.2106, 09.2012, riga «Quantitativo», il quantitativo «3 837 000 kg» è sostituito da «5 851 000 kg».
[*] GU L 260 del 21.7.2021.
[**] Decisione (UE) 2021/1197 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 260 del 21.7.2021).»;