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PRESIDENZA

DECRETO 9 maggio 2022, n. 119

G.U.R.S. 20 maggio 2022, n. 22

Direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. n. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. n. 523/1904.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare, l'art. 63 del D.Lgs n. 152/2006, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

- al comma 2 stabilisce che "Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.";

CONSIDERATO che l'art. 64 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii., al comma 1 lettera h), ha individuato tra i distretti idrografici il distretto idrografico della Sicilia comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;

VISTO l'articolo 3 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia e sono state transitate alla stessa le competenze delle regioni di cui alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. n. 4 del 12/02/2019 di emanazione del Regolamento attuativo dell'art. 3 commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;

VISTO il D.P.Reg. n. 6 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato conferito all'ing. Leonardo Santoro, l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e ss.mm.ii.";

VISTO il R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" che individua un complesso di azioni in capo all'autorità competente finalizzate alla corretta gestione del Demanio Fluviale e in particolare, il Capo VII "Polizia delle acque pubbliche" art. 93 che stabilisce che "nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa";

VISTO l'art. 7 del D.P.Reg. n. 4/2019 ha disposto che "L'Autorità di Bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo. Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore;

VISTO la Delibera di Giunta di Governo con n. 446 del 22/10/2020 e la successiva Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n 18 del 02/12/2020 con le quali sono state apprezzate ed emanate le "Linee guida per l'espletamento dell'attività di polizia idraulica";

VISTO il DPCM 29/09/1998 che classifica le aree, interessate da corsi d'acqua o prossime agli stessi, periodicamente interessate da fenomeni di inondazione;

CONSIDERATO che il regime normativo contenuto nel Regio Decreto definisce un insieme di attività, azioni e prescrizioni, in capo a diversi soggetti finalizzata al buon regime delle acque pubbliche ma non contiene una definizione univoca di alveo propedeutica alla delimitazione dello stesso e necessaria ad individuare le distanze rispetto alle quali valutare l'ammissibilità delle attività in esso disciplinate;

VISTO il Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino n. 189 del 09.09.2020, pubblicato sulla Parte I della GURS n. 48 del 18.09.2020, con il quale sono state approvate le "Prime direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904"

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 09/AdB del 06.05.2021, pubblicato sulla Parte I della G.U.R.S n. 22 del 21.05.2021, con il quale sono state approvate le modifiche alla Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana - redatta nel 2004, di seguito "Relazione Generale";

VISTA la Deliberazione n. 5 del 22.12.2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino, pubblicata sulla G.U.R.S n. 61 del 31.12.2021 con la quale è stato adottato il "Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) - Secondo ciclo di Gestione - 1° Aggiornamento";

CONSIDERATO che a più di un anno dall'applicazione delle "Prime direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904", a seguito di approfondimenti tecnici, nonché, per le intervenute norme di cui sopra, si è resa necessaria una revisione delle stesse;

VISTO il documento "Direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904" redatto dal Servizio 4 dell'Autorità di bacino che fa parte integrante del presente Decreto;

RITENUTO necessario pervenire alle definizioni univoche di alveo, propedeutiche alla delimitazione dello stesso e necessaria ad individuare le distanze rispetto alle quali valutare l'ammissibilità delle attività in esso disciplinate in modo da garantire una univoca e coerente applicazione delle disposizioni del R.D. 523/1904 in occasione della emanazione dei provvedimenti autorizzativi e/o repressivi da parte di questa Autorità di Bacino;

RITENUTO necessario superare e sostituire le prime direttive emanate con D.S.G. n. 189 del 09.09.2020 e procedere all'approvazione urgente delle nuove direttive per uniformare l'istruttoria di approvazione dei progetti e renderne più celere ed efficace l'iter;

Ai sensi delle vigenti disposizioni:

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono approvate le "Direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904", che fanno parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

Le Direttive di cui al precedente ART. 1, a far data dal presente Decreto, sostituiscono integralmente quelle approvate con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino n. 189 del 09.09.2020, pubblicato sulla Parte I della GURS n. 48 del 18.09.2020.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n. 9, sul sito della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

Palermo, 9 maggio 2022.

SANTORO