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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 29 giugno 2022, n. 568

G.U.R.S. 14 luglio 2022, n. 32

Modalità di accesso dei soggetti privati alle attività specialistiche previste dal Piano strategico per la salute mentale in materia di disturbi psicopatologici in adolescenza.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli di Assistenza";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Vista la legge regionale 12 luglio 2011 n. 14;

Visto il Piano della Salute 2011-2013, approvato con D.P.R.S dell'18 luglio 2011;

Visto il Piano Strategico per la Salute Mentale, approvato con D.A. del 27 aprile 2012 (GURS n. 24/2012), che coerentemente alle indicazioni del Piano della Salute sopra citato, con specifico riferimento alle previsioni in materia di attivazione di strutture residenziali dedicate al trattamento di quadri psicopatologici specifici ha, tra l'altro, previsto l'attivazione di comunità residenziali, con una valenza sovra aziendale, per il trattamento dei disturbi psicopatologici in adolescenza con uno standard tendenziale di 10 posti per milione di abitanti;

Visto il D.A. del 3 ottobre 2012 (GURS n. 46/2012) "Distribuzione territoriale dei posti delle strutture specialistiche residenziali previste dal Piano strategico per la salute mentale" con il quale si è proceduto a ripartire i 50 posti programmati tenuto conto dei due bacini regionale (occidentale ed orientale) individuati ai sensi dell'art. 5 comma 9 della L.R. n. 5/09;

Visto il D.A. 7 gennaio 2014 (GURS n. 5/2014) con cui sono stati approvati i "Programmi terapeutico-riabilitativi residenziali per minori e i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture dedicate";

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di "Definizione ed aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502"

Visto il D.A. 26/2/2017 (GURS n. 11/2014) con cui è stata determinata la retta giornaliera per le prestazioni residenziali terapeutico-riabilitative psichiatriche per il trattamento di soggetti adolescenti in fase sub-acuta, a carattere intensivo ed estensivo;

Visto il DDG DASOE n. 675 del 19/4/2018 con cui è stata accreditata la struttura residenziale terapeutico-riabilitativa psichiatrica per minori denominata ETHOS, con sede nel Comune di Gela, gestita dalla società S.Maria di Betlemme s.r.l., per complessivi n. 13 posti;

Visto il DDG DASOE n. 677 del 19/4/2018 con cui è stata accreditata la struttura residenziale terapeutico-riabilitativa psichiatrica per minori denominata KAIROS, con sede nel Comune di Gela, gestita dalla società Parole e vita s.r.l., per complessivi n. 12 posti;

Considerato che con gli accreditamenti delle strutture sopra indicate è stata saturato il numero dei posti programmati per il bacino occidentale;

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 2397/Gab del 24/3/2022 con cui si dispone la predisposizione di bandi per la selezione di erogatori socio-sanitari privati per la gestione delle attività specialistiche previste dal D.A. 27/4/2012, tra cui quelle per i disturbi psicopatologici in adolescenza, da accreditare all'interno del S.S.R.;

Ritenuto di dover determinare le modalità di accesso da parte dei soggetti privati ai posti previsti per le strutture specialistiche di cui sopra per l'affidamento delle attività previste ai sensi della sopra richiamata programmazione di settore;

Decreta:

Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa, è approvato l'allegato documento che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con cui vengono determinate le modalità di accesso da parte dei soggetti privati ai posti previsti per l'attivazione di strutture residenziali dedicate al trattamento terapeutico-riabilitativo dei disturbi psicopatologici in adolescenza per il bacino orientale, come individuato dall'art. 5 comma 9 della L.R. n. 5/09.

Art. 2

Tutte le istanze pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente provvedimento dovranno essere ripresentate secondo le modalità indicate nell'allegato al presente decreto, ove persista l'interesse alla realizzazione dell'attività.

Art. 3

La valutazione comparativa delle istanze dei soggetti di cui all'art. 1, secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente decreto, sarà effettuata a cura di un apposito nucleo di valutazione per la cui nomina si rinvia a successivo e separato provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line e all'ufficio preposto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29 giugno 2022.

RAZZA