
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 13 settembre 2022, n. 3668
G.U.R.S. 23 settembre 2022, n. 44
Deroga al par. 5.3 della Regola tecnica relativa al disciplinare di produzione "Filiera suina".
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della regione";
VISTO il Decreto Presidenziale 3 agosto 2017 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento Regionale. dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Modifica all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12;
VISTO il D.P. Reg n. 27 del 22 ottobre 2014 pubblicato sulla G.U.R.S n. 51 del 5 dicembre 2014, - recante il regolamento attuativo della legge Regionale n. 9/2013 "Regolamento di attuazione del titolo ii della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al D.P. n. 6/2013 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 "riorganizzazione dell'assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari";
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla G.U.R.S n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
VISTO il Decreto Presidenziale Reg. n. 2518 del 08 giugno 2020 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28 maggio 2020, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2437 del 14 giugno 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 5 "Qualità e Marketing Brand Sicilia" del Dipartimento Agricoltura al Dott. Bruno Lo Bianco;
VISTO l'articolo 20 "Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio" della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19;
VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, Titolo II "Libera circolazione delle merci", Capo 3 "Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri", articoli 34-36;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera b);
VISTA la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
VISTA la Deliberazione n. 58 del 15 febbraio 2017 della Giunta Regionale della Regione Siciliana, con cui è stato approvato il "Progetto di regolamento d'uso del marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione siciliana" dando mandato al Dipartimento Agricoltura di proseguire l'iter previsto dalle vigenti direttive europee con la notifica alla Commissione Europea;
VISTA la Deliberazione n. 460 del 23 ottobre 2017 relativa a "Regolamento d'uso del marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione siciliana e Procedura di utilizzo logo - Approvazione regole tecniche-Notifiche 2017/0106/I e 2017/0119/I;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3326 del 7 novembre 2017 con cui sono state approvate le "Regole Tecniche" relative ai documenti "Regolamento d'uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana" e "Procedura di utilizzo logo" - Notifiche 2017/0106/I e 2017/0119/I, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 460 sopra citata;
VISTA la Deliberazione n. 159 del 7 maggio 2020 con cui è stata approvata la modifica al progetto "Procedura di utilizzo del logo" del Marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana";
VISTA la Deliberazione n. 482 del 29 ottobre 2020 relativa a "Procedura di utilizzo del Logo Marchio collettivo "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana" - Approvazione "Regola Tecnica" - Notifica alla Commissione Europea n. 2020/0477/I";
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3607 del 13 novembre 2020 che approva la "Regola Tecnica" relativa al documento "Procedura di utilizzo logo" del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana" - Notifica 2020/0477/I, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 482 del 29 ottobre 2020, e modifica il suddetto decreto n. 3326/2017 limitatamente alla parte inerente l'approvazione della "Regola Tecnica" relativa al documento "Procedura di utilizzo logo" Notifica 2017/0119/I;
VISTA le note prot. n. 59515 del 29 novembre 2017 e prot. n. 62031 dell'1 dicembre 2020, a firma del Dirigente Generale, con cui le suddette "Regole tecniche" sono state notificate alla Commissione Europea tramite il Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTA la Deliberazione n. 140 del 28 marzo 2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento "Progetto di Linee Guida" contenente i criteri per l'individuazione delle filiere produttive interessate al sistema di qualità e i principi fondamentali cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione e le procedure per la loro elaborazione;
VISTA la Deliberazione n. 84 del 13 marzo 2019 relativa a "Marchio collettivo "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana" - Approvazione "Linee Guida Regola tecnica" - Notifica alla Commissione Europea n. 2018/0182/I";
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 478 del 29 marzo 2019 con cui è stata approvata la "Regola Tecnica" relativa al documento "Linee Guida" del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana - Notifica 2018/0182/I, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 84 sopra citata;
VISTA la nota prot. n. 18736 del 19 aprile 2019 a firma del Dirigente Generale, con cui la suddetta "Regola tecnica" è stata notificata alla Commissione Europea tramite il Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTA la nota prot. n. 4783 del 3 febbraio 2020, a firma del Dirigente Generale, con cui è stato notificato alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 e per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico, il "Progetto di Disciplinare di produzione Filiera Suina" Notifica 2020/0076/I;
VISTO l'articolo 5 - Disciplinari di produzione del Regolamento d'uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana ed il paragrafo "Procedure per la redazione dei disciplinari" del documento "Linee Guida" relativamente all'iter di approvazione definitiva dei disciplinari di produzione in seguito alla positiva conclusione della procedura di informazione;
VISTO il DDG n. 13 del 14 gennaio 2021 che approva la "Regola Tecnica" relativa al disciplinare di produzione "Filiera Suina" Notifica alla Commissione Europea 2020/0076/I;
CONSIDERATO quanto disposto nella sopracitata regola tecnica al par. 3 punto 2. "Tutela dell'ambiente e salubrità delle produzioni agricole e alimentari" relativamente agli elementi differenziali caratterizzanti la produzione suina QS che prevede l'impiego di derivati dell'industria agroalimentare per l'alimentazione animale, con un miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del processo produttivo generando processi di economia circolare, rispetto al metodo di produzione convenzionale;
PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute circa la complessità nel costante reperimento del sottoprodotto dell'industria agroalimentare previsto nella razione alimentare di cui al par. 5.3 del disciplinare approvato;
CONSIDERATO che è opportuno rispettare, in un quadro di tutela e sostenibilità ambientale, la realizzazione di processi di economia circolare;
VISTA la convocazione prot. 098234 del 26.07.2022 del Tavolo Tecnico Carni fresche e trasformate QS costituito con il DDG n. 1504 del 26 giugno 2018, integrato con i DDG n. 1927 del 24 agosto 2018 e DDG n. 1771 dell'11 giugno 2020 ed in ultimo aggiornato con DDG n. 3024 del 22 luglio 2022;
PRESO ATTO delle considerazioni espresse dai partecipanti al Tavolo Tecnico Carni fresche e trasformate QS convocato;
RITENUTO opportuno, al fine di superare tale transitoria situazione di mercato, nel rispetto di quanto disposto al par. 3 "Principi specifici per ambiti d'intervento" della citata Regola tecnica "Filiera suina",- in assenza di appositi accordi con l'azienda fornitrice, è ammissibile derogare all'uso di tale sottoprodotto sansa di oliva denocciolata ed essiccata, che però deve essere sostituito con altro sottoprodotto dell'industria agroalimentare consentito dalla normativa vigente nella razione alimentare dei suini;
RITENUTO necessario dimostrare tale carenza con documentazione probante la mancanza di disponibilità presso i mangimifici/frantoi interpellati attraverso il mancato accoglimento di almeno tre richieste di fornitura inoltrate ad altrettanti mangimifici/frantoi;
RITENUTO opportuno precisare che tale sostituzione non interesserebbe l'intero ciclo di vita dell'animale, ma solo i periodi di particolare difficoltà di reperimento, nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e salubrità delle produzioni agricole e alimentari e degli aspetti qualitativi relativi alle caratteristiche intrinseche del prodotto alla sostenibilità ambientale;
CONSIDERATO che l'azienda/allevamento deve assicurare la tracciabilità degli alimenti quali materie prime e mangimi commerciali acquistati ed utilizzati per l'alimentazione dei suini a marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana" secondo quanto previsto al par. 6 della sopracitata regola tecnica;
RITENUTO opportuno derogare a quanto consentito al par. 5.3 della regola tecnica "Filiera Suina" Notifica alla Commissione Europea 2020/0076/I approvata con DDG 13 del 14 gennaio 2022 [N.d.R. recte: DDG 13 del 14 gennaio 2021];
ASSOLTI gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9;
A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge
Decreta:
Per le finalità di cui alle premesse è consentita la deroga all'utilizzo del sottoprodotto sansa di oliva denocciolata ed essiccata previsto nella razione alimentare di cui al par. 5.3 del disciplinare approvato, per un periodo circoscritto che non riguarderebbe l'intero ciclo di vita dell'animale, solo nel caso in cui il concessionario sia in grado di dimostrare tale carenza di reperimento sul mercato, attraverso la esibizione della documentazione probante la mancanza di disponibilità presso i mangimifici/frantoi interpellati. Il sottoprodotto deve essere sostituito con altro sottoprodotto dell'industria agroalimentare consentito dalla normativa vigente nella razione alimentare dei suini nel rispetto di quanto disposto al par. 3 "Principi specifici per ambiti d'intervento" della citata Regola tecnica "Filiera suina".
Il presente provvedimento, non soggetto al visto della Ragioneria Centrale, sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ai sensi dell'art. art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015), e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 13 settembre 2022.
CARTABELLOTTA