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ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DECRETO 27 settembre 2022, n. 1009

- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità pubblicato nella G.U.R.S. 7 ottobre 2022, n. 46

Disposizioni per il rilascio/rinnovo/modifica di autorizzazioni finalizzate alla realizzazione e all'esercizio di impianti di autodemolizione.

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso che:

- gli impianti di autodemolizione dei veicoli fuori uso sono normati dal d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente alla disciplina generale sulla gestione dei rifiuti (sia quelli in ingresso all'impianto, sia quelli derivanti dalle fasi di bonifica, messa in sicurezza ed eventuali altre attività), e dal d.lgs. 209/2003 e ss.mm.ii., riguardo, soprattutto, alla configurazione impiantistica del centro di rottamazione e alle ulteriori eventuali attività che è possibile svolgervi, oltre che per tutti gli aspetti amministrativi legati al fine vita del veicolo fuori uso;

- nel territorio della Regione Siciliana, la maggior parte dei centri di rottamazione oggi in esercizio è stata avviata a un adeguato regime autorizzativo con la struttura commissariale per l'emergenza rifiuti di cui all'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2983 del 31 maggio 1999, che, con l'art. 9 comma 1, ha conferito poteri speciali per l'approvazione dei progetti relativi a impianti di trattamento rifiuti;

- gran parte dei suddetti impianti, pertanto, opera oggi in virtù di autorizzazioni all'esercizio e di giudizi di compatibilità ambientale rilasciati nel tempo prevalentemente con ordinanze Commissariali, successivamente rinnovate e/o modificate;

- l'evolversi del quadro normativo in campo ambientale (d.lgs. 4/2008, decreto 65/2010 sui RAEE, d.lgs. 46/2014, decreti pacchetto europeo sull'economia circolare) unitamente all'evolversi delle esigenze di mercato delle aziende, spesso conseguente a una contestuale evoluzione sulla pianificazione del ciclo dei rifiuti, ha portato, nel tempo, i gestori di gran parte dei suddetti impianti a richiedere modifiche gestionali di entità spesso significative rispetto alle originarie condizioni autorizzative;

- molti impianti di autodemolizione effettuano anche attività di gestione rifiuti diversa dalla esclusiva rottamazione dei veicoli, sia riguardo a tipologie derivanti da autoveicoli (c.d. conto terzi), sia riguardo a tipologie del tutto diverse;

- in questo quadro, la sovrapposizione e la coesistenza di differenti norme che disciplinano queste tipologie di impianti ha determinato, nel tempo, una serie di problematiche che sono talvolta confluite in provvedimenti autorizzativi di non chiara interpretazione e, in altri casi, in provvedimenti passibili di vizi;

- ne discende, pertanto, l'esigenza di predisporre e adottare un provvedimento che disciplini in maniera chiara e oggettiva le attività dei centri di rottamazione degli autoveicoli, anche alla luce delle ultime evoluzioni normative introdotte con il d.lgs. 119/2020 che consenta a tutti gli impianti di conformarsi alle vigenti norme di settore.

Considerato che:

Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 119, "Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" introduce modifiche anche significative al d.lgs. 209/2003 e in particolare:

- esplicita chiaramente le operazioni di trattamento di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 152/2006 da svolgere nei sopraddetti impianti, ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. p), riconducibili esclusivamente alle operazioni R4, R12 ed R13 ed inserisce tra le dotazioni obbligatorie degli impianti, in Allegato 1, un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta;

- chiarisce che l'attività R4, ancorché svolta anche su parti di veicolo già bonificate e messe in sicurezza (ad esempio cesoiatura e/o frantumazione), si configura come unica operazione rispetto al rifiuto in ingresso, che per gli impianti di autodemolizione è unicamente il rifiuto con codice EER 160104*, e come tale, costituisce trattamento di rifiuto pericoloso, disciplinato dal punto 7), lettera z.a dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per adeguata verifica di compatibilità ambientale;

- precisa che tutti gli impianti che producono pezzi di ricambio e/o effettuano recupero di rifiuti metallici a partire dal codice in ingresso EER 160104*, indipendentemente dal quantitativo, dovranno essere sotto posti a verifica di assoggettabilità a VIA, rientrando nelle previsioni di cui al punto 7), lettera z.a dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- afferma, con particolare riferimento all'operazione R4, che affinché la stessa essa possa essere inclusa nel provvedimento autorizzativo, è necessario che l'impianto dimostri il rispetto dei Regolamenti 333 del 31 marzo 2011 del Consiglio dell'Unione Europea (Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 715/2013 del 25 luglio 2013 della Commissione Europea (Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). I predetti regolamenti definiscono le caratteristiche di End of Waste, così come definite dall'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti metallici. Qualora i contenuti dei suddetti regolamenti non siano rispettati, le attività di trattamento dei metalli si configurano come operazioni R12. Eventuali e ulteriori attività su differenti tipologie di rifiuti, esclusi i metalli, rientrano nell'operazione R12;

- inoltre, il d.lgs. 116/2020 ha modificato la definizione di operazione di recupero R4 dell'Allegato C alla parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici - E' compresa la preparazione per il riutilizzo". Pertanto, l'operazione di reimpiego di cui all'art. 3 comma 1 letta q) del d.lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. dovrà essere inquadrata come operazione di recupero R4. Di conseguenza, gli impianti che effettuano attività di "smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili" di cui al punto 6.1 lettera c) dell'Allegato I del d.lgs. 209/2003 e ss.mm.ii., dovranno essere autorizzati con l'operazione R4;

- sempre riguardo alla disciplina sulla VIA di cui al titolo III della parte seconda del TUA relativa agli impianti di rottamazione, in considerazione di numerose note pervenute dalle Ditte, si chiarisce che, in riferimento all'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al punto 8), lettera c), la superficie di un impianto di autodemolizione inferiore a 1 ettaro non esclude automaticamente lo stesso dalle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA: qualora, infatti, nel medesimo impianto vengano svolte operazioni che rientrino o i cui quantitativi superino i criteri di cui al punto 7) dell'allegato IV (integrati dal decreto MATTM 30 marzo 2015 n. 52) è, comunque, necessario l'espletamento delle procedure di valutazione ambientale;

- ancora in riferimento alla disciplina di VIA, gli impianti di autodemolizione che, benché sottoposti a valutazione ambientale nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto originario abbiano, nel tempo, richiesto modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV, già autorizzate, realizzate o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e/o per le quali sia mutato il quadro normativo di riferimento, e siano ricomprese al punto 8), lettera t) dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., devono essere sottoposti a nuovo giudizio di compatibilità ambientale, anche mediante l'applicazione dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. A tal fine, nell'ambito del procedimento di rinnovo e/o revisione riportato nel seguito, sarà comunicata alla Ditta la necessità di avviare la suddetta procedura;

- in riferimento alle tipologie di rifiuti e alle operazioni inserite nei provvedimenti autorizzativi già rilasciati alle Ditte che eserciscono impianti di autodemolizione, vale quanto segue:

a) l'unico rifiuto in ingresso ad un impianto di esclusivo trattamento dei veicoli fuori uso è il codice EER 160104*. Qualora i predetti impianti intendessero mantenere la gestione di altre tipologie di rifiuti, ancorché compatibili con il layout impiantistico, ovvero richiedere la gestione di nuovi rifiuti, dovrà essere prevista, qualora non esistente e autorizzata, una specifica linea di gestione, separata da quella di autodemolizione. I rifiuti in stoccaggio dovranno essere mantenuti separati per ogni linea e per ciascuna di essa deve essere predisposto un adeguato bilancio di massa;

b) ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie, per i rifiuti relativi alle linee diverse da autodemolizione, si applicano i criteri di cui alle lettere D) ed E) dell'allegato B all'ordinanza Commissariale 2196/2003;

c) l'operazione di smaltimento D15, ai sensi del d.lgs. 119/2020, potrà essere mantenuta/autorizzata soltanto per i rifiuti in regime di conto terzi, con linea di gestione separata, ovvero per rifiuti da autodemolizione diversi di quelli di cui all'art. 3 punto 1), lettera a) del d.lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.;

d) i rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica, messa in sicurezza, autodemolizione, sono da considerarsi rifiuti prodotti dall'azienda e andranno gestiti in regime di deposito temporaneo nei settori di impianto a tal fine previsti e separati da eventuali altre tipologie di stoccaggio. Deve essere richiesto e approvato l'elenco dei codici EER in uscita dall'impianto.

Premesso e considerato quanto sopra, Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e le successive modifiche ed integrazioni di cui al decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;

Vista l'ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia - Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

Vista la delibera del Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

Vista l'ordinanza 2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte die soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti;

Visto il d.lgs. 151 del 25.7.2005 - Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e i relativi allegati;

Visto il d.lgs. 152 del 03.4.2006 - Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. 209 del 24.6.2003 Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", come modificato dal d.lgs. 119/2020;

Visto il regolamento 331 del 31 marzo 2011 del Consiglio dell'Unione Europea recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento 715/2013 del 25 luglio 2013 della Commissione Europea recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all'elenco dei rifiuti;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121 del 21.01.2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

Visto il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 9 dell'8 aprile 2010. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";

Vista la legge regionale 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", che ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";

Visto il d.P.Reg. del 27.6.2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17.7.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della l.r. 3/2016;

Visto il d.P.Reg. 2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.6.2020, l'ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Viste le linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnici e gestionali - APAT; Per quanto sopra visto, considerato e ritenuto,

Decreta:

Art. 1

1. I provvedimenti autorizzativi per il rilascio/rinnovo/modifica di autorizzazioni finalizzate alla realizzazione e all'esercizio di impianti di trattamento dei veicoli fuori uso presenti sul territorio della Regione Siciliana, anche con gestione di rifiuti conto terzi e diversi da autodemolizione, compresi quelli i cui procedimenti sono tuttora in corso e in prosecuzione di attività ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152/2006, sono sottoposti d'ufficio a procedimento di revisione volto all'adeguamento dell'autorizzazione ai contenuti del presente decreto e in conformità alle vigenti norme di settore sui veicoli fuori uso d.lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. e alle norme di pianificazione sui rifiuti speciali in vigore nella Regione Siciliana.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli impianti per i quali alla data di pubblicazione del presente provvedimento sia già stata presentata istanza di rinnovo e con procedimento non ancora avviato dall'autorità competente.

3. I gestori di impianti di autodemolizione autorizzati ai sensi dell'art. 208 oppure dell'art. 29 sexies del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del d.lgs. 209/2003 e ss.mm.ii., con autorizzazione ancora in corso di validità, devono presentare istanza di revisione ai sensi dell'art. 1 entro sei mesi dalla pubblicazione sulla GURS del presente decreto, con le modalità di cui al successivo art. 3.

4. Il procedimento di revisione avverrà secondo quanto stabilito al successivo art. 3.

Art. 2

Disposizioni generali

1. La revisione dei provvedimenti ai sensi del presente decreto è finalizzato ad adeguare gli impianti di cui all'art. 1 alle vigenti norme in campo ambientale (d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii) e sui veicoli fuori uso (d.lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.).

2. Gli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso ricadenti nelle tipologie di cui all'art. 3 comma 1, lett.a) del d.lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. che svolgono le attività di cui alle lettere da g) ad n) dell'art. 3, comma 1 del d.lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. sono autorizzati esclusivamente all'esercizio delle operazioni R13, R12, R4.

3. L'autorizzazione all'operazione R4 è consentita soltanto per gli impianti che operano nel rispetto dei Regolamenti 333/2011 del 31 marzo 2011 del Consiglio dell'Unione Europea e 715/2013 del 25 luglio 2013 della Commissione Europea.

4. L'autorizzazione all'esercizio di operazioni diverse da quelle di cui al comma 2 del presente articolo, nonché di gestione rifiuti diversi dai veicoli fuori uso, è consentita a condizione che siano previste linee di gestione/trattamento separate da quelle dei veicoli fuori uso. Qualora un impianto esistente rientri in questa tipologia, ai fini del mantenimento della relativa gestione dei rifiuti deve essere presentato specifico progetto di adeguamento, redatto ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

5. Qualora l'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo rientri nelle casistiche di cui agli allegati III e IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, deve essere avviato il relativo procedimento presso il Dipartimento regionale dell'Ambiente, anche con le modalità di cui al successivo art. 3. Il procedimento di autorizzazione di competenza del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è sospeso fino alla pronuncia sulla compatibilità ambientale.

6. L'unico rifiuto in ingresso ad un impianto di esclusivo trattamento dei veicoli fuori uso è il codice EER 160104*. Qualora i predetti impianti intendessero mantenere la gestione di altre tipologie di rifiuti, ancorché compatibili con il layout impiantistico, ovvero richiedere la gestione di nuovi rifiuti, dovrà essere prevista, qualora non esistente e autorizzata, una specifica linea di gestione, separata da quella di autodemolizione. I rifiuti in stoccaggio dovranno essere mantenuti separati per ogni linea e per ciascuna di essa deve essere predisposto un adeguato bilancio di massa.

7. Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie, per i rifiuti relativi alle linee diverse da autodemolizione, si applicano i criteri di cui alle lettere D) ed E) dell'allegato B all'ordinanza Commissariale n. 2196/2003.

8. L'operazione di smaltimento D15, ai sensi del d.lgs. 119/2020, potrà essere mantenuta/autorizzata soltanto per i rifiuti in regime di conto terzi, con linea di gestione separata, ovvero per rifiuti da autodemolizione diversi di quelli di cui all'art. 3 punto 1), lettera a) del d.lgs. 209/2003 e ss.mm.ii..

9. I rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica, messa in sicurezza, autodemolizione, sono da considerarsi rifiuti prodotti dall'azienda e andranno gestiti in regime di deposito temporaneo nei settori di impianto a tal fine previsti e separati da eventuali altre tipologie di stoccaggio. Deve essere richiesto e approvato l'elenco dei codici EER in uscita dall'impianto.

Art. 3

Procedimento di revisione

1. Il procedimento di revisione per gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, è avviato d'ufficio entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla GURS del presente decreto.

2. Il procedimento di revisione per gli impianti di cui all'art. 1, comma 3 è avviato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa istanza.

3. La revisione dovrà essere presentata con le modalità previste al paragrafo 1.1 "Modalità di presentazione delle domande", delle prassi per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., approvate con d.D.g. 1008 del 27.9.2022.

4. La revisione dovrà essere presentata con la modulistica prevista al paragrafo 1.2 "Istanza", delle check list e modulistica per le prassi relative al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., approvate con d.D.g. 1007 del 27.9.2022; inoltre dovranno essere allegati:

- dichiarazione di accettazione di incarico del Direttore Tecnico e dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà attestante l'onorabilità del Direttore Tecnico - Modulo IF5 "Schema di accettazione nomina Direttore Tecnico e dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà attestante l'onorabilità del Direttore Tecnico";

- certificato di laurea o il diploma del Direttore Tecnico;

- attestato di formazione e/o curriculum vitae del Direttore Tecnico, riportante l'esperienza nella direzione tecnica di impianti di gestione rifiuti.

5. La procedura amministrativa di revisione avverrà con le modalità previste nel paragrafo 1.3 "Procedura amministrativa", delle prassi per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., approvate con d.D.g. 1008 del 27.9.2022.

6. L'autorità competente, all'avvio del procedimento di revisione, comunica ai gestori, qualora non già richiesto in seno al procedimento di rinnovo in corso, la documentazione tecnica e amministrativa necessaria al proseguimento dell'istruttoria. Ricevuta la predetta documentazione, l'autorità competente convoca la conferenza dei servizi secondo le modalità di cui ai commi da 3 a 11 dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, ovvero dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/2006.

7. Per gli impianti autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale il riesame è disposto ai sensi e con le modalità dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006.

8. Per gli impianti attualmente in esercizio per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, oppure l'autorità ambientale, in sede di revisione, valuti che gli stessi, in relazione alle modifiche intercorse nel tempo, ancorché autorizzate, siano da sottoporre a nuove procedure di valutazione ambientale, i gestori possono richiedere, nei termini previsti, l'applicazione dell'art. 29, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ai fini della prosecuzione delle attività. Il Dipartimento regionale dell'Ambiente, in qualità di autorità ambientale in materia di VIA, avviata la relativa istruttoria, concede con apposito provvedimento la prosecuzione delle attività al ricorrere dei presupposti di cui al predetto comma 3.

9. Il provvedimento di revisione e/o rinnovo dovrà avere i contenuti previsti nel Modulo IF 4 "Schema di approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e autorizzazione alla messa in esercizio dell'impianto", allegato alle check list e modulistica per le prassi relative al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., approvate con d.D.g. 1007 del 27.9.2022.

Art. 4

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della l.r. 21 del 12 agosto 2014, come modificato dall'art. 98, comma 6 della l.r. 9 del 07.5.2015 e sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento.

Il Dirigente generale

FOTI