
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 settembre 2022
G.U.R.I. 18 ottobre 2022, n. 244
Modifica al decreto 30 gennaio 1998 recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e al decreto 31 gennaio 1998 recante «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale».
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 »;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» ed, in particolare, l'art. 4 che al comma 1, ha previsto che «Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome» e al comma 2 ha indicato, in via transitoria, le discipline predette, tra le quali «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998 - S.O. n. 25, e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, S.O. n. 25, e successive modificazioni, recante «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;
Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 2011, su richiesta dell'allora Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, DGRUPS, prot. 32865 del 12 luglio 2011, ha espresso parere favorevole in ordine al «riconoscimento dell'equipollenza della specializzazione in medicina d'emergenza urgenza con la disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» e alla modifica, in una fase successiva, della denominazione della disciplina «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» con la denominazione «medicina d'emergenza-urgenza»;
Considerata l'esigenza di procedere alla predetta modifica della denominazione della disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza», collocata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nell'area medica e delle specialità mediche, con la denominazione «Medicina d'emergenza-urgenza» al fine di adeguarne la denominazione a quella della scuola di specializzazione in «medicina d'emergenza-urgenza»;
Considerato che l'ordinamento didattico di tutte le Scuole di specializzazione appartenenti all'area medica e delle specialità mediche, cui afferiscono anche medicina d'emergenza-urgenza, medicina interna, malattie dell'apparato respiratorio, malattie dell'apparato digerente, malattie dell'apparato cardiovascolare e geriatria, prevede nell'ambito del cd. «tronco comune» obiettivi formativi integrati, che rappresentano quella parte essenziale di conoscenze teoriche e pratiche comuni a tutte le discipline ricomprese nella predetta area;
Considerato che secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale 30 gennaio 1998 le specializzazioni, di area medica e delle specialità mediche, in «medicina interna», «malattie dell'apparato cardiovascolare», «malattie dell'apparato digerente» e «malattie dell'apparato respiratorio» sono già considerate equipollenti all'attuale disciplina di «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza»;
Considerato che secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale 31 gennaio 1998 le discipline di «geriatria» e «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» risultano già reciprocamente «affini»;
Considerato che gli specialisti in medicina d'emergenza-urgenza hanno acquisito durante la formazione specialistica adeguate conoscenze teoriche e competenze professionali nella diagnosi clinica e strumentale e nel trattamento, anche in condizioni di emergenza-urgenza, delle più diffuse patologie internistiche;
Considerata, altresì, l'esigenza di garantire ulteriori sbocchi professionali e di carriera agli specialisti in medicina d'emergenza-urgenza in altre discipline dell'area medica e delle specialità mediche, nonchè di ampliare la platea degli specialisti, in possesso delle necessarie competenze, che possono accedere agli incarichi nelle strutture di emergenza e urgenza;
Considerato che il citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 ha definito in via transitoria le discipline nelle quali possono essere conferiti «gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario», demandando la definizione delle stesse ad un successivo decreto del Ministro della sanità da emanare sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica della denominazione della disciplina di «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» con quella in «medicina d'emergenza-urgenza» con le procedure di cui al predetto art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 e di modificare contestualmente le tabelle allegate ai predetti decreti del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998;
Acquisito, in merito, il parere del Consiglio superiore di sanità, Sezione II, reso nella seduta del 5 agosto 2022;
Acquisito, altresì, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 14 settembre 2022;
Decreta:
1. Per le motivazioni di cui in premessa, la denominazione della disciplina di «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» istituita dall'art. 4, comma 2, lettera A - Area medica e delle specialità mediche, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, è modificata in «medicina d'emergenza-urgenza».
2. Nei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998, citati in premessa, la denominazione della disciplina di «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza», ove presente, è modificata in «medicina d'emergenza-urgenza».
3. La tabella B di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, è modificata come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.
4. Nella tabella allegata al decreto ministeriale 31 gennaio 1998, e successive modificazioni, al punto 9, le parole «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ed equipollenti» sono sostituite dalle parole «scuole equipollenti alla medicina d'emergenza-urgenza non già ricomprese tra le equipollenti a geriatria» e, al punto 13, le parole «geriatria ed equipollenti» sono sostituite dalle parole «scuole equipollenti alla geriatria non già ricomprese tra le equipollenti alla medicina d'emergenza-urgenza».
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2022
Il Ministro: SPERANZA
ALLEGATO A
Nella tabella B allegata al decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte, con riferimento alle discipline di seguito elencate, le seguenti specializzazioni:
Area medica e delle specialità mediche
Medicina interna
scuole equipollenti: medicina d'emergenza-urgenza;
Cardiologia
scuole equipollenti: medicina d'emergenza-urgenza;
Gastroenterologia
scuole equipollenti: medicina d'emergenza-urgenza;
Malattie dell'apparato respiratorio
scuole equipollenti: medicina d'emergenza-urgenza;
Geriatria
scuole equipollenti: medicina d'emergenza-urgenza;
Medicina d'emergenza-urgenza
scuole equipollenti: geriatria.