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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2122 DELLA COMMISSIONE, 10 ottobre 2019

G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/1674)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1 gennaio 2020

Applicabile dal: 14 dicembre 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 48, lettere b), c), d), e) ed f), l'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e l'articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

1) L'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme che esentano alcune categorie di animali e di merci da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, quando tale esenzione è giustificata. L'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme relative a compiti specifici di controllo ufficiale eseguiti dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità, relativamente al bagaglio personale dei passeggeri.

2) Tali norme sono sostanzialmente collegate tra loro e molte di esse sono destinate a essere applicate in parallelo. E' pertanto opportuno che tali norme, nell'interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l'applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione. Tali norme perseguono spesso scopi comuni e fanno riferimento ad attività complementari di operatori e autorità competenti. E' pertanto opportuno raggruppare tali norme in un unico regolamento delegato.

3) Quando si adottano norme che stabiliscono esenzioni da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, dovrebbero essere stabilite condizioni, ad esempio modalità di controllo adeguate, volte a garantire che non si incorra in rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante nel momento in cui tali animali e merci entrano nell'Unione.

4) Esenzioni da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per i prodotti che sono contenuti nei bagagli personali di viaggiatori, per i prodotti per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e per i prodotti che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati sono già presenti nella direttiva 97/78/CE del Consiglio (2). Per motivi di chiarezza giuridica e al fine di garantire un'applicazione coerente di tali esenzioni dato che la direttiva 97/78/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2019, è opportuno stabilire disposizioni relative a tali esenzioni nel presente regolamento. Tali esenzioni riguardano alcune categorie di animali e di merci che, pur entrando nell'Unione, non sono da immettere sul mercato.

5) Per garantire la coerenza della legislazione dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero continuare a eseguire i pertinenti controlli basati sul rischio allo scopo di prevenire l'introduzione nell'Unione di determinate specie esotiche invasive, conformemente al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

6) Al fine di facilitare la promozione delle attività scientifiche è giustificata l'esenzione da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di alcune categorie di animali e di merci destinati a scopi scientifici.

7) Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 destinati a scopi scientifici dovrebbero essere esentati da controlli di identità e fisici ai posti di controllo frontalieri, nel rispetto di determinate condizioni, dato che misure di protezione adeguate sono stabilite conformemente all'articolo 48 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

8) Conformemente all'articolo 48, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, dovrebbero essere esentati da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Per quanto riguarda le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, gli Stati membri dovrebbero eseguire controlli basati sul rischio. Nelle misure che disciplinano l'introduzione di tali partite o prodotti è opportuno considerare il possibile rischio di introduzione di agenti patogeni o malattie nell'Unione mediante l'introduzione di prodotti di origine animale.

9) Per garantire che i rischi per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante siano ridotti al minimo, gli Stati membri dovrebbero riesaminare almeno una volta all'anno le azioni e i meccanismi di controllo specifici per le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e aggiornare tali azioni e meccanismi ogni anno dopo la principale stagione degli spostamenti.

10) Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (6) stabiliscono norme relative a talune specie di animali da compagnia che accompagnano il proprietario o una persona autorizzata durante movimenti a carattere non commerciale nell'Unione da paesi terzi. E' opportuno ridurre al minimo gli oneri amministrativi legati a tali movimenti e allo stesso tempo garantire un livello di sicurezza sufficiente relativamente ai rischi per la salute pubblica e animale che ne derivano. Inoltre gli Stati membri dovrebbero autorizzare i movimenti nell'Unione di volatili da compagnia solo conformemente alla decisione 2007/25/CE della Commissione (7).

11) L'articolo 48, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme che esentano da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri gli animali da compagnia tenuti a fini privati non commerciali. Le norme sull'esenzione nel presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l'obbligo degli Stati membri di eseguire controlli ufficiali per garantire la conformità al regolamento (UE) n. 1143/2014 e al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (8).

12) Al fine di fornire ai cittadini informazioni chiare e accessibili in merito alle norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di determinate specie di animali da compagnia nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a mettere tali informazioni a disposizione del pubblico.

13) Il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali derivante dall'introduzione di malattie animali e agenti patogeni varia in base a diversi fattori, come il tipo di prodotto, la specie animale da cui sono stati ottenuti i prodotti e la probabilità della presenza di agenti patogeni. Per far fronte a tali rischi nel regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione (9) sono presenti norme unionali dettagliate volte a evitare l'introduzione di malattie animali e agenti patogeni. Dato che il presente regolamento stabilisce norme contemplate dal regolamento (CE) n. 206/2009, è opportuno abrogare tale regolamento a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

14) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (10) dovrebbe essere modificato per quanto riguarda l'esenzione di taluni campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici da controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri poiché l'oggetto rientra nell'ambito del presente regolamento.

15) Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 95 del 7.4.2017.

(2)

Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998).

(3)

Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014).

(4)

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016).

(5)

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013).

(7)

Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007).

(8)

Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006).

(9)

Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009).

(10)

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e di merci sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e i casi e le condizioni in cui le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità, relativamente al bagaglio personale dei passeggeri.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici»: campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici come definiti all'allegato I, punto 38, del regolamento (UE) n. 142/2011;

2) «IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;

3) «prodotti della pesca freschi»: prodotti della pesca freschi come definiti all'allegato I, punto 3.5, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

4) «prodotti della pesca preparati»: prodotti della pesca preparati come definiti all'allegato I, punto 3.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

5) «prodotti della pesca trasformati»: prodotti della pesca trasformati come definiti all'allegato I, punto 7.4, del regolamento (CE) n. 853/2004;

6) «animale da compagnia»: animale da compagnia come definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

7) «movimento a carattere non commerciale»: movimento a carattere non commerciale come definito all'articolo 4, punto 14, del regolamento (UE) 2016/429;

8) «alimenti per animali da compagnia»: alimenti per animali da compagnia come definiti all'allegato I, punto 19, del regolamento (UE) n. 142/2011.

(1)

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004).

(2)

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016).

Art. 3

Animali destinati a scopi scientifici

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2089)

1. Gli invertebrati destinati a scopi scientifici quali ricerca, attività educative o ricerca relativa ad attività di sviluppo del prodotto sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli eseguiti conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, a condizione che:

a) siano conformi alle prescrizioni in materia di salute animale fissate nelle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625;

b) il loro ingresso nell'Unione sia autorizzato preventivamente a tale scopo dall'autorità competente dello Stato membro (1) di destinazione;

c) una volta eseguite le attività connesse agli scopi scientifici, essi e i prodotti da essi derivati, ad eccezione delle quantità utilizzate a scopi scientifici, siano smaltiti o rispediti nel paese terzo di origine.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle api mellifere (Apis mellifera), ai bombi (Bombus spp.), ai molluschi appartenenti al phylum Mollusca e ai crostacei appartenenti al subphylum Crustacea.

(1)

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Art. 4

Campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all'analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2089 e modificato dall'art. 2 del Reg (UE) 2022/887)

1. L'autorità competente può esentare i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:

a) l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia preventivamente rilasciato all'utilizzatore dei campioni un'autorizzazione per la loro introduzione nell'Unione conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 e tale autorizzazione sia registrata in un documento ufficiale emesso da tale autorità;

b) siano accompagnati dal documento ufficiale di cui alla lettera a) o da una copia dello stesso fino a che raggiungono l'utilizzatore di cui alla lettera a) o, nel caso di cui alla lettera c), il posto di controllo frontaliero di entrata;

c) nel caso di ingresso nell'Unione attraverso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione, l'operatore presenti i campioni ad un posto di controllo frontaliero.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), l'autorità competente del posto di controllo frontaliero informa mediante l'IMSOC l'autorità competente dello Stato membro di destinazione dell'introduzione dei campioni.

3. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può esentare i campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all'analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa, da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:

a) l'autorità competente abbia rilasciato all'operatore responsabile dell'analisi o del controllo dei campioni, prima del loro ingresso nell'Unione, un'autorizzazione per la loro introduzione nell'Unione conformemente al paragrafo 4 e tale autorizzazione sia registrata in un documento ufficiale emesso da tale autorità;

b) i campioni siano accompagnati dal documento ufficiale di cui alla lettera a) o da una copia dello stesso, e, se richiesto dall'autorità competente, dal certificato o dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4, lettera b), o, se del caso, da qualsiasi documento prescritto dalle norme nazionali di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii), fino a che raggiungono l'operatore responsabile dell'analisi del prodotto e del controllo della qualità, analisi organolettica compresa.

Nel caso in cui i campioni di cui al primo comma entrino nell'Unione attraverso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione, l'operatore presenta tali campioni ad un posto di controllo frontaliero.

4. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione specifica quanto segue nell'autorizzazione per l'introduzione nell'Unione di campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all'analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa:

a) che i campioni provengono da paesi terzi o regioni di paesi terzi elencati:

i) nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (1), nel caso di campioni di prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2); o

ii) nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (3), nel caso di campioni di prodotti di origine animale che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692;

b) che il veterinario ufficiale ha compilato e firmato almeno il pertinente attestato di sanità animale per i campioni nel certificato o nella dichiarazione pertinenti redatti conformemente ai modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4);

I che, a seconda della merce, i campioni sono conformi:

i) alle prescrizioni pertinenti di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (5); o

ii) a norme nazionali conformemente all'articolo 230, paragrafo 2, all'articolo 234, paragrafo 3, e all'articolo 238, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, se applicabile;

d) le condizioni di sanità pubblica per:

- l'ingresso nello Stato membro di destinazione, che possono comprendere prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio dei campioni; e

- l'analisi o il controllo dei campioni da parte dell'operatore;

e) l'operatore responsabile dell'analisi o del controllo dei campioni, compreso un riferimento all'indirizzo dei locali dell'operatore cui sono destinati i campioni;

f) l'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali nei locali dell'operatore cui sono destinati i campioni; e

g) gli obblighi per l'operatore responsabile dell'analisi o del controllo di non mescolare i campioni con alimenti destinati all'immissione sul mercato, di tenere un registro dell'uso dei campioni e di smaltire i campioni dopo l'analisi del prodotto o il controllo di qualità conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

5. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione specifica nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 3, primo comma, lettera a), il quantitativo massimo di campioni esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(6)

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009).

Art. 5

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti destinati a scopi scientifici

1. Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono esenti da controlli di identità e fisici ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli eseguiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, a condizione che siano destinati a fini scientifici conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

2. L'autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita esegue controlli documentali sull'autorizzazione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. In caso di non conformità identificata o sospetta, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo può eseguire controlli di identità e fisici sulla partita o chiedere che tali controlli siano svolti dal responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento che è stata designata dall'autorità competente.

3. Se l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita chiede che i controlli di identità e fisici siano svolti dal responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento che è stata designata dall'autorità competente, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita informa mediante l'IMSOC l'autorità competente della stazione di quarantena o della struttura di confinamento dei risultati dei controlli documentali e della successiva partenza della partita per la stazione di quarantena o la struttura di confinamento. L'autorità competente della stazione di quarantena o della struttura di confinamento informa mediante l'IMSOC l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita dell'arrivo della partita alla stazione di quarantena o alla struttura di confinamento. L'autorità competente della stazione di quarantena o della struttura di confinamento svolge i controlli di identità e fisici.

Art. 6

Prodotti di origine animale e prodotti compositi a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, che non vengono scaricati e sono destinati al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri

1. I prodotti di origine animale e i prodotti compositi sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:

a) siano destinati al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; e

b) non vengano scaricati sul territorio dell'Unione.

2. Il trasferimento diretto di merci di cui al paragrafo 1 scaricate in un porto da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali è esente da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:

a) avvenga conformemente all'accordo dell'autorità competente del posto di controllo frontaliero; e

b) avvenga in regime di sorveglianza doganale.

3. L'operatore responsabile delle merci di cui al paragrafo 1 chiede l'accordo di cui al paragrafo 2, lettera a), prima del trasferimento di tali merci da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali.

Art. 7

Merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al loro impiego o consumo personale

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2089)

I prodotti di origine animale, i prodotti compositi, i prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e destinati al loro impiego o consumo personale sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che appartengano ad almeno una delle seguenti categorie:

a) merci elencate all'allegato I, parte 1, a condizione che la quantità in ciascuna categoria non superi il limite di peso di due chilogrammi;

b) prodotti della pesca freschi eviscerati o prodotti della pesca preparati o prodotti della pesca trasformati, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite;

c) merci diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e diverse da quelle di cui all'allegato I, parte 2, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;

d) piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti;

e) merci, diverse dalle piante da impianto, provenienti da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino o Svizzera;

f) prodotti della pesca provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia;

g) merci, diverse dalle piante da impianto e diverse dai prodotti della pesca, provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi.

Art. 8

Informazioni sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al loro impiego o consumo personale

1. In tutti i punti di entrata nell'Unione l'autorità competente presenta informazioni per mezzo di uno dei manifesti di cui all'allegato II, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di introduzione nell'Unione, collocati in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.

2. L'autorità competente può integrare le informazioni di cui al paragrafo 1 con informazioni aggiuntive, comprendenti:

a) le informazioni di cui all'allegato III;

b) informazioni adeguate alle condizioni locali.

3. Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori aeroportuali, portuali e ferroviari e le agenzie di viaggi:

a) richiamano l'attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite all'articolo 7 e al presente articolo, in particolare fornendo le informazioni di cui agli allegati II e III;

b) accettano che l'autorità competente presenti le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nei loro locali in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.

Art. 9

Controlli ufficiali specifici sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri

1. Per le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri, le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e con gli operatori responsabili di altri punti di entrata, organizzano controlli ufficiali specifici presso i punti di entrata nell'Unione. Tali controlli ufficiali specifici sono basati sul rischio ed efficaci.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a) mirano in particolare a individuare la presenza di merci di cui all'articolo 7;

b) mirano a verificare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 7; e

c) sono eseguiti mediante mezzi appropriati, che possono comprendere l'uso di apparecchi di scansione o di cani da ricerca specificamente addestrati, per passare al vaglio un volume ingente di merci.

3. Le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili che eseguono i controlli ufficiali specifici:

a) mirano a identificare le merci non conformi alle norme stabilite all'articolo 7;

b) garantiscono che le merci non conformi identificate siano sequestrate e distrutte conformemente alla legislazione nazionale e, se del caso, conformemente agli articoli da 197 a 199 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

c) riesaminano, almeno una volta l'anno e prima del 1° ottobre, le azioni e i meccanismi applicati, stabiliscono il livello di conformità raggiunto e, in base al rischio, adeguano se necessario tali azioni e meccanismi per conseguire gli obiettivi stabiliti al paragrafo 2, lettere a) e b).

4. Il riesame di cui al paragrafo 3, lettera c), garantisce che i rischi per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante siano ridotti al minimo.

Il riesame tiene conto:

a) dei dati raccolti sul numero approssimativo di partite che violano le norme stabilite all'articolo 7;

b) del numero di controlli ufficiali specifici eseguiti;

c) del quantitativo totale di partite sequestrate e distrutte rinvenute nei bagagli personali dei passeggeri e non conformi all'articolo 7; e

d) di qualsiasi altra informazione pertinente.

(1)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).

Art. 10

Piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio

(modificato dall'art. 2 del Reg (UE) 2022/887)

1. Piccole partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che appartengano ad almeno una delle categorie elencate all'articolo 7, lettere da b) a g).

2. Gli Stati membri eseguono controlli ufficiali specifici su tali merci conformemente all'articolo 9.

3. I servizi postali richiamano l'attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite al paragrafo 1, in particolare fornendo le informazioni di cui all'allegato III.

Art. 11

Animali da compagnia

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2089 e dall'art. 2 del Reg (UE) 2022/887)

Gli animali da compagnia che entrano nell'Unione durante un movimento a carattere non commerciale sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli ufficiali eseguiti conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 e diversi dai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2006, come segue:

a) animali delle specie elencate all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013 che:

i) rispondono alle condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e sono oggetto di movimenti da un territorio o un paese terzo elencato all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all'articolo 33 e, se pertinente, a controlli a campione conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013; o

ii) rispondono alle condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e sono oggetto di movimenti da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013 e, se pertinente, a controlli a campione conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento; o

iii) rispondono alle condizioni stabilite all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento e ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento; o

iv) rispondono alle condizioni stabilite all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) di tale regolamento;

b) uccelli elencati all'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 che rispondono alle condizioni stabilite:

i) al regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione (1) e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione (2), a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013; o

ii) all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;

c) uccelli elencati all'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 che sono spostati da un territorio o un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/1933;

d) animali di specie diverse dagli uccelli, elencati all'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021).

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE (GU L 396 del 10.11.2021).

Art. 12

Informazioni sugli animali da compagnia

1. In tutti i punti di entrata nell'Unione l'autorità competente presenta informazioni nel manifesto di cui all'allegato IV, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di introduzione nell'Unione, su grandi cartelloni collocati in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.

2. Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori aeroportuali, portuali e ferroviari, accettano che l'autorità competente presenti le informazioni di cui al paragrafo 1 nei loro locali in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.

Art. 13

Abrogazione del regolamento (CE) n. 206/2009

1. Il regolamento (CE) n. 206/2009 è abrogato con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2019.

2. I riferimenti all'atto abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Art. 14

Modifica del regolamento (CE) n. 142/2011

All'articolo 27 del regolamento (CE) 142/2011, il paragrafo 2 è soppresso.

Art. 15

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

ALLEGATO I

(modificato e integrato dall'art. 2 del Reg (UE) 2022/887 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1674)

PARTE 1

Elenco delle merci di cui all'articolo 7, lettera a)

1. Latte in polvere per lattanti, altre formule per lattanti e alimenti a fini medici speciali, purché tali prodotti:

i) non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura;

ii) siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e

iii) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso; e

iv) siano destinati all'impiego da parte dei passeggeri.

2. Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute, purché tali prodotti:

i) siano destinati all'animale da compagnia che accompagna il passeggero;

ii) siano a lunga conservazione;

iii) siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e

iv) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

PARTE 2

Elenco delle merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 7, lettera c)

Codice della nomenclatura combinata ((*)) Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni
ex capitolo 2 (0201 -0210) Carni e frattaglie commestibili Tutte, escluse le cosce di rana (codice NC 0208 90 70)
0401 -0406 Latte e derivati del latte Tutti
ex 0504 00 00 Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati Tutti, esclusi gli involucri
ex 0511 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dell'allegato I, parte seconda, sezione I, capitoli 1 o 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87, non atti all'alimentazione umana Solo gli alimenti per animali da compagnia
1501 00 Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 Tutti
1502 00 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 Tutti
1503 00 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati Tutti
1506 00 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Tutti
1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti; preparazioni alimentari a base di tali prodotti Tutti, esclusi gli insetti
1602 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue o di insetti Tutte, esclusi gli insetti
1702 11 00 1702 19 00 Lattosio e sciroppo di lattosio Tutti
ex 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi
ex 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi le paste alimentari, le tagliatelle e i cuscus a lunga conservazione non contenenti carne ((**))
ex 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi i prodotti della panetteria, i prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), le cialde e le cialdine, le fette biscottate, il pane tostato e i prodotti simili tostati, le chips e gli snack croccanti a lunga conservazione non contenenti carne ((***))
ex 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 ((****)) Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi
ex 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi le chips di patate e gli snack croccanti di patate a lunga conservazione, atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati e non contenenti carne ((*****))
ex 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi
ex 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi i brodi per minestre e gli aromi confezionati per il consumatore finale a lunga conservazione e non contenenti carne ((******))
ex 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao Solo le preparazioni contenenti latte
ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), a lunga conservazione e non contenenti carne ((*******))
ex 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali Solo gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare per cani e le miscele di farine contenenti carne o latte, o entrambi

Note:

1. Colonna 1: qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere esaminati e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, quest'ultimo è contrassegnato con «ex» (ad esempio ex 19 01: sono da includere solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi).

2. Colonna 2: la descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

3. Colonna 3: questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.

_____________

((*)) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

((**)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021).

((***)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.

((****)) La voce 2006 legge: «Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)».

((*****)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.

((******)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.

((*******)) In conformità al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2089.

ALLEGATO III

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2089, dall'art. 2 del Reg (UE) 2022/887 e dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1674)

Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Considerato il rischio di introduzione di malattie nell'Unione europea (UE) [*1], esistono procedure rigorose per l'introduzione di alcuni prodotti di origine animale nell'UE. Queste procedure non si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra gli Stati membri dell'UE né ai prodotti di origine animale provenienti in piccole quantità per il consumo personale da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Tutti i prodotti di origine animale non conformi a queste norme devono essere consegnati all'arrivo nell'UE per essere ufficialmente eliminati. La mancata dichiarazione di questi prodotti può comportare un'ammenda o l'avvio di un procedimento giudiziario.

Le seguenti merci possono essere introdotte nell'UE purché rispettino le condizioni e i limiti di peso di cui ai punti da 1 a 5.

1. Piccole quantità di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, da altre formule per lattanti, dagli alimenti a fini medici speciali e dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute)

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, da altre formule per lattanti, dagli alimenti a fini medici speciali e dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute) a condizione che esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e il loro peso non superi i 10 chilogrammi a persona.

2. Latte in polvere per lattanti, altre formule per lattanti e alimenti a fini medici speciali

Potete portare nell'UE solo scorte personali di latte in polvere per lattanti, altre formule per lattanti e alimenti a fini medici speciali a condizione che:

- esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi a persona e che:

a) i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,

b) i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e

c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;

- esse provengano da altri paesi (diversi dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi a persona e che:

a) i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,

b) i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e

c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso

3. Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute

Potete portare nell'UE solo scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute dell'animale che accompagna il passeggero a condizione che:

- esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi a persona e che:

a) i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,

b) i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e

c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;

- esse provengano da altri paesi (diversi dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi a persona e che:

a) i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,

b) i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e

c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

4. Piccole quantità di prodotti della pesca per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di prodotti della pesca (compresi i pesci freschi, essiccati, cucinati, salati o affumicati e alcuni crostacei e molluschi, quali gamberetti, astici, cozze morte e ostriche morte) a condizione che:

- il pesce fresco sia eviscerato,

- il peso a persona dei prodotti della pesca non superi i 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite.

Queste restrizioni non si applicano ai prodotti della pesca provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia.

5. Piccole quantità di altri prodotti di origine animale per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell'UE altri prodotti di origine animale, come ad esempio il miele, le ostriche vive, le cozze vive o le lumache, a condizione che:

- essi provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e il loro peso cumulato non superi i 10 chilogrammi a persona,

- essi provengano da altri paesi (diversi delle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e il loro peso cumulato non superi i due chilogrammi a persona.

Preghiamo di notare che potete portare o inviare nell'UE piccole quantità di prodotti di origine animale appartenenti a più di una delle cinque precedenti categorie (punti da 1 a 5) a condizione che esse siano conformi alle regole indicate in ciascuno dei rispettivi punti.

6. Quantità superiori di prodotti di origine animale

Potete portare o inviare nell'UE quantità superiori di prodotti di origine animale se sono conformi ai requisiti previsti per gli invii commerciali, comprendenti:

- i requisiti di certificazione, secondo quanto stabilito nel corrispondente certificato ufficiale dell'UE,

- la presentazione delle merci, con l'adeguata documentazione, a un posto di controllo frontaliero dell'UE all'arrivo nell'UE.

7. Prodotti esenti

I seguenti prodotti sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/630:

- prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolato bianco e altre preparazioni alimentari non contenenti cacao, e prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao;

- paste alimentari, tagliatelle e cuscus;

- prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (ad esempio cereali da prima colazione, muesli, granola), e preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali;

- prodotti della panetteria, prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, e chips e snack croccanti (compresi le chips di patate e gli snack croccanti di patate);

- olive ripiene di pesce;

- estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate;

- cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati;

- miso contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre e salsa di soia contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre;

- brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;

- integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano);

- liquori.

I prodotti composti nella cui composizione sono presenti, come prodotti di origine animale, solo enzimi, aromi, additivi o vitamina D3 sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/630.

_____________

[*1] Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente allegato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.