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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1386 DELLA COMMISSIONE, 9 agosto 2022

G.U.U.E. 10 agosto 2022, n. L 208

Regolamento che proroga una deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Toscana e Liguria).

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 agosto 2022

Applicabile dal: 1° novembre 2021 al 31 marzo 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) Il 4 ottobre 2011 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 (2) che, per la prima volta, ha istituito una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 fino al 31 marzo 2014 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Toscana e Liguria). Una proroga di tale deroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 della Commissione (3), scaduto il 31 marzo 2018. Un'ulteriore proroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1634 della Commissione (4), scaduto il 31 marzo 2021.

2) Il 10 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta di proroga di tale deroga per quanto riguarda l'uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle sue acque territoriali delle regioni Toscana e Liguria.

3) L'Italia ha fornito motivazioni tecniche e scientifiche aggiornate per il rinnovo della deroga.

4) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, il 14 ottobre 2021 l'Italia ha adottato il relativo piano di gestione mediante decreto (5) («piano di gestione italiano»).

5) La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dall'Italia per navi aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito del suddetto piano di gestione italiano adottato conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 («piano di gestione») il 14 ottobre 2021.

6) La richiesta riguarda 117 navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 14 m e con uno sforzo totale di 5 886,9 kW; il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

7) Le suddette navi sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

8) In occasione della riunione plenaria svoltasi dal 22 al 26 marzo 2021 (6), il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ha esaminato la richiesta di proroga della deroga da parte dell'Italia e il progetto di piano di gestione ad essa correlato.

9) La valutazione globale dello CSTEP è positiva e il progetto di piano di gestione contiene gli elementi principali a sostegno della richiesta. Le informazioni riguardanti la biologia, l'ecologia, la flotta e lo sforzo sono presentate correttamente. L'Italia è stata invitata a esaminare alcuni elementi che necessitavano di ulteriori chiarimenti sull'ubicazione delle operazioni di pesca, sul livello di attivazione delle misure di salvaguardia e sui tempi di risposta a livello di gestione. Al fine di affrontare tali questioni, le autorità italiane hanno accettato di fornire i dati supplementari richiesti. La deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

10) La proroga della deroga chiesta dall'Italia riguarda un numero limitato di navi e, tenuto conto sia delle dimensioni ridotte della piattaforma continentale che della distribuzione geografica della specie bersaglio, vi sono vincoli geografici specifici che limitano i fondali di pesca interessati.

11) Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto le sciabiche da natante hanno le caratteristiche tecniche necessarie.

12) Come indicato al considerando 9, lo CSTEP ha chiesto dati supplementari sulla distribuzione spaziale delle operazioni di pesca in relazione alla distribuzione degli habitat di prateria. L'Italia ha fornito tali dati supplementari che confermano la zona di pesca e l'assenza di sovrapposizioni con le praterie di Posidonia. Inoltre, per quanto riguarda l'impatto sul fondale, le osservazioni effettuate a bordo durante le campagne di pesca hanno dimostrato che la sciabica funziona in maniera efficace solo su fondali puliti, sabbiosi o fangosi. Quanto precede consente di concludere che la pesca con sciabiche da natante non ha un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettiva, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondale; la raccolta di materiale dal fondale danneggerebbe infatti la specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte.

13) Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti.

14) Le attività di pesca in questione non interferiscono con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

15) Questo tipo di pesca, inoltre, non ha un impatto significativo sull'ambiente marino poiché le sciabiche da natante sono attrezzi molto selettivi e non entrano in contatto con il fondale.

16) I requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), non sono applicabili in quanto riferibili ai pescherecci da traino.

17) L'Italia ha autorizzato una deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva, ha un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

18) Sebbene l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 sia stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241, l'allegato IX, parte B, punto 4, di quest'ultimo ammette che si continuino ad applicare deroghe alle dimensioni di maglia minime sulla base di determinate condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo. Tali deroghe avrebbero dovuto essere in vigore il 14 agosto 2019, non comportano un deterioramento delle norme di selettività, in particolare in termini di aumento delle catture di novellame, e mirano a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 di tale regolamento. La proroga richiesta soddisfa le condizioni di cui sopra.

19) Svolgendosi in acque poco profonde, a una distanza molto ravvicinata dalla costa, all'interno della fascia di tre miglia nautiche, le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività di altre navi.

20) Il piano di gestione regolamenta l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime. Inoltre, stando al punto 6 del piano di gestione italiano, la pesca dell'Aphia minuta è limitata a una campagna di pesca compresa tra il 1° novembre e il 31 marzo di ogni anno e a un massimo di 60 giorni per imbarcazione per ciascuna campagna.

21) Le sciabiche da natante sono altamente selettive e non catturano cefalopodi.

22) Il piano di gestione include misure di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

23) Le attività di pesca in questione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8).

24) E' quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta per tre anni.

25) L'Italia dovrebbe trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

26) E' opportuno limitare la durata della deroga al fine di consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo l'elaborazione di un piano di gestione più efficace suffragato da maggiori dati scientifici.

27) Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1634 è giunta a scadenza il 31 marzo 2021 e la campagna di pesca ha inizio il 1° novembre di ogni anno, al fine di garantire continuità giuridica il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2021.

28) Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

29) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 409 del 30.12.2006.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione, del 4 ottobre 2011, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 260 del 5.10.2011).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 333 del 19.12.2015).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1634 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 272 del 31.10. 2018).

(5)

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 297, 15.12.2021.

(6)

Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - relazione sulla 66a riunione plenaria (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, disponibile all'indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/2851300

(7)

Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019).

(8)

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).

Art. 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla costa della Liguria e della Toscana, ai pescherecci che praticano la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante a condizione che essi:

a) siano registrati presso le Direzioni marittime di Genova e Livorno, rispettivamente;

b) abbiano un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca messo in atto; e

c) siano titolari di un'autorizzazione di pesca e operino nell'ambito del piano di gestione adottato dall'Italia in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Art. 2

Piano di monitoraggio e relazione

Entro il 1° novembre 2022 l'Italia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

Art. 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN