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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 dicembre 2022

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 20 gennaio 2023, n. 16

Riparto parziale dell'incremento di 9,2 milioni di euro, per l'anno 2022, del Fondo di cui all'art. 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione, per la prima rata 2022, dall'IMU per gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), stabilendo, altresì, che le disposizioni dei commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che in base al citato comma 739 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'imposta municipale propria (IMU) si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti e che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 177, il quale dispone:

- al comma 1, che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria, per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativa alle tipologie di immobili ivi individuate alle lettere da a) a b-bis);

- al comma 2, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo con una dotazione iniziale di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" ed in particolare l'articolo 78, il quale prevede:

- al comma 1, che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa alle tipologie di immobili ivi indicate alle lettere da a) ad e);

- al comma 3, che l'imposta municipale propria non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d) del medesimo articolo, ovvero per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- al comma 5 che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, il citato Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, è incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e che, alla ripartizione dei relativi incrementi, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VALUTATO che il comma 6 del menzionato articolo 78 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dai comma 1 e 5 dello stesso articolo, pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTO, altresì, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare gli articoli 9, 9-bis e 13-duodecies, i quali, tra l'altro, prevedono che:

- ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del menzionato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività' riferite ai codici ATECO riportati, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 al medesimo decreto-legge;

- il Fondo di cui al precitato articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia incrementato, rispettivamente, di 112,7 e di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020 - questi ultimi incrementabili fino ad un massimo di ulteriori 23,7 milioni di euro - e ripartito con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del menzionato decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTI i precedenti decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020, del 10 dicembre 2020 e del 16 aprile 2021, con i quali, al fine di ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalle esenzioni, per l'anno 2020, dall'imposta municipale propria disposte dai decreti-legge sopra richiamati, è stata parzialmente ripartita la dotazione per il medesimo anno 2020 del Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, come incrementato dall'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 e dagli articoli 9, 9-bis e 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 599, della citata legge n. 178 del 2020, il quale dispone che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativa alle tipologie di immobili ivi indicate, ed il successivo comma 601 del medesimo articolo 1, il quale prevede che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal citato comma 599, il Fondo di cui al più volte menzionato articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021 e che alla ripartizione di tale incremento si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 giugno 2021, con il quale l'incremento di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo in argomento, disposto dal predetto comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, è stato parzialmente ripartito nella misura di euro 63.095.959,05;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 agosto 2021 con il quale è stato interamente ripartito l'incremento di 9,2 milioni di euro per l'anno 2021 del medesimo Fondo, disposto dal richiamato articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 3 del medesimo articolo;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica";

CONSIDERATO che l'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 176 del 2022 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

RITENUTO, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge 176 del 2022, di dover ora procedere al riparto dell'incremento di 9,2 milioni di euro per l'anno 2022 del medesimo Fondo, disposto dal richiamato articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, limitatamente al ristoro della prima rata IMU 2022, attribuendo a ciascun ente il 50% di quanto assegnato per l'anno 2021, per l'importo complessivo di 4,6 milioni di euro;

VISTO l'allegato B "Nota metodologica" al richiamato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020, del quale costituisce parte integrante, in cui sono definiti, tra gli altri, i criteri e le modalità per il ristoro ai comuni della perdita di gettito connessa alle esenzioni dall'imposta municipale propria riconosciute per l'anno 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Riparto parziale dell'incremento di 9,2 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. L'incremento di 9,2 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previsto dall'articolo 78, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è parzialmente ripartito - per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione per la prima rata 2022 dall'imposta municipale propria per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate - per la somma complessiva di 4,6 milioni di euro, sulla base degli importi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo analogo decreto si provvederà al riparto del rimanente importo di 4,6 milioni di euro.

3. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta gli importi, come specificati nell'allegato A, sono erogati per il tramite delle Regioni stesse.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro dell'Interno

PIANTEDOSI

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze 

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