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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 13 aprile 2022, n. 125

- Allegato al Comunicato Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica pubblicato nella G.U.R.S. 3 febbraio 2023, n. 5

Approvazione del riparto definitivo delle somme spettanti per il 2021 ai comuni a titolo di trasferimenti regionali, autorizzati dal comma 1, articolo 6 della legge regionale n. 15/2014 [N.d.R. recte: comma 1, articolo 6 della legge regionale n. 5/2014] e s.m.i. e autorizzati dal comma 1, articolo 1 della legge regionale n. 9/2020 e s.m.i.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni", come modificato con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 e s.m.i;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 che ha approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2021-2023;

VISTA la Delibera n. 168 del 21 aprile 2021 con la quale la Giunta regionale, tra l'altro, ha approvato il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022", con la quale il Governo della Regione - ai sensi delle relative disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 118/20211 [N.d.R. recte: D.Lgs. n. 118/2011] e s.m.i. - è stato autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2022 e, comunque non oltre il 30 aprile 2022, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2022 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2021-2023 di cui alla citata legge regionale 15 aprile 2021, n. 10;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale sono stati previsti i trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani e che, tra l'altro, prevede l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di "spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità";

VISTO il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. a) e dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29 e dall'art. 2, comma 21, della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 che autorizza per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 335.000.000,00 euro, per le finalità di cui al sopra citato comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

VISTO il comma 1, lett. a), dell'art. 2 della sopra citata legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022, che prevede che la limitazione in dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica all'erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti regionali destinati ai comuni per l'anno 2021, iscritta nel bilancio dell'anno 2022 in attuazione del comma 4 dell'art. 6 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, a valere sulla richiamata assegnazione per l'anno 2021, con le norme di seguito specificate sono stati autorizzati i seguenti interventi:

- compartecipazione regionale ai contributi statali in favore dell'associazionismo comunale per l'anno 2021, pari a 679.535,19 euro, prevista dal comma 1 art. 24 legge regionale n. 9/2021;

- contributo straordinario di 1.250.000,00 euro per difficoltà riferite al fenomeno migratorio per i comuni di Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta, Porto Empedocle e Siculiana previsto dal comma 1 art. 25 Legge Regionale n. 9/2021;

- contributo straordinario di 2.775.000,00 euro in favore del comune di Comiso per la società di gestione aeroportuale SOACO S.p.A. previsto dal comma 2 art. 25 L.r. n. 9/2021;

- contributo straordinario destinato al comune di Agrigento di 1.000.000,00 euro per le finalità di cui all'art. 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985 n. 34, previsto dalla lett. a) del comma 4 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;

- contributo straordinario destinato al comune di Siracusa di 1.000.000,00 euro per le finalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985 n. 34 e s.m.i., previsto dalla lett. b) del comma 4 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;

- contributo straordinario per il centro storico di Ragusa di 1.000.000,00 euro per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981 n. 61, previsto dalla lett. c) del comma 4 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;

- contributo straordinario di 1.000.000,00 euro al comune di Messina e ai comuni della riviera jonica per i danni degli eventi alluvionali del 2009, previsto dalla lett. d) del comma 4 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;

- contributo straordinario una tantum di 1.000.000,00 euro in favore dei comuni che hanno concluso processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato del periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e l'entrata in vigore dell'art. 3 della L,r. n. 27/2016 e s.m.i., previsto dalla lett. e) del comma 4 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;

- riserva per complessivi 1.000.000,00 euro prevista dal comma 7 dell'art. 25 della L.r. n. 9/2021 - nell'ambito dei trasferimenti regionali per l'anno 2021 di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - in favore dei comuni che nell'anno 2020 hanno conseguito la "Bandiera blu" e la "Bandiera verde";

- riserva di 3.000.000,00 euro prevista dal comma 8 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021 - nell'ambito dei trasferimenti regionali per l'anno 2021 di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - in favore dei comuni che nell'anno 2020 hanno superato la soglia del 65 per cento della raccolta differenziata in materia di RSU;

- riserva di 5.000.000 euro in favore delle comunità alloggio per disabili psichici, prevista dal comma 9 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;

- contributo di 6.000.000,00 euro in favore dei comuni delle Isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare, previsto dal comma 10 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;

- riserva per complessivi 1.300.000,00 euro prevista dal comma 11 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021- nell'ambito dei trasferimenti regionali per l'anno 2021 di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - in favore dei comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" e quello di "Borgo dei Borghi";

- Applicazione, per l'anno 2021, delle disposizioni del comma 7 ter dell'art. 30 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i., richiamate dall'art. 9, comma 3, della L.r. n. 15/2017 e s.m.i. (stabilizzazioni "con copertina quinquennale"), ai sensi del comma 1 dell'art. 26 L.r. n. 9/2021 per complessivi 1.970.000,00 euro;

- contributo di 2.203.264,74 di euro destinato a far fronte ad emergenze finanziarie dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario dal 2011 al 2020 in ragione del costo di ogni dipendente che risulti in soprannumero (artt. 6/8bis L.r. n. 9/2015 - art. 1/9 L.r. n. 27/2016 - art. 19/5 L.r. n. 8/2017 - art. 3 L.R. n. 19/2017 - art. 4 L.r. n. 15/2019 - art. 33 L.r. n. 9/2021);

- riserva di 6.500.000,00 euro da destinare alle spese per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori prevista dal comma 6 dell'art. 47 L.r. n. 9/2021;

- riserva di 1.500.000,00 euro destinata al rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori dei comuni in dissesto prevista dal comma 6 dell'art. 47 della L.r. n. 9/2021;

- contributo alle Associazioni di comuni e loro amministratori, previsto dall'art. 9 della L.r. n. 8/2018 e determinato in 800.000,00 euro dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nelle sedute del 19 luglio 2018 e del 30 ottobre 2018;

- riserva di 10.000.000,00 euro destinate, ai sensi del c. 7 dell'art. 36 della L.r. n. 9/2021, alle misure di stabilizzazione e di fuoriuscita del personale ASU di cui, successivamente, € 5.000.000,00 sono stati destinati ai Comuni dell'agrigentino per emergenza idrica (AICA);

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. (come modificato, in ultimo, dal comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che, testualmente, recita: con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione - autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni e un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), ed al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate;

VISTO il comma 15 del citato art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. il quale, ai fini del riparto delle risorse in argomento, prescrive di garantire ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 156 del d.lgs. n. 267/2000, un'assegnazione di parte corrente complessiva non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTO il comma 15 bis del citato art. 7 della L.r. n. 3/2016 (introdotto dal comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che prescrive di assicurare ai comuni delle Isole minori un'assegnazione non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, prevede l'obbligo per i comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di "spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità";

VISTO il comma 1 quater dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, stabilisce che i comuni in stato di dissesto non sono tenuti all'obbligo sopra richiamato;

VISTA la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la quale prevede che la Regione garantisce la copertura della quota complementare del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati - non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 - mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

VISTO il comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTI il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 e s.m.i. i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTO il comma 3 dell'art. 25 della L.r. n. 9/2021 il quale prevede che, a sostegno dei comuni che entro il 2020 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio 2021-2023, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTA la legge regionale 10 febbraio 2021, n. 3 che ha istituito (per distacco dal comune di Trapani) il comune di Misiliscemi e che, in particolare, all'articolo 6 prevede che i comuni interessati siano tenuti a predisporre, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione territoriale;

CONSIDERATA la necessità di procedere a determinare cumulativamente le somme da assegnare ai Comuni Trapani e Misiliscemi a titolo di quarta trimestralità dei trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2021, nella considerazione che il relativo importo dovrà essere determinato quale differenza tra le somme dovute in base al riparto definitivo e quanto già erogato al comune di Trapani a titolo di 1^, 2^ e 3^ trimestralità dei predetti trasferimenti, sulla scorta del riparto provvisorio;

VISTO il D.A. 190 dell'1 luglio 2021 con il quale - in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 17 giugno 2021 - è stato approvato il riparto provvisorio della somma complessiva di € 287.033.860,04 a titolo di trasferimenti correnti per l'anno 2021 in favore dei comuni dell'Isola;

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento è stata altresì autorizzata, l'assegnazione in favore dei Comuni delle ulteriori risorse disponibili da erogare a titolo di prime tre trimestralità dei trasferimenti di parte corrente per l'anno 2021, con riserva di disporre l'assegnazione delle ulteriori risorse al verificarsi delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 113 della L.r. 15 aprile 2021, n. 9, nonché di determinare la quarta trimestralità a seguito del riparto definitivo dei trasferimenti medesimi;

VISTO il documento (trasmesso con nota prot. n. 6048 del 21 marzo 2022) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 16 marzo 2022 nel corso della quale - con riferimento ai trasferimenti correnti destinati ai comuni per l'anno 2021 - è stato convenuto di procedere al riparto definitivo confermando le medesime fasce demografiche considerate in sede di riparto provvisorio, ed incrementando di un punto percentuale il peso da attribuire al criterio della popolazione (rispetto a quanto operato nell'anno 2019) per tutte le fasce demografiche;

CONSIDERATO che, al netto delle riserve di legge, le assegnazioni ai comuni siciliani di cui al comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., da ripartire per l'anno 2021, risultano rideterminate per un importo complessivo pari ad 286.022.200,07 euro;

CONSIDERATO necessario, in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali del 16 marzo 2022, disporre il riparto definitivo dei trasferimenti regionali per l'anno 2021 procedendo a:

- assegnare alle seguenti 8 classi demografiche - tenuto conto della disposizione di cui al comma 15 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i - gli importi complessivi sotto specificati, garantendo alle fasce con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il medesimo importo complessivo assegnato per l'anno 2015,

- 1^ fascia - Comuni con pop. inferiore ai 1.000 abitanti € 13.806.705,37

- 2^ fascia - Comuni con pop. inferiore ai 3.000 abitanti € 55.784.576,06

- 3^ fascia - Comuni con pop. inferiore ai 5.000 abitanti € 54.547.373,61

- 4^ fascia - Comuni con pop. inferiore ai 10.000 abitanti € 39.285.439,46

- 5^ fascia - Comuni con pop. inferiore ai 20.000 abitanti € 28.568.015,96 

- 6^ fascia - Comuni con pop. inferiore ai 60.000 abitanti € 41.879.170,74

- 7^ fascia - Comuni con pop. inferiore ai 100.000 abitanti € 12.027.815,49

- 8^ fascia - Comuni con pop. superiore ai 99.999 abitanti € 34.044.310,40;

- attribuire, in applicazione del comma 1 dell'art. 6 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i., ai due criteri principali (popolazione e assegnazione 2019) i seguenti pesi, differenziati per singole classi demografiche:

Fascia Peso "popolazione" Peso "assegnazione 2019"
1^ fascia 13 % 87 %
2^ fascia 12 % 88 %
3^ fascia 11 % 89 %
4^ fascia 10 % 90 %
5^ fascia 9% 91 %
6^ fascia 8 % 92 %
7^ fascia 7% 93 %
8^ fascia  6% 94 %

.

- destinare la somma complessiva di € 123.751,33 alla perequazione delle quote determinate secondo i predetti criteri, al fine di garantire - in virtù delle disposizioni sopra richiamate e tenuto conto della comunicazione del competente Servizio 2 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali di cui alla nota prot. n. 623 del 17 gennaio 2022 - le "quote complementari" del fabbisogno finanziario relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato degli enti locali a carico degli stessi nell'anno 2016 e non coperte con il pertinente Fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i.;

- destinare la somma complessiva di € 3.006.551,55 alla perequazione delle quote determinate, secondo i predetti criteri, in favore dei comuni delle Isole minori, garantendo agli stessi un'assegnazione non inferiore a quella dell'anno 2015, come disposto dal comma 15 bis dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. (introdotto con il comma 7 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020);

- destinare la somma complessiva di € 1.427.907,55 alla perequazione delle assegnazioni dei comuni che hanno ottenuto l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla data di entrata in vigore della L.r. n. 9/2021, garantendo agli stessi un'assegnazione non inferiore a quella dell'anno 2015, come disposto dal comma 3 dell'art. 25 della medesima L.r. n. 9/2021;

- riequilibrare le assegnazioni (perequate come sopra precisato) considerando i seguenti importi:

- € 1.000.000,00 assegnati. con il D.D.G. n. 159 dell'8 giugno 2021, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento della "bandiera blu" o quello della "bandiera verde";

- € 1.000.000,00 assegnati. con il D.D.G. n. 159 dell'8 giugno 2021, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "borgo più bello d'Italia" e/o quello di "borgo dei borghi";

- € 3.000.000,00 assegnati, con il D.D.G. n. 101 del 4 aprile 2022, ai comuni che nell'anno 2020 hanno raggiunto la soglia del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti, il cui riparto è stato effettuato in base all'elenco fornito dal competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

- effettuare il riequilibrio delle assegnazioni, comprensive delle predette riserve, come di seguito precisato:

- determinare l'assegnazione media pro-capite per singola fascia demografica;

- individuare per ciascun comune il valore di riferimento ("assegnazione teorica") determinato in base all'assegnazione pro-capite della fascia demografica di appartenenza;

- determinare lo scostamento percentuale delle quote da riequilibrare dalla predetta "assegnazione teorica";

- ridurre (per un importo pari al 10% delle riserve di cui ai citati D.D.G. n. 159/2021 e n. 101/2022) l'assegnazione da riequilibrare dei comuni beneficiari di riserve e per i quali l'assegnazione spettante risulti superiore per almeno il 6% rispetto al valore teorico sopra precisato;

- incrementare le quote dei comuni che per i quali l'assegnazione da riequilibrare (comprensiva delle riserve) risulta inferiore, per oltre il 49,78%, dal valore teorico, per un valore massimo del 10%, se lo scostamento è compreso tra il 49,78%, o del 30%, nel caso in cui lo scostamento risulta maggiore del 100%;

- destinare le rimanenti risorse disponibili, pari a complessivi € 945.304,58 all'ulteriore riequilibrio dell'assegnazione pro capite dei comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti e che non sono risultati beneficiari, in virtù di specifiche disposizioni di legge, dell'incremento degli importi determinati in base ai due criteri principali sopra richiamati (popolazione e assegnazione 2019);

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere - in attuazione del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., in conformità alle disposizioni di legge che costituiscono la disciplina dei trasferimenti regionali in favore dei comuni, tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2022 - al riparto definitivo della somma complessiva di 286.022.200,07 euro destinata ai comuni per l'anno 2021 quali trasferimenti regionali previsti dal comma 1 del medesimo art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed autorizzati dal comma 1 dell'art. 1 della 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i., come specificato nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e come, in definitiva, dettagliatamente riportato nella colonna "Q" della tabella n. 4;

per quanto sopra esposto

Decreta:

Art. 1

In attuazione del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni di legge che costituiscono la disciplina dei trasferimenti regionali in favore dei Comuni citate in premessa, tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2022, è approvato il riparto definitivo della somma complessiva di 286.022.200,07 euro - spettante, per l'anno 2021, ai Comuni a titolo di trasferimenti regionali previsti dal comma 1 del medesimo art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed autorizzati dal comma 1 dell'art. 1 della 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i. - come specificato nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e come, in definitiva, dettagliatamente riportato nella colonna "Q" della tabella n. 4.

Art. 2

Le quote determinate per ciascun comune per effetto del riparto approvato con il presente decreto comprendono le quote complementari non coperte con il fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i, del relativo personale, garantite dalla Regione per l'anno 2021 ai sensi dei commi 10, lett. a), 11 e 21 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e s.m.i., nonché del comma 7 dell'art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

Art. 3

Sulla scorta del riparto approvato con il presente provvedimento, tenuto conto delle risorse già assegnate nell'anno 2021 a titolo di 1^, 2^ e 3^ trimestralità, saranno determinate ed assegnate le risorse spettanti ai Comuni a titolo di 4^ trimestralità dei trasferimenti regionali per l'anno 2021.

Art. 4

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è fatto obbligo ai comuni assegnatari di spendere il 2 per cento delle somme assegnate (al netto della quota complementare di rispettiva pertinenza) con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. Per effetto del comma 1 quater del medesimo art. 6 non sono tenuti al predetto obbligo i comuni in stato di dissesto alla data del provvedimento di assegnazione.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 13 aprile 2022

L'Assessore per l'Economia

GAETANO ARMAO

L'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica

MARCO ZAMBUTO

Il Dirigente del Servizio

MARIA TERESA TORNABENE

Il Dirigente Generale

MARGHERITA RIZZA