
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2363 DELLA COMMISSIONE, 2 dicembre 2022
G.U.U.E. 5 dicembre 2022, n. L 312
Regolamento che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 6 dicembre 2022
Applicabile dal: 12 maggio 2022 all'11 maggio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafi 5 e 10,
considerando quanto segue:
1) Il 2 giugno 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 (2) che, per la prima volta, istituiva una deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 riguardante l'uso di pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» in talune acque territoriali della Francia (Provence-Alpes-Côte d'Azur) fino al 6 giugno 2017. Una proroga della deroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 della Commissione (3), scaduto l'11 maggio 2020. Un'ulteriore proroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/141 della Commissione (4), scaduto l'11 maggio 2022.
2) Il 17 marzo 2022 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una nuova richiesta di proroga. La Francia ha fornito giustificazioni scientifiche e tecniche aggiornate per il rinnovo della deroga, tra cui una relazione concernente l'attuazione del piano di gestione adottato dal paese il 13 maggio 2014 (5) ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, una stima dell'impronta ecologica della pesca con «gangui» nel 2021 effettuata utilizzando i dati trasmessi dai trasponditori VMS («dati VMS») e una valutazione di rischio riguardante l'impatto ambientale di questo tipo di pesca. Secondo l'analisi dell'impronta ecologica dell'uso del «gangui», la pesca con questo tipo di attrezzo riguarda il 21 % della superficie coperta da praterie di Posidonia oceanica nella zona interessata dal piano di gestione francese e il 7,6 % delle praterie di Posidonia oceanica nelle acque territoriali francesi.
3) Nel corso della sua 69a riunione plenaria svoltasi nel marzo 2022, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (6) ha valutato la richiesta di proroga della deroga, inclusi i dati giustificativi e la relazione di attuazione. Lo CSTEP ha riconosciuto gli sforzi compiuti dall'amministrazione francese nel gestire la pesca con «gangui» e ha concluso che la richiesta della Francia era conforme alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1967/2006. Ha tuttavia osservato la potenziale dannosità, rilevata nella valutazione, dell'uso del «gangui» con porte pesanti per le praterie di Posidonia oceanica.
4) A seguito delle osservazioni dello CSTEP, il 18 agosto 2022 la Francia ha rivisto il decreto ministeriale (7) recante norme tecniche per la pesca professionale nel Mar Mediterraneo, modificando di conseguenza il peso delle porte nella pesca con «gangui» in modo da vietare l'uso di porte pesanti.
5) Lo CSTEP ha inoltre concluso che le informazioni fornite dalla Francia non permettevano di valutare lo stato degli stock sfruttati. Secondo la Commissione, tuttavia, l'impatto di questo tipo di pesca sugli stock dovrebbe essere valutato alla luce dell'effettiva portata dell'attività in questione. Nel 2022 sono stati autorizzati solo nove pescherecci, di cui sette attivi. Inoltre, parallelamente alla diminuzione del numero di imbarcazioni (del 75 % dal 2014) si è avuta anche una graduale diminuzione dello sforzo di pesca e delle catture, corrispondente a un'analoga riduzione dell'impatto di questa attività di pesca sugli stock, riduzione destinata a proseguire nell'ambito dell'attuale meccanismo di eliminazione graduale istituito dal piano di gestione francese.
6) La deroga richiesta riguarda la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di Posidonia oceanica, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
7) Le attività di pesca in questione riguardano meno del 33 % della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica all'interno dell'area oggetto del piano di gestione francese e meno del 10 % delle praterie di Posidonia oceanica nelle acque territoriali francesi, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1967/2006.
8) Viste le ridotte dimensioni della piattaforma continentale, sussistono vincoli geografici specifici.
9) Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino.
10) La pesca effettuata con pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» interessa una serie di specie corrispondenti a una nicchia ecologica. La composizione delle catture di questo tipo di pesca, in particolare per quanto riguarda la varietà delle specie catturate, non trova riscontro in altri attrezzi da pesca. Si tratta pertanto di un tipo di pesca che non può essere praticato con altri attrezzi.
11) La richiesta riguarda pescherecci che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e che operano nell'ambito del piano di gestione francese, conformemente all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
12) La deroga chiesta dalla Francia riguarda un numero limitato di nove pescherecci autorizzati identificati dal piano di gestione, per un totale di 434 kW, di cui solo sette erano attivi nel 2021. Si tratta di una riduzione dello sforzo di pesca del 75 % per quanto riguarda il numero di pescherecci autorizzati rispetto al 2014, quando la deroga riguardava 36 pescherecci autorizzati specificati nel piano di gestione francese adottato. Tali pescherecci sono inclusi in un elenco trasmesso alla Commissione conformemente a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
13) Il piano di gestione adottato dalla Francia, inoltre, garantisce che non vi sia alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate esclusivamente ai nove pescherecci specificati, la cui attività di pesca è già stata autorizzata dalla Francia ed il cui sforzo totale è pari a 434 kW.
14) Il piano di gestione francese stabilisce peraltro che qualsiasi autorizzazione di pesca con «gangui» debba essere revocata se il peschereccio autorizzato è sostituito o venduto dal comandante o in caso di pensionamento di quest'ultimo. La Commissione osserva pertanto che tale disposizione ha l'effetto di eliminare gradualmente questo tipo di pesca, il che comporta anche una corrispondente riduzione del suo impatto sugli stock.
15) La deroga richiesta è conforme ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'allegato IX, parte B, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) relativamente alle dimensioni di maglia degli attrezzi trainati, in quanto essa riguarda pescherecci da traino operanti con maglie di dimensioni non inferiori a 40 mm e, per armare una rete «gangui», non si utilizzano maglie quadrate di dimensioni inferiori a 40 mm.
16) Le attività di pesca interessate non interferiscono con le attività dei pescherecci che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate, conformemente all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
17) L'attività dei pescherecci da traino «gangui» è regolamentata dal piano di gestione francese in modo da garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime, come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
18) I pescherecci da traino «gangui» non catturano cefalopodi, come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
19) Il piano di gestione francese istituisce un piano di monitoraggio delle attività di pesca che prevede apposite misure, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e dall'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Include inoltre misure per la registrazione delle attività di pesca e, pertanto, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9).
20) La deroga richiesta è pertanto conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e dovrebbe essere concessa.
21) E' opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.
22) Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione degli stock sfruttati e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.
23) Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/141 è giunta a scadenza l'11 maggio 2022, è opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 12 maggio 2022. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
24) L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto l'attività di pesca in questione è stata costantemente inclusa nel piano di gestione francese riguardante le sciabiche da spiaggia.
25) Il presente regolamento non pregiudica la posizione della Commissione in merito alla conformità dell'attività oggetto della presente deroga ad altre normative dell'Unione, in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (10).
26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 36 dell'8.2.2007.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti nonché la distanza minima dalla costa e la profondità minima per pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 164 del 3.6.2014).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 della Commissione, del 7 maggio 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) (GU L 117 dell'8.5.2018).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/141 della Commissione, del 5 febbraio 2021, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 43 dell'8.2.2021).
Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français [Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF) n. 122 del 27.5.2014].
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/26714623
Arrêté du 18 août 2022 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale [Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF) n. 0194 del 23.8.2022].
Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019).
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
Deroga
L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano, nelle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, ai pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» purché essi:
a) abbiano un numero di registrazione indicato nel piano di gestione francese, adottato dalla Francia ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;
b) abbiano un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;
c) siano titolari di un'autorizzazione di pesca e operino nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell'articolo 19, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Relazioni
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 12 maggio 2022 all'11 maggio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN