
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 marzo 2023
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 3 aprile 2023, n. 79
Scorrimento della graduatoria per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
VISTA l'assegnazione al Ministero dell'Interno per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, la Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente C4: "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni di un importo pari ad euro 6.000.000.000,00, di cui euro 6.000.000.000,00 per progetti in essere;
VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla suddetta Missione, ai fini del "Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" ed in particolare:
- M2 C4-16 T4 - 2023
Obiettivo: Completare almeno 1.000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40% degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- M2 C4-17 T1 - 2026
Obiettivo: Completare almeno 5.000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40% degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici.
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 ottobre 2021, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale le Amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit;
VISTO l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato nel citato articolo 12;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale "Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico";
VISTO il DPCM adottato in data 15 settembre 2021 secondo cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente;
VISTO l'articolo 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 ed il comma 3 dell'articolo 20 del decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152 che stabilisce quanto segue: "Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché delle milestone e dei target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS recante le linee guida per il monitoraggio degli investimenti del PNRR, con le quali sono fornite indicazioni operative per l'espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS;
VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 riguardante le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2022 concernente modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II, avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR" con la quale sono state fornite indicazioni comuni a livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare nell'attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi;
VISTO il Comunicato del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e Territoriali del 17 dicembre 2021 con il quale sono state fornite apposite indicazioni ai fini dell'adempimento agli obblighi previsti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cui si fa espresso rinvio;
VISTO l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do not significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";
VISTA la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) attraverso l'inserimento delle schede tecniche applicate ai differenti regimi e all'introduzione dei requisiti trasversali di semplificazione dell'attività di verifica;
CONSIDERATO che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" prevede, al punto 5, che le Amministrazioni titolari degli interventi vigilino sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi di rispettiva competenza, curando la rilevazione dei relativi dati finanziari, fisici e procedurali da inviare al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR;
VISTA la Circolare n. 29 del 26 luglio 2022 adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS - Servizio centrale PNRR con cui sono state fornite indicazioni sulle procedure finanziarie relativamente ai trasferimenti delle risorse allocate nei conti correnti NGEU aperti presso la tesoreria statale in favore delle Amministrazioni titolari delle misure e, laddove previsto, degli Organismi responsabili dell'attuazione dei singoli interventi;
VISTA la Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS sui principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR e le relative linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 secondo cui i singoli interventi sono identificati da CUP associati attraverso le modalità messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP;
VISTO l'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, di talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;
VISTO l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 ai sensi del quale i destinatari del contributo dovranno indicare su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione di finanziamento recante la dicitura "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU";
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare il comma 4 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a norma del quale "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";
VISTO l'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'articolo 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'articolo 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2 della legge n. 108 del 2021 ai sensi del quale "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";
VISTO il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione di cui al decreto dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri previsti dal suddetto decreto ed il comma 2 del medesimo articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo il quale i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara ai fini dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
TENUTO CONTO del decreto del 9 febbraio 2022 della presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità recante le linee guida per la redazione del report di monitoraggio del PNRR in materia di disabilità;
VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022 n. 9 adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS - Servizio centrale PNRR recante le istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
CONSIDERATO che è stato elaborato il Si.Ge.Co attraverso l'elaborazione del documento descrittivo recante "Sistema di gestione e controllo per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Interno" - Versione 1.0 del 13 ottobre 2022 e dei relativi allegati approvato con decreto del 14 ottobre 2022;
VISTO il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed in particolare l'articolo 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori";
VISTO il decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, convertito in legge n. 6 del 13 gennaio 2023, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica";
VISTO l'articolo 10, comma 2-ter della legge n. 6 del 13 gennaio 2023 secondo il quale sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
VISTO il decreto direttoriale del 22 novembre 2022 recante l'approvazione e adozione dei "Manuali di Istruzioni per i Soggetti Attuatori" concernenti l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi nonché gli adempimenti amministrativo-contabili e le relative check-list per le verifiche di ciascuna misura di titolarità del Ministero dell'Interno tra cui la Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente C4: "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";
VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
VISTO l'articolo 5, comma 5 del citato decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, secondo cui per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario;
VISTO l'articolo 8 del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, disciplinante le "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori", che al comma 6 ha disposto che le sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui al comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
VISTO il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno";
VISTO il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46 comma 1 lett. b, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai sensi del quale "Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'Interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145";
VISTO il comma 139-ter, introdotto dall'articolo 20 del decreto-legge 7 novembre 2021, n. 152 [N.d.R. recte: decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152], secondo cui "I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio";
VISTA la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. con la quale è stato disposto il rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
CONSIDERATO pertanto che le risorse destinate alla graduatoria relativa all'anno 2021 sono pari a euro 1.750.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022;
VISTO il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento";
VISTO l'articolo 52-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 secondo cui "le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell'articolo1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Interno, è sospesa la procedura di verifica dei requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai fini dell'assegnazione del contributo";
VISTO il comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, che prevede che l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:
a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione";
VISTO il comma 145 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, per come modificato dal decreto-legge n. 152 del 2021, laddove viene previsto che "Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'Interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter";
CONSIDERATO che, al fine dell'attuazione di quanto previsto dai commi 143 e 145 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, occorre individuare un termine certo per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori e che lo stesso coincide con la data di aggiudicazione dei lavori, da intendersi quale data di adesione indicata in sede di perfezionamento del CIG sul sistema SIMOG dell'ANAC;
VISTO il comma 146 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 30 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, secondo cui "Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti legge di bilancio 2019». Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
VISTO il comma 148-ter dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 30 del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, secondo cui "I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023";
VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente "lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG", nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
ATTESE le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto del 25 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse disponibili per l'anno 2021 e determinati, con l'allegato 2, i comuni ammessi al contributo previsto dal citato articolo 1, commi 139 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno dell'8 novembre 2021, con il quale sono stati assegnati, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1;
VISTA la nota prot. n. 0003575 dell'11 ottobre 2022 del Comune di Mairago con cui l'ente, in coerenza con le indicazioni fornite dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in ottemperanza a quanto riportato nella delibera CIPE n. 63/2020, informava questa Amministrazione dell'avvenuta cancellazione del CUP H41B17000590004 abbinato all'intervento finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con decreto dell'8 novembre 2021 mediante scissione con il CUP H41B17000680004 (lotto funzionale II) di cui ne chiedeva la sostituzione;
VISTA la nota prot. n. 0013805 del 17 dicembre 2022 del Comune di Bolano con cui l'ente, in coerenza con le indicazioni fornite dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in ottemperanza a quanto riportato nella delibera CIPE n. 63/2020, informava questa Amministrazione dell'avvenuta cancellazione del CUP D29H17000010007 abbinato all'intervento finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con decreto del 23 febbraio 2021, così come modificato dall'allegato 2 al decreto del 25 agosto 2021, mediante scissione con il CUP D27H20004710001 di cui ne chiedeva la sostituzione;
VALUTATA l'opportunità di procedere all'ulteriore scorrimento della graduatoria, al fine di assegnare le risorse residue per l'anno 2022, pari ad euro 52.394.933,02, nonché quelle resesi disponibili in seguito a rinunce pervenute e revoche disposte;
VISTO l'avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 per la revoca del finanziamento di cui all'articolo 1, commi 139 e ss., legge n. 145 del 2018, predisposto nei confronti del Comune di Corinaldo e la successiva revoca intervenuta in data 25 luglio 2022 relativamente al CUP E77B19000420004 per euro 260.000,00 e al CUP E77B19000430004 per euro 185.000,00;
PRESO ATTO delle comunicazioni di rinuncia ai contributi assegnati con decreto interministeriale del 23 febbraio 2021 e dell'8 novembre 2021 e specificamente:
- la nota prot. n. 1994 dell'8 febbraio 2021 del Comune di Ponte di Piave di rinuncia al contributo di euro 500.000,00 relativamente al CUP I36H19000070004;
- la nota prot. n. 626 del 10 febbraio 2021 del Comune di Monte San Martino di rinuncia al contributo per euro 700.000,00 relativamente al CUP D84H20001060001;
- la nota prot. n. 0023434 dell'8 giugno 2021 del Comune di Termini Imerese di rinuncia al contributo di euro 707.402,26 relativamente al CUP E64H20000930001 revocato poi dall'ente sul sistema del DIPE in data 23 febbraio 2022;
- la nota prot. del 0039252 del 17 settembre 2021 del Comune di Seriate di rinuncia quota parte al contributo di euro 1.000.000,00 relativamente al CUP E49E19000400005;
- la nota prot. n. 15531 dell'11 ottobre 2021 del Comune di Fossacesia di rinuncia al contributo per euro 800.000,00 relativamente al CUP G94E20000730001 e di euro 710.000,00 relativamente al CUP G97B20002270001;
- la nota prot. n. 19757 del 9 dicembre 2021 del Comune di Massa Marittima di rinuncia al contributo per euro 492.366,96 relativamente al CUP G99D20000370001;
- la nota prot. n. 2317 del 27 gennaio 2022 del Comune di Andora di rinuncia al contributo per euro 650.000,00 relativamente al CUP F92J18000050001;
- la nota prot. n. 0000440 del 27 gennaio 2022 del Comune di Baressa di rinuncia al contributo di euro 193.749,52 relativamente al CUP F27H17001940001, revocato poi dall'ente sul sistema del DIPE in data 1 febbraio 2022;
- la nota prot. n. 000337 del 3 febbraio 2022 del Comune di Cercenasco di rinuncia al contributo di euro 96.757,00 relativamente al CUP F77D18000040005;
- la nota prot. n. 433 del 5 febbraio 2022 del Comune di Poggio Sannita di rinuncia al contributo di euro 450.000,00 relativamente al CUP G14H14001210002;
- la nota prot. n. 21442 del 7 febbraio 2022 del Comune di Certaldo di rinuncia al contributo di euro 970.000,00 relativamente al CUP J54I19000250004;
- la nota prot. n. 0022384 dell'11 febbraio 2022 del Comune di Jesi di rinuncia al contributo per euro 480.000,00 relativamente al CUP G46J19000240004;
- la nota prot. n. 0003602 del 15 febbraio 2022 del Comune di Signa di rinuncia al contributo di euro 500.000,00 relativamente al CUP C17H20001590004;
- la nota prot. n. 0002015 del 16 febbraio 2022 del Comune di Miglianico di rinuncia al contributo per euro 1.000.000,00 relativamente al CUP B88C20000110001;
- la nota prot. n. 1484 del 18 febbraio 2022 del Comune di Bagnaria Arsa di rinuncia al contributo per euro 508.040,73 relativamente al CUP H71B17000200006;
- la nota prot. n. 0001914 del 24 febbraio 2022 del Comune di San Quirico d'Orcia di rinuncia al contributo di euro 423.133,00 relativamente al CUP E43H19000130005 e di euro 248.515 relativamente al CUP E43H19000140005;
- la nota del 24 febbraio 2022 del Comune di Maranello di rinuncia al contributo per euro 61.508,14 relativamente al CUP F57H20001940001, di euro 212.807,00 relativamente al CUP F57H20001880001 e di euro 60.000,00 relativamente al CUP F51E20000230001, revocati poi dall'ente sul sistema del DIPE in data 13 aprile 2022;
- la nota prot. n. 0006229 del 2 marzo 2022 del Comune di Omegna di rinuncia quota parte al contributo di euro 43.469,33 relativamente al CUP G17H19001250001;
- la nota prot. n. 3695 del 7 marzo 2022 del Comune di Frattaminore di rinuncia al contributo per euro 2.297.299,68 relativamente al CUP E87H17000380006;
- la nota del 6 aprile 2022 del Comune di Poggibonsi di rinuncia al contributo di euro 890.000,00 relativamente al CUP D55E18000000004;
- la nota prot. n. 6634 del 12 aprile 2022 del Comune di Costa Volpino di rinuncia quota parte al contributo per euro 75.000,00 relativamente al CUP B91B19001040003;
- la nota prot. n. 2142 del 15 luglio 2022 del Comune di Monteleone di Fermo di rinuncia al contributo per euro 95.000,00 relativamente al CUP G14H20000560001;
- la nota dell'8 agosto 2022 del Comune di Montichiari di rinuncia al contributo per euro 645.000,00 relativamente al CUP I27H18002500004;
- la nota prot. n. 18692 del 5 settembre 2022 del Comune di Bedizzole di rinuncia al contributo per euro 25.000,00 relativamente al CUP B26J19000270004;
- la nota prot. n. 10877 del 13 settembre 2022 del Comune di Carrù di rinuncia al contributo per euro 988.300,00 relativamente al CUP J35J19000260001;
- la nota prot. n. 10477 del 16 settembre 2022 del Comune di Zanè di rinuncia al contributo di euro 1.030.000,00 relativamente al CUP E65I20000050001;
- la nota prot. n. 0034904 del 24 settembre 2022 del Comune di Monza di rinuncia al contributo di euro 500.000,00 relativamente al CUP B59E18000350004, di euro 500.000,00 relativamente al CUP B59E19000510004, di euro 450.000,00 relativamente al CUP B59E19000520004;
- la nota prot. n. 0024139 del 4 ottobre 2022 del Comune di Vedelago di rinuncia al contributo di euro 525.000,00 relativamente al CUP H71B18000170005;
- la nota prot. n. 6339 del 10 ottobre 2022 del Comune di Castagnito di rinuncia al contributo per euro 200.000,00 relativamente al CUP D69F18000310004;
- la nota prot. n. 24069 del 10 ottobre 2022 del Comune di Santa Maria di Sala di rinuncia al contributo di euro 400.000,00 relativamente al CUP F96J20000020004;
- la nota prot. n. 0004859 del 14 ottobre 2022 del Comune di Capizzone di rinuncia al contributo per euro 231.123,00 relativamente al CUP I94H20000610005;
- la nota prot. n. 3813 del 4 novembre 2022 del Comune di Valle Cannobina di rinuncia al contributo di euro 8.881,60 relativamente al CUP H37H20001380001 e di euro 3.172,00 relativamente al CUP H37H20001390001;
- la nota prot. n. 6620 del 18 novembre 2022 del Comune di Portula di rinuncia al contributo di euro 18.170,00 relativamente al CUP B33H20000090004;
- la nota prot. n. 0023951 del 18 novembre 2022 del Comune di Valdilana di rinuncia al contributo di euro 200.000,00 relativamente al CUP F88E18000300001 in quanto revocato dall'ente sul sistema del DIPE in data 30 novembre 2020;
- la nota prot. n. 20814 del 22 novembre 2022 del Comune di Rivarolo Canavese di rinuncia al contributo di euro 27.000,00 relativamente al CUP E97H20000760004;
- la nota prot. n. 0018190 del 24 novembre 2022 del Comune di Monteroni d'Arbia di rinuncia al contributo di euro 207.423,73 relativamente al CUP D93B17000010003;
- la nota prot. n. 18151 del 13 dicembre 2022 del Comune di Vergato di rinuncia quota parte al contributo di euro 586.628,02 relativamente al CUP C26F19000340007;
- la nota prot. n. 0001705 del 1° febbraio 2023 del Comune di Pergola di rinuncia al contributo di euro 50.000,00 relativamente al CUP G67B20003210004 e di euro 60.000,00 relativamente al CUP G67H20001220004;
TENUTO CONTO dell'avvenuta revoca di taluni CUP eseguita autonomamente dagli enti sottoindicati sul sistema CUP messo a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle successive note pervenute:
- la nota del 24 gennaio 2023 del Comune di Prignano sulla Secchia di rinuncia al contributo di euro 95.000,00 relativamente al CUP G17H20001370001 revocato dall'ente sul sistema CUP in data 1° marzo 2022;
- la nota del 24 gennaio 2023 del Comune di San Giorgio Bigarello di rinuncia al contributo di euro 135.000,00 relativamente al CUP C64I19000150006 revocato dall'ente sul sistema CUP in data 2 agosto 2021;
- la nota prot. n. 0000489 del 26 gennaio 2023 del Comune di Petriolo di rinuncia al contributo di euro 147.103,25 relativamente al CUP G37H19002110001 revocato dall'ente sul sistema CUP in data 13 luglio 2021;
- la nota prot. n. 0000875 del 26 gennaio 2023 del Comune di Pofi di rinuncia al contributo di euro 315.035,00 relativamente al CUP J34H20001530001 revocato dall'ente sul sistema CUP in data 10 ottobre 2022;
- la nota del 26 gennaio 2023 del Comune di Goro di rinuncia al contributo di euro 100.000 relativamente al CUP B66B20000030005, di euro 230.000,00 relativamente al CUP B66B20000040005 e di euro 400.000,00 relativamente al CUP B66J20000820005, revocati dall'ente sul sistema del DIPE in data 19 dicembre 2022;
CONSIDERATO che per i CUP sopraelencati si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate da parte del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere all'ulteriore scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, secondo la procedura prevista dal comma 139-bis della legge n. 145 del 2018, al fine di assegnare le risorse residue per l'annualità 2022 pari ad euro 52.394.933,02, nonché la somma pari ad euro 22.687.885,22 relativamente alle rinunce formalizzate e alle revoche intervenute;
VISTO il secondo periodo del comma 139-bis della legge n. 145 del 2018 ed il Comunicato n. 2 del 9 dicembre 2022 pubblicato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale, che ha individuato i potenziali enti beneficiari tenuti a confermare l'interesse al contributo per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
CONSIDERATO che la conferma di interesse al contributo è avvenuta esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati"), accessibile dal sito internet della medesima Direzione;
VISTE le comunicazioni di conferma di interesse al contributo presentate al Ministero dell'Interno entro il termine delle ore 18:00 dell'11 gennaio 2023;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Determinazione degli enti locali finanziati e non finanziati
1. Ai comuni indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, in applicazione dell'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, e a seguito delle revoche intervenute nonché delle rinunce pervenute da parte degli enti, contributi pari ad euro 74.228.252,24 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.
2. Nel medesimo allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, in applicazione dell'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono indicate le richieste di contributo non finanziate per le motivazioni ivi indicate.
Determinazione degli enti locali esclusi dall'assegnazione del contributo
1. Sono esclusi dall'assegnazione del contributo gli enti locali titolari delle richieste riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, per le quali non è stato confermato interesse al contributo.
Attestazione obblighi PNRR
1. Tutti i Soggetti attuatori assegnatari delle risorse, individuati nell'allegato A al presente decreto, sono tenuti a sottoscrivere l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio "Allegato n. 1-bis_Attestazione rispetto obblighi PNRR" al Manuale di Istruzioni Soggetto Attuatore - medie opere adottato con decreto direttoriale del 22 novembre 2022 con cui si impegnano ad accettare e rispettare tutte le disposizioni previste per l'attuazione del progetto.
2. La dichiarazione, datata e firmata dal legale rappresentante del Soggetto attuatore, dovrà essere caricata nel modulo ReGiS denominato "Configurazione e Gestione delle Operazioni" nella sezione "Anagrafica Progetto" all'interno della sottosezione "Localizzazione Geografica" dove è possibile accedere alla funzione "Carica documentazione".
Affidamento dei lavori
1. I Comuni Beneficiari del contributo, individuati nell'allegato A al presente decreto, in qualità di soggetti attuatori, sono tenuti a rispettare i seguenti termini:
- i termini per l'affidamento dei lavori, che coincidono con la data di aggiudicazione dei lavori, decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto:
a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.
- viene fissato il termine intermedio del 30 aprile 2025 entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato; tale verifica avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS;
- il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
2. Per le attività relative alle opere finanziate dal presente decreto non sono ammessi gli smart CIG. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.
Monitoraggio e rendicontazione degli interventi
1. Il monitoraggio e rendicontazione delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 denominato ReGiS. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei target collegati.
2. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. In particolare, essi garantiscono la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione del progetto ed al relativo avanzamento fisico, finanziario e procedurale. Inoltre, con particolare riguardo agli indicatori di realizzazione di interesse per il PNRR, in quanto connessi al conseguimento di milestone e target previsti dal Piano, ivi inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH, si impegnano a rendere disponibile tutta la documentazione pertinente. I comuni provvedono altresì, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, a mettere a disposizione la documentazione di cui al periodo precedente su richiesta del Ministero dell'Interno, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.
3. I comuni destinatari dei contributi ottemperando agli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti dal presente articolo assolvono l'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta gli stessi possono essere utilizzati per le esigenze derivanti dal caro materiali fino alla completa realizzazione dell'opera. In ogni caso, per le varianti in corso d'opera, occorre rispettare il dettame di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011. A conclusione dell'opera le eventuali economie eccedenti restano nella disponibilità dell'Amministrazione titolare del progetto.
Rispetto dei principi comunitari ai fini dell'applicazione del PNRR
1. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi in capo ai soggetti attuatori degli interventi a valere sul PNRR, nonché al rispetto dell'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".
2. Ai fini dell'assolvimento di tale principio, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel Piano per la Ripresa e la Resilienza, in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), secondo le previsioni di cui all'Allegato 1, rev. 2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, non sono ammissibili interventi che comprendano l'acquisto e l'installazione di caldaie a gas, incluse a condensazione a gas, in quanto non ritenute conformi al principio del DNSH.
3. In linea con quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi. Sarà infatti opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Una volta attivati gli appalti, sarà parimenti necessario che il documento d'indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovrebbero riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio
4. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti altresì a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social.
Erogazione del contributo
1. Il Ministero dell'Interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:
a) per una quota pari al 20 per cento a titolo di acconto previa sottoscrizione dell'Allegato 1 di cui all'articolo 3 comma 1 del presente decreto e previa integrale alimentazione delle informazioni di cui ai paragrafi da 4.1 a 4.7 del Manuale Istruzioni per il Soggetto Attuatore di cui al decreto direttoriale del 22 novembre 2022, nonché previo inserimento in "anagrafica progetto", all'interno della sezione "procedure di aggiudicazione" in ReGiS della documentazione relativa alla/e procedura/e di aggiudicazione, ovvero:
1. determina a contrarre, o atto equivalente; nel caso in cui il progetto contenga più procedure di affidamento si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 4.7;
2. contratto di affidamento lavori sottoscritto;
3. check list "Verifica affidamento" (Allegato n. 2 al Manuale) e relativa "Attestazione verifiche affidamento" (Allegato n. 3 al Manuale), entrambe datate e firmate dal Responsabile unico del procedimento (cfr. par. 4.7);
I documenti di cui ai punti da 1 a 3 devono essere caricati in un unico file zip.
b) per una quota pari al 70 per cento sulla base della rendicontazione trasmessa (stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente), come da indicazioni al par. 5, alimentando la sezione "Gestione spese" di ReGiS, fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo aggiudicato;
c) per il restante 10 per cento sulla base della rendicontazione trasmessa (stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente), come da indicazioni al par. 5, inserendo nella sezione di ReGiS - "Gestione spese" - "Giustificativi di spesa", allegata all'ultima spesa registrata, la documentazione relativa al certificato di collaudo, oppure al certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice "Attestazione di conclusione dell'intervento" (Allegato n. 5, cfr. par. 3.4).
Assegnazione risorse disponibili
1. Qualora non si proceda all'erogazione in favore dell'ente assegnatario dell'intero contributo assegnato o di una parte di esso, per rinuncia da parte dello stesso ente, oppure in caso di mancato affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 4, le risorse rimaste disponibili sono assegnate con decreto del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la finanza locale - ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 145 del 2018, ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141 del medesimo articolo 1.
2. A tal fine, i termini previsti dal presente decreto per l'erogazione dei contributi e per l'affidamento dei lavori dagli articoli 7 e 4 decorrono dalla data di comunicazione al nuovo beneficiario dell'avvenuta assegnazione del contributo, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.
Sospensione dell'applicazione della sanzione per PUA e PEBA
1. Agli enti assegnatari dei contributi di cui all'allegato A del presente decreto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 52-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, non trova applicazione l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 141 della legge n. 145 del 2018 che prevede la riduzione del contributo del 5 per cento in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).
Rettifica allegato 2 al decreto del 25 agosto 2021 e rettifica allegato A al decreto dell'8 novembre 2021
1. Per le motivazioni di cui in premessa, il CUP D29H17000010007 finanziato con decreto del 23 febbraio 2021, così come modificato dall'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, è sostituito con il CUP D27H20004710001;
2. Per le motivazioni di cui in premessa, il CUP H41B17000590004 finanziato con decreto dell'8 novembre 2021 è sostituito con il CUP H41B17000680004.
Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2023
Il Direttore Centrale
COLAIANNI