
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 24 gennaio 2023, n. 43
G.U.R.S. 17 febbraio 2023, n. 7
Procedure per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii. presso le Aziende del SSR e strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza Covid-19 - Rettifica e sostituzione del D.A. n. 1346/2022.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 "norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";
VISTA la l.r. 20 agosto 1994 n. 33 recante tra l'altro "...Provvedimenti urgenti in materia sanitaria" ed in particolare l'art. 17 comma 5 secondo cui "La Regione può delegare alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le attività istruttorie relative ai compiti in materia sanitaria che sono attribuiti alla sua competenza;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190" (piano nazionale anticorruzione);
VISTA la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. ed, in particolare, l'art 68 recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
VISTO l'art. 13 del DL 18/2020 nel testo convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha previsto fino al 31/12/2022 l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, mediante presentazione di apposita istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 del presente decreto;
RICHIAMATO il successivo comma 2 ai sensi del quale "... l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge;
VISTO l'art. 6-bis del DL 23/07/2021 n. 105, nel testo convertito, che ha prorogato le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie prevedendo "Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";
EVIDENZIATO che lo strumento fornito dall'art. 13 possa fornire una adeguata risposta alla grave carenza di personale consentendo di rafforzare l'attività assistenziale sul territorio regionale per garantire l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nelle strutture pubbliche e private accreditate o autorizzate che hanno fronteggiato l'emergenza da Covid-19;
VISTO il D.A. 1346/2022 del 22/12/2022 che ha approvato le procedure per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e ss.mm.ii. presso le Aziende del SSR e strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19;
TENUTO CONTO che per esigenze di semplificazione e snellezza delle procedure ed al fine di consentire celermente l'esercizio temporaneo della professione sanitaria da parte dei professionisti che hanno conseguito una qualifica all'estero, nel rispetto delle previsioni di cui al citato art. 13 DL 18/2020 e ss.mm.ii. si rende necessario procedere ad una modifica delle procedure descritte nel medesimo DA 1346/2022 che pertanto vengono sostituite da quelle descritte negli allegati al presente Decreto;
RITENUTO OPPORTUNO consentire alle Aziende del SSR ed alle strutture sanitarie interessate anche private autorizzate o accreditate che concorrono a far fronte alle esigenze di contenimento dell'emergenza da Covid 19 di reperire le necessarie figure sanitarie ed in particolare del personale medico infermieristico ed oss;
RITENUTO NECESSARIO autorizzare fino al 31/12/2023, salva ulteriore proroga che dovrà essere prevista dalla medesima legislazione nazionale, le Aziende ed Enti del SSR e le strutture sanitarie autorizzate o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19, al reclutamento temporaneo del suddetto personale in possesso di qualifica conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea e di certificazione di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, nonché in deroga all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/20001 [N.d.R. recte: D.Lgs. n. 165/2001] e ss.mm.ii. ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno, in linea con le previsioni di legge, secondo la procedura indicata nell'allegato al presente decreto assessoriale che sostituisce quella descritta nel DA 1346/2022;
RITENUTO, altresì, NECESSARIO onerare le Aziende del SSR e le Asp per se stesse e per le strutture sanitarie autorizzate o accreditate interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19 e ricadenti nel proprio ambito provinciale, della valutazione del possesso dei requisiti professionali e di esperienza dei candidati con qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea, secondo la procedura descritta nel documento allegato, attraverso gli Uffici del personale aziendale, da effettuarsi entro e non oltre il termine di quindici giorni dal recepimento delle relative istanze.
Per tutto quanto sopra richiamato e ritenuto
Decreta:
In sostituzione del precedente D.A. 1346/2022 ed applicazione dell'art. 13 del DL 18/2020 per come modificato dall'art. 6 bis del DL 135/2021 [N.d.R. recte: art. 6 bis del DL 105/2021], autorizzare fino al 31/12/2023, salvo ulteriore proroga che dovrà essere prevista dalla medesima legislazione nazionale, le Aziende ed Enti del SSR e le strutture sanitarie autorizzate o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19, al reclutamento temporaneo del suddetto personale in possesso di qualifica conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea e di certificazione di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, nonché in deroga all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/20001 [N.d.R. recte: D.Lgs. n. 165/2001] e ss.mm.ii. ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno, secondo le previsioni di legge, che consenta di svolgere attività lavorativa, secondo la procedura indicata nell'allegato al presente decreto assessoriale.
Onerare le Aziende del SSR e le Asp per se stesse e per le strutture sanitarie autorizzate o accreditate interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19 e ricadenti nel proprio ambito provinciale, che intendono instaurare un rapporto di lavoro temporaneo con i soggetti indicati dalla richiamata norma nazionale, della valutazione del possesso dei requisiti professionali e di esperienza dei candidati con qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea, secondo la procedura descritta nel documento allegato, attraverso l'acquisizione e disamina della documentazione a ciò necessaria, da effettuarsi entro il termine di quindici giorni dal recepimento della medesima istanza.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto nei casi di assunzione di personale da parte delle Aziende del SSR queste dovranno avvenire nel rispetto dei tetti di spesa assegnati con provvedimenti regionali alle singole aziende in materia ed in coerenza con i piani di fabbisogno e dotazione organica approvati nel rispetto del DA 2201/2019 e ss.mm.ii.