Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 22 dicembre 2022, n. 1346

G.U.R.S. 5 gennaio 2023, n. 1

Procedure per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii. presso le Aziende del SSR e strutture sanitarie private o accreditate, impegnate nell'emergenza da Covid-19. (1)

(1)

Si veda, in tema, il D.A. Salute 24 gennaio 2023, n. 43.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 "norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

VISTA la l.r. 20 agosto 1994 n. 33 recante tra l'altro "...Provvedimenti urgenti in materia sanitaria" ed in particolare l'art. 17 comma 5 secondo cui "La Regione può delegare alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le attività istruttorie relative ai compiti in materia sanitaria che sono attribuiti alla sua competenza;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 38 che disciplina l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea per l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri nonché la regolamentazione del riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190" (piano nazionale anticorruzione);

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo Patto per la Salute 2019-2021;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. ed, in particolare, l'art 68 recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

VISTO il D.A. 11 gennaio 2019 n. 22 di "Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 02/04/15 n. 70", come integrato e modificato con il D.A. n. 614/2020 che ha provveduto a riorganizzare la rete ospedaliera, al fine di rafforzare la preesistente dotazione di posti letto di terapia intensiva, semintensiva, rendendo strutturali la maggior parte delle innovazioni assistenziali realizzate nelle condizioni di emergenza, per meglio fronteggiare eventuali necessità durante la fase pandemica e consolidare idonei percorsi di trattamento anche nell'emergenza ordinaria;

VISTO il D.L. 30 aprile 2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019 n. 60 ed in particolare l'art. 11 che regolamenta la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui concorre lo Stato;

VISTO il D.A. n. 1675 del 31 luglio 2019, con il quale è stato approvato il documento concernente "Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali al documento di riordino della rete ospedaliera approvato con D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019. Indirizzi operativi" rimodulato secondo la volontà espressa dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 252 dell'8 luglio 2019;

VISTO il D.A. n. 2201 del 6 dicembre 2019 con il quale sono state approvate le linee di indirizzo regionali per la rideterminazione dei piani triennali del fabbisogno e delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 5462 del 29 gennaio 2021, con la quale è stato comunicato alle Aziende sanitarie del SSR a decorrere dall'anno 2021, il nuovo tetto di spesa per il costo del piano triennale dei fabbisogni determinato in € /mgl. 71.870, secondo le previsioni di cui all'art. 11 DL 35/2019, nel testo convertito;

CONSIDERATO CHE con la medesima nota prot. n. 5462 del 29 gennaio 2021, integrata dalla prot. n. 8831 del 16 febbraio 2021, le suddette linee guida sono state aggiornate a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per il potenziamento della rete ospedaliera previste dalla Legislazione nazionale e recepite a livello regionale con il D.A. 614/2020;

RICHIAMATE le seguenti ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile:

N. 630 del 03/802/2020 [N.d.R. recte: N. 630 del 03/02/2020]

N. 631 del 6/02/2020

N. 633 del 12/02/2020

N. 635 del 13/02/2020

N. 637 del 21/02/2020

N. 638 del 22/02/2020

N. 639 del 25/02/2020

VISTI: - DL 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, convertito con modificazioni dalla L. 5/03/2020 n. 13;

- DPCM 23/02/2020 concernente disposizioni attuative del DL n. 06/2020;

- DL 17/03/2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" convertito nella L. 24/04/2020 n. 27;

VISTO l'art. 13 del DL 18/2020 nel testo convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha previsto fino al 31/12/2022 l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, mediante presentazione di apposita istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 del presente decreto;

RICHIAMATO il successivo comma 2 ai sensi del quale "... l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge;

VISTO l'art. 6-bis del DL 23/07/2021 n. 105, nel testo convertito, che ha prorogato le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie prevedendo "Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 7865 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto "aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza Covid 19;

TENUTO CONTO che la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza pandemica ha coinvolto le Aziende del SSN ed anche le strutture sanitarie private autorizzate e accreditate, che continuano a registrare difficoltà legate alla diffusa e perdurante carenza di personale medico, infermieristico e di supporto all'assistenza sanitaria determinata anche dalla scarsità dell'offerta da parte del sistema formativo universitario;

EVIDENZIATO che lo strumento fornito dall'art. 13 possa fornire una adeguata risposta alla grave carenza di personale consentendo di rafforzare l'attività assistenziale sul territorio regionale per garantire l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nelle strutture pubbliche e private accreditate o autorizzate che hanno fronteggiato l'emergenza da Covid-19;

RITENUTO OPPORTUNO consentire alle Aziende del SSR ed alle strutture sanitarie interessate anche private autorizzate o accreditate che concorrono a far fronte alle esigenze di contenimento dell'emergenza da Covid 19 di reperire le necessarie figure sanitarie ed in particolare del personale medico infermieristico ed oss;

RITENUTO NECESSARIO autorizzare fino al 31/12/2023, salva ulteriore proroga che dovrà essere prevista dalla medesima legislazione nazionale, le Aziende ed Enti del SSR e le strutture sanitarie autorizzate o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza Covid 19, al reclutamento temporaneo del suddetto personale in possesso di qualifica conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea e di certificazione di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, nonché in deroga all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/20001 [N.d.R. recte: D.Lgs. n. 165/2001] e ss.mm.ii. ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge, secondo la procedura indicata nell'allegato al presente decreto assessoriale;

RITENUTO, altresì, NECESSARIO onerare le Aziende del SSR e le strutture sanitarie autorizzate o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza Covid 19, della valutazione del possesso dei requisiti professionali e di esperienza dei candidati con qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea, secondo la procedura descritta nel documento allegato, attraverso gli Uffici del personale aziendale;

Per tutto quanto sopra richiamato e ritenuto;

Decreta:

Art. 1

In applicazione dell'art. 13 del DL 18/2020 per come modificato dall'art. 6 bis del DL 135/2021 [N.d.R. recte: art. 6 bis del DL 105/2021], autorizzare fino al 31/12/2023, salvo ulteriore proroga che dovrà essere prevista dalla medesima legislazione nazionale, le Aziende ed Enti del SSR e le strutture sanitarie autorizzate o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza Covid 19, al reclutamento temporaneo del suddetto personale in possesso di qualifica conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea e di certificazione di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, nonché in deroga all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/20001 [N.d.R. recte: D.Lgs. n. 165/2001] e ss.mm.ii. ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea titolari di permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge, secondo la procedura indicata nell'allegato al presente decreto assessoriale.

Art. 2

Onerare le Aziende del SSR (anche per conto delle strutture sanitarie autorizzate o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza Covid 19), che intendono instaurare un rapporto di lavoro temporaneo con i soggetti indicati dalla richiamata norma nazionale, della valutazione del possesso dei requisiti professionali e di esperienza dei candidati con qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea, secondo la procedura descritta nel documento allegato, attraverso l'acquisizione e disamina della documentazione a ciò necessaria ed effettuato un colloquio idoneativo, fermo restando ogni altro limite di legge.

Art. 3

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto nei casi di assunzione di personale da parte delle Aziende del SSR queste dovranno avvenire nel rispetto dei tetti di spesa assegnati con provvedimenti regionali alle singole aziende in materia ed in coerenza con i piani di fabbisogno e dotazione organica approvati nel rispetto del DA 2201/2019 e ss.mm.ii.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Assessorato

Palermo, 22 dicembre 2022.

VOLO