
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 16 marzo 2023, n. 274
G.U.R.S. 31 marzo 2023, n. 14
Approvazione della convenzione fra Regione siciliana - Assessorato della salute e Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo (OMCEO) - Corso triennale di formazione specifica in medicina generale.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTO il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 [N.d.R. recte: D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70], "Testo unico delle leggi sulla organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato ulteriormente modificato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. 16 dicembre 2008, n. 19" pubblicato nella URS n. 33 del 17 luglio 2019;
VISTO il D.P.Reg. 05 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato disposto il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
VISTO il D.P.Reg. n. 777/AREA 1/S.G. del 15/11/2022 con il quale il Presidente della Regione ha nominato la D.ssa Giovanna Volo Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale della Salute;
VISTO il D.P.Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 586 del 6 dicembre 2022, è stato conferito, ai sensi dell'art. 9 comma 8 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute al Dott. Salvatore Requirez;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per quanto ancora applicabile;
VISTO il D.lgs. 17/08/1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
VISTA il D.lgs. 08/07/2003, n. 277 di "Attuazione delle direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionale e le direttive del consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 14/10/2003 - Supplemento Ordinario n. 161;
VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";
VISTO il D.M. Sanità 07/03/2006 che all'art. 15, comma 1 prevede "Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle Università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente,...";
VISTO in particolare il comma 2 dell'art. 15, D.M. 07/03/2006 che recita "Con apposito provvedimento regionale o provinciale sono definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, l'articolazione dei periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali, con particolare riguardo: all'individuazione delle sedi nelle quali si svolgono le attività formative avendo cura di verificarne l'adeguatezza alla luce dei requisiti di idoneità prefissati..."
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190";
VISTI gli artt. 20 - 23, Titolo III, della L.R. n. 30/1993 e ss.mm.ii. con i quali è stato istituto il CEFPAS - Centro per la Formazione Permanente e l'aggiornamento del Personale del servizio Sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico per provvedere, tra l'altro, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari in accordo alla programmazione regionale sulla materia elaborata dall'Assessorato regionale della Sanità;
VISTO l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'Attività Amministrativa", e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2 - Legge di stabilità regionale 2023- 2025.
VISTA La Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 3. -Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025;
VISTO il D.A. della Salute n. 2162 del 9.11.2016 con il quale è stata approvata la convenzione tra l'Assessorato Reg.le della Salute e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo (in atto scaduta) per l'affidamento a quest'ultimo della gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in "Medicina Generale";
VISTO il D.A. della Salute n. 850 dell'1.09.2021 con il quale è stata approvata la convenzione tra la Regione Siciliana ed il CEFPAS per l'affidamento a quest'ultimo della gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in "Medicina Generale";
VISTO l'Atto di indirizzo dell'Assessore Reg.le della Salute pro-tempore di cui alla nota n. 2638/Gab. dell'8.04.2022 con il quale si dava atto che "dall'esperienza maturata nella gestione della scuola è emersa, tuttavia, l'opportunità di una rivalutazione dell'attuale assetto formativo (ndr, nella gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in "Medicina Generale"), anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni si è assistito ad una consistente crescita delle attività ordinarie svolte dal CEFPAS, oltre che all'attribuzione di nuove, diverse e specifiche attività formative e di gestione...... A tal fine, si da indirizzo a codesto Dipartimento (ndr DASOE) di voler predisporre una nuova convenzione tra questo Assessorato e l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Palermo cui affidare.... Le attività di gestione, attuazione ed organizzazione della scuola di formazione specifica in Medicina Generale";
POSTO CHE con la predetta direttiva, rivolta al DASOE, il Governo della Regione Siciliana ha inteso riconsiderare le proprie scelte strategiche, fin qui adottate con il D.A. n. 850/2021, nel senso di riaffidare all'Ordine dei Medici di Palermo la gestione della attività corsistica della Medicina Generale nel presupposto di reingegnerizzarne la modalità di gestione della formazione di che trattasi;
VISTA, inoltre, la nota n. 1395 del 3.03.2023 con cui l'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo (Ente pubblico sussidiario dello Stato, normativamente individuato e di qualificata esperienza) ha formulato all'Assessorato reg.le della Salute una proposta di collaborazione relativamente all'affidamento dell'organizzazione e la gestione delle attività didattico-pratiche-seminariali inerenti ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii. nella Regione Siciliana, manifestando peraltro la loro disponibilità ad erogare l'attività corsistica in parola per un corrispettivo pari ad €. 1.500,00 per singolo medico in formazione per ciascuna annualità, e sempre nei limiti delle somme effettivamente spese e rendicontate;
CONSIDERATO che l'obiettivo della Regione Siciliana è promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario, realizzare un'organizzazione in grado di creare, acquisire, trasferire le conoscenze, trasformare le conoscenze in competenze, nonché rispondere alle esigenze di tutti gli attori che ruotano intorno al Sistema Sanitario Regionale;
ATTESO che la Regione, per garantire una maggiore tutela ed effettività degli interessi pubblici coinvolti, intende riconsiderare le proprie scelte strategiche con riguardo alle modalità di conduzione delle attività didattiche-pratiche-seminariali dei corsi di formazione in Medicina generale nel senso di:
- garantire una definizione e perfezionamento di un percorso formativo del medico su una maggiore caratterizzazione professionalizzante, affidando ad un Ente pubblico, dotato di un corpo docente per singola specialità in grado di assicurare alla tipologia di formazione di che trattasi una adeguata esperienza ed alta capacità professionale;
- assicurare una diffusione il più capillare possibile nel territorio regionale delle proprie sedi formative allo scopo di rendere ai discenti più fruibile l'accesso alla didattica e rendere ad essi più agevole e meno defaticante il raggiungimento delle sedi formative loro assegnate;
- la possibilità, al fine di realizzare il principio del bilancio pubblico e del contenimento della spesa sanitaria, di poter conseguire una importante riduzione del costo per singolo medico in formazione per ciascuna annualità del 25%, rispetto alla remunerazione prevista dalla convenzione approvata con il DA n. 850/2021.
RITENUTO che, anche in relazione ai contenuti della nota- proposta n. 1395 del 3.03.2023 indicata in precedenza, la Regione Siciliana vuole riorganizzare la suddetta formazione specifica in medicina generale, riaffidando a partire dal triennio formativo 2022/2025 all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo (che già in passato si era occupato, con efficiente ed efficace capacità, delle attività didattico-pratiche-seminariali del CSFMG, garantendo affidabilità e qualificata esperienza nella formazione in questione) la gestione della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Siciliana e delle connesse attività formative, ferma restando la necessità di continuare a garantire una continua sinergia tra i vari soggetti del SSR coinvolti;
ATTESO che l'OMCeO Palermo n. q. di Ordine professionale della Provincia capoluogo nella gestione diretta debba garantire la direzione ed il coordinamento della Scuola e di ognuna delle attività didattiche, pratiche e seminariali, assicurando omogeneità di contenuti nelle diverse sedi del corso, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e delle norme di contabilità pubblica;
ATTESO che per l'effetto, si deve procedere alla stipula di una nuova convenzione, a parziale riforma di quella approvata con D.A. Salute n. 850 dell'1.09.2021, tra la Regione Siciliana e l'Ordine dei Medici di Palermo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattico-pratiche-seminariali inerenti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.Lgs. n. 368/1999 e smi, per il triennio 2022-2025;
ATTESO che la Regione Siciliana, responsabile della formazione specifica in Medicina Generale, provvede alle attività di vigilanza e programmazione, delegando all'Omceo di Palermo a partire dal triennio 2022-2025 la gestione diretta delle attività didattico-pratiche-seminariali;
DATO ATTO che il finanziamento delle attività previste dalla succitata convenzione grava sui capitoli del Bilancio regionale 417315 e 417341;
RITENUTO di dovere approvare la Convenzione tra Assessorato della Salute e Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo per l'affidamento del corso triennale di formazione specifica in medicina generale (Art. 15, comma 1 D.M. Salute 7 marzo 2006) a partire dal triennio 2022-2025 di cui al D.lgs. n. 368/99 e ss.mm.ii.,
RITENUTO necessario garantire la rendicontazione e la conclusione dei 3 trienni formativi in itinere da parte del CEFPAS (2019-2022, 2020-2023, 2021-2024), per mantenere la continuità amministrativa della gestione delle risorse assegnate dal FSN e dal PNRR.;
CONSIDERATO le attività oggetto della presente Convenzione sono comunque disciplinate dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;
Decreta:
Per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, che s'intendono integralmente riportate, la Convenzione tra Assessorato della Salute ed il CEFPAS, approvata con il D.A. n. 850 del 01.09.2021, per la organizzazione, attuazione e gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in medicina generale (Art. 15 comma 1 D.M. Salute 7 marzo 2006) va riconsiderata nella sua naturale durata, rimanendo in ogni caso efficace limitatamente alla gestione formativa ed amministrativa dei trienni 2019-2022, 2020-2023, 2021-2024 in itinere e fino alla conclusione degli stessi.
E' approvata la Convenzione stipulata in data 08/03/2023 tra la Regione Siciliana - Assessorato della Salute e l'Ordine dei Medici-chirurghi e Odontoiatri di Palermo, che fa parte integrante e sostanziale come allegato A) al presente provvedimento, per l'organizzazione, l'attuazione e gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale a decorrere dal triennio formativo 2022- 2025. La suddetta convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto di cui al successivo articolo 4.
La Regione, per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione di cui all'articolo 2, corrisponderà all'OMCeO di Palermo, per ciascuna annualità, la quota necessaria alla liquidazione di tutti gli oneri accessori, con esclusione pertanto delle sole somme relative alle borse di studio. I predetti oneri, corrispondenti all'importo di €.1.500.00 (millecinquecento/00) per singolo medico in formazione, fanno carico alla Regione Siciliana che vi provvede con le quote di stanziamento del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata appostate sui capitoli del Bilancio della Regione Siciliana 417315 e 417341, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato della Salute e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Salute per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9.
Palermo, 16 marzo 2023.
VOLO
Assunto dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 21 marzo 2023 al prot. n. 26819.