
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 7 maggio 2025, n. 488.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 26 giugno 2023, n. 649
G.U.R.S. 7 luglio 2023, n. 28
Regolamentazione del sistema delle "Eccedenze" nell'ambito del Servizio di Urgenza-Emergenza Sanitaria (SUES) 118, in sostituzione delle disposizioni del D.D.G. n. 280 del 15 febbraio 2012.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 7 maggio 2025, n. 488.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 15/05/2000 n. 10 2000, sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"
VISTO il D.P.Reg. 5/04/2022, n. 9, pubblicato nella GURS n. 25 dell'1/06/2022, di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata L.R. n. 19/2008, con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della L.R. 17/03/2016, n. 3;
VISTO il D.P.Reg. 4/05/2023, n. 1665, con il quale il Dott. Salvatore Iacolino è stato nominato, ai sensi della richiamata L.R. n. 10/2000, Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica;
VISTE la nota prot./Area 1/n. 29293 del 18/05/2023, di conferimento all'ing. Mario Lanza, dipendente del Dipartimento, dell'incarico di Dirigente preposto al Servizio 6 "Emergenza Urgenza Sanitaria - Isole Minori ed Aree Disagiate", e la successiva nota di accettazione incarico prot. n. 26680 del 19/05/2023;
VISTO il D.P.R. 27/03/1992, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza", il quale, all'art. 5, ha previsto, tra l'altro, che le attività di soccorso sanitario di emergenza costituiscano competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e che al fine di realizzare tali attività le Regioni possano avvalersi del concorso di Enti ed Associazioni pubbliche e private sulla base di uno schema tipo di convenzione;
VISTO l'art. 6 della L. 11/08/1991, n. 266, recante "Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province autonome", e s.m.i.;
VISTO l'art. 36 della L.R. 30/11/1993, n. 30 [N.d.R. recte: L.R. 3/11/1993, n. 30] che individua gli obiettivi degli interventi nell'area dell'emergenza sanitaria, ivi compresa l'istituzione del numero unico per l'emergenza "118" per il territorio della Regione;
VISTO l'art. 6 della L.R. 07/08/1994, n. 22 [N.d.R. recte: L.R. 07/06/1994, n. 22], recante "Norme sulla valorizzazione delle attività di volontariato", che istituisce il Registro Generale regionale delle organizzazioni di volontariato e che, all'art. 10, prevede la possibilità per la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione, nell'attuazione delle proprie finalità, stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Generale da almeno sei mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici;
VISTO il D.A. n. 481 del 25/03/2009 con il quale sono state approvate le linee guida "Funzionamento del Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria 118";
VISTO il D.A. n. 1187 del 30/04/2010 con il quale sono state approvate le linee guida "Protocolli e procedure Servizio S.U.E.S. 118 - Sicilia";
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 5 del 14/04/2009, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", che regolamenta la "Rete dell'emergenza-urgenza sanitaria regionale", nel quale, per tutte le attività afferenti al Servizio di emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale diverse da quelle espletate dalle Centrali operative, è prevista la possibilità del ricorso ad organismo di diritto privato a totale partecipazione pubblica che eserciti la propria attività esclusivamente nei confronti della Regione Siciliana e nel relativo ambito territoriale;
VISTO l'Atto Costitutivo del 22/12/2009 della "Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria Società Consortile per Azioni, in house providing (nel seguito indicata come SEUS s.c.p.a.), C.F.: 05871320825, interamente partecipata dalla Regione Siciliana e dalle Aziende Sanitarie del S.S.R., avente la sede legale in Palermo, Via Caduti Senza Croce 28, cap. 90146;
VISTO il D.A. n. 1187/10 del 30/04/2010 sono state approvate le "Linee Guida - Protocolli e Procedure Servizio SUES 118 - Sicilia";
VISTO il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13/08/2010, n. 136" e s.m.i.;
VISTO l'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., afferente ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione;
VISTO il D.D.G. n. 280 del 15.02.2012 con il quale è stato istituito, presso la SEUS s.c.p.a., l'"Elenco delle associazioni di volontariato autorizzate a garantire le "eccedenze" nell'ambito del sistema S.U.E.S. 118";
CONSIDERATO che, con il provvedimento di cui al comma precedente, sono state, tra l'altro, regolamentate le modalità di iscrizione annuale nell'Elenco, su richiesta delle associazioni di volontariato, i requisiti da possedere da parte delle stesse, le modalità di ingaggio da parte delle Centrali Operative 118 (nel seguito indicate come C.O. 118), le modalità e tempi di risposta delle medesime associazioni il rimborso per ciascun intervento effettuato;
VISTO il D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della L. 6/06/2016, n. 106" e, in particolare, gli artt. 11, 32, 56 e 57 con i quali viene istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'obbligatorietà dell'iscrizione in tale registro per le organizzazioni di volontariato, le modalità con le quali, mediante la stipula di apposita convenzione, gli enti pubblici possono usufruire dei servizi delle medesime organizzazioni in possesso dei requisiti di moralità professionale, adeguata attitudine all'attività da svolgere nonché capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare, per realizzare l'attività oggetto di convenzione;
CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato D.Lgs. n. 117/2017, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, oltre che l'iscrizione al RUNTS, sono sottoposti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese e sottoposti, tra l'altro, alle disposizioni del vigente ordinamento antimafia;
VISTA la circolare assessorile n. 6/2019 (prot. n. 32889 del 17/04/2019), pubblicata sulla GURS n. 73 del 3/5/2019 [N.d.R. recte: GURS n. 19 del 3/5/2019], recante la "Disciplina dell'autorizzazione del servizio di trasporto infermi da parte di privati, cooperative sociali ed associazioni di volontariato e di accreditamento delle associazioni di volontariato alle attività di supporto al trasporto in emergenza-urgenza", nonché i successivi chiarimenti forniti con le note assessorili prot. n. 63006 del 09/08/2019 e prot. n. 67539 del 25/09/2019;
RITENUTO che l'apporto delle organizzazioni di volontariato è indispensabile per la gestione, in maniera univoca sull'intero territorio regionale, delle "Eccedenze" nell'ambito del Sistema SUES 118 regionale, e, pertanto, in relazione alla nuova normativa ed alla disciplina di cui alla circolare indicata al comma precedente, appare necessario aggiornare il sopra richiamato D.D.G. n. 280/2012, tenuto conto anche dell'esigenza di potenziare la vigilanza e controllo in capo alla SEUS s.c.p.a. sulle attività rese con il sistema delle "Eccedenze";
VISTO l'art. 13, comma 4, della L.R. 03/03/2020, n. 4, recante "Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla L.R. 17/08/2010, n. 18", con il quale, tra l'altro, è fatto divieto alle imprese che svolgono attività funeraria ai sensi della medesima L.R. n. 18/2010, di svolgere, anche per il tramite di proprio personale, attività di servizio pubblico di ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti o servizio di pubbliche affissioni;
VISTO il D.R.G. n. 960 dello 08/07/2022 della Ragioneria Generale della Regione che approva la "Convenzione Quadro" stipulata dalla Regione Siciliana e dalla SEUS s.c.p.a., in conformità a quanto previsto dal comma 10 del sopra richiamato art. 24 L.R. 14/04/2009 n. 5 "... al fine della gestione ed espletamento del Servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 su tutto il territorio regionale...", sottoscritta digitalmente dal Ragioniere Generale, in data 14/06/2022, dal Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica, in data 16/06/2022, nonché dal Presidente del C.d.A. della SEUS s.c.p.a., in data 16/06/2022, avente durata decennale a far data dall'anno 2022, rinnovata rispetto alla convenzione quadro precedente, stipulata nell'anno 2012 ed approvata con D.R.G. n. 207/2012;
CONSIDERATO che il Sistema SUES 118 deve garantire la continuità del servizio su tutto il territorio della Regione, avvalendosi della predetta SEUS s.c.p.a. nonché, nei casi strettamente necessari, usufruendo del supporto delle organizzazioni di volontariato in possesso di adeguate caratteristiche, mediante il sistema delle "Eccedenze", attraverso "prestazioni estemporanee" regolamentate da apposite convenzioni, nel rispetto dei principi di adeguatezza della prestazione nonché di efficienza ed economicità dei costi e dei principi di trasparenza e non discriminazione;
RITENUTO, in conformità ai principi sopra esposti, di procedere all'aggiornamento dell'Elenco delle organizzazioni di volontariato autorizzate a garantire le "Eccedenze" nell'ambito del sistema SUES 118, istituito presso la predetta SEUS s.c.p.a., essendo in possesso dei requisiti di iscrizione al RUNTS, di certificazione antimafia nonché dei requisiti indicati nel sopra citato comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e di quelli esplicitati nelle disposizioni del presente provvedimento;
RITENUTO, altresì, che l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel sopra indicato Elenco deve avvenire, ai sensi del già richiamato comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, mediante procedure poste in essere dalla SEUS s.c.p.a. nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, con le quali individuare organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto del presente provvedimento;
RITENUTO, pertanto, di regolamentare, in sostituzione delle disposizioni di cui al DDG n. 280/2012, le "Eccedenze" nell'ambito del Sistema SUES 118 regionale con le disposizioni indicate nel presente provvedimento;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 7 maggio 2025, n. 488.
Elenco "Eccedenze"
1. Per i fini di cui al presente provvedimento, con il termine di "Eccedenza" si intende lo svolgimento di interventi estemporanei al di fuori del circuito istituzionale del SUES 118 che, a giudizio della Centrale Operativa 118 (di seguito indicata come C.O. 118) competente per territorio, rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità nell'economia complessiva del Sistema urgenza-emergenza (ad esempio: intervento di soccorso, trasporto dell'équipe sanitaria da/per il luogo di intervento, trasporto dell'équipe sanitaria al fine della ripresa dell'operatività, trasporto di personale tecnico da/per luogo di intervento, trasporto di personale o materiale in caso di maxi emergenze, etc) e che sono ritenute strettamente necessarie a soddisfare la tempestiva risposta emergenziale.
2. Gli interventi contemplati e previsti nel presente Decreto sono quelli in Codice Rosso.
3. Tuttavia, per particolari situazioni emergenziali non altrimenti fronteggiabili con le modalità ordinarie, la C.O. 118 può ricorrere alle "Eccedenze", su disposizione del Medico Responsabile in sala operativa 118 di turno che assume la responsabilità della scelta effettuata, anche per gli interventi in Codice Giallo che presentano le caratteristiche descritte nel presente comma.
4. L'Elenco delle organizzazioni di volontariato autorizzate a garantire le "Eccedenze" nell'ambito del sistema SUES 118, istituito ai sensi del DDG. n. 280 del 15.02.2012 e tenuto presso la SEUS s.c.p.a., è aggiornato in relazione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
5. L'elenco è soggetto a revisione annuale e, ove ritenuto, in qualsiasi momento, allorché si verificano evenienze che determinano una verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2.
6. Ciascuna organizzazione iscritta nell'Elenco di cui al comma 1, al fine di poter rendere interventi di soccorso nell'ambito del SUES 118, per il tramite Consorzi di cui al successivo art. 4, dovrà instaurare con la SEUS s.c.p.a. un apposito rapporto convenzionale i cui contenuti, anche economici, dovranno essere rispondenti alle indicazioni contenute nel presente provvedimento.
7. Si da atto che, in armonia con i principi che determinano la necessità di aggiornamento del sistema regolatorio, l'attivazione delle ambulanze del sistema delle "Eccedenze" deve garantirne la tempestività ed appropriatezza dell'intervento, tale che ne possa essere giustificato l'utilizzo in mancanza di altro mezzo del circuito istituzionale SUES 118 vicino al luogo dell'evento, tenuto conto di quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3.
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Requisiti
1. Ciascuna delle organizzazioni di volontariato che intendono iscriversi nell'elenco di cui all'art. 1 del presente provvedimento, partecipando in forma aggregata mediante un Consorzio all'uopo costituito, dovranno essere almeno in possesso dei seguenti requisiti:
a. devono essere iscritte, da almeno sei mesi, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e devono essere iscritte, sempre da almeno sei mesi, nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, sez. "socio-sanitaria", di cui all'art. l'art. 6 della L.R. 07/08/1994, n. 22 [N.d.R. recte: L.R. 07/06/1994, n. 22];
b. devono partecipare ad una rete di organizzazioni di volontariato a carattere nazionale o regionale, con presenza, in quest'ultimo caso, in almeno sei province della Regione, che assicuri continuità e professionalità attraverso il coordinamento della struttura centralizzata regionale la quale dovrà garantire una continuità amministrativa nonché la formazione del personale utilizzato;
c. devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria al trasporto infermi ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
d. devono essere in possesso di requisiti di moralità ed onorabilità con particolare riferimento all'articolo 2382 del codice civile; il possesso dei requisiti deve essere dichiarato da coloro che esercitano cariche di Amministratore delle Associazioni;
e. non devono impiegare in attività di volontariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'organizzazione stessa o con le altre organizzazioni appartenenti ad un consorzio;
f. in caso di presenza di personale dipendente, devono essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali;
g. devono essere in possesso del "Codice di comportamento" di cui al D.P.R. n. 62/2013 o altra documentazione nella quale vengano descritti i processi organizzativi e di trasparenza dell'organizzazione.
2. Le organizzazioni di volontariato appartenenti ad un Consorzio, per iscriversi nell'Elenco di cui all'art. 1 devono presentare alla SEUS s.c.p.a., presso l'Area Operativa, Ufficio Eccedenze, una apposita istanza di inserimento sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante, corredata della copia del documento di identità in corso di validità dello stesso, con allegata, in originale ovvero in copia conforme all'originale, la seguente documentazione:
a. certificazione dell'iscrizione da almeno sei mesi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché certificazione dell'iscrizione da almeno sei mesi nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, sez. "socio-sanitaria" di cui all'art. l'art. 6 della L.R. 07/08/1994, n. 22 [N.d.R. recte: L.R. 07/06/1994, n. 22];
b. dichiarazione di avere personale volontario munito di attestato d'idoneità valido ai sensi di legge;
c. certificazione del possesso di autorizzazione sanitaria al trasporto infermi ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
d. dichiarazione di avere a disposizione mezzi di soccorso (MSA - MSB) efficienti, immatricolati per la prima volta da meno di sette anni, con una percorrenza non superiore ai 250.000 Km; tali mezzi dovranno essere muniti della prescritta autorizzazione sanitaria verificata annualmente dalla ASP competente per territorio, ai sensi della vigente Circolare n. 615 del 14/12/1991;
e. nella considerazione che ogni mezzo di soccorso è provvisto di n. 2 autisti/soccorritori, per tutto il personale da impiegare sulle ambulanze da utilizzare per le "eccedenze", deve essere prodotto attestato OTSSA - OTSEA (primo soccorso, BLS D, PTC, PBLS D), che devono essere aggiornati alla relativa scadenza come previsto dal D.A. n. 1961 del 29/10/2018;
f. documentazione comprovante la partecipazione dell'organizzazione di volontariato ad una rete organizzata di organizzazioni di volontariato a carattere nazionale o regionale, con presenza, in quest'ultimo caso, in almeno sei province della Regione;
g. idonea documentazione comprovante l'assenza, in capo all'organizzazione di volontariato, delle motivazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto applicabile;
h. idonea documentazione comprovante che l'organizzazione di volontariato non abbia commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o di contributi previdenziali ostative al rilascio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC).
i. documentazione comprovante, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. 03/03/2020, n. 4, che la organizzazione di volontariato non svolga l'attività funeraria di cui alla L.R. n. 18/2010;
j. dichiarazione comprovante che i volontari/personale dipendente indicati per lo svolgimento della attività in "Eccedenza" non vengono impiegati, come dipendenti o come volontari, presso altre organizzazioni di volontariato.
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Consorzi
1. Le organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti previsti nell'art. 2, individuano forme di collaborazione per l'effettuazione delle "Eccedenze", aggregandosi in Consorzi con altre organizzazioni di volontariato.
2. La forma aggregativa è uno strumento operativo che permette di ampliare la partecipazione attiva delle organizzazioni interessate all'esecuzione degli interventi oggetto del presente provvedimento, in modo da offrire alla SEUS s.c.p.a. la più ampia garanzia di idoneità dei servizi resi in "Eccedenza".
3. Le organizzazioni di volontariato che intendono effettuare l'attività di "Eccedenza" devono sottoscrivere un contratto di consorzio con altre organizzazioni di volontariato interessate, nel quale indicare e porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 2602 e seguenti del Codice Civile.
4. I Consorzi di cui al presente articolo sono gli unici soggetti titolati alla stipula delle convenzioni.
5. Per gli effetti della sottoscrizione delle convenzioni, i Consorzi devono provvedere all'effettuazione delle seguenti attività in favore delle proprie associate:
a) devono fornire supporto per la corretta rilevazione analitica dei dati contabili dei servizi oggetto del presente provvedimento per ciascuna associata;
b) devono fornire alle singole associate procedure operative atte a garantire il livello qualitativo del servizio reso;
c) devono verificare la corretta compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche adottate dalla C.O. 118 di riferimento;
d) devono verificare la corretta tenuta dei libri obbligatori per le associate e l'iter di approvazione dei documenti che li compongono;
e) devono verificare l'assenza di eventuali incompatibilità o di conflitto d'interesse nella titolarità delle cariche anche elettive all'interno delle associate; in particolare, devono verificare l'eventuale assunzione di cariche, anche a titolo gratuito, da parte di personale sanitario dipendente o convenzionato del S.S.R. ovvero da parte di personale dipendente dell'Amministrazione regionale.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 7 maggio 2025, n. 488.
Caratteristiche del personale delle organizzazioni di volontariato
1. L'organizzazione di volontariato, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, deve assicurare nelle ambulanze in servizio l'utilizzo di 2 unità di personale soccorritore, compreso l'autista, con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale e/o regionale in materia.
2. Il personale operante sui mezzi di soccorso si deve attenere ai protocolli operativi della C.O. 118 di riferimento.
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Disponibilità e tipologia dei mezzi
1. Nelle convenzioni per le attività oggetto del presente provvedimento devono essere indicate, tra l'altro, le caratteristiche e le dotazioni di bordo dei mezzi di soccorso e di trasporto che devono corrispondere agli standard stabiliti dalle normative nazionali e dalla programmazione sanitaria regionale e, in particolare, alle indicazioni di cui alla circolare assessorile n. 6/2019 e successive modificazioni e integrazioni.
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Controlli e verifiche
1. La SEUS s.c.p.a., che è responsabile della formazione e dell'aggiornamento dell'Elenco a seguito della presentazione di ciascuna istanza ovvero di verifica successiva, procede all'accertamento di tutta la documentazione ricevuta.
2. La SEUS s.c.p.a. procede, con cadenza periodica, per ciascuna organizzazione di volontariato, alle verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti indicati all'art. 2 nonché alla sussistenza dei presupposti che hanno determinato l'iscrizione.
3. Oltre le verifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2, la SEUS s.c.p.a. procede alle verifiche presso le sedi delle organizzazioni di volontariato, in ordine ai requisiti di sicurezza e salubrità ex Testo Unico 81/08 sui luoghi di lavoro nonché a verifiche, anche in loco, sulle caratteristiche delle ambulanze messe a disposizione, durante la disponibilità della fascia di servizio.
4. Questo Dipartimento, per il tramite del Servizio 6, in qualunque momento, può compiere accertamenti e verifiche di qualità sul sistema delle "Eccedenze" oggetto del presente provvedimento, nonché sulle altre attività rese dalla SEUS s.c.p.a.; inoltre, può effettuare verifiche di conformità presso la stessa SEUS s.c.p.a. e presso ciascuna delle 4 Centrali Operative 118 del territorio regionale, informando il Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica.
5. I controlli e le verifiche di cui al presente articolo si definiscono con una determinazione finale e, ove ne sussistono i presupposti, con la cancellazione dall'Elenco della organizzazione di volontariato.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 7 maggio 2025, n. 488.
Relazioni sull'andamento delle prestazioni in "Eccedenza"
1. La SEUS s.c.p.a., con cadenza trimestrale, predispone un apposito report sull'andamento delle attività convenzionali per l'espletamento degli interventi in "Eccedenza", indicando eventuali contestazioni formulate ed il relativo esito alla data del report, inviandolo al Servizio 6 di questo Dipartimento Pianificazione Strategica e, per competenza territoriale, alle C.O. 118.
2. Nel caso che sorgano contestazioni su attività sulle "Eccedenze" svolte dalle organizzazioni di volontariato, la SEUS s.c.p.a. adotta le determinazioni finali.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 7 maggio 2025, n. 488.
Attivazione
1. Le organizzazioni di volontariato inserite nell'Elenco di cui all'art. 1, a seguito della stipula delle convenzioni da parte dei Consorzi di appartenenza, provvedono a comunicare la propria disponibilità del turno di servizio al Centro Regionale Operativo della SEUS s.c.p.a., uniformandosi alle procedure del Sistema informatizzato di gestione dell'Elenco, indicando:
- la copertura della fascia oraria di disponibilità;
- la targa del mezzo, che deve risultare fra quelli già resi disponibili dall'organizzazione di volontariato in sede di istanza ovvero, successivamente, in sede di eventuale comunicazione di nuova disponibilità;
- il recapito del telefono cellulare presente sul mezzo ed adibito alle comunicazioni con la C.O. 118 competente per territorio.
2. Le medesime organizzazioni di volontariato, nel periodo di tempo in cui si rendono disponibili, garantiscono la partenza del mezzo con immediatezza, decorrente dalla richiesta dell'Operatore della C.O. 118 di riferimento territoriale.
3. La SEUS s.c.p.a., acquisita la disponibilità del turno di servizio dalle organizzazioni di volontariato, provvede a darne apposita comunicazione alle C.O. 118 di riferimento che procedono a disporre gli interventi in "Eccedenza" nel rispetto dei principi e con le modalità indicate all'art. 1.
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Procedure
1. Le C.O. 118, tramite le Aziende Sanitarie Provinciali, assicurano alle organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 il rifornimento dei presidi sanitari, compreso l'O2, ritenuti necessari secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia.
2. Nel corso del trasporto sanitario, l'organizzazione di volontariato dovrà attenersi alle indicazioni e disposizioni impartite dalla C.O. 118 di riferimento.
3. I trasporti devono essere effettuati seguendo il percorso più breve, salvo il caso di diversa indicazione della C.O. 118 ovvero nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della viabilità consigli, in rapporto alle condizioni fisiche o di sicurezza del trasportato, la scelta di un percorso alternativo che deve essere concordato con la medesima C.O. 118.
4. Per ogni intervento di soccorso, l'equipe del mezzo di soccorso deve compilare una scheda intervento relativo al trasporto e detenerlo secondo le norme sulla conservazione dei dati.
5. L'organizzazione di volontariato ha il divieto di ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso sanitario di urgenza-emergenza; in caso di contatto diretto e qualora sia nello stato di "disponibilità per il sistema delle "Eccedenze, dovrà invitare l'utenza a rivolgersi direttamente al numero "118" per il tramite del Numero Unico Europeo 112.
6. L'organizzazione di volontariato ha, altresì, il divieto assoluto di pubblicizzare il proprio recapito telefonico come interlocutore diretto per l'urgenza sanitaria.
7. E' fatto, inoltre, divieto alle organizzazioni di volontariato, al di fuori degli interventi in "Eccedenza", utilizzare nelle ambulanze e sugli indumenti del personale volontario o dipendente i loghi del Sistema SUES 118.
8. Il ripristino, la pulizia e l'eventuale disinfezione e sanificazione del mezzo, dopo l'avvenuto affidamento del paziente al personale del Pronto Soccorso, devono essere effettuati in tempi adeguati, anche in relazione a specifiche situazioni (es. epidemie, pandemie, allerta NBCR, etc..); la pulizia nonché la sanificazione dei mezzi rimane in carico alle organizzazioni di volontariato in ambienti dedicati posti nelle strettissime vicinanze delle rispettive sedi.
9. Le organizzazioni di volontariato, inoltre, devono adottare, implementare e aggiornare le proprie misure di sicurezza per garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
- incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach);
- ogni violazione delle Misure di sicurezza;
- tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 7 maggio 2025, n. 488.
Responsabilità e assicurazioni
1. Le organizzazioni di volontariato convenzionate con la SEUS s.c.p.a. ai sensi del presente provvedimento, sono responsabili di tutto il proprio personale utilizzato per l'attività oggetto della convenzione, secondo la propria organizzazione.
2. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ciascuna organizzazione convenzionata è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:
a) copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata;
b) copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 7 maggio 2025, n. 488.
Registrazione e documentazione dei servizi prestati
1. Le organizzazioni di volontariato convenzionate con la SEUS s.c.p.a. ai sensi del presente provvedimento, devono garantire, per il trasporto e soccorso sanitario di emergenza, che il proprio personale provveda alla compilazione di schede intervento, nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche concordati con la SEUS s.c.p.a. nel rapporto convenzionale, da produrre in formato digitale da mettere a disposizione della stessa SEUS s.c.p.a. nonché della C.O.118 di riferimento, per gli adempimenti di competenza.
2. Le organizzazioni di volontariato, nell'espletamento delle proprie attività convenzionali nell'ambito delle "Eccedenze", ottemperano a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali e Sensibili di cui al R.E. n. 679/2016 (GDPR), ivi comprese quelle che saranno successivamente emanate nel corso della durata dell'attività, con un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
3. Le organizzazioni di volontariato, nell'ambito dell'istanza di cui al precedente art. 2, si impegnano a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 del GDPR che verrà, comunque, riportato in convenzione.
4. Il corretto adempimento di quanto sopra costituisce condizione necessaria per la liquidazione delle competenze mensili spettanti a ciascuna Associazione.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 7 maggio 2025, n. 488.
Rimborsi
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 ed aggregate nei Consorzi che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con la SEUS s.c.p.a., per ogni intervento di emergenza in "Eccedenza" disposto dalla C.O. 118 di riferimento, qualora effettuato entro i trenta chilometri computati per il percorso dalla sede della organizzazione di volontariato fino al completamento dell'intervento e non oggetto di contestazione da parte di SEUS s.c.p.a ovvero della C.O. 118 di riferimento, è riconosciuto un rimborso di € 80,00.
2. Tale rimborso non è riconosciuto nel caso in cui la C.O. 118 di riferimento revoca il servizio prima del raggiungimento del luogo dell'intervento.
3. Per interventi con percorrenze superiori ai 30 km è riconosciuto un rimborso aggiuntivo di € 0,33 per ogni chilometro eccedente.
4. Per ottenere i rimborsi degli interventi rendicontati, i Consorzi, a firma dei propri rappresentanti legali, presentano, trimestralmente, alla SEUS s.c.p.a. apposite note di debito per l'insieme dei servizi resi nel periodo da ciascuna delle organizzazioni di volontariato consorziate, corredate della relativa documentazione di rendicontazione.
5. La SEUS s.c.p.a., prima di effettuare la liquidazione di cui al successivo comma 6, procede ad espletare le verifiche sull'appropriatezza delle prestazioni sugli interventi rendicontati dalla organizzazione di volontariato interessata, anche mediante contraddittorio con la CO 118 di riferimento.
6. La SEUS s.c.p.a., fermo restando le verifiche di cui al comma precedente, provvede alla liquidazione delle prestazioni rese entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione, corretta, completa e verificata, fatte salve eventuali rivalse per contestazioni di inadempienze o criticità rilevate nelle verifiche di cui al precedente comma 5 per le quali si procede con le modalità di cui all'art. 5.
7. I rimborsi erogati in un anno dalla SEUS s.c.p.a. per ciascuna organizzazione di volontariato, non potranno superare la somma di € 60.000,00, determinata quale valore medio dei rimborsi alle organizzazioni del bacino d'utenza della C.O. 118 con il maggior numero di interventi in "eccedenza" effettuati nell'anno 2022\.
8. Le somme liquidate ed anticipate dalla SEUS s.c.p.a. verranno rimborsate alla stessa dalle Aziende Sanitarie sedi delle C.O.118 a valere sulle risorse del Fondo Sanitario destinate all'emergenza-urgenza.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 7 maggio 2025, n. 488.
Periodo di durata delle Convenzioni
1. Le convenzioni che verranno stipulate dalla SEUS s.c.p.a. con i Consorzi di cui al precedente art. 3 a seguito della definizione ed emanazione dell'"Elenco" di cui all'art. 1 del presente provvedimento avranno una durata biennale dalla data di sottoscrizione.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 7 maggio 2025, n. 488.
Disposizioni transitorie
1. Sino alla definizione degli adempimenti di cui al presente decreto, le organizzazioni di volontariato che, in atto, assicurano il servizio sono autorizzate a effettuare le prestazioni in "Eccedenza", non svolgendo altre attività incompatibili con il sistema delle "Eccedenze".
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 15, comma 1, del D.Dir. Salute 7 maggio 2025, n. 488.
Pubblicazione
1. Il presente Decreto, che sostituisce integralmente il Decreto n. 280 del 15.02.2012, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta.
Palermo, 26 giugno 2023.
IACOLINO