
DECRETO PRESIDENZIALE 2 novembre 2023, n. 581
G.U.R.S. 10 novembre 2023, n. 47
Misura di cui all'art. 10, commi 1, 4 e 4-bis della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e ss.mm.ii.: interventi in favore delle agenzie di distribuzione e servizi stampa e delle edicole - Disposizioni.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(su proposta dell'Assessore per l'economia)
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relativa a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per i1 trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";
VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;
VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12 [N.d.R. recte: D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12], recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e ss.mm.ii., recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022", pubblicata nella G.U.R.S. 14 maggio 2020, n. 28;
VISTI in particolare gli articoli 5 comma 2, 6, commi 1 e 2, e 10 commi 1, 4 e 6, della suddetta legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
CONSIDERATO che l'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 9/2020, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2020, n. 23 e dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 prevede che nell'ambito degli interventi economici previsti dallo stesso articolo, "La misura di cui al comma 1 è destinata, fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 800 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa (codice ATECO 82.99.20) che operano nel territorio regionale e per l'importo di 4.200 migliaia di euro per le edicole (codice ATECO 47.62.10), con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.";
VISTO l'articolo 13, comma 18, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, che aggiunge il comma 4-bis all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
VISTO l'articolo 32, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 che ha sostituito la lettera b) del comma 4-bis dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
VISTO l'articolo 12, comma 21, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;
VISTO il D.P.Reg. n. 620/2020, così come modificato dal D.P.Reg. n. 529 del 12 maggio 2022, con il quale sono state stabilite specifiche disposizioni in ordine alle finalità previste dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, per quanto attiene alla misura inerente agli interventi in favore delle agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e delle edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge;
RITENUTO, alla luce dei soprarichiamati interventi legislativi successivi all'adozione del D.P.Reg. n. 620/2020, così come modificato dal D.P.Reg. n. 529/2022, di dover adottare un nuovo Decreto del Presidente della Regione che abroghi e sostituisca il precedente;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 391 del 11/10/2023 con la quale è stato apprezzato lo schema di Decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'Economia di abrogazione e sostituzione del D.P.Reg. n. 620/2020 e ss.mm.ii.;
VISTO il parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana rilasciato in data 25 ottobre 2023;
Decreta:
Misura di cui all'art. 10, commi 1, 4, e 4-bis della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e ss.mm.ii.: interventi in favore delle agenzie di distribuzione e servizi stampa e delle edicole
1. Ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 10, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e ss.mm.ii. il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di cui all'articolo 10, commi 4 e 4-bis, della medesima legge regionale n. 9/2020 a valere sul "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 ", istituito presso IRFIS FinSicilia S.p.A., limitatamente ai finanziamenti a fondo perduto in favore delle agenzie di distribuzione e servizi stampa, codice di classificazione ATECO 82.99.20 e delle edicole, codice di classificazione ATECO 47.62.10.
2. La dotazione finanziaria è pari a complessivi euro 800.000 (ottocentomila) per le agenzie di distribuzione e servizi stampa ed euro 4.200.000 (quattromilioniduecentomila) per le edicole.
3. Per le agenzie di distribuzione e servizi stampa la dotazione finanziaria è destinata alle imprese operanti nel territorio regionale che esercitavano alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e continuano ad esercitare al momento della presentazione dell'istanza di agevolazione un'attività identificata con codice di classificazione ATECO 82.99.20.
4. Per le edicole la dotazione finanziaria complessiva è destinata, in via prioritaria, alle imprese aventi sede legale o operativa nel territorio regionale che esercitavano alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e continuano ad esercitare al momento della presentazione dell'istanza di agevolazione l'attività primaria identificata con codice di classificazione ATECO 47.62.10 e secondariamente, qualora dovessero residuare risorse secondo quanto previsto al successivo articolo 2, alle imprese aventi sede legale o operativa nel territorio regionale che esercitavano alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e continuano ad esercitare al momento della presentazione dell'istanza di agevolazione l'attività identificata con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale attività secondaria.
5. Il Centro di Responsabilità Amministrativa è individuato nel Dipartimento delle Finanze e del Credito.
6. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. cura la gestione del "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19", nel rispetto delle norme di cui agli articoli 6, commi 1 e 2, e 10, commi 1,4, 4-bis e 6, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e ss.mm.ii., nonché alle presenti disposizioni attuative e provvede alla predisposizione ed all'emanazione dei singoli avvisi discendenti dalle presenti disposizioni, previo assenso dell'Assessore Regionale dell'Economia.
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sotto forma di finanziamenti a fondo perduto utilizzabili per fabbisogno di capitale circolante e/o investimenti e sono destinate, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, alle agenzie di distribuzione e servizi stampa ed alle edicole per far fronte alla carenza di liquidità connessa alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 che ha riguardato tutti gli operatori dei predetti settori nonché a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria e sono ripartite come segue:
a) per le agenzie di distribuzione e servizi stampa, con codice di classificazione ATECO 82.99.20, in parti uguali tra tutti i soggetti aventi diritto e comunque entro i seguenti limiti:
1) per le imprese già operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo corrispondente ad un terzo del fatturato registrato nel corso dell'esercizio 2019 e comunque entro il limite massimo di 100 migliaia di euro per ciascun soggetto;
2) per le imprese non ancora operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo di 30 migliaia euro per ciascun soggetto;
b) per le edicole, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario, si procederà alla ripartizione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, entro il limite massimo di 5 migliaia di euro. Le eventuali somme disponibili residue saranno suddivise in parti uguali, entro il limite massimo di 5 migliaia di euro, tra i soggetti aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 rientrante tra le attività secondarie.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono erogate, ai sensi del comma 21 dell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, così come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, quale contributo straordinario e non sono subordinate all'accertamento del requisito del calo di fatturato; le suddette agevolazioni sono concesse in regime de minimis secondo la normativa comunitaria tempo per tempo vigente.
3. La concessione e l'erogazione dei benefici è riconducibile alla verifica dei requisiti sulla base della produzione di autocertificazione da parte dell'istante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Presentazione delle istanze
1. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. disciplina le modalità e i termini di presentazione delle istanze, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto ed effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli istanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
Concessione ed erogazione del finanziamento
1. A seguito della quantificazione delle agevolazioni spettanti agli aventi diritto, effettuata ai sensi del precedente articolo 2, IRFIS FinSicilia S.p.A., entro venti giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze, adotta il provvedimento di concessione di finanziamento a fondo perduto e il provvedimento è notificato all'indirizzo PEC del beneficiario. IRFIS FinSicilia S.p.A., entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, dispone l'erogazione del finanziamento, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato nell'istanza dal soggetto richiedente.
2. Al fine di velocizzare l'iter delle pratiche in attuazione delle misure di cui al presente decreto, IRFIS FinSicilia S.p.A. può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. Nel caso in cui le verifiche relative ai requisiti di accesso alle agevolazioni si concludano con esito negativo, IRFIS FinSicilia S.p.A. respinge l'istanza di finanziamento, notificando il relativo provvedimento all'indirizzo PEC dell'istante.
Procedure di gestione
1. L'Organo deliberante denominato "Comitato Fondo Sicilia", costituito presso IRFIS FinSicilia S.p.A., sovrintende anche alla gestione del "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19".
2. Con riferimento alle commissioni e ai costi da riconoscersi all'IRFIS FinSicilia S.p.A. per la gestione della misura di cui al presente decreto si fa rinvio alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per la gestione delle misure di cui al presente decreto IRFIS FinSicilia S.p.A. terrà specifiche evidenze contabili.
4. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. è onerata di produrre all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento delle Finanze e del Credito, report sugli interventi effettuati per la misura di cui al presente decreto - a partire dall'istruttoria e sino all'erogazione del finanziamento - con l'indicazione dei soggetti beneficiari, distinti per codice di classificazione ATECO, e degli importi a ciascuno erogati, con evidenza degli oneri di gestione e dei costi e spese al carico del fondo.
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Restano ferme le disposizioni inderogabili dell'ordinamento statale concernenti le dichiarazioni di status, i requisiti, le condizioni personali ed ogni altra situazione soggettiva. L'autocertificazione antimafia è elemento imprescindibile per l'accesso alla misura disciplinata dalle presenti disposizioni attuative.
2. Con circolare dell'Assessore regionale dell'Economia potranno essere impartite ulteriori disposizioni in ordine all'attuazione del presente decreto.
3. Il presente decreto sostituisce e abroga il D.P.Reg. n. 620/2020, così come modificato dal D.P.Reg. n. 529 del 12 maggio 2022.
4. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in G.U.R.S. e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.
Palermo, 2 novembre 2023.
SCHIFANI
FALCONE