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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 settembre 2023

G.U.R.I. 18 novembre 2023, n. 270

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori «ortofrutticoli» e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP).

TESTO COORDINATO (al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 18 ottobre 2024 e con annotazioni alla data 18 ottobre 2024)

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonchè per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonchè per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 settembre 2022 n. 480166 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 settembre 2023;

Decreta:

Titolo I

Disposizioni introduttive

Art. 1

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

c) «Regione»: la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio;

d) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema informativo agricolo nazionale;

e) «Organismo pagatore»: l'organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;

f) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;

g) «Ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 52, paragrafo 6, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

h) «Regolamento di base»: il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

i) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;

j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;

k) «intervento»: strumento di sostegno con specifiche condizioni di ammissibilità definito all'art. 3, comma 3 del regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio;

l) «tipi di intervento»: spese concernenti l'attuazione specifica nell'ambito di un obiettivo;

m) «Operazione»: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC, come definito all'art. 3 (4) del regolamento di base;

n) «tipo di spesa»: spesa sostenuta per un intervento pertinente previsto nel piano strategico della PAC, come definito all'art. 22 del regolamento delegato;

o) «socio produttore»: un socio persona fisica o giuridica costituita da produttori che è socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazione di produttori;

p) «sottoprodotto»: un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale prodotto ricercato.

Titolo II

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni

Art. 2

Riconoscimento di organizzazioni di produttori

1. Le Regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile calcolata a norma dell'art. 31 del regolamento delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale.

3. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26 del presente decreto.

4. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali.

5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

6. Nel caso in cui il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale «Sezione OP ortofrutta», i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la suddetta sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la «Sezione OP ortofrutta». La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale sezione. La compagine sociale della parte chiaramente definita è composta da produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento è richiesto e ha competenza esclusiva sulle decisioni del programma operativo.

7. Le Regioni eseguono l'iter istruttorio verificando, in particolare, che tutti i criteri previsti dal regolamento (UE) 1308/2013 siano rispettati e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'organismo pagatore. Allo stesso modo sono comunicate le modifiche alle condizioni di riconoscimento.

Art. 3

Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci richiesto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2017/891 è fissato in quindici produttori. Se all'organizzazione richiedente il riconoscimento aderiscono soci produttori che sono essi stessi persone giuridiche, al raggiungimento del numero minimo di soci contribuiscono i produttori associati ad ogni singola persona giuridica, ciascuno costituente una singola impresa agricola, diversamente la persona giuridica conterà come un unico produttore. Un socio produttore persona fisica che aderisce anche ad un socio produttore persona giuridica è conteggiato una sola volta. Stessa regola si applica ad un aderente a più soci persone giuridiche.

I vincoli assunti nei confronti dell'OP dal socio produttore persona giuridica si estendono anche ai suoi aderenti.

In deroga al comma 1, il numero minimo di soci è fissato in 5 produttori per le OP riconosciute unicamente per funghi e per noci (codice NC 0802 31 e NC 0802 32) e per i prodotti di cui ai codici NC 09 e NC 12.

2. Le regioni possono stabilire un fatturato minimo che ogni socio produttore deve rappresentare per essere considerato ai fini del numero minimo di soci.

3. La composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 26. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono considerati ai fini del numero minimo.

4. Ai fini del riconoscimento, il valore minimo della produzione commercializzabile, calcolato conformemente all'art. 31 del regolamento delegato, è il seguente:

a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;

b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;

c) euro 200.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 09;

d) euro 500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 09 o NC 12.

In deroga alla lettera a) il valore minimo di produzione commercializzabile è di:

a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0709 99 90 40, 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;

in deroga alla lettera b) il valore minimo di produzione commercializzabile è di:

b1) euro 1.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui alla lettera a1).

Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario per il riconoscimento di una nuova organizzazione di produttori, non è preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto, salvo che l'efficacia del recesso non decorra dalla conclusione dell'ultimo anno del programma operativo poliennale dell'OP. Le Regioni possono derogare a tale prescrizione, ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile, nel caso di riconoscimento di una nuova OP che aderisce ad una AOP riconosciuta alla data di approvazione del presente provvedimento o ad una nuova AOP, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 8, comma 3.

Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono presi in considerazione ai fini del VPC minimo.

Sono fatti salvi i parametri più alti definiti dalle Regioni.

Il valore minimo della produzione commercializzabile è lo stesso indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino o meno un programma operativo ai sensi dell'art. 50, paragrafo 5 del regolamento di base.

5. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 4, si applicano le deroghe seguenti:

a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (UE) n. 848/2018, i parametri sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione solo i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;

b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%.

6. Le Regioni possono stabilire il valore minimo della produzione commercializzabile ed il numero minimo di soci di una OP ad un livello più elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti, con obbligo di informarne il Ministero e l'AGEA.

7. Per un dato prodotto, il riconoscimento può essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l'OP, può, per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla trasformazione.

8. Un produttore può aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia, se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione.

9. Le piante aromatiche commercializzate in vaso rientrano nell'oggetto del riconoscimento a condizione che siano destinate esclusivamente al consumo alimentare diretto.

10. Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile.

11. Le OP possono includere nel VPC il valore dei «sotto-prodotti», come definiti all'art. 31 paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Art. 4

Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali

1. Le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa rappresenti almeno il 5% del VPC necessario al riconoscimento dell'OP. Le Regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP, su sua richiesta, lo status di organizzazione di produttori transazionale.

2. Le AOP che associano una o più OP riconosciute in altri Stati membri, possono chiedere alla Regione il riconoscimento dello status di associazione di organizzazioni di produttori transazionale.

3. La Regione dove ha sede l'OP transazionale o la AOP transazionale e il rispettivo organismo pagatore competente, provvedono direttamente alla collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri per gli aspetti inerenti al riconoscimento, all'approvazione e all'attuazione dei PO.

4. I tipi di intervento nell'ambito dei programmi operativi attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori rispettano il piano strategico nazionale e le norme nazionali dello Stato membro in cui è situata la sede dell'organizzazione transnazionale di produttori o dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, conformemente alle norme unionali di riferimento.

Art. 5

Deroghe alla commercializzazione diretta da parte dell'OP

1. L'OP può autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento.

2. L'OP può autorizzare i soci produttori a commercializzare, essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantità di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.

3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2.

Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio.

4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non può complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.

Art. 6

Esternalizzazione

1. Le OP e le AOP, in conformità con l'art. 155 del regolamento (UE) 1308/2013, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali diverse da quelle di cui all'art. 31, paragrafo 7 del regolamento delegato, una parte delle loro attività. Nessuna attività può essere esternalizzata dall'OP a società in qualunque modo collegate ad una filiale dell'OP stessa.

2. L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori.

3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP/AOP.

Art. 7

Delega della fatturazione

1. Nell'ambito della commercializzazione diretta di un dato anno, le Regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta a far emettere le fatture di vendita ai propri soci produttori, per una quota non superiore al 20% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento contabile precedente, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento, utilizzata per il calcolo del fondo di esercizio dell'anno considerato.

2. L'eventuale valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, sarà escluso dal VPC dell'OP sia ai fini della determinazione degli aiuti, sia ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.

3. Le OP che intendono avvalersi della possibilità di delegare l'emissione delle fatture, devono presentare la richiesta alla Regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l'annualità successiva.

4. La Regione assume una decisione entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, dandone comunicazione, oltre che alla OP, anche al Ministero e all'organismo pagatore competente.

Art. 8

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Le AOP possono chiedere di essere riconosciute ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie. La domanda deve specificare i prodotti e le attività oggetto del riconoscimento e contenere le informazioni necessarie a valutare l'idoneità a svolgere le attività dichiarate.

2. Le AOP devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5 e sono costituite da OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.

3. Ai fini del riconoscimento, le AOP sono costituite da almeno n. 4 OP riconosciute o devono rappresentare un valore minimo della produzione commercializzabile di euro 25.000.000,00. Per le AOP già riconosciute alla data di approvazione del presente provvedimento tali parametri possono essere raggiunti entro il 30 settembre 2024. Sono fatti salvi i parametri più alti definiti dalle Regioni.

4. L'AOP deve disporre di personale funzionale allo svolgimento dell'attività posta in essere per i prodotti oggetto del riconoscimento.

Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario al riconoscimento di una nuova associazione di organizzazione di produttori, non è preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi hanno ottenuto il recesso da associazioni di organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto.

5. La richiesta di riconoscimento è presentata alla Regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale.

6. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita anche nel sistema informativo di cui all'art. 26.

7. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale costituzione ed utilizzazione del fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente più del 10% dei diritti di voto e possedere più del 10% delle quote o del capitale della AOP.

8. Una OP può essere socia di più AOP, a condizione che per un determinato prodotto o gruppo di prodotti e per una determinata attività, l'OP sia socia di una sola associazione di organizzazione di produttori che attua un programma operativo.

Art. 9

Soci non produttori

1. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.

2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso legate.

Art. 10

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni

1. Le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento.

2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce non può superare la percentuale del 35% del totale di voto, mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.

3. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore o di ciascuna OP, non potrà superare il 50%.

4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno è persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore, non alla persona giuridica.

5. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle AOP costituite in forma di società cooperative agricole e ai loro consorzi.

6. Quando una OP è costituita come parte chiaramente definita di una persona giuridica, le clausole statutarie di cui all'art. 2, comma 6, prevedono espressamente che la persona giuridica non ha nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni dell'OP.

7. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4, le OP non possono essere società controllate ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 3 del codice civile.

8. Per ogni deliberazione degli organi statutari, deve essere redatto il foglio delle presenze con le firme dei partecipanti.

Art. 11

Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro organismo associativo ad una OP, non può essere inferiore ad un anno.

2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro il quale l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.

L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione dello stesso socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.

4. La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.

6. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della normativa inerente all'intervento settoriale «ortofrutticoli», potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione. Le OP provvedono a comunicare i provvedimenti di espulsione alla Regione e all'organismo pagatore.

Art. 12

Fusioni e riorganizzazioni

1. Per fusione tra OP si intende l'unificazione in un'unica entità, nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:

a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo;

b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall'OP incorporante.

2. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione.

3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP.

4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP può fondersi per incorporazione in una società ad essa aderente, che, in quanto soggetto incorporante, dovrà preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento.

Art. 13

Filiali controllate per almeno il 90%

(modificato dall'articolo unico, comma 1, lett. a), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 18 ottobre 2024)

1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5, le cui quote o il cui capitale sono detenuti per almeno il 90% in conformità alle condizioni previste all'art. 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e successive modificazioni, possono applicarsi le specifiche condizioni previste dal suddetto regolamento delegato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti e dal presente decreto, su richiesta delle OP o AOP che ne detengono le quote o il capitale.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'atto costitutivo o lo statuto della società deve prevedere attività riconducibili a quelle proprie di una filiale che intende operare ai sensi del presente articolo. Altresì costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il rappresentante legale della filiale.

Qualora la filiale svolga attività di commercializzazione, il prodotto proveniente dalla base associativa delle OP/AOP, che partecipano al suo controllo, deve essere prevalente.

2. L'OP/AOP deve adottare un regolamento interno per disciplinare i rapporti con la filiale e le modalità di conferimento del prodotto da parte dell'OP ed eventualmente anche direttamente da parte dei soci dell'OP stessa. Qualora anche soci produttori dell'OP contribuiscano al controllo del 90% della filiale, il regolamento deve esplicitare in che modo la partecipazione di detti soci al capitale sociale contribuisca in concreto al perseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il contributo dei soci deve essere documentato dalla filiale e costituisce requisito necessario per l'applicazione delle specifiche condizioni previste dal regolamento delegato.

3. Non possono operare come filiali ai sensi del presente articolo le società costituite solamente da OP e soci produttori singoli, qualora la commercializzazione della filiale sia riferita in via esclusiva o prevalente alla sola produzione di tali soci produttori che detengono quote o capitale della filiale.

4. Le quote o il capitale della filiale detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono enti pubblici e società da loro controllate o soggetti di diritto privato, per i quali sia provata l'assenza di potere di ingerenza sulla governance e sulle decisioni relative alle attività proprie della filiale, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della percentuale del 90%.

5. Negli organi gestionali della filiale deve essere garantita la presenza di rappresentanti della OP/AOP.

6. L'OP o l'AOP presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della propria filiale alla Regione competente, individuata rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2, o dell'art. 8, comma 5, del presente decreto. Per le filiali partecipate da più OP, l'OP che ne detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della filiale, anche per conto delle altre OP, alla Regione competente, individuata ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto. Nei casi di parità di quote o di capitale, la domanda è presentata dall'OP con il più alto VPC. La Regione competente all'accertamento dei requisiti comunica alle Regioni dove hanno eventuale sede altre OP che detengono quote o capitale della filiale. La permanenza dei requisiti deve essere accertata ogni anno e a tal fine le filiali e le OP che vi aderiscono hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione le modifiche intervenute nelle compagini associative, negli assetti societari e nel regolamento interno di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Le Regioni comunicano al Ministero e all'organismo pagatore, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità indicate dal Ministero stesso, l'elenco delle filiali che nell'anno precedente rispondono ai requisiti del presente articolo.

Art. 14

Elenchi nazionali

1. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle OP e delle AOP riconosciute e lo pubblica sul sito internet istituzionale.

2. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'art. 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126 e lo pubblica sul sito internet istituzionale.

Titolo III

Gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi

Art. 15

Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e Valore della produzione commercializzata

1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.

2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicato al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Entro il successivo 31 ottobre la compagine sociale deve essere inserita anche nel sistema informativo di cui all'art. 26.

3. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e ai revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.

4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle Regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN:

a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno;

b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e recessi.

5. In caso di applicazione del paragrafo 7 dell'art. 31 del regolamento delegato, il valore della produzione commercializzata proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.

Il VPC può essere calcolato nella fase di «uscita dalla filiale» purchè almeno il 90% delle quote o del capitale della filiale appartenga ad una o più OP, AOP, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni transnazionali di produttori, nonchè i loro soci produttori, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7 del regolamento delegato UE n. 2022/126.

6. Le Regioni hanno facoltà di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 12.1 dell'allegato I al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione può essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente al più tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.

7. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento, se non verificato dalla Regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo, è verificato dall'organismo pagatore al più tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto annuale totale o di saldo.

8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.

9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del VPC dichiarato, il fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e applicata la relativa sanzione per gli importi non ammissibili.

Art. 16

Programmi operativi e modifiche per le annualità successive

1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale, di durata da tre a sette anni, è presentata alla Regione ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26. (1)

2. Il programma operativo può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento; in tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.

3. La domanda di modifica dei programmi operativi relativamente agli anni successivi è presentata alla Regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici che evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26. (1)

4. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare:

a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;

b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato, ad esclusione degli obiettivi che devono essere obbligatoriamente previsti nel programma operativo, come indicato all'art. 50, paragrafo 3, lettere b), e) ed f) del regolamento (UE) n. 2021/2115;

c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;

d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere esteso fino alla durata massima di sette anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.

5. Le Regioni, svolte opportune verifiche e controlli, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al più tardi entro il 20 gennaio la decisione in questione all'OP/AOP e all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entità del fondo di esercizio approvato per l'anno considerato.

(1)

Per la proroga, al 30 settembre 2024, del termine previsto dal comma annotato, si rimanda all'articolo unico, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 12 settembre 2024.

Art. 17

Modifiche in corso d'anno

1. Le OP/AOP possono presentare una sola domanda di modifica al più tardi entro il 15 settembre di ciascun anno ed inoltre su autorizzazione della Regione un'ulteriore domanda di modifica entro il 30 giugno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni, ed inserite nel sistema informativo di cui all'art. 26, entro il 1° ottobre.

2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:

a) l'attuazione parziale dei programmi per motivi debitamente giustificati, non può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso. Fatte salve cause di forza maggiore, l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati sono recuperati.

b) modifica del contenuto dei programmi operativi con:

inserimento o sostituzione di nuovi obiettivi tipi di intervento e/o interventi;

variazione in aumento dell'importo di spesa di un obiettivo che eccede il 25% del corrispondente importo approvato;

c) aumento dell'importo del fondo di esercizio, anche a seguito di modifica del VPC conseguente al riscontro di errori palesi, fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento può essere elevata secondo necessità in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea;

d) inserimento dei tipi di intervento e/o interventi e relative spese finanziate con l'aiuto finanziario nazionale.

3. In deroga al comma 1, le OP/AOP possono presentare:

a) una distinta modifica per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo qualora ne ricorrono le condizioni.

b) specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione delle crisi e gestione del rischio in qualsiasi momento nel corso dell'anno.

4. Nelle more della decisione della Regione, le OP/AOP, successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della Regione e previa immediata comunicazione alla Regione stessa, nonchè all'organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera.

5. Le Regioni svolgono le opportune verifiche e controlli e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo. In ogni caso non potranno essere approvate eventuali nuove attività e le relative spese effettuate prima della presentazione della domanda.

6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare le operazioni/tipi di spesa nell'ambito di un intervento già segnalate e controllate dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali operazioni/tipi di spesa non possono essere escluse dalla rendicontazione delle spese.

7. Fatta salva la congruità della spesa e il rispetto del limite di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo punto, le modifiche riferibili ad operazioni già approvate nell'ambito di un intervento, che non implicano un cambio delle tipologie di spesa e che avvengono successivamente alla presentazione della modifica di cui al paragrafo 2, sono comunicate alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione. Se entro il 20 gennaio dell'anno successivo la Regione non dispone diversamente, le modifiche si intendono approvate.

8. Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate al momento in cui si verificano o, al più tardi, entro il 15 febbraio dell'anno successivo di realizzazione del programma operativo:

a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata;

b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, ma rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata;

c) una rimodulazione finanziaria relativamente a:

spese indicate nel programma operativo per il loro importo complessivo e approvate, ma che per incapienza l'OP/AOP aveva inserito solo in quota parte;

assestamenti di spesa per gli interventi già approvati, limitatamente a quelli per cui sono stabiliti valori massimi o importi forfettari o unità di costo standard e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo trattino.

9. Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto.

10. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 non si applicano alle attività realizzate dopo il 31 dicembre.

Art. 18

Programmi operativi delle AOP

(integrato dall'articolo unico, comma 1, lett. b) e c), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 18 ottobre 2024)

1. Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1 del regolamento UE n. 2021/2115, le AOP possono presentare un programma operativo alla Regione in cui sono riconosciute.

I programmi operativi delle AOP devono contenere almeno gli obiettivi indicati all'art. 50, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115 nonchè i tipi di intervento finalizzati al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 46, le lettere d), h) e J).

2. Il programma operativo dell'AOP include interventi le cui spese sono sostenute direttamente dalla stessa e può includere interventi le cui spese possono essere sostenute dalle OP aderenti, loro soci e produttori, filiali partecipate al 90% dalle OP ed AOP.

3. Gli interventi previsti devono essere interamente finanziati dai contributi delle OP aderenti, fatto salvo l'art. 51, paragrafo 1, lettera b) del regolamento UE 2021/2115.

4. Qualora anche le OP aderenti presentino un proprio programma operativo, quello dell'AOP non riguarda gli stessi interventi contemplati dal programma operativo delle OP aderenti, e deve essere valutato congiuntamente a quello delle OP socie, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 6 del regolamento UE n. 2021/2115.

In tal caso, gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente devono essere chiaramente identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione e finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione, prelevati dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti.

L'approvazione di detti programmi avviene separatamente ed al fine del calcolo del valore della produzione commercializzata si applica il comma 5, secondo capoverso del presente articolo.

5. Il valore della produzione commercializzata di un'AOP è calcolato in base alla produzione commercializzata dalla stessa AOP, se essa commercializza direttamente, e da quello delle OP socie e comprende esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'AOP è riconosciuta. Qualora l'associazione non commercializzi direttamente, si considera soltanto la somma del VPC delle OP socie.

Tuttavia, se i programmi operativi sono approvati separatamente per un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori socie, il calcolo del valore della produzione commercializzata dell'associazione non tiene conto del valore della produzione commercializzata calcolata per i programmi operativi dei soci, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1 secondo capoverso del Reg. UE 2022/126.

6. L'AOP, inclusa l'AOP transnazionale, per l'attuazione del proprio programma operativo, deve costituire un fondo di esercizio finanziato anche con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato.

7. Le OP che hanno in corso un programma operativo e aderiscono ad un'AOP che inizia o ha in corso un proprio programma operativo, possono:

a) portare avanti i rispettivi programmi operativi in parallelo e distintamente; in tal caso l'OP non usufruisce di quanto previsto dall'art. 52, paragrafo 2, lettera b),

oppure

b) sottoscrivere l'impegno con il quale l'AOP si assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal programma operativo dell'OP aderente, purchè il termine del programma operativo della AOP comprenda la conclusione del programma originario della suddetta OP. L' AOP chiede alla regione in cui ha sede, di procedere alla fusione dei due programmi a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. Nel caso di cui al comma 7, lettera b), l'AOP e l'OP che ha aderito, presentano alla regione competente un progetto di fusione dei due programmi operativi poliennali, entro la data prevista all'art. 16, comma 3 (dandone comunicazione alla eventuale regione interessata), insieme al progetto esecutivo annuale derivante dalla fusione dei programmi, che riporta esplicitamente i diritti, gli obblighi e i vincoli, derivanti dall'unione dei programmi operativi della AOP e dell'OP socia. L'AOP include per gli anni residui dell'originario programma dell'OP gli obiettivi obbligatori, che devono essere chiaramente tracciabili nel programma operativo della AOP stessa. La regione competente approva il nuovo programma operativo e il relativo progetto esecutivo annuale, per l'annualità successiva, in conformità a quanto previsto all'art. 16. La regione che ha approvato il programma operativo dell'AOP provvede, con proprio atto, a formalizzare la prosecuzione del programma e a comunicarlo all'Organismo pagatore e alla regione competente.

9. Nel caso di AOP transnazionale il programma operativo è considerato transnazionale e può beneficiare della percentuale di aiuto aggiuntiva prevista all'art. 52, paragrafo 2, lettera c) del regolamento UE n. 2021/2115, qualora uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'art. 46 del medesimo regolamento vengano attuati in ogni Stato membro in cui sono riconosciute le OP socie.».

10. Il comma 8 si applica con le stesse modalità anche nei casi di adesione di OP ad altra OP. In tal caso l'OP aderente perde il riconoscimento.

Art. 19

Domande di aiuto

1. Le richieste di aiuto o di saldo sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalità informatica indicata dall'organismo pagatore.

La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti indicati dall'organismo pagatore.

Gli organismi pagatori, in casi eccezionali e debitamente giustificati, possono accettare domande di aiuto oltre il predetto termine e comunque entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza. In ogni caso, in sede di liquidazione dell'aiuto, viene applicata una penalizzazione pari all'1% dell'aiuto spettante per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di presentazione

2. Le richieste di anticipo sono presentate all'organismo pagatore una sola volta entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Le richieste di pagamento parziale sono presentate all'organismo pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre.

4. Le OP/AOP possono scegliere la modalità della richiesta di aiuto di cui ai commi 2 o 3 per l'annualità di riferimento.

Art. 20

Aiuto finanziario nazionale

1. Fino al 31 dicembre 2025 le Regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di cui all'art. 53 del Regolamento di base, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.

2. L'aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle Regioni di cui al comma 1.

3. Le AOP che realizzano un programma operativo unico chiedono l'aiuto nazionale per conto delle OP interessate.

Titolo IV

Tipi di intervento di prevenzione delle crisi e gestione del rischio nei programmi operativi

Art. 21

Tipi di intervento applicabili

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi uno o più dei seguenti tipi di intervento:

a) creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione;

b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo;

c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità regionale competente o ai fini di adattamento climatici;

d) ritiro dal mercato, ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni;

e) assicurazione sul raccolto e sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;

f) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;

g) attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei Paesi terzi;

h) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori;

2. In presenza di condizioni di particolare gravità, le Regioni, previa comunicazione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare la raccolta verde o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.

Art. 22

Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato

1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

a) distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, lettera f) del regolamento di base e dell'art. 27 del regolamento delegato, anche attraverso la trasformazione dei prodotti volta ad agevolare il ritiro. L'entità complessiva del sostegno non supera il limite stabilito dall'art. 26, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126;

b) realizzazione di biomasse a fini energetici;

c) alimentazione animale;

d) trasformazione industriale no food, ivi compresa la distillazione in alcool;

e) biodegradazione o compostaggio.

2. Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore l'impossibilità a ricorrere alle altre destinazioni.

3. Le altre destinazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, devono rispettare le condizioni stabilite dall'art. 19 del regolamento delegato e riguardare prodotti deperibili che non possono essere destinati ad un immagazzinamento duraturo senza l'ausilio della refrigerazione. Pertanto, sono esclusi da questa misura i prodotti ortofrutticoli di cui ai codici ex 0802 e 12129200 di cui all'allegato I del decreto.

Art. 23

Ritiri destinati alla beneficenza

1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica l'art. 52, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base solo se conferiti ad Enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.

2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 27, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli Enti caritativi riconosciuti.

Titolo V

Controlli, sanzioni, procedure di attuazione e disposizioni transitorie

Art. 24

Controlli

1. Le Regioni effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel territorio regionale, per:

a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP;

b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche;

c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP, che non attuano un programma operativo,

d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto necessario;

e) l'accertamento dei requisiti delle filiali di cui all'art. 13.

Altresì, le Regioni effettuano controlli in loco sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio, ancorchè aderenti ad AOP o OP con sede in altre Regioni, su richiesta di queste ultime.

2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel territorio di competenza, per l'accertamento:

a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle Regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;

b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento.

Altresì, gli organismi pagatori effettuano controlli in loco sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio di competenza, ancorchè aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi.

I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualità considerata concorrono a soddisfare la quota minima stabilita dei controlli in loco. Sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non può comunque eccedere i 5.000 euro, nonchè gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli in loco.

Sono, altresì, di competenza degli organismi pagatori i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuati sul proprio territorio di competenza. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati. Relativamente ai controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro per beneficienza, gli organismi pagatori definiscono la percentuale di prodotto da controllare che comunque non può essere inferiore al 10%.

3. AGEA, al fine di garantire controlli omogenei sull'intero territorio nazionale, definisce, in accordo con gli organismi pagatori:

a) la tipologia e le modalità di scambio delle informazioni che devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il portale informatico di cui all'art. 26, per la programmazione e gestione dei controlli complessivi di competenza degli organismi pagatori stessi;

b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento dei programmi dei controlli da realizzare da parte dei singoli organismi pagatori.

4. Le Regioni e gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, nonchè su altri elementi ritenuti necessari.

5. Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti ed ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilità e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale deve contenere gli elementi minimi indicati dall'organismo pagatore e deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.

6. Le Regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle condizioni relative alla verificabilità dei criteri di ammissibilità, alla disponibilità di personale adeguatamente qualificato, ai potenziali doppi finanziamenti.

7. Una domanda di approvazione di un programma operativo o una domanda di aiuto è respinta, integralmente o per la parte delle spese non verificate, se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, compresi i suoi soci, impedisce la realizzazione di un controllo in loco.

Art. 25

Autorità incaricata delle comunicazioni

1. L'AGEA è designata quale autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea, in attuazione degli articoli da 123 a 138 del regolamento 2021/2115 rispettivamente a:

a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali;

b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli rilevati nei mercati rappresentativi elencati nell'allegato al presente decreto;

c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi.

2. Le Regioni e Province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dal Piano strategico nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.

3. L'AGEA trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) al Ministero.

Art. 26

Informatizzazione delle informazioni  (1)

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli organismi pagatori, le Regioni, il Ministero, le OP, le AOP e loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione, monitoraggio e controllo previsti dalla Strategia nazionale.

2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni e le province autonome.

3. Le OP e le AOP inseriscono per via telematica nel sistema informativo:

a) le compagini sociali;

b) le domande di riconoscimento inviate alle Regioni;

c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle Regioni;

d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.

4. Sono rigettate le domande non completate o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti, Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 12 del presente decreto.

5. Le Regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonchè l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.

In caso di fusioni dovrà essere assicurata la tracciabilità delle informazioni relative alle situazioni pregresse delle OP coinvolte.

6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle Regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso, tale inserimento è completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle Regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.

8. Nelle more dell'attivazione completa delle funzionalità del SIAN, le istanze e le informazioni di cui al comma 3 sono presentate alle rispettive amministrazioni sulla base delle indicazioni dalle stesse fornite.

(1)

Per la proroga, al 15 novembre 2024, del termine previsto dall'articolo annotato, si rimanda all'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 12 settembre 2024.

Art. 27

Sanzioni

(modificato dall'articolo unico, comma 1, lett. d), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 18 ottobre 2024)

1. Le eventuali sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale, sono applicate dalle Regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.

2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla Regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore.

3. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'art. 59 del regolamento (UE) 2017/891, se la mancata adozione delle misure correttive richieste ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, permane oltre il 15 ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si è verificata, il riconoscimento viene revocato.

4. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di operatori non rispetta l'obbligo, entro i termini previsti, di fornire le informazioni richieste ai fini della relazione annuale di cui all'art. 134 del regolamento (UE) 2021/2115, si applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 3 dell'art. 59 del regolamento (UE) 2017/891, mentre se le informazioni sono fornite in maniera incompleta o non corretta, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 4 e 5 del medesimo art. 59

5. Qualora, a conclusione del programma operativo, non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 50, paragrafo 7, lettere a), b) e c) del regolamento di base, l'aiuto dell'ultimo anno viene ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformità.

6. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.

7. In caso di interruzione di un programma operativo, l'aiuto ricevuto prima della cessazione del programma operativo viene recuperato. Tuttavia, l'aiuto non è recuperato a condizione che:

a) l'OP/AOP rispetti i criteri di riconoscimento e che gli obiettivi connessi agli interventi previsti dal programma operativo siano stati raggiunti al momento della cessazione e

b) gli investimenti finanziati con il fondo di esercizio siano mantenuti e utilizzati dall'OP/AOP o sue filiali o rispettivi soci almeno fino al termine del periodo di ammortamento.

c) il programma operativo della OP che aderisce ad una AOP riconosciuta, o di una OP o dei suoi soci che aderiscono ad altra OP riconosciuta, viene portato a termine dall'organizzazione a cui aderiscono, la quale realizza l'attività necessaria a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, nonchè il mantenimento degli investimenti finanziati.

8. il comma 7 si applica anche in caso di sospensione volontaria del riconoscimento, revoca del riconoscimento o scioglimento dell'OP o dell'AOP.

9. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorità competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni eventualmente richieste dalla regolamentazione unionale.

10. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla Regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.

Art. 28

Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riportate negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del decreto.

2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.

Art. 29

Norme finali e transitorie

1. Le OP già riconosciute alla data del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 ottobre 2017, n. 5927, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del presente decreto, ovvero di realizzare un valore di produzione commercializzata almeno doppio rispetto al parametro previsto dall'art. 3, comma 4, entro il 30 settembre 2024.

2. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile.

3. La data del 30 settembre 2023 di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 16 per la presentazione dei nuovi programmi operativi poliennali e della modifica dei programmi operativi in corso, è prorogata al 20 ottobre 2023. La data del 30 settembre 2023 di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 16 del decreto n. 9194017 del 30 settembre 2020 per la presentazione della modifica dei programmi operativi in corso, è anch'essa prorogata al 20 ottobre 2023.

In ogni caso il termine per l'inserimento delle domande nel sistema operativo di cui all'art. 26, è prorogato al 15 novembre 2023. Le Regioni assumono le determinazioni di competenza entro il 20 gennaio 2024.

4. Al fine di consentire l'adeguamento dei programmi operativi alle disposizioni previste dal decreto e dal decreto ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020, limitatamente al 2024 le Regioni autorizzano le modifiche di cui all'art. 17, comma 1.

5. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel presente decreto e nell'allegato allo stesso corrisponda ad un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.

Art. 30

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 31

Applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli allegati I e II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024, fatte salve l'art. 29 paragrafo 1 e quelle relative alla presentazione dei programmi operativi che trovano immediata applicazione all'atto dell'emanazione del presente decreto

2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne fanno parte integrante, sono inviati agli organi di controllo per la prevista registrazione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè sul sito istituzionale del Ministero.

Art. 32

Abrogazioni

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020 n. 9194017 è abrogato a partire dal 1° gennaio 2026. Le relative disposizioni continuano ad applicarsi per i programmi operativi approvati sino al 31 dicembre 2022 e che proseguono ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (UE) 2021/2117 nonchè per i programmi operativi triennali decorrenti dal 1° gennaio 2023 e presentati ed approvati entro il 31 dicembre 2022 ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013.

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022 n. 480166 è abrogato a partire dal 1° gennaio 2024.

Roma, 27 settembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1496

__________

Avvertenza:

Il testo del decreto comprensivo degli allegati è pubblicato sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/20368.

N.d.R.: Si riportano di seguito gli allegati del presente decreto, tratti dal sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ALLEGATO I (1)

ALLEGATO II (2)