
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DECRETO 20 maggio 2024, n. 583
- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale pubblicato nella G.U.R.S. 31 maggio 2024, n. 25
Recepimento degli Accordi fra le Regioni e le Province Autonome del 03 novembre 2021 e del 21 dicembre 2022 sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per percorsi di formazione regolamentata e non regolamentata - Linee guida della Regione Siciliana sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione finanziati ed autofinanziati in modalità a distanza e per effetto aggiornamento del Repertorio regionale delle Qualificazioni.
L'ASSESSORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. con cui l'On. le Girolamo Turano è nominato Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale;
VISTA la L. 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale";
VISTO l'art. 17 della L. 24 giugno 1997, n. 196 che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;
VISTA la L. 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che pone le basi del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
VISTO il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92";
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la "Definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13";
VISTA la L.R. 17 maggio 2016, n. 8 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie", ed in particolare l'art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione";
VISTE le specifiche convenzioni e protocolli d'intesa che la Regione Piemonte e la Regione Siciliana hanno stipulato sia per il trasferimento del sistema regionale di standard ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze sia per la condivisione di esperienze e soluzioni finalizzate allo sviluppo, alla realizzazione, all'avviamento e alla gestione di sistemi informativi volti al potenziamento della società dell'informazione e dell'E-Government;
VISTO il D.A. 26 maggio 2016, n. 2570 unitamente agli Allegati, di approvazione del Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana, e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 23 "Istituzione del Sistema Regionale della Formazione Professionale" ed in particolare il comma 1 dell'art. 22 "Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale" che testualmente recita: "Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole "Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale" sono state sostituite dalle parole "Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Dipartimento regionale della formazione professionale";
VISTA la L.R. 29 dicembre 2016, n. 29 "Sistema di certificazione regionale", con cui la Regione Siciliana ha istituito il sistema regionale di certificazione ed ha definito il percorso normativo per disciplinare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione (art. 1, comma 3);
VISTO il D.P.Reg. 7 marzo 2018, n. 6 "Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29 [N.d.R. recte: legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29]. Sistema di certificazione regionale delle competenze" con cui sono state definite le caratteristiche del sistema di certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione;
VISTO l'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome (19/140/CR8/C9) del 25 luglio 2019 sulle Linee guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e alle Province Autonome;
VISTO il D.A. 20 dicembre 2019 n. 7964, unitamente agli Allegati, con cui l'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e l'Assessore regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro hanno concordato la "Definizione delle modalità attuative dei servizi in cui si articola il Sistema di Certificazione regionale, istituito con la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29, ed i relativi meccanismi operativi di funzionamento, in conformità a quanto disposto nel Decreto Presidenziale 7 marzo 2018, n. 6 agli articoli 10, 11, 12, 15", prevedendo apposite disposizioni sulla formazione a distanza al paragrafo B.6.6 "Formazione a distanza (FAD)" dell'Allegato A "Indirizzi per la certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali";
VISTO l'Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (20/51/CR8/C9) del 31 marzo 2020, recante deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di Fad/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid-19;
VISTO l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (20/90/CR5/C9) del 21 maggio 2020, "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria";
VISTO l'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (21/181/CR5a/C17) del 03 novembre 2021 sulle Linee Guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome, con cui, in vista del superamento dell'emergenza sanitaria, sono state aggiornate le disposizioni adottate nel summenzionato Accordo del 25 luglio 2019 (19/140/CR8/C9), prevedendo, in particolare:
- quale ambito di applicazione i corsi di formazione obbligatori ai fini dell'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome. Sono ricompresi in questa fattispecie i corsi cosiddetti "preparatori", in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/Province Autonome. Per questa tipologia di corsi, eventuali disposizioni in deroga devono essere oggetto di specifici Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o in Conferenza Stato Regioni. Ai percorsi formativi o alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata dalle presenti Linee Guida si applica - in questi casi - solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati;
- che l'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all'acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:
- gli elementi identificativi del progetto formativo;
- la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi;
- che l'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico. Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona. L'indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato, pertanto, la formazione teorica può essere erogata anche in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione che ha autorizzato/approvato il corso, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste;
- che gli attestati/certificazioni rilasciati nell'ambito di una Regione/Provincia Autonoma devono riportare la seguente dicitura: "il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del...…";
- che la spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle Linee Guida relative all'utilizzo di modalità di formazione a distanza/e learning dell'Accordo (21/181/CR5a/C17) del 3 novembre 2021.
VISTO il Decreto 5 gennaio 2021, recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
VISTO l'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (22/230/CR6/C17) del 21 dicembre 2022 sulle Linee Guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata, prevedendo, in particolare:
- quale campo potenziale di applicazione i percorsi della formazione, compresi i percorsi per l'acquisizione di qualificazioni inserite nei repertori regionali, mentre non riguardano i percorsi per l'accesso alle professioni regolamentate, già regolati dalle citate Linee Guida, oggetto di Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021;
- che la FAD prevista dai provvedimenti regionali può essere erogata in:
- Modalità Sincrona: modalità di svolgimento della formazione contemporanea alla formazione erogata in presenza con strumenti telematici e guidati da un docente/formatore. Alla erogazione delle attività formative in modalità sincrona sono applicate di norma le Unità di Costo Standard (UCS) previste per la formazione tout court.
- Modalità Asincrona: modalità che consente l'accesso da parte del discente in qualsiasi momento e in modo del tutto autonomo; è una componente della formazione che può essere prevista in casi limitati, con percentuali inferiori alla FAD sincrona, per tipologie di attività determinate. Alla erogazione delle attività formative in modalità asincrona è spesso associata una assistenza finalizzata a facilitare gli utenti sotto il profilo sia tecnico-informatico sia contenutistico: a tali tipi di assistenza sono applicate di norma le Unità di Costo Standard (UCS) previste per il tutoraggio.
- Modalità ibrida: consiste nell'erogazione della formazione ad allievi in presenza e, simultaneamente, ad allievi collegati da remoto in FAD sincrona.
- che le percentuali di FAD possono variare in base alla tipologia di attività formativa o anche sulla base della categoria dei destinatari e si attestano sul riconoscimento di percentuali massime fino al 50% del monte ore teorico, definite negli appositi dispositivi regionali;
- che le attività di formazione laboratoriale, i tirocini curricolari (stage) e gli esami vengono effettuati in presenza;
- che la FAD può essere esclusa o applicata in percentuale più limitata ad alcune tipologie di attività o per categorie di destinatari. I dispositivi regionali possono quindi individuare casi specifici. Per la fascia di età giovanile, in particolare per i percorsi di IeFP, in analogia con quanto previsto per la scuola, la FAD è esclusa; tuttavia, è prevista in linea di massima solo in chiave antidispersione e a tutela degli studenti fragili. Al fine di limitare i motivi di esclusione dalle opportunità formative, ai destinatari vengono assicurate le più ampie possibilità di partecipazione alle attività formative in presenza. Va favorita l'accessibilità ai servizi in presenza per le persone che non possono o non intendono fruire dei servizi a distanza;
- che la FAD può essere riconosciuta in percentuali maggiori, anche fino al 100%:
- rispetto a esigenze di carattere individuale, in particolare per persone con condizioni sociali specifiche o esigenze di salute; per favorire la conciliazione, in particolare intesa come strumento utile a ridurre il divario di genere; per favorire l'accesso e la prossimità dei servizi; per favorire e sostenere l'accesso alla formazione permanente degli adulti;
- rispetto a esigenze di programmazione territoriale, per favorire lo sviluppo delle aree montane e rurali e promuovere l'accesso all'offerta formativa;
- rispetto a particolari caratteristiche delle organizzazioni d'impresa, come nei dispositivi sulla formazione continua rivolta alle aziende che hanno adottato lo smart working come modalità autonoma e formalizzata di organizzazione delle attività, nell'apprendistato professionalizzante, nella formazione per la creazione d'impresa, nelle iniziative di formazione per lavoratori a carattere sperimentale;
VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Fse+ Sicilia 2021-2027, versione 1.0 del 26/07/2023, approvato con Decreto del Dirigente Generale n. 754 del 26 luglio 2023;
CONSIDERATO che, con i summenzionati Accordi, le Regioni e le Province Autonome hanno convenuto sull'importanza di:
- valorizzare le lezioni apprese durante la fase pandemica, per garantire la prosecuzione delle attività formative a distanza e considerare il tema dell'E-learning (Blended) nella dimensione di asset imprescindibile di un sistema formativo moderno, in grado di adattarsi alle sfide dei mercati e all'obiettivo di garantire il massimo coinvolgimento delle persone;
- uniformare l'approccio alla formazione a distanza a livello nazionale, individuando elementi minimi comuni ed elaborando Linee Guida relative alle modalità di erogazione della Formazione a Distanza (FAD) sia nei percorsi di formazione professionale regolamentati e non regolamentati la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome nell'intento di fornire agli operatori del sistema della formazione indicazioni basate su indirizzi condivisi con l'obiettivo di garantire la continuità dell'istruzione e assicurare il riconoscimento nazionale delle certificazioni ottenute;
RITENUTO di dover recepire, al fine di garantire l'uniformità a livello nazionale delle modalità di erogazione della formazione a distanza, quanto sancito dai summenzionati Accordi del 3 novembre 2021 e del 21 dicembre 2022, allegati come parti integranti e sostanziali del presente decreto:
- Allegato I - "Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" del 3 novembre 2021 (21/181/CR5a/C17);
- Allegato II - "Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata" del 21 dicembre 2022 (22/230/CR6/C17);
Decreta:
Recepimento degli Accordi fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee guida FAD del 3 novembre 2021 e del 21 dicembre 2022
1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, si recepiscono come parti integranti del presente atto:
- l'"Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" (Allegato I), adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 3 novembre 2021 (21/181/CR5a/C17);
- l'"Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata" (Allegato II), adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 21 dicembre 2022 (22/230/CR6/C17).
Disciplina transitoria
Nelle more dell'espletamento delle attività di adeguamento rese necessarie dall'approvazione del presente atto, con principale riferimento all'aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni e delle precedenti disposizioni regionali in materia di formazione a distanza, le modalità di erogazione della formazione a distanza dovranno rispettare le indicazioni contenute negli Allegati I e II di cui al precedente art. 1.
Pubblicazione
Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito ufficiale della Regione siciliana - Dipartimento della Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 68 della L. R. n. 21/2014 e s.m., per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul Repertorio regionale delle Qualificazioni.
L'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale
GIROLAMO TURANO
Il Dirigente Generale
MAURIZIO PIRILLO
Il Dirigente Servizio 3
MARIA JOSE' VERDE