
REGOLAMENTO (UE) 2024/1351 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 14 maggio 2024
G.U.U.E. 22 maggio 2024, Serie L
Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013. (1) (2)
In merito all'istituzione dell'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace del presente regolamento, si rimanda al Reg. (UE) 2024/1358.
In merito alle modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda il modello che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per garantire che le loro strategie nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione siano comparabili riguardo a specifici elementi centrali, si rimanda alla Dec. (UE) 2025/503.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 giugno 2024
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 85
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a), b) e c),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e gestione delle frontiere esterne degli Stati membri, basata sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità fra Stati membri, che sia equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi e conforme al diritto internazionale e dell'Unione, compresi i diritti fondamentali.
2) Al fine di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri, è necessario adottare un approccio globale alla gestione dell'asilo e della migrazione, che raggruppi le componenti interne ed esterne. L'efficacia di tale approccio dipende dal fatto che tutte le componenti siano affrontate congiuntamente e attuate in maniera coerente e integrata.
3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, nel settore delle pertinenti politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, sostenendo e sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, comprese le implicazioni finanziarie di tale principio, che governa le politiche nel settore dell'asilo e della migrazione, conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità dovrebbe essere la premessa sulla cui base gli Stati membri collettivamente condividono la responsabilità di gestione della migrazione, in particolare nel settore disciplinato dal sistema europeo comune di asilo.
4) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, promuovere percorsi legali, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, gestire efficacemente il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di soggiorno nel territorio degli Stati membri, prevenire la migrazione irregolare e i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri, combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, anche riducendo le vulnerabilità da essi causate, e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.
5) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di asilo e migrazione, tra cui la riammissione e la risoluzione delle cause e dei fattori alla base della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, è necessario promuovere e costruire partenariati mirati e reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. Tali partenariati dovrebbero costituire un quadro per un migliore coordinamento delle politiche e degli strumenti pertinenti dell'Unione con i paesi terzi e basarsi sui diritti umani, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei valori comuni dell'Unione. Per quanto riguarda le componenti esterne dell'approccio globale, nessuna disposizione del presente regolamento pregiudica la preesistente ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione o tra le istituzioni dell'Unione. Tali competenze continueranno ad essere esercitate nel pieno rispetto delle norme procedurali dei trattati e in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda gli strumenti non vincolanti dell'Unione.
6) Il quadro comune è necessario per far fronte efficacemente ai crescenti arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscendo che la responsabilità per gli arrivi irregolari di migranti e richiedenti asilo nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme. L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere le persone reinsediate o ammesse.
7) Al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, è necessaria un'elaborazione integrata delle politiche e un approccio globale nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione, anche per quanto riguarda le componenti interna ed esterna. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero garantire, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del diritto applicabile dell'Unione e degli obblighi internazionali, la coerenza e l'attuazione delle politiche di gestione dell'asilo e della migrazione.
8) Al fine di garantire che i loro sistemi di asilo, accoglienza e migrazione siano ben preparati e che ciascuna parte di tali sistemi disponga di risorse sufficienti, gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane, materiali e finanziarie e di infrastrutture necessarie per attuare efficacemente le politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione e dovrebbero assegnare il personale necessario alle rispettive autorità competenti per l'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri.
9) Seguendo un approccio strategico, gli Stati membri dovrebbero disporre di strategie nazionali per garantire la loro capacità di attuare efficacemente i loro sistemi di gestione dell'asilo e della migrazione, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale. Tali strategie dovrebbero includere misure preventive volte a ridurre il rischio di pressioni migratorie come pure informazioni sulla pianificazione di emergenza, anche come previsto a norma della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e informazioni pertinenti riguardanti i principi di elaborazione integrata delle politiche e di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento nonché degli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. La Commissione e i pertinenti organi, organismi e agenzie dell'Unione, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo («Agenzia per l'asilo»), dovrebbero essere in grado di sostenere gli Stati membri in sede di definizione delle loro strategie nazionali. La consultazione delle autorità locali e regionali da parte degli Stati membri, conformemente al diritto nazionale e laddove opportuno, potrebbe anche migliorare e rafforzare le strategie nazionali. Per garantire che le strategie nazionali siano comparabili su specifici elementi centrali, è opportuno che la Commissione stabilisca un modello comune.
10) Al fine di garantire l'esistenza di un sistema efficace di monitoraggio che assicuri l'applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di asilo, le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero tenere conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e da altri organi, organismi, agenzie e organizzazioni competenti, delle parti pertinenti della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) 2022/922 (5) del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Gli Stati membri potrebbero anche prendere in considerazione i risultati di altri meccanismi di monitoraggio pertinenti.
11) La Commissione dovrebbe adottare una strategia europea a lungo termine sulla gestione dell'asilo e della migrazione («strategia») che definisca un approccio strategico teso a garantire un'attuazione coerente delle strategie nazionali a livello dell'Unione in conformità dei principi enunciati nel presente regolamento e nel diritto primario dell'Unione e nel diritto internazionale applicabile.
12) Considerata l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, la Commissione dovrebbe adottare ogni anno una relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione («relazione»). La relazione dovrebbe valutare la situazione in materia di asilo, accoglienza e migrazione nei 12 mesi precedenti lungo tutte le rotte migratorie verso e all'interno di tutti gli Stati membri, fungere da strumento di allarme rapido e di sensibilizzazione per l'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo e fornire un quadro situazionale strategico e proiezioni per l'anno successivo. La relazione dovrebbe illustrare, tra l'altro, la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondere e ad adattarsi all'evoluzione della situazione migratoria e i risultati del monitoraggio intrapreso dagli organi e organismi dell'Unione pertinenti. I dati e le informazioni nonché le valutazioni contenute nella relazione dovrebbero essere presi in considerazione nelle procedure decisionali relative al meccanismo di solidarietà di cui alla parte IV del presente regolamento.
13) La relazione dovrebbe essere preparata in consultazione con gli Stati membri e gli organi e organismi dell'Unione pertinenti. Ai fini della relazione, la Commissione dovrebbe utilizzare i meccanismi di comunicazione esistenti, principalmente la conoscenza e l'analisi integrate della situazione, a condizione che sia attivata la risposta politica integrata alle crisi, e il meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione (7). Per garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione della gestione dell'asilo e della migrazione, e quindi per il buon funzionamento del ciclo annuale di asilo e migrazione e del meccanismo di solidarietà, è della massima importanza che gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna e i pertinenti organi e organismi dell'Unione contribuiscano a tali meccanismi di comunicazione esistenti e garantiscano lo scambio adeguato e tempestivo di informazioni e dati. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le informazioni fornite da altre fonti pertinenti, tra cui la rete europea sulle migrazioni, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Per evitare una duplicazione degli sforzi, la Commissione dovrebbe chiedere informazioni supplementari dagli Stati membri soltanto se tali informazioni non sono disponibili attraverso i suddetti meccanismi di comunicazione o gli organi e organismi dell'Unione pertinenti.
14) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che possono sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi o apolidi, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne degli Stati membri, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una decisione che indichi quali Stati membri siano soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie per l'anno successivo o affrontino una situazione migratoria significativa («decisione»). Gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie dovrebbero poter contare sul ricorso ai contributi di solidarietà inclusi nella riserva annuale di solidarietà.
15) Al fine di garantire prevedibilità agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie e agli Stati membri contributori, la relazione e la decisione dovrebbero essere accompagnate da una proposta della Commissione che identifichi misure di solidarietà annuali concrete, tra cui ricollocazioni, contributi finanziari e, se del caso, misure di solidarietà alternative, e la relativa portata numerica che sarebbe probabilmente necessaria per l'anno successivo a livello di Unione, riconoscendo che i vari tipi di solidarietà sono di pari valore. Il tipo e la portata numerica delle misure individuate nella proposta della Commissione dovrebbero corrispondere almeno alle soglie annue minime per la ricollocazione e i contributi finanziari. Tali soglie dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento al fine di assicurare la pianificazione prevedibile da parte degli Stati membri contributori e fornire garanzie minime agli Stati membri beneficiari. Ove lo ritenga necessario, la Commissione potrebbe individuare nella sua proposta cifre annue più elevate per le ricollocazioni o i contributi finanziari. Al fine di preservare lo stesso valore delle misure di solidarietà, è opportuno mantenere il rapporto stabilito tra le cifre annue individuate nel presente regolamento. Nella stessa ottica, nell'individuare le cifre annue, la proposta della Commissione dovrebbe tenere conto di situazioni eccezionali in cui non si prevede alcuna esigenza di solidarietà per l'anno successivo.
16) Al fine di garantire un migliore coordinamento a livello dell'Unione e date le specificità del sistema di solidarietà previsto dal presente regolamento, che si basa sugli impegni assunti da ciascuno Stato membro nell'ambito del forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà («forum di alto livello»), esercitando piena discrezionalità quanto al tipo di solidarietà, è opportuno conferire al Consiglio, su proposta della Commissione, le competenze di esecuzione per istituire la riserva annuale di solidarietà. L'atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà dovrebbe individuare misure di solidarietà annuali concrete, tra cui ricollocazioni, contributi finanziari e, se del caso, misure di solidarietà alternative, nonché la relativa portata numerica che sarebbe probabilmente necessaria per l'anno successivo a livello dell'Unione, riconoscendo nel contempo che i vari tipi di solidarietà sono di pari valore. L'atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà dovrebbe includere anche gli impegni specifici assunti da ciascuno Stato membro.
17) Gli Stati membri beneficiari dovrebbero avere la possibilità di attuare azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, conformemente all'ambito di applicazione e ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
18) In sede di attuazione delle azioni finanziate dai contributi finanziari, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). Le condizioni abilitanti di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), compresa la condizione abilitante orizzontale relativa all'«effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali», dovrebbero applicarsi ai programmi degli Stati membri sostenuti dai contributi finanziari. Per la selezione delle azioni sostenute dai contributi finanziari, gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni di cui all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/1060, tenendo conto anche della Carta. Per le azioni finanziate dai contributi finanziari, gli Stati membri dovrebbero applicare i sistemi di gestione e di controllo istituiti per i loro programmi a norma del regolamento (UE) 2021/1060. Gli Stati membri dovrebbero proteggere il bilancio dell'Unione e applicare rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei contributi finanziari se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari, in linea con il regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione può interrompere il termine di pagamento, sospendere la totalità o una parte dei pagamenti e applicare rettifiche finanziarie conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.
19) Nel rendere operativa la riserva annuale di solidarietà gli Stati membri contributori dovrebbero avere la possibilità, su richiesta di uno Stato membro beneficiario, di fornire contributi di solidarietà alternativi. I contributi di solidarietà alternativi dovrebbero avere un valore pratico e operativo. Se la Commissione, dopo aver consultato lo Stato membro interessato, ritiene che le misure indicate da quest'ultimo siano necessarie, tali contributi dovrebbero essere indicati nella proposta della Commissione relativa a un atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà. Agli Stati membri contributori dovrebbe essere concesso di impegnarsi a versare tali contributi, anche se non sono individuati nella proposta della Commissione relativa a un atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà. Essi dovrebbero essere considerati solidarietà finanziaria e il loro valore finanziario dovrebbe essere valutato e applicato in modo realistico. Qualora tali contributi non siano richiesti dallo Stato membro beneficiario in un dato anno, essi dovrebbero essere convertiti in contributi finanziari alla fine dell'anno.
20) Al fine di agevolare il processo decisionale, la proposta della Commissione relativa a un atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà non dovrebbe essere resa pubblica fino alla sua adozione da parte del Consiglio.
21) Per garantire un'efficace attuazione del quadro comune, individuare le lacune, affrontare le sfide e prevenire l'aumento della pressione sui sistemi di asilo, accoglienza e migrazione, la Commissione dovrebbe monitorare e fornire informazioni sulla situazione migratoria mediante relazioni periodiche.
22) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità, la solidarietà sancita all'articolo 80 TFUE, nonché un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà obbligatorio che fornisca un sostegno efficace agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie e garantisca un rapido accesso a procedure eque ed efficienti per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà di pari valore ed essere flessibile e in grado di adattarsi rapidamente all'evoluzione delle sfide migratorie. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.
23) Per garantire la corretta attuazione del meccanismo di solidarietà, è opportuno che la Commissione nomini un coordinatore UE della solidarietà. Questi dovrebbe monitorare e coordinare gli aspetti operativi del meccanismo di solidarietà e fungere da punto di contatto centrale. Dovrebbe agevolare la comunicazione tra gli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento. Il coordinatore UE della solidarietà dovrebbe, in cooperazione con l'Agenzia per l'asilo, promuovere metodi di lavoro coerenti per l'identificazione delle persone ammissibili alla ricollocazione e il loro abbinamento agli Stati membri di ricollocazione, in particolare per garantire che siano presi in considerazione legami significativi. Per svolgere efficacemente il ruolo di coordinatore UE della solidarietà, l'ufficio del coordinatore UE della solidarietà dovrebbe disporre delle risorse umane e finanziarie sufficienti e dovrebbe poter partecipare alle riunioni del forum di alto livello.
24) Per garantire l'efficace attuazione del meccanismo di solidarietà istituito dal presente regolamento, è opportuno che i rappresentanti degli Stati membri, a livello ministeriale o altro alto livello politico, si riuniscano nel quadro di un forum di alto livello, in cui esaminare la relazione, la decisione e la proposta della Commissione relativa a un atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà, fare il punto della situazione generale e giungere a una conclusione sulle misure di solidarietà e i relativi livelli necessari per l'istituzione della riserva annuale di solidarietà e, se necessario, su altre misure di risposta alla migrazione. Al fine di garantire il buon funzionamento e di rendere operativa la riserva annuale di solidarietà, dovrebbe essere convocato un forum UE di livello tecnico sulla solidarietà («forum di livello tecnico»), composto da rappresentanti di livello sufficientemente elevato, come i funzionari di alto livello delle autorità competenti degli Stati membri, e presieduto dal coordinatore UE della solidarietà, a nome della Commissione. L'Agenzia per l'asilo e, se opportuno e dietro invito del coordinatore dell'UE della solidarietà, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dovrebbero partecipare al forum di livello tecnico.
25) Considerando che la ricerca e il soccorso derivano da obblighi internazionali, gli Stati membri che devono affrontare sbarchi ricorrenti nel contesto di operazioni di ricerca e soccorso potrebbero rientrare tra gli Stati membri beneficiari di misure di solidarietà. Dovrebbe essere possibile individuare una percentuale indicativa delle misure di solidarietà che potrebbero essere necessarie per gli Stati membri interessati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle vulnerabilità delle persone che arrivano da tali sbarchi.
26) Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione di pressione migratoria, il coordinatore UE della solidarietà dovrebbe sostenere la rapida ricollocazione dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale ammissibili alla ricollocazione. Lo Stato membro beneficiario dovrebbe redigere un elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione, se richiesto, con l'assistenza dell'Agenzia per l'asilo e dovrebbe poter usare gli strumenti sviluppati dal coordinatore UE della solidarietà. Alle persone da ricollocare dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni in merito all'esistenza di legami significativi con specifici Stati membri, ma non dovrebbero avere il diritto di scegliere uno specifico Stato membro di ricollocazione.
27) Al fine di garantire una risposta di solidarietà adeguata e qualora i contributi degli Stati membri siano insufficienti in relazione alle esigenze individuate, il Consiglio dovrebbe poter convocare nuovamente il forum di alto livello per consentire agli Stati membri di impegnarsi a versare contributi di solidarietà aggiuntivi.
28) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, sia a rischio di pressioni migratorie o affronti una situazione migratoria significativa, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione quantitativa e qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui le pertinenti raccomandazioni fornite dall'Agenzia per l'asilo e le informazioni raccolte nell'ambito del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione. Tali fattori dovrebbero comprendere: il numero di domande di protezione internazionale, di attraversamenti irregolari delle frontiere, di movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, il numero degli arrivi via mare, anche attraverso sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, le vulnerabilità dei richiedenti asilo e la capacità di uno Stato membro di gestire il proprio carico di lavoro in materia di asilo e accoglienza, le specificità derivanti dalla posizione geografica degli Stati membri e dalle relazioni con i paesi terzi interessati e le possibili situazioni di strumentalizzazione dei migranti.
29) E' opportuno stabilire un meccanismo che consenta agli Stati membri individuati nella decisione come soggetti a pressioni migratorie, o a quelli che ritengono di essere soggetti a tali pressioni, di avvalersi della riserva annuale di solidarietà. Gli Stati membri che sono stati individuati nella decisione come soggetti a pressione dovrebbero poter utilizzare la riserva annuale di solidarietà in modo semplice, limitandosi a informare la Commissione e il Consiglio della loro intenzione di utilizzarla, dopodiché il coordinatore UE della solidarietà, a nome della Commissione, dovrebbe convocare il forum di livello tecnico. Per utilizzare la riserva, gli Stati membri che si ritengono soggetti a pressioni migratorie dovrebbero fornire una motivazione debitamente circostanziata dell'esistenza e della portata della pressione migratoria e altre informazioni pertinenti sotto forma di notifica, che la Commissione dovrebbe valutare rapidamente. Gli Stati membri beneficiari dovrebbero utilizzare la riserva annuale di solidarietà in modo ragionevole e proporzionato, tenendo conto delle esigenze di solidarietà degli altri Stati membri soggetti a pressioni migratorie. Il coordinatore UE della solidarietà dovrebbe garantire una distribuzione equilibrata dei contributi di solidarietà disponibili tra gli Stati membri beneficiari. Qualora uno Stato membro ritenga di essere in una situazione di crisi, dovrebbe applicarsi la procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
30) Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a eseguire i propri impegni a versare contributi a favore della riserva annuale di solidarietà. Nel contempo, qualora uno Stato membro affronti o ritenga di affrontare una pressione migratoria o una situazione migratoria significativa che potrebbe ostacolarne la capacità di eseguire gli impegni a versare i contributi in ragione delle difficoltà cui deve far fronte, tale Stato membro dovrebbe poter chiedere una riduzione totale o parziale del contributo che si è impegnato a versare.
31) E' opportuno applicare una chiave di riferimento basata sull'entità della popolazione e sul PIL degli Stati membri conformemente al principio obbligatorio di equa ripartizione per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro. Uno Stato membro potrebbe, su base volontaria, fornire un contributo complessivo ulteriore rispetto alla sua quota equa obbligatoria per assistere gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie. Nel rendere operativa la riserva annuale di solidarietà, gli Stati membri contributori dovrebbero eseguire i propri impegni in proporzione al loro impegno generale, in modo che, ogni volta che si ricorre al prelievo di solidarietà dalla riserva, tali Stati membri contribuiscono in funzione della rispettiva quota equa. Al fine di salvaguardare il funzionamento del presente regolamento, gli Stati membri contributori non dovrebbero essere obbligati a eseguire i rispettivi impegni di solidarietà nei confronti dello Stato membro beneficiario qualora la Commissione abbia individuato carenze sistemiche in tale Stato membro beneficiario per quanto riguarda le norme di cui alla parte III del presente regolamento che potrebbero comportare conseguenze gravi negative per il funzionamento del presente regolamento.
32) Oltre alla riserva annuale di solidarietà, gli Stati membri, in particolare se soggetti a pressioni migratorie o di fronte a una situazione migratoria significativa, nonché l'Unione, hanno a disposizione un pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione («pacchetto di strumenti»), che comprende misure che possono contribuire a rispondere alle esigenze e ad alleviare la pressione sugli Stati membri e che sono previste dall'acquis o dagli strumenti strategici dell'Unione. Al fine di garantire che tutti gli strumenti pertinenti siano utilizzati in modo efficace per rispondere a sfide migratorie specifiche, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di individuare le misure necessarie nell'ambito del pacchetto di strumenti, fatto salvo il pertinente diritto dell'Unione, ove applicabile. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per utilizzare le componenti del pacchetto di strumenti in combinazione con la riserva annuale di solidarietà. Tuttavia, il ricorso alle misure del pacchetto di strumenti non dovrebbe essere una condizione preliminare per beneficiare delle misure di solidarietà.
33) Le compensazioni di responsabilità dovrebbero essere introdotte come misura di solidarietà di livello secondario, in virtù della quale la competenza per l'esame di una domanda è trasferita allo Stato membro contributore, a seconda che gli impegni in materia di ricollocazione raggiungano o meno determinate soglie definite nel presente regolamento. In talune circostanze, al fine di fornire sufficiente prevedibilità agli Stati membri beneficiari, l'applicazione delle compensazioni di responsabilità diventa obbligatoria. I contributi di solidarietà attraverso compensazioni di responsabilità dovrebbero essere conteggiati come parte della quota equa obbligatoria dello Stato membro contributore. E' opportuno istituire un sistema di garanzie volto a evitare, per quanto possibile, incentivi alla migrazione irregolare nell'Unione e i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri nonché a sostenere il corretto funzionamento delle norme per la determinazione della competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale. Se l'applicazione delle compensazioni di responsabilità diventa obbligatoria, lo Stato membro contributore che ha assunto l'impegno di ricollocazione e non ha domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro beneficiario è stato ritenuto responsabile della compensazione rimane tenuto ad attuare il proprio impegno di ricollocazione.
34) Mentre la ricollocazione dovrebbe riguardare principalmente i richiedenti protezione internazionale, laddove la priorità potrebbe essere accordata alle persone vulnerabili, la relativa applicazione dovrebbe essere mantenuta flessibile. Data la sua natura volontaria, gli Stati membri contributori e beneficiari dovrebbero avere la possibilità di esprimere le loro preferenze per quanto riguarda le persone da prendere in considerazione. Tali preferenze dovrebbero essere ragionevoli alla luce delle esigenze individuate e dei profili disponibili nello Stato membro beneficiario, al fine di garantire che gli impegni di ricollocazione possano essere attuati efficacemente.
35) Su richiesta, gli organi, organismi e agenzie dell'Unione nel settore dell'asilo e della gestione delle frontiere e della migrazione dovrebbero essere in grado di aiutare gli Stati membri e la Commissione ad attuare il presente regolamento offrendo competenza e assistenza operativa come previsto dai rispettivi mandati.
36) Il sistema europeo comune di asilo è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.
37) E' opportuno che nel sistema europeo comune di asilo sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire un accesso rapido ed effettivo alle procedure eque ed efficienti volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido ed equo espletamento delle domande di protezione internazionale.
38) Per migliorare in modo significativo la comprensione delle procedure applicabili, gli Stati membri dovrebbero fornire quanto prima alle persone contemplate dal presente regolamento, in una lingua che comprendono o che è ragionevole supporre comprendano, tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare le informazioni sui criteri per determinare lo Stato membro competente e le rispettive procedure, nonché informazioni sui loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento, comprese le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi. Per garantire che l'interesse superiore del minore sia preservato e che le procedure di cui al presente regolamento siano inclusive per i minori, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni ai minori in modo consono, tenendo conto della loro età e maturità. A tale riguardo, l'Agenzia per l'asilo dovrebbe elaborare materiale informativo comune, come pure informazioni specifiche per i minori non accompagnati e i richiedenti vulnerabili, in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
39) Fornire informazioni e assistenza giuridica di buona qualità sulla procedura da seguire per determinare lo Stato membro competente nonché sui diritti e gli obblighi dei richiedenti nell'ambito di tale procedura è nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti. Per aumentare l'efficacia della procedura di determinazione dello Stato membro competente e garantire la corretta applicazione dei criteri di competenza di cui al presente regolamento, è opportuno introdurre il servizio di orientamento legale come parte integrante del sistema di determinazione dello Stato membro competente. A tal fine, i richiedenti dovrebbero avere la possibilità di ottenere un servizio di orientamento legale, a richiesta, per ricevere indicazioni e assistenza sull'applicazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente.
40) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), affrontando nel contempo le sfide individuate e sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune, conformemente all'articolo 80 TFUE. A tal fine, un nuovo meccanismo di solidarietà obbligatorio dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri a gestire la migrazione, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri. L'efficace attuazione di tale meccanismo di solidarietà è, unitamente a un efficace sistema di determinazione dello Stato membro competente, un prerequisito fondamentale per il funzionamento del sistema europeo comune di asilo nel suo complesso.
41) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai richiedenti protezione sussidiaria e alle persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e coerenza con l'attuale acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare con il regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
42) Al fine di garantire che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi reinsediati o ammessi a norma del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o ai quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di programmi nazionali di reinsediamento siano ripresi in carico nello Stato membro che li ha ammessi o reinsediati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle persone ammesse che sono presenti senza autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro.
43) A fini di efficienza e di certezza giuridica, è essenziale che il regolamento si basi sul principio secondo cui la competenza è determinata solo una volta, salvo laddove si applichi uno dei motivi di cessazione di cui al presente regolamento.
44) La direttiva (UE) 2024/1346 dovrebbe applicarsi a tutte le procedure che coinvolgono i richiedenti ai sensi del presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva.
45) Il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) dovrebbe integrare e lasciare impregiudicate le garanzie procedurali di cui al presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detto regolamento.
46) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. E' opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità, compresa la nomina di un rappresentante.
47) Per garantire l'efficace applicazione delle garanzie per i minori stabilite dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il personale delle autorità competenti che trattano le richieste riguardanti minori non accompagnati riceva una formazione adeguata, per esempio conformemente ai pertinenti orientamenti dell'Agenzia per l'asilo, in ambiti quali i diritti e le esigenze individuali del minore, l'identificazione precoce delle vittime della tratta di esseri umani o di abusi, come pure le migliori pratiche per prevenire la sparizione di minori.
48) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta, il rispetto della vita privata e familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.
49) Fatti salvi la competenza degli Stati membri in materia di acquisizione della cittadinanza e il fatto che, come previsto dal diritto internazionale, spetta a ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto dell'Unione, stabilire le condizioni per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza, nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero rispettare i loro obblighi internazionali nei confronti degli apolidi conformemente agli strumenti del diritto internazionale in materia di diritti umani, compresa eventualmente la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954. Se opportuno, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per identificare gli apolidi e rafforzarne la protezione, in modo tale da consentire loro di godere dei diritti fondamentali di base e ridurre il rischio di discriminazione o disparità di trattamento.
50) Al fine di evitare che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza siano trasferite da uno Stato membro all'altro, è necessario garantire che lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata per la prima volta non applichi i criteri per la determinazione della competenza o che lo Stato membro beneficiario non applichi la procedura di ricollocazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca una minaccia per la sicurezza interna.
51) Per garantire che le domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia siano esaminate in modo approfondito da parte di un unico Stato membro, che le decisioni adottate nei loro confronti siano coerenti e che i membri di una stessa famiglia non siano separati, dovrebbe essere possibile condurre congiuntamente le procedure di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande.
52) La definizione di «familiari» dovrebbe tenere conto della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri.
53) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, la sussistenza di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o sorella o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, dovrebbe costituire un criterio di competenza vincolante. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, la presenza nel territorio di un altro Stato membro di un familiare, fratello o sorella o parente che possa occuparsene dovrebbe altresì costituire un criterio di competenza vincolante. Per scoraggiare i movimenti non autorizzati dei minori non accompagnati in assenza di tale familiare, fratello o sorella o parente, cosa che non è nell'interesse superiore del minore, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, se ciò è nell'interesse superiore del minore. Se il minore non accompagnato ha fatto domanda di protezione internazionale in più Stati membri e uno Stato membro ritiene, sulla base di una valutazione individuale, che il trasferimento nello Stato membro competente non sia nell'interesse superiore del minore, il suddetto Stato membro dovrebbe diventare competente per l'esame della nuova domanda.
54) Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido di quello di cui al regolamento (UE) n. 604/2013. E' pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie quando le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Le autorità degli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili, comprese foto, prove dei contatti e dichiarazioni dei testimoni, per effettuare un'equa valutazione della relazione. Per facilitare l'individuazione precoce di eventuali casi in cui vi siano familiari, al richiedente dovrebbe essere fornito un modello elaborato dall'Agenzia per l'asilo. Ove possibile, il richiedente dovrebbe compilare il modello prima del colloquio personale. Tenendo conto dell'importanza dei legami familiari nella gerarchia dei criteri di competenza, durante le pertinenti procedure di cui al presente regolamento è opportuno dare priorità a tutti i casi in cui vi siano familiari.
55) Se i richiedenti sono in possesso di un diploma o di un altro titolo, lo Stato membro in cui il diploma è stato rilasciato dovrebbe essere competente per l'esame della domanda, a condizione che tale domanda sia registrata entro sei anni dal rilascio del diploma o del titolo, il che garantirebbe un rapido esame della domanda nello Stato membro con cui il richiedente ha legami significativi sulla base di tale diploma.
56) Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario disciplinare la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. E' opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. In tal caso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.
57) Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza a propria discrezione, in particolare per motivi umanitari, sociali, culturali e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale registrata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento.
58) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe di cittadini di paesi terzi e apolidi o loro movimenti non autorizzati tra gli Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. L'inosservanza di tali obblighi dovrebbe comportare conseguenze procedurali adeguate e proporzionate a carico del richiedente e sulle sue condizioni di accoglienza. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della situazione individuale del richiedente nel valutare la sua osservanza degli obblighi e la cooperazione con le autorità competenti, conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento. Conformemente alla Carta, lo Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate.
59) Al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente possa portare alla cessazione o al trasferimento della competenza verso un altro Stato membro, dovrebbe essere esteso il termine che porta alla cessazione o al trasferimento della competenza qualora l'interessato lasci il territorio degli Stati membri durante l'esame della domanda o fugga per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente. Inoltre, per scoraggiare l'elusione delle norme e l'ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l'interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri e aumentando l'efficienza complessiva del sistema europeo comune di asilo.
60) E' opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che il richiedente sia fuggito, non abbia partecipato al colloquio personale senza fornire motivi giustificati o le informazioni da lui fornite siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente. Al fine di garantire che siano effettivamente raccolte presso il richiedente tutte le informazioni pertinenti per determinare correttamente lo Stato membro competente, uno Stato membro che ometta il colloquio dovrebbe offrire al richiedente la possibilità di presentare tutte le ulteriori informazioni, compresi i motivi debitamente giustificati affinché l'autorità valuti la necessità di un colloquio personale. Non appena sia registrata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato in particolare dell'applicazione del presente regolamento, del fatto che la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della sua domanda è basata su criteri obiettivi, dei diritti e degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi.
61) Al fine di garantire che il colloquio personale faciliti il più possibile la determinazione dello Stato membro competente in modo rapido ed efficiente, il personale che effettua il colloquio con i richiedenti dovrebbe aver ricevuto una formazione sufficiente, compresa una conoscenza generale dei problemi che potrebbero incidere negativamente sulla capacità del richiedente di essere ascoltato, ad esempio indizi del fatto che il richiedente potrebbe essere stata vittima di tortura o di tratta di esseri umani.
62) Al fine di assicurare la protezione efficace dei diritti fondamentali dei richiedenti al rispetto della vita privata e familiare, dei diritti del minore e della protezione dai trattamenti inumani e degradanti a causa di un trasferimento, i richiedenti dovrebbero avere il diritto a un ricorso effettivo, limitatamente a tali diritti, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
63) Al fine di agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri, concluse le procedure di determinazione dello Stato membro competente, dovrebbero sempre indicare nell'Eurodac lo Stato membro competente anche quando la competenza derivi dal mancato rispetto dei termini per inviare o rispondere a richieste di presa in carico o effettuare un trasferimento e nei casi in cui lo Stato membro di prima domanda diventi competente o sia impossibile effettuare il trasferimento verso lo Stato membro inizialmente competente a causa di un rischio concreto che il richiedente sia esposto a trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta come conseguenza del trasferimento in tale Stato membro e di conseguenza sia determinato come competente un altro Stato membro.
64) Per garantire una rapida determinazione dello Stato membro competente, è opportuno razionalizzare e abbreviare i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere alle stesse e per notificare la ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso, fermi i diritti fondamentali dei richiedenti.
65) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere attuato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno dovrebbe essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva (UE) 2024/1346 anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento. Di norma, i minori non dovrebbero essere trattenuti e dovrebbero essere compiuti sforzi affinché siano collocati in strutture appositamente predisposte per loro. In circostanze eccezionali e limitate, come misura di ultima istanza, dopo aver accertato che non possono essere applicate in maniera efficace misure alternative meno coercitive e dopo aver valutato che il trattenimento è nell'interesse superiore del minore, i minori potrebbero essere trattenuti nelle circostanze di cui alla direttiva (UE) 2024/1346.
66) Carenze o collassi dei sistemi di asilo, spesso aggravati o accresciuti da particolari pressioni alle quali detti sistemi sono sottoposti, potrebbero mettere a repentaglio il regolare funzionamento del sistema istituito ai sensi del presente regolamento, con conseguente possibile rischio di violazione dei diritti dei richiedenti previsti dall'acquis dell'Unione in materia di asilo e dalla Carta, da altri diritti umani internazionali e dai diritti dei rifugiati.
67) Una cooperazione sincera tra gli Stati membri è essenziale per il corretto funzionamento del sistema europeo comune di asilo. Tale cooperazione comporta la corretta applicazione, tra l'altro, delle norme procedurali stabilite dal presente regolamento, compresa l'adozione e l'attuazione di tutte le opportune modalità pratiche necessarie per garantire che i trasferimenti siano effettivamente eseguiti.
68) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (15) i trasferimenti verso lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale possono avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari fornendo all'interessato informazioni adeguate e garantire che i trasferimenti sorvegliati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, nonché nell'interesse superiore del minore e tenendo nella massima considerazione l'evoluzione della pertinente giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti per motivi umanitari.
69) A condizione che ciò sia necessario ai fini dell'esame di una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri dovrebbero poter condividere informazioni specifiche e pertinenti a tal fine senza il consenso del richiedente, qualora tali informazioni siano necessarie alle autorità competenti dello Stato membro competente per adempiere ai loro obblighi, in particolare quelli derivanti dal regolamento (UE) 2024/1348.
70) Affinché la procedura di ricollocazione sia chiara ed efficiente, dovrebbero essere stabilite norme specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Se la competenza non è stata determinata prima della ricollocazione, dovrebbe diventare competente lo Stato membro di ricollocazione, salvo laddove si applichino i criteri relativi ai legami familiari. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione, salvo se non sono pertinenti per tale procedura. Tali norme dovrebbero garantire che l'unità familiare sia preservata e che le persone che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza interna non siano ricollocate.
71) Laddove gli Stati membri procedano alla ricollocazione come contributo di solidarietà, dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario adeguato e proporzionato a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, questa dovrebbe essere oggetto di un contributo incentivante più elevato.
72) Dovrebbe essere possibile mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147, e di altri fondi pertinenti dell'Unione («fondi») per sostenere gli sforzi degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento, in linea con le norme che disciplinano l'utilizzo dei fondi e fatte salve le altre priorità che essi sostengono. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare le dotazioni nell'ambito dei rispettivi programmi, compresi gli importi resi disponibili a seguito della revisione intermedia. Dovrebbe essere possibile fornire un sostegno supplementare nell'ambito degli strumenti tematici disponibili, in particolare agli Stati membri che potrebbero avere bisogno di aumentare le loro capacità alle frontiere esterne o devono far fronte a pressioni o esigenze specifiche relative ai loro sistemi di asilo e di accoglienza e alle loro frontiere esterne.
73) Il regolamento (UE) 2021/1147 dovrebbe essere modificato per garantire che il bilancio dell'Unione contribuisca integralmente alle spese ammissibili totali per le azioni di solidarietà, nonché per introdurre obblighi di rendicontazione specifici in relazione a tali azioni nell'ambito degli obblighi di rendicontazione esistenti sull'attuazione dei fondi.
74) Nel definire il periodo di ammissibilità per le spese relative alle azioni di solidarietà, si dovrebbe tenere conto della necessità di attuare le azioni di solidarietà in modo tempestivo. Inoltre, dato il carattere solidale dei trasferimenti finanziari di cui al presente regolamento, tali trasferimenti dovrebbero essere utilizzati integralmente per finanziare azioni di solidarietà.
75) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di presa in carico o delle notifiche di ripresa in carico, o attraverso modalità per l'esecuzione dei trasferimenti al fine di farli eseguire con maggiore efficienza.
76) Si dovrebbe assicurare la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013 e quello previsto dal presente regolamento. Parimenti si dovrebbe assicurare la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).
77) E' opportuno istituire una o più reti di autorità competenti degli Stati membri che, con l'aiuto dell'Agenzia per l'asilo, favoriscano la cooperazione pratica e la condivisione di informazioni su tutte le questioni connesse all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti. Tali reti dovrebbero mirare a riunirsi periodicamente per rafforzare la creazione di un rapporto di fiducia e una comprensione comune delle sfide dell'attuazione del presente regolamento negli Stati membri.
78) Il funzionamento del sistema Eurodac, quale istituito dal regolamento (UE) 2024/1358, dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.
79) Il funzionamento del sistema di informazione visti (VIS) previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), in particolare l'attuazione dei suoi articoli 21 e 22, dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.
80) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
81) Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nell'ambito del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Gli Stati membri dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è eseguito a norma del richiamato regolamento e delle disposizioni che ne specificano i requisiti nel presente regolamento. In particolare tali misure dovrebbero garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente regolamento e soprattutto evitare l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati. La o le autorità di controllo di ciascuno Stato membro dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte delle autorità interessate, compresa la trasmissione alle autorità competenti per i controlli di sicurezza. In particolare, gli interessati dovrebbero essere tempestivamente informati qualora una violazione dei dati personali possa rappresentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà a norma del regolamento (UE) 2016/679.
82) Gli Stati membri e gli organi e organismi dell'Unione dovrebbero, nell'attuazione del presente regolamento, adottare tutte le misure necessarie e proporzionate per assicurare che i dati personali siano conservati in modo sicuro.
83) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione determinate competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), ad eccezione delle decisioni di esecuzione della Commissione che stabiliscono se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, sia a rischio di pressioni migratorie o affronti una situazione migratoria significativa.
84) Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'identificazione dei familiari, fratelli o sorelle o parenti di un minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati in relazione ai minori non accompagnato; ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui i familiari, fratelli o sorelle o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro; agli elementi di cui tenere conto per valutare il vincolo di dipendenza; ai criteri per stabilire l'esistenza di legami familiari comprovati in relazione alle persone a carico; ai criteri per valutare la capacità dell'interessato di occuparsi della persona a carico e gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo, nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore previsto dal presente regolamento. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (20). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
85) E' necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (UE) n. 604/2013. A fini di chiarezza, è opportuno abrogare tale regolamento.
86) Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di valutazioni periodiche.
87) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi garantiti dal diritto dell'Unione e internazionale, inclusa la Carta. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare di conseguenza il presente regolamento, nel pieno rispetto di tali diritti fondamentali.
88) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide e la creazione di un meccanismo di solidarietà per aiutare gli Stati membri a far fronte a situazioni di pressione migratoria, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
89) Al fine di garantire un'attuazione coerente del presente regolamento al momento della sua applicazione, è opportuno sviluppare e realizzare piani di attuazione a livello dell'Unione e nazionale che individuino lacune e misure operative per ciascuno Stato membro.
90) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono modifiche ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo formalizzata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (21), la Danimarca deve notificare alla Commissione la propria decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche al momento dell'adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.
91) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
92) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono una nuova normativa in un settore contemplato dall'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo formalizzata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (22).
93) Per quanto riguarda la Svizzera, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono atti o misure che modificano o completano le disposizioni dell'articolo 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo formalizzata in uno degli Stati membri o in Svizzera (23).
94) Per quanto riguarda il Liechtenstein, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono atti o misure che modificano o si basano sulle disposizioni dell'articolo 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo formalizzata in uno degli Stati membri o in Svizzera, cui rinvia l'articolo 3 del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo formalizzata in uno degli Stati membri o in Svizzera (24),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU C 155 del 30.4.2021.
GU C 175 del 7.5.2021.
Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del 14 maggio 2024.
Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).
Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022).
Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).
Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione, del 23 settembre 2020, su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) (GU L 317 dell'1.10.2020).
Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021).
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021).
Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).
Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013).
Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).
Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj).
Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).
Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003).
Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).
GU L 123 del 12.5.2016.
GU L 66 dell'8.3.2006.
GU L 93 del 3.4.2001.
GU L 53 del 27.2.2008.
GU L 160 del 18.6.2011.
Oggetto
Nel rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità, quale sancito dall'articolo 80 TFUE, e allo scopo di rafforzare la fiducia reciproca, il presente regolamento:
a) instaura un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione nell'Unione e per il funzionamento del sistema europeo comune di asilo;
b) istituisce un meccanismo di solidarietà;
c) stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
2) «apolide»: chi non è considerato da nessuno Stato come proprio cittadino in applicazione della propria legislazione;
3) «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la manifestazione della volontà di richiedere la protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
4) «richiedente»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
5) «esame di una domanda di protezione internazionale»: l'esame della ricevibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità dei regolamenti (UE) 2024/1348 e (UE) 2024/1347, escluse le procedure volte a determinare lo Stato competente in conformità del presente regolamento;
6) «ritiro di una domanda di protezione internazionale»: il ritiro, esplicito o implicito, di una domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) 2024/1347;
7) «beneficiario di protezione internazionale»: il cittadino di paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1347;
8) «familiare»: i soggetti seguenti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio di uno Stato membro, purché la famiglia fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri:
a) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui il richiedente abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi;
b) un figlio minore delle coppie di cui alla lettera a) o del richiedente, a condizione che il medesimo non sia coniugato e indipendentemente dal fatto che sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;
c) se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto;
d) se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per tale beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario;
9) «parente»: la zia o lo zio adulti, il nonno o la nonna del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;
10) «minore»: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni;
11) «minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
12) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;
13) «titolo di soggiorno»: un permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino alla cessazione delle circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;
14) «visto»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri, compresi:
a) l'autorizzazione o la decisione, emessa da uno Stato membro conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore a 90 giorni;
b) l'autorizzazione o la decisione, emessa da uno Stato membro conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, necessaria per l'ingresso a fini del transito o ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro per una durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c) l'autorizzazione o la decisione valida per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;
15) «diploma o qualifica»: un diploma o una qualifica ottenuti e attestati in uno Stato membro in esito a un periodo di studi di almeno un anno accademico nel territorio di uno Stato membro nell'ambito di un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione o formazione professionale almeno equivalente al livello 2 della classificazione internazionale standard dell'istruzione, gestito da un istituto di istruzione a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, ad esclusione della formazione online o di altre forme di apprendimento a distanza;
16) «istituto di istruzione»: un istituto di istruzione o di formazione professionale, pubblico o privato, stabilito in uno Stato membro e riconosciuto da tale Stato membro in conformità del proprio diritto nazionale o della propria prassi amministrativa nazionale sulla base di criteri trasparenti;
17) «fuga»: l'azione con la quale l'interessato non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio:
a) lasciando il territorio di uno Stato membro senza il permesso delle autorità competenti per motivi che non sono indipendenti dalla volontà dell'interessato;
b) omettendo di notificare l'assenza da un particolare centro di accoglienza, o dall'area di residenza assegnata, ove ciò sia richiesto da uno Stato membro; o
c) non presentandosi dinanzi alle autorità competenti, ove ciò sia richiesto da tali autorità;
18) «rischio di fuga»: la sussistenza, in un caso individuale, di motivi e circostanze specifici, basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, per ritenere che un interessato sottoposto alle procedure previste dal presente regolamento possa fuggire;
19) «Stato membro beneficiario»: lo Stato membro che beneficia di contributi di solidarietà di cui alla parte IV del presente regolamento;
20) «Stato membro contributore»: lo Stato membro che fornisce o è obbligato a fornire contributi di solidarietà a uno Stato membro beneficiario conformemente alla parte IV del presente regolamento;
21) «trasferimento»: l'attuazione di una decisione adottata a norma dell'articolo 42;
22) «ricollocazione»: il trasferimento di un richiedente o di un beneficiario di protezione internazionale dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato membro contributore;
23) «operazioni di ricerca e soccorso»: le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
24) «pressione migratoria»: una situazione causata da un numero di arrivi via terra, aria o mare o di richieste di cittadini di paesi terzi o apolidi tale da dare luogo a obblighi sproporzionati per uno Stato membro, tenuto conto della situazione generale nell'Unione, anche in presenza di un sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato, e che richiede un'azione immediata, in particolare sotto forma di contributi di solidarietà a norma della parte IV del presente regolamento; tenendo conto delle specificità della posizione geografica di uno Stato membro, la «pressione migratoria» comprende le situazioni in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi o il rischio di tali arrivi, anche qualora tali arrivi derivino da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso o da movimenti non autorizzati tra gli Stati membri di cittadini di paesi terzi o apolidi;
25) «situazione migratoria significativa»: una situazione diversa dalla pressione migratoria in cui l'effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e passati, di cittadini di paesi terzi o apolidi porta un sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato a raggiungere i limiti della sua capacità;
26) «condizioni di accoglienza»: condizioni di accoglienza quali definite all'articolo 2, punto 6), della direttiva (UE) 2024/1346;
27) «persona ammessa»: la persona che uno Stato membro ha accettato ai fini dell'ammissione a norma del regolamento (UE) 2024/1350 o nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento al di fuori del quadro di tale regolamento;
28) «coordinatore UE della solidarietà»: la persona nominata dalla Commissione a norma dell'articolo 15 del presente regolamento e a cui è stato affidato il mandato di cui allo stesso articolo.
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016).
Approccio globale alla gestione dell'asilo e della migrazione
1. Le azioni comuni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, si basano sul principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità sancito dall'articolo 80 TFUE sulla base di un approccio globale e sono guidate dal principio delle politiche integrate, in conformità del diritto internazionale e dell'Unione, compresi i diritti fondamentali.
Con il fine generale di gestire efficacemente l'asilo e la migrazione nel quadro del diritto dell'Unione applicabile, tali azioni perseguono gli obiettivi seguenti:
a) assicurare la coerenza delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione nella gestione dei flussi migratori verso l'Unione;
b) trattare le pertinenti rotte migratorie e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri.
2. La Commissione, il Consiglio e gli Stati membri assicurano l'attuazione coerente delle politiche di gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche, in consultazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi responsabili delle politiche esterne.
Componenti interne dell'approccio globale
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, le componenti interne dell'approccio globale consistono negli elementi seguenti:
a) stretta cooperazione e partenariato reciproco tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, gli Stati membri e le organizzazioni internazionali;
b) gestione efficace delle frontiere esterne degli Stati membri, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
c) pieno rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione per quanto riguarda le persone soccorse in mare;
d) accesso rapido ed effettivo a una procedura equa ed efficiente di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri, anche alle frontiere esterne degli Stati membri, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, e riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi in conformità del regolamento (UE) 2024/1348 e del regolamento (UE) 2024/1347;
e) determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale;
f) misure efficaci intese a ridurre gli incentivi e prevenire i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri;
g) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate conformemente alla direttiva (UE) 2024/1346;
h) gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
i) misure efficaci intese a fornire incentivi e sostegno all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale negli Stati membri;
j) misure volte a combattere lo sfruttamento e a ridurre il lavoro illegale in linea con la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
k) se del caso, dispiegamento e utilizzo degli strumenti operativi istituiti a livello dell'Unione, anche ad opera dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo («Agenzia per l'asilo»), e dei sistemi di informazione dell'Unione gestiti dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).
Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019).
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008).
Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009).
Componenti esterne dell'approccio globale
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, l'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e instaurano partenariati mirati e reciprocamente vantaggiosi, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dell'Unione e sulla base del pieno rispetto dei diritti umani, e favoriscono una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati a livello bilaterale, regionale, multilaterale e internazionale, anche al fine di:
a) promuovere la migrazione legale e percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri;
b) sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità operative di gestione della migrazione, dell'asilo e delle frontiere;
c) prevenire la migrazione irregolare e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, anche riducendo le vulnerabilità da essi causate, e garantendo nel contempo il diritto di chiedere protezione internazionale;
d) affrontare le cause profonde e i fattori alla base della migrazione irregolare e dello sfollamento forzato;
e) migliorare il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione effettivi;
f) garantire la piena attuazione della politica comune in materia di visti.
Principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità
1. Nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, l'Unione e gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità sancito dall'articolo 80 TFUE e tengono conto del loro interesse comune per l'efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione.
2. Nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri cooperano strettamente e:
a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che diano accesso effettivo alle procedure di protezione internazionale, concedano protezione internazionale ai richiedenti che ne hanno bisogno, assicurano il rimpatrio effettivo e dignitoso dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente, conformemente alla direttiva 2008/115/CE, forniscano un'adeguata accoglienza ai richiedenti protezione internazionale e investano nella stessa, conformemente alla direttiva (UE) 2024/1346;
b) garantiscono l'assegnazione delle risorse necessarie e di sufficiente personale competente ai fini dell'attuazione del presente regolamento e, ove lo ritengano necessario o se del caso, chiedono il sostegno dei pertinenti organi e organismi dell'Unione a tal fine;
c) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, per prevenire e ridurre la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, incluso per prevenire e lottare contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e per tutelare i diritti dei migranti vittime di tale traffico e delle persone vittime di tale tratta;
d) applicano in modo corretto e rapido le norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e, se necessario, procedono al trasferimento verso lo Stato membro competente a norma della parte III, capi da I a VI, e della parte IV, capo I;
e) forniscono sostegno effettivo ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà sulla base delle esigenze di cui alla parte II o IV;
f) adottano misure efficaci per ridurre gli incentivi e prevenire i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri.
3. Al fine di sostenere gli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi, il pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione comprende almeno:
a) l'assistenza operativa e tecnica da parte dei pertinenti organi e organismi dell'Unione conformemente ai rispettivi mandati, in particolare da parte dell'Agenzia per l'asilo a norma del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma del regolamento (UE) 2019/1896 e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) a norma del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
b) il sostegno dei fondi dell'Unione all'attuazione del quadro comune di cui alla presente parte conformemente al regolamento (UE) 2021/1147 e, se del caso, al regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
c) le deroghe nell'acquis dell'Unione che forniscono agli Stati membri gli strumenti necessari per rispondere alle sfide migratorie specifiche di cui ai regolamenti (UE) 2024/1359 e (UE) 2024/1348 e al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
d) l'attivazione del meccanismo unionale di protezione civile a norma del regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
e) le misure volte ad agevolare le attività di rimpatrio e reintegrazione, anche attraverso la cooperazione con i paesi terzi, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;
f) le azioni rafforzate e le attività intersettoriali nella dimensione esterna della migrazione;
g) la sensibilizzazione diplomatica e politica rafforzata;
h) le strategie di comunicazione coordinate;
i) il sostegno a politiche migratorie nei paesi terzi efficaci e basate sui diritti umani;
j) la promozione della migrazione legale e di una mobilità adeguatamente gestita, anche rafforzando i partenariati bilaterali, regionali e internazionali in materia di migrazione, sfollamenti forzati, percorsi legali e partenariati per la mobilità.
Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021).
Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016).
Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021).
Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).
Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021).
Approccio strategico alla gestione dell'asilo e della migrazione a livello nazionale
1. Gli Stati membri si dotano di strategie nazionali intese a stabilire un approccio strategico che garantisca loro la capacità di attuare efficacemente il loro sistema di gestione dell'asilo e della migrazione, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e internazionale e tenendo conto della loro situazione specifica, in particolare della loro posizione geografica.
Nel definire le loro strategie nazionali, gli Stati membri possono consultare la Commissione e i pertinenti organi e organismi dell'Unione, in particolare l'Agenzia per l'asilo, nonché le autorità locali e regionali, se del caso e conformemente al diritto nazionale. Tali strategie comprendono almeno:
a) misure preventive intese a ridurre il rischio di pressione migratoria e pianificazione di emergenza, tenendo conto della pianificazione di emergenza a norma dei regolamenti (UE) 2019/1896 e (UE) 2021/2303 e della direttiva (UE) 2024/1346, e delle relazioni della Commissione pubblicate a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366;
b) informazioni sulle modalità di attuazione dei principi enunciati nella presente parte da parte degli Stati membri e sulle modalità di adempimento, a livello nazionale, degli obblighi giuridici che ne derivano;
c) informazioni sulle modalità con cui si è tenuto conto dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) 2022/922 nonché del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356.
2. Le strategie nazionali tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, in particolare delle misure di sostegno previste dai regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/2303, e sono coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione europea integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le loro strategie nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione sei mesi prima dell'adozione della strategia di cui all'articolo 8.
4. Il sostegno finanziario e operativo dell'Unione per l'attuazione degli obblighi, compreso il sostegno operativo da parte dei suoi organi e organismi, è fornito in conformità dei regolamenti (UE) 2019/1986, (UE) 2021/1147, (UE) 2021/2303 e, se del caso, (UE) 2021/1148.
5. La Commissione monitora e fornisce informazioni sulla situazione migratoria mediante relazioni periodiche basate su dati e informazioni forniti dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Agenzia per l'asilo, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall'Agenzia per i diritti fondamentali, in particolare sulle informazioni raccolte a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366 e nel quadro del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione e, ove necessario, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.
6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un modello che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per garantire che le loro strategie nazionali siano comparabili riguardo a specifici elementi centrali, quali la pianificazione di emergenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Una strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine
1. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, tenendo conto delle pertinenti relazioni e analisi degli organi e degli organismi dell'Unione e basandosi sulle strategie nazionali di cui all'articolo 7, elabora una strategia europea quinquennale per la gestione dell'asilo e della migrazione («strategia») che definisce l'approccio strategico per assicurare l'attuazione coerente delle strategie nazionali. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio. La strategia non è giuridicamente vincolante.
2. La prima strategia è adottata entro il 12 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni.
3. La strategia comprende le componenti elencate nell'articolo 4 e nell'articolo 5, attribuisce un ruolo di primo piano alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo e tiene altresì in conto:
a) l'attuazione delle strategie nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione degli Stati membri, di cui all'articolo 7, e la loro conformità al diritto dell'Unione e internazionale;
b) le informazioni pertinenti raccolte dalla Commissione a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366;
c) le informazioni raccolte dalla Commissione e dall'Agenzia per l'asilo sull'attuazione dell'acquis dell'Unione in materia di asilo;
d) le informazioni raccolte dal servizio europeo per l'azione esterna e dai pertinenti organi e organismi dell'Unione, in particolare le relazioni dell'Agenzia per l'asilo, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;
e) qualsiasi altra informazione pertinente, anche proveniente dagli Stati membri, dalle autorità di controllo, dalle organizzazioni internazionali e da altri organi, organismi o organizzazioni competenti.
Relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione
1. La Commissione adotta annualmente una relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione, che valuta la situazione in materia di asilo, accoglienza e migrazione nei 12 mesi precedenti e gli eventuali sviluppi e fornisce un quadro situazionale strategico del settore della migrazione e dell'asilo che funga anche da strumento di allarme rapido e di sensibilizzazione per l'Unione («relazione»).
2. La relazione si basa su informazioni e dati quantitativi e qualitativi pertinenti forniti dagli Stati membri, dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Agenzia per l'asilo, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La relazione può anche tenere conto delle informazioni fornite da altri organi, organismi, agenzie o organizzazioni competenti.
3. La relazione contiene gli elementi seguenti:
a) una valutazione della situazione generale che contempli tutte le rotte migratorie nell'Unione e in tutti gli Stati membri, in particolare:
i) il numero delle domande di protezione internazionale e la cittadinanza dei richiedenti;
ii) il numero di minori non accompagnati identificati e, se i dati sono disponibili, di persone con esigenze di accoglienza o procedurali particolari;
iii) il numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi a cui è stata accordata la protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347;
iv) il numero di decisioni di primo grado e di decisioni definitive in materia di asilo;
v) la capacità di accoglienza degli Stati membri;
vi) il numero di cittadini di paesi terzi individuati dalle autorità degli Stati membri che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro, compresi i soggiornanti fuoritermine quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
vii) il numero di decisioni di rimpatrio adottate dagli Stati membri e il numero di cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio che rispetti la direttiva 2008/115/CE;
viii) il numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi ammessi dagli Stati membri attraverso programmi di reinsediamento o di ammissione umanitaria dell'Unione e nazionali;
ix) il numero di cittadini di paesi terzi soggetti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348 e (EU) 2024/1349 nonché la loro cittadinanza;
x) il numero di richieste di presa in carico o di notifiche di ripresa in carico ricevute e inviate a norma degli articoli 39 e 41;
xi) il numero di decisioni di trasferimento e il numero di trasferimenti effettuati a norma del presente regolamento;
xii) il numero e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e il numero di domande di protezione internazionale formalizzate da tali cittadini di paesi terzi;
xiii) gli Stati membri che hanno registrato arrivi ricorrenti via mare, in particolare attraverso sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso;
xiv) il numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi cui è stato rifiutato l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;
xv) il numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano della protezione temporanea a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (2);
xvi) il numero di persone rintracciate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna terrestre, marittima o aerea e, a condizione che i dati siano disponibili e verificabili, il numero di tentativi di attraversamento irregolare della frontiera;
xvii) il sostegno fornito dagli organi e dagli organismi dell'Unione agli Stati membri;
b) una proiezione per l'anno successivo, compreso il numero di arrivi via mare previsti, sulla base della situazione migratoria complessiva dell'anno precedente e tenendo conto della situazione attuale, rispecchiando nel contempo anche le pressioni precedenti;
c) informazioni sul livello di preparazione nell'Unione e negli Stati membri e sul possibile impatto delle situazioni previste;
d) informazioni sulle capacità degli Stati membri, in particolare sulla capacità di accoglienza;
e) i risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) 2022/922 nonché del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del presente regolamento;
f) una valutazione della necessità di misure di solidarietà e di misure nell'ambito del pacchetto di strumenti permanenti dell'UE in materia di migrazione a sostegno dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
4. La Commissione adotta la relazione entro il 15 ottobre di ogni anno e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. La relazione fornisce la base per le decisioni a livello dell'Unione sulle misure necessarie per la gestione delle situazioni migratorie.
6. La prima relazione è pubblicata entro il 15 ottobre 2025.
7. Ai fini della relazione, gli Stati membri, l'Agenzia per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Europol e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali forniscono le informazioni di cui all'articolo 10 entro il 1° giugno di ogni anno.
8. La Commissione convoca una riunione del meccanismo dell'UE di preparazione e gestione delle crisi connesse alla migrazione nella prima metà di luglio di ogni anno per presentare la valutazione iniziale della situazione e scambiare informazioni con i membri di tale meccanismo. La composizione e le modalità di funzionamento del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione sono quelle che figurano nella raccomandazione (UE) 2020/1366 nella sua versione originale.
9. Gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell'Unione trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate entro il 1° settembre di ogni anno.
10. La Commissione convoca una riunione del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione entro il 30 settembre di ogni anno per presentare la valutazione consolidata della situazione. La composizione e le modalità di funzionamento del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione sono quelle che figurano nella raccomandazione (UE) 2020/1366 nella sua versione originale.
Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017).
Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001).
Informazioni per valutare la situazione migratoria complessiva, le pressioni migratorie, il rischio di pressioni migratorie o una situazione migratoria significativa
1. Quando valuta la situazione migratoria generale o se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, è a rischio di pressione migratoria o deve far fronte a una situazione migratoria significativa, la Commissione utilizza la relazione di cui all'articolo 9 e tiene conto di eventuali ulteriori informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a).
2. La Commissione tiene inoltre in considerazione quanto segue:
a) le informazioni presentate dallo Stato membro interessato, compresa la stima delle sue esigenze e capacità e le sue misure di preparazione e qualsiasi altra informazione pertinente fornita nella strategia nazionale di cui all'articolo 7;
b) il livello di cooperazione in materia di migrazione come pure nel settore dei rimpatri e delle riammissioni, anche tenendo conto della relazione annuale conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), con i paesi terzi di origine e di transito, i paesi di primo asilo e i paesi terzi sicuri quali definiti nel regolamento (UE) 2024/1348;
c) la situazione geopolitica nei paesi terzi interessati nonché le cause profonde della migrazione, le eventuali situazioni di strumentalizzazione dei migranti e i possibili sviluppi nel settore degli arrivi irregolari attraverso le frontiere esterne degli Stati membri che potrebbero incidere sui movimenti migratori;
d) le pertinenti raccomandazioni previste all'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/922, all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2303 e all'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896;
e) informazioni raccolte a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366;
f) le relazioni sulla conoscenza e l'analisi integrate della situazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio (2), a condizione che sia attivata la risposta politica integrata alle crisi o, in caso contrario, la relazione sulla conoscenza e l'analisi della situazione migratoria pubblicata nell'ambito della prima fase del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione;
g) informazioni provenienti dal processo di comunicazioni sulla liberalizzazione dei visti e dai dialoghi con i paesi terzi;
h) bollettini trimestrali sulla migrazione e altre relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;
i) il sostegno fornito dagli organi e dagli organismi dell'Unione agli Stati membri;
j) parti pertinenti della relazione di valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1896;
k) la portata e le tendenze dei movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o apolidi tra Stati membri, sulla base delle informazioni disponibili da parte dei pertinenti organi e organismi dell'Unione e dell'analisi dei dati provenienti dai sistemi di informazione pertinenti.
3. Inoltre, per valutare se uno Stato membro stia affrontando una situazione migratoria significativa, la Commissione tiene conto dell'effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e precedenti, di cittadini di paesi terzi o apolidi.
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018).
Decisione di esecuzione della Commissione che determina gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa
1. Unitamente alla relazione di cui all'articolo 9, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che stabilisce se un determinato Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, sia a rischio di pressioni migratorie durante l'anno successivo o affronti una situazione migratoria significativa.
A tal fine, la Commissione consulta gli Stati membri interessati. La Commissione può fissare un termine per tali consultazioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione utilizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 10, tenendo in considerazione tutti gli elementi della relazione di cui all'articolo 9, tutte le rotte migratorie, comprese le specificità del fenomeno strutturale degli sbarchi dopo le operazioni di ricerca e soccorso e i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri, nonché le pressioni precedenti sullo Stato membro interessato e la situazione attuale.
3. Qualora negli ultimi 12 mesi uno Stato membro abbia dovuto far fronte a un elevato numero di arrivi a causa di sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione considera tale Stato membro soggetto a pressioni migratorie, a condizione che tali arrivi siano di entità tale da creare obblighi sproporzionati persino sul sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato dello Stato membro interessato.
4. La Commissione adotta la decisione di esecuzione entro il 15 ottobre di ogni anno e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Proposta della Commissione di atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà
1. Ogni anno, sulla base della relazione di cui all'articolo 9 e insieme a questa, la Commissione presenta una proposta di atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà necessaria per affrontare la situazione migratoria nell'anno successivo in un modo equilibrato ed efficace. Tale proposta rispecchia le esigenze annuali di solidarietà previste degli Stati membri soggetti a pressioni migratorie.
2. La proposta della Commissione individua il numero totale annuo di ricollocazioni e contributi finanziari necessari per la riserva annuale di solidarietà a livello dell'Unione, che sono almeno:
a) 30 000 per quanto riguarda le ricollocazioni;
b) 600 milioni di EUR per quanto riguarda i contributi finanziari.
La proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo stabilisce inoltre i contributi indicativi annuali per ciascuno Stato membro applicando la chiave di riferimento di cui all'articolo 66 al fine di agevolare il ciclo di impegni a fornire i suoi contributi di solidarietà («ciclo di impegni») a norma dell'articolo 13.
3. Nell'individuare il grado di responsabilità a livello dell'Unione che deve essere condiviso da tutti gli Stati membri e il conseguente livello di solidarietà, la Commissione tiene conto dei pertinenti criteri qualitativi e quantitativi, compresi, per l'anno in questione, il numero complessivo di arrivi, i tassi medi di riconoscimento e i tassi medi di rimpatrio. La Commissione tiene inoltre conto del fatto che gli Stati membri che diventeranno Stati membri beneficiari a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, non hanno l'obbligo di eseguire gli impegni a versare i contributi di solidarietà.
La Commissione può individuare un numero di ricollocazioni e una quantità di contributi finanziari superiori rispetto a quanto previsto dal paragrafo 2 del presente articolo e può individuare altre forme di solidarietà conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), a seconda della necessità di tali misure derivanti dalle sfide specifiche nel settore della migrazione nello Stato membro interessato. Al fine di preservare lo stesso valore dei diversi tipi di misure di solidarietà, è mantenuto il rapporto tra le cifre di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.
4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, in situazioni eccezionali, laddove le informazioni fornite dagli Stati membri e dai pertinenti organi e organismi dell'Unione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, o la consultazione effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, non indichino una necessità di misure di solidarietà per l'anno successivo, la proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne tiene debitamente conto.
5. Se in una decisione di esecuzione di cui all'articolo 11 la Commissione ha individuato che uno o più Stati membri sono soggetti a pressione migratoria a causa di un numero elevato di arrivi derivanti da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio, tenendo conto delle specificità degli Stati membri interessati, la Commissione stabilisce la percentuale indicativa della riserva annuale di solidarietà da mettere a disposizione di tali Stati membri.
6. La Commissione adotta la proposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro il 15 ottobre di ogni anno e la trasmette al Consiglio. La Commissione trasmette simultaneamente tale proposta al Parlamento europeo. Fino all'adozione dell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 57, la proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è resa pubblica. E' classificata «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» ed è trattata come tale conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (1).
Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013).
Forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà
1. Al fine di garantire l'efficace attuazione della parte IV del presente regolamento, è istituito un forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà («forum di alto livello»), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. Gli Stati membri sono rappresentati al livello di responsabilità e di potere decisionale appropriato per svolgere i compiti conferiti al forum di alto livello.
I paesi terzi che hanno concluso con l'Unione un accordo sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale formalizzata in uno Stato membro o nel paese terzo in questione possono, al fine di contribuire alla solidarietà su base ad hoc, essere invitati a partecipare al forum di alto livello, se del caso.
2. Il Consiglio convoca il forum di alto livello entro 15 giorni dall'adozione della relazione di cui all'articolo 9, della decisione di cui all'articolo 11 e della proposta della Commissione di cui all'articolo 12.
3. Nella riunione di cui al paragrafo 2 il forum di alto livello esamina la relazione di cui all'articolo 9, la decisione di cui all'articolo 11 e la proposta della Commissione di cui all'articolo 12 ed esamina la situazione generale. Il forum di alto livello giunge inoltre a una conclusione sulle misure di solidarietà e sul livello di contributi necessario secondo la procedura di cui all'articolo 57 e, ove ritenuto necessario, su altre misure di risposta alla situazione migratoria nei settori di responsabilità, preparazione ed emergenza, nonché sulla dimensione esterna della migrazione. Nel corso di tale riunione del forum di alto livello, gli Stati membri si impegnano a versare i propri contributi di solidarietà per la creazione della riserva annuale di solidarietà a norma dell'articolo 57.
4. Qualora, su iniziativa di uno Stato membro o su invito della Commissione, ritenga che i contributi di solidarietà alla riserva annuale di solidarietà siano insufficienti in relazione alle esigenze individuate, anche nel caso in cui siano state concesse detrazioni significative in conformità degli articoli 61 e 62, o uno o più Stati membri soggetti a pressioni migratorie abbiano esigenze più elevate del previsto o la situazione generale richieda un sostegno di solidarietà supplementare, il Consiglio convoca a maggioranza semplice il forum di alto livello per chiedere agli Stati membri di fornire contributi di solidarietà supplementari. Qualsiasi ciclo di impegni segue la procedura di cui all'articolo 57.
Forum dell'UE di livello tecnico sulla solidarietà
1. Al fine di garantire il corretto funzionamento della parte IV del presente regolamento, è istituito un forum dell'UE di livello tecnico sulla solidarietà («forum a livello tecnico») e il coordinatore UE della solidarietà convoca e presiede tale forum a nome della Commissione.
2. Il forum di livello tecnico comprende rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri a un livello gerarchico sufficientemente alto per svolgere i compiti assegnatigli.
3. I paesi terzi che hanno concluso con l'Unione un accordo sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale formalizzata in uno Stato membro o in tale paese terzo possono, al fine di contribuire alla solidarietà su base ad hoc, essere invitati a partecipare al forum di livello tecnico, se del caso.
4. L'Agenzia per l'asilo partecipa al forum di livello tecnico. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali partecipano, se del caso e su invito del coordinatore UE della solidarietà, al forum di livello tecnico. Possono essere invitate a partecipare anche agenzie delle Nazioni Unite, a seconda del loro coinvolgimento nel meccanismo di solidarietà.
5. A seguito dell'adozione dell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 57, il coordinatore UE della solidarietà convoca una prima riunione del forum di livello tecnico. A seguito di tale prima riunione, il forum di livello tecnico si riunisce periodicamente e con la frequenza necessaria, in particolare a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e dell'articolo 59, paragrafo 6, per rendere operativo il meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri e rispondere alle esigenze di solidarietà con i contributi individuati.
Coordinatore UE della solidarietà
1. La Commissione nomina un coordinatore UE della solidarietà al fine di coordinare di livello tecnico l'attuazione del meccanismo di solidarietà conformemente alla parte IV del presente regolamento.
2. Il coordinatore UE della solidarietà:
a) sostiene le attività di ricollocazione dallo Stato membro beneficiario allo Stato membro contributore;
b) coordina e sostiene la comunicazione tra gli Stati membri e gli organi, gli organismi, le agenzie e le entità coinvolti nell'attuazione del meccanismo di solidarietà;
c) mantiene una panoramica delle esigenze degli Stati membri beneficiari e dei contributi degli Stati membri contributori e segue l'attuazione in corso delle misure di solidarietà;
d) organizza a intervalli regolari riunioni tra le autorità degli Stati membri per garantire che sia resa operativa in modo efficace ed efficiente la riserva annuale di solidarietà, al fine di agevolare la migliore interazione e cooperazione tra Stati membri;
e) promuove le migliori pratiche nell'attuazione del meccanismo di solidarietà;
f) convoca e presiede il forum di livello tecnico;
g) svolge i compiti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1359.
3. Ai fini del paragrafo 2, il coordinatore UE per la solidarietà è assistito da un ufficio ed è dotato delle risorse finanziarie e umane necessarie per svolgere efficacemente i suoi compiti. Il coordinatore UE della solidarietà si coordina strettamente con l'Agenzia per l'asilo, anche in relazione ai dettagli pratici della ricollocazione conformemente al presente regolamento.
4. La relazione di cui all'articolo 9 presenta lo stato di attuazione e il funzionamento del meccanismo di solidarietà.
5. Gli Stati membri forniscono al coordinatore UE della solidarietà i dati e le informazioni necessari affinché possa svolgere efficacemente il suo compito.
Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale
1. Gli Stati membri esaminano la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera o in una zona di transito. La domanda è esaminata da un solo Stato membro, che è lo Stato membro competente sulla base dei criteri enunciati nella parte III, capo II, o delle disposizioni enunciate al capo III della presente parte.
2. Fatte salve le norme previste alla parte IV del presente regolamento, quando nessuno Stato membro può essere determinato come competente a esaminare la domanda di protezione internazionale sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.
3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che, a causa del trasferimento in quest'ultimo, il richiedente correrebbe un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti umani fondamentali che costituisce un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo II o delle disposizioni di cui al capo III della presente parte per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo II o alle disposizioni di cui al capo III della presente parte, o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata, e non possa verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.
4. Se il controllo di sicurezza di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1356 non è stato effettuato a norma di detto regolamento, il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca una minaccia per la sicurezza interna il prima possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o delle disposizioni di cui al capo III della presente parte.
Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1356, ma il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale ha giustificati motivi per esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca una minaccia per la sua sicurezza interna, tale Stato membro effettua l'esame non appena possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o delle disposizioni di cui al capo III della presente parte.
Se dal controllo di sicurezza effettuato in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1356, o del primo e secondo comma del presente paragrafo, emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato membro che effettua il controllo di sicurezza è lo Stato membro competente e l'articolo 39 del presente regolamento non si applica.
5. Ciascuno Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dal regolamento (UE) 2024/1348.
Obblighi del richiedente e cooperazione con le autorità competenti
1. La domanda di protezione internazionale è fatta e registrata nello Stato membro di primo ingresso.
2. In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un titolo di soggiorno o di un visto valido, la domanda di protezione internazionale è fatta e registrata nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto.
Se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un titolo di soggiorno o di un visto scaduto, annullato, ritirato o revocato, la domanda di protezione internazionale è fatta e registrata nello Stato membro in cui si trova.
3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nella raccolta dei dati biometrici in conformità del regolamento (UE) 2024/1358 e nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando e comunicando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 22 del presente regolamento, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente, anche presentando i propri documenti di identità, se ne è in possesso. Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti o di completare il modello di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente fissa un termine ragionevole per la presentazione di tali prove, tenendo conto delle circostanze individuali del caso, entro il termine di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del presente regolamento.
4. Il richiedente è tenuto ad essere presente:
a) nello Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 in attesa della determinazione dello Stato membro competente e, se del caso, dell'attuazione della procedura di trasferimento;
b) nello Stato membro competente;
c) nello Stato membro di ricollocazione a seguito di un trasferimento a norma dell'articolo 67, paragrafo 11.
5. Se la decisione di trasferimento è notificata al richiedente in conformità dell'articolo 42, paragrafo 2, e dell'articolo 67, paragrafo 10, il richiedente coopera con le autorità competenti e si conforma a tale decisione.
Conseguenze dell'inosservanza degli obblighi
1. A condizione che sia stato informato dei propri obblighi e delle conseguenze della relativa inosservanza in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1356 o dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 21 della direttiva (UE) 2024/1346, il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 17 a 20 di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del presente regolamento dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente.
Il primo comma non pregiudica la necessità di assicurare un livello di vita conforme al diritto dell'Unione, compresa la Carta, e agli obblighi internazionali.
2. Gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine sono presi in considerazione solo se forniscono elementi di prova determinanti per la corretta applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati e il ricongiungimento familiare.
3. Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente non si trova nello Stato membro in cui deve essere presente e le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova hanno motivi fondati per ritenere che nei confronti del richiedente sia stato commesso uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
4. Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri tengono conto della situazione individuale del richiedente, compreso qualsiasi rischio effettivo di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro in cui il richiedente è tenuto ad essere presente. Le misure adottate dagli Stati membri sono proporzionate.
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011).
Diritto all'informazione
1. Non appena possibile e in ogni caso entro la data della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro fornisce al richiedente informazioni sull'applicazione del presente regolamento, sui suoi diritti a norma del presente regolamento e sugli obblighi stabiliti all'articolo 17, nonché sulle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 18. Tali informazioni comprendono in particolare informazioni in merito a quanto segue:
a) gli obiettivi del presente regolamento;
b) la cooperazione con le autorità competenti che ci si aspetta dal richiedente, quale stabilita all'articolo 17;
c) il fatto che il diritto di chiedere protezione internazionale non implica che il richiedente possa scegliere lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale né lo Stato membro di ricollocazione;
d) le conseguenze nel caso in cui venga fatta un'altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui il richiedente deve essere presente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, in particolare il fatto che il richiedente ha diritto unicamente alle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 18, paragrafo 1;
e) i criteri e la procedura di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la durata della procedura;
f) le disposizioni relative al ricongiungimento familiare e, a tale riguardo, la definizione applicabile di familiari e parenti, il diritto di chiedere e ricevere il modello di cui all'articolo 22, paragrafo 1, comprese le informazioni sulle persone e sugli enti che sono in grado di fornire assistenza nella compilazione del modello, nonché le informazioni sulle organizzazioni nazionali o internazionali o altre organizzazioni pertinenti che possono facilitare l'identificazione e la ricerca dei familiari;
g) il diritto al colloquio personale e il suo scopo conformemente all'articolo 22, la procedura e l'obbligo di fornire, oralmente o presentando documenti o altre informazioni, anche, se del caso, tramite il modello di cui all'articolo 22, paragrafo 1, non appena possibile nell'ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire la presenza di familiari, parenti o altri legami familiari negli Stati membri, comprese informazioni sulle modalità con cui il richiedente può presentare tali informazioni, nonché l'assistenza che lo Stato membro può offrire per la ricerca di familiari o parenti;
h) l'obbligo per il richiedente di comunicare quanto prima, nel corso della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire l'esistenza di precedenti titoli di soggiorno, visti o diplomi di istruzione;
i) la possibilità di presentare motivi debitamente giustificati alle autorità competenti affinché prendano in considerazione l'applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1;
j) l'obbligo per il richiedente di presentare i propri documenti di identità, se ne è in possesso, e di cooperare con le autorità competenti nella raccolta dei dati biometrici in conformità del regolamento (UE) 2024/1358;
k) l'esistenza del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale per impugnare una decisione di trasferimento entro il termine di cui all'articolo 43, paragrafo 2, e il fatto che la portata di tale impugnazione è limitata a norma dell'articolo 43, paragrafo 1;
l) il diritto all'orientamento legale gratuito su questioni relative all'applicazione dei criteri di cui al capo II o delle disposizioni di cui al capo III della presente parte in tutte le fasi della procedura di determinazione dello Stato membro competente di cui all'articolo 21;
m) in caso di ricorso o riesame, il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza legale gratuita qualora l'interessato non possa sostenerne le spese;
n) il fatto che la fuga comporterà una proroga dei termini in conformità dell'articolo 46;
o) il fatto che le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia per l'asilo tratteranno i dati personali del richiedente anche per scambiarsi dati che lo riguardano al solo scopo di adempiere i loro obblighi a norma del presente regolamento e nel pieno rispetto dei requisiti per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;
p) le categorie di dati personali in questione;
q) il diritto di accesso ai dati che riguardano il richiedente e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all'articolo 52 e delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati competenti ad esaminare i ricorsi relativi alla protezione dei dati personali, e gli estremi del responsabile della protezione dei dati;
r) nel caso di un minore non accompagnato, le garanzie e i diritti applicabili al richiedente a tal riguardo, il ruolo e le responsabilità del rappresentante e la procedura per presentare, in condizioni di riservatezza e sicurezza, denunce nei confronti di un rappresentante, e in modo da rispettare pienamente il diritto del minore di essere ascoltato;
s) il fatto che, qualora le prove circostanziali non siano coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza, lo Stato membro può chiedere un test del DNA o un esame del sangue per dimostrare l'esistenza di legami familiari o una stima dell'età del richiedente;
t) ove applicabile, la procedura di ricollocazione di cui agli articoli 67 e 68.
2. Il richiedente ha la possibilità di chiedere informazioni sullo stato di avanzamento della procedura e le autorità competenti lo informano di tale possibilità. Se il richiedente è un minore, il minore e il genitore o il rappresentante hanno la possibilità di chiedere tali informazioni.
Accessibilità delle informazioni
1. Le informazioni di cui all'articolo 19 sono fornite per iscritto in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, usando un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone possa comprendere. Gli Stati membri si avvalgono a tal fine del materiale informativo comune redatto a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il materiale informativo comune è disponibile anche online, su una piattaforma aperta e facilmente accessibile per i richiedenti protezione internazionale.
Ove necessario per la corretta comprensione da parte del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, se opportuno nel corso del colloquio personale di cui all'articolo 22. A tal fine, il richiedente ha la possibilità di porre domande per ottenere chiarimenti sulle informazioni fornite. Gli Stati membri possono avvalersi del supporto di attrezzature multimediali.
2. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti, materiale informativo comune e informazioni specifiche per i minori non accompagnati e i richiedenti vulnerabili, ove necessario per i richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza specifiche, contenenti almeno le informazioni di cui all'articolo 19. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1358 e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac.
Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive.
3. Qualora il richiedente sia un minore, le informazioni di cui all'articolo 19 sono fornite con modalità adatte ai minori da personale appositamente formato e in presenza del rappresentante del richiedente.
Diritto all'orientamento legale
1. I richiedenti hanno il diritto di consultare in maniera effettiva un consulente legale o altro consulente, ammessi o autorizzati a norma del diritto nazionale, su questioni relative all'applicazione dei criteri di cui al capo II o delle disposizioni di cui al capo III della presente parte in tutte le fasi della procedura di determinazione dello Stato membro competente prevista dal presente regolamento.
2. Fatto salvo il diritto di scegliere un proprio consulente legale o altro consulente a proprie spese, il richiedente può chiedere un orientamento legale gratuito nel corso della procedura di determinazione dello Stato membro competente.
3. L'orientamento legale gratuito è prestato da consulenti legali o altri consulenti, ammessi o autorizzati a norma del diritto nazionale ai fini della prestazione di consulenza, assistenza o rappresentanza ai richiedenti, o da organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a prestare servizi legali o di rappresentanza ai richiedenti.
Ai fini del primo comma, l'accesso effettivo all'orientamento legale gratuito può essere garantito affidando a una persona la prestazione del servizio di orientamento legale a più richiedenti contemporaneamente nella fase amministrativa della procedura.
4. Gli Stati membri possono organizzare la prestazione del servizio di orientamento legale in conformità dei rispettivi sistemi nazionali.
5. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche relative alle modalità di presentazione e di trattamento delle richieste di prestazione del servizio di orientamento legale gratuito di cui al presente articolo.
6. Ai fini della procedura di determinazione dello Stato membro competente, l'orientamento legale gratuito comprende la fornitura di:
a) indicazioni e spiegazioni sui criteri e sulle procedure per la determinazione dello Stato membro competente, comprese informazioni sui diritti e sugli obblighi durante tutte le fasi della procedura;
b) indicazioni e assistenza nella fornitura di informazioni che potrebbero contribuire a determinare lo Stato membro competente conformemente ai criteri di cui al capo II della presente parte;
c) indicazioni e assistenza sul modello di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
7. Fatto salvo il paragrafo 1, la prestazione del servizio di orientamento legale gratuito nella procedura di determinazione dello Stato membro competente può essere esclusa se il richiedente è già assistito e rappresentato da un consulente legale.
8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli Stati membri possono chiedere l'assistenza dell'Agenzia per l'asilo. Inoltre, il sostegno finanziario può essere fornito agli Stati membri mediante fondi dell'Unione, conformemente agli atti giuridici applicabile a tali finanziamenti.
Colloquio personale
1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, le autorità competenti dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, effettuano un colloquio personale con il richiedente ai fini dell'applicazione dell'articolo 39. Il colloquio consente inoltre al richiedente di comprendere correttamente le informazioni ricevute in conformità dell'articolo 19.
Le autorità competenti raccolgono informazioni sulla situazione specifica del richiedente adoperandosi attivamente per porre che contribuiscano a determinare lo Stato membro competente ai fini dell'applicazione dell'articolo 39.
Qualora vi siano indicazioni che il richiedente abbia familiari o parenti in uno Stato membro, il richiedente riceve un modello elaborato dall'Agenzia per l'asilo. Il richiedente compila tale modello con le informazioni a sua disposizione al fine di facilitare l'applicazione dell'articolo 39. Ove possibile, il richiedente compila tale modello prima del colloquio personale di cui al presente articolo.
L'Agenzia per l'asilo elabora il modello di cui al terzo comma del presente paragrafo entro il 12 aprile 2025. L'Agenzia per l'asilo elabora inoltre orientamenti per l'identificazione e la ricerca dei familiari a sostegno dell'applicazione degli articoli da 25 a 28 e dell'articolo 34 da parte dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto conformemente agli articoli 39 e 40.
Il richiedente ha la possibilità di presentare motivi debitamente giustificati affinché le autorità competenti prendano in considerazione l'applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1.
2. Il colloquio personale può essere omesso se:
a) il richiedente è fuggito;
b) il richiedente non ha partecipato al colloquio personale e non ha fornito motivi giustificati per la sua assenza;
c) il richiedente, dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 19, ha già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo.
Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo, gli Stati membri che omettono il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente entro il periodo indicato all'articolo 39, paragrafo 1, compresi i motivi debitamente giustificati affinché l'autorità valuti la necessità di un colloquio personale.
3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 39.
4. Il colloquio personale ha luogo nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che questi comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. I colloqui con minori non accompagnati e, se del caso, con minori accompagnati sono condotti da una persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori, con modalità che rispettino la sensibilità del minore e siano adeguate al contesto, tenendo conto dell'età e della maturità del minore, in presenza del rappresentante e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, è messo a disposizione un interprete che sia in grado di assicurare una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Durante il colloquio personale può essere prevista la presenza di un mediatore culturale. Su richiesta del richiedente e ove possibile, la persona che conduce il colloquio e, se del caso, l'interprete sono del sesso preferito dal richiedente.
5. Ove debitamente giustificato dalle circostanze, gli Stati membri possono condurre il colloquio personale mediante videoconferenza. In tal caso, lo Stato membro garantisce le disposizioni necessarie per le strutture adeguate, le norme procedurali e tecniche, l'assistenza legale e l'interpretazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Agenzia per l'asilo.
6. Il colloquio personale ha luogo in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza ed è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale. Ai richiedenti identificati come bisognosi di garanzie procedurali speciali a norma del regolamento (UE) 2024/1348 è fornito sostegno adeguato al fine di creare le condizioni necessarie affinché possa presentare efficacemente tutti gli elementi che consentono di determinare lo Stato membro competente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei fattori che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che in passato sia stato torturato o sia stato vittima della tratta di esseri umani.
7. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale produce una registrazione audio del colloquio e ne redige una sintesi scritta che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Il richiedente è informato in anticipo dell'esecuzione di tale registrazione e della sua finalità. In caso di dubbi sulle affermazioni rese dal richiedente durante il colloquio personale, prevale la registrazione audio. La sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo uniforme. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente o il consulente legale o altro consulente, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che rappresenta il richiedente abbia tempestivamente accesso alla sintesi, non appena possibile dopo il colloquio e in ogni caso prima che le autorità competenti adottino una decisione sullo Stato membro competente. Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione, malintesi o altri errori fattuali contenuti nella sintesi scritta, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico.
Garanzie a favore dei minori
1. L'interesse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente nell'espletamento, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento. Le procedure che includono minori sono trattate in via prioritaria.
2. Ogni Stato membro nel quale è presente un minore non accompagnato provvede affinché un rappresentante lo rappresenti e assista nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le risorse, le qualifiche, la formazione, le competenze e l'indipendenza necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. Il rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati, e tiene informato il minore non accompagnato dello stato di avanzamento delle procedure di cui al presente regolamento.
Se la domanda è fatta da una persona che dichiara di essere un minore o in relazione alla quale sussistono motivi oggettivi per ritenere che si tratti di un minore, e che è non accompagnata, le autorità competenti:
a) designano, non appena possibile e in ogni caso tempestivamente e al fine di assistere il minore nella procedura di determinazione dello Stato membro competente, una persona in possesso delle capacità e delle competenze necessarie per assisterlo provvisoriamente al fine di salvaguardare il suo interesse superiore e il suo benessere generale, che consenta al minore di beneficiare dei diritti di cui al presente regolamento e, se del caso, agisca in qualità di rappresentante fino alla nomina di un rappresentante;
b) nominano un rappresentante, non appena possibile e non oltre 15 giorni lavorativi dal giorno in cui è fatta la domanda.
In caso di numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati o in altre circostanze eccezionali, il termine per la designazione di un rappresentante a norma del secondo comma, lettera b), può essere prorogato di dieci giorni lavorativi.
Qualora l'autorità competente concluda che un richiedente che dichiara di essere un minore ha senza alcun dubbio più di 18 anni di età, non è tenuta a designare un rappresentante in conformità del presente paragrafo.
I doveri del rappresentante o della persona di cui al secondo comma, lettera a), cessano qualora le autorità competenti, in seguito alla valutazione dell'età di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, non considerino che il richiedente sia un minore o ritengano che il richiedente non sia un minore, oppure qualora il richiedente non sia più un minore non accompagnato.
Quando un'organizzazione è designata rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore. Il disposto del primo comma si applica a detta persona.
Il rappresentante indicato nel primo comma può essere la stessa persona o organizzazione di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2024/1348.
3. Gli Stati membri coinvolgono il rappresentante di un minore non accompagnato durante l'intera procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento. Il rappresentante assiste il minore non accompagnato nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore in conformità del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, e aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine, tenendo in debito conto gli obblighi di riservatezza nei confronti del minore.
4. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore nel breve, medio e lungo termine, comprese ulteriori situazioni di vulnerabilità quali traumi, esigenze sanitarie specifiche o disabilità, con particolare riguardo al suo contesto etnico, religioso, culturale e linguistico e considerando l'esigenza di stabilità e continuità nel contesto dell'assistenza sociale ed educativa;
c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza o di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;
d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità;
e) se il richiedente è un minore non accompagnato, le informazioni fornite dal rappresentante nello Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato;
f) qualsiasi altro motivo pertinente ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore.
5. Prima di trasferire un minore non accompagnato, lo Stato membro che provvede al trasferimento ne dà notifica allo Stato membro competente o allo Stato membro di ricollocazione, il quale conferma che saranno adottate senza indugio tutte le misure adeguate di cui agli articoli 16 e 27 della direttiva (UE) 2024/1346 e all'articolo 23 del regolamento (UE) 2024/1348 saranno adottate senza indugio, compresa la nomina di un rappresentante nello Stato membro competente o nello Stato membro di ricollocazione. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione individuale dell'interesse superiore del minore. La valutazione si basa sui fattori pertinenti elencati al paragrafo 4 del presente articolo e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita senza indugio da personale adeguatamente formato che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, lo Stato membro in cui è stata registrata per la prima volta la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato adotta immediatamente opportune disposizioni per identificare qualsiasi familiare, fratello o sorella o parente del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.
A tal fine detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore ai servizi di ricerca delle persone presso dette organizzazioni.
Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 52 che tratta domande relative a minori non accompagnati riceve una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori pertinente per l'applicazione del presente regolamento.
7. Al fine di facilitare l'azione appropriata per l'identificazione dei familiari o parenti di un minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione comprensivi di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Gerarchia dei criteri
1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.
2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui la domanda di protezione internazionale è stata registrata per la prima volta in uno Stato membro.
Minori non accompagnati
1. Se il richiedente è un minore non accompagnato, si applicano soltanto i criteri stabiliti nel presente articolo. Tali criteri si applicano nell'ordine in cui sono elencati nei paragrafi da 2 a 5.
2. Lo Stato membro competente è lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello o una sorella del minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello o una sorella, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.
3. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che abbia un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi del minore, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente ed è lo Stato membro competente, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.
4. Se familiari, fratelli o sorelle o parenti di cui ai paragrafi 2 e 3 soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore.
5. In mancanza di un familiare, un fratello o una sorella o un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, se ciò è in linea con l'interesse superiore del minore.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 78 in relazione a quanto segue:
a) l'identificazione di familiari, fratelli o sorelle o parenti dei minori non accompagnati;
b) i criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati;
c) i criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui familiari, fratelli o sorelle o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro;
Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto nell'articolo 23, paragrafo 4.
7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, metodi uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Familiari che soggiornano legalmente in uno Stato membro
1. Se un familiare del richiedente è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro o soggiorna in uno Stato membro sulla base di un permesso di soggiorno di lungo periodo in conformità della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (1) o di un permesso di soggiorno di lungo periodo concesso conformemente al diritto nazionale, qualora tale direttiva non si applichi nello Stato membro interessato l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso per iscritto un desiderio in tal senso.
2. Se un familiare è stato precedentemente autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale ma è successivamente divenuto cittadino di uno Stato membro, l'esame della domanda compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso per iscritto un desiderio in tal senso.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai figli nati dopo l'arrivo del familiare nel territorio degli Stati membri.
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004).
Familiari richiedenti protezione internazionale
Se la domanda di protezione internazionale in uno Stato membro di un familiare del richiedente non è ancora stata oggetto di una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso per iscritto un desiderio in tal senso.
Procedura familiare
Quando domande di protezione internazionale da parte di diversi familiari o fratelli o sorelle minori non coniugati sono registrate nel medesimo Stato membro simultaneamente o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento conduca alla separazione di tali familiari o fratelli o sorelle minori non coniugati, la determinazione dello Stato competente per l'esame delle loro domande avviene nell'ordine seguente:
a) lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi;
b) lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi.
Rilascio di titoli di soggiorno o visti
1. Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro che ha rilasciato tale titolo è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.
2. Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro che ha rilasciato tale visto è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, a meno che tale visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009. In tal caso l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato.
3. Se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale avviene nell'ordine seguente:
a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;
b) quando i vari visti sono dello stesso tipo, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana;
c) quando i visti sono di tipo diverso, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.
4. Se il richiedente è titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti, annullati, revocati o ritirati meno di tre anni prima della registrazione della domanda, o di uno o più visti scaduti, annullati, revocati o ritirati meno di 18 mesi prima della registrazione della domanda, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3.
5. Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato sulla base di un'identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto. Tuttavia lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.
Diplomi o altre qualifiche
1. Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché la domanda sia registrata meno di sei anni dopo il rilascio del diploma o della qualifica.
2. Se il richiedente possiede più diplomi o qualifiche rilasciati da istituti di istruzione di diversi Stati membri, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale è assunta dallo Stato membro che ha rilasciato il diploma o la qualifica a seguito del periodo di studio più lungo o, se i periodi di studio sono identici, dallo Stato membro in cui è stato ottenuto il diploma o la qualifica più recente.
Ingresso con esenzione dal visto
1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide entra nel territorio degli Stati membri attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a tale Stato membro.
2. Il paragrafo 1 non si applica se la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo o apolide è registrata in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel territorio. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.
Domanda fatta nella zona di transito internazionale di un aeroporto
Quando la domanda di protezione internazionale è fatta nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda.
Ingresso
1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti negli elenchi di cui all'articolo 40, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) 2024/1358, che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro in cui entra il richiedente è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di 20 mesi dopo la data di attraversamento della frontiera.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti negli elenchi di cui all'articolo 40, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) 2024/1358, che il richiedente è stato sbarcato nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di 12 mesi dopo la data di sbarco.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti negli elenchi di cui all'articolo 40, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) 2024/1358, che il richiedente è stato ricollocato in un altro Stato membro a norma dell'articolo 67 del presente regolamento dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.
Persone a carico
1. Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia mentale o fisica grave, grave disabilità, grave trauma psicologico o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o della sorella o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o una sorella o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri di norma lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o sorella o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero prima che il richiedente arrivasse nel territorio degli Stati membri, che il figlio, il fratello o la sorella, il genitore o il richiedente sia in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che, essendo stati informati di tale possibilità, gli interessati abbiano espresso per iscritto un desiderio in tal senso.
Qualora vi siano indicazioni che un figlio, un fratello o una sorella o un genitore risieda legalmente nel territorio dello Stato membro in cui si trova la persona a carico, tale Stato membro verifica se il figlio, il fratello o la sorella o il genitore possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell'articolo 39.
2. Se il figlio, il fratello o la sorella o il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio, il fratello o la sorella o il genitore risiede legalmente, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato membro. In tal caso lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. Tale Stato membro non è soggetto all'obbligo di condurre il figlio, il fratello o la sorella o il genitore del richiedente nel suo territorio.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 78 in relazione a quanto segue:
a) gli elementi di cui tenere conto per valutare il legame di dipendenza;
b) i criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati;
c) i criteri per valutare la capacità dell'interessato di occuparsi della persona a carico;
d) gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità per l'interessato di viaggiare per un periodo di tempo significativo.
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, metodi uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri ai fini del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Clausole discrezionali
1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale di un cittadino di paese terzo o un apolide registrata nel suo territorio, anche se non è competente per tale esame conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
2. Lo Stato membro nel quale è registrata la domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su legami significativi riguardanti motivi familiari, sociali o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente in conformità dei criteri definiti agli articoli da 25 a 28 e all'articolo 34. Le persone interessate esprimono per iscritto il loro consenso in tal senso.
La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente che sono necessari per consentire allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.
Lo Stato membro richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati di cui alla richiesta e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. L'eventuale rifiuto della richiesta deve essere motivato.
Obblighi dello Stato membro competente
1. Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:
a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 39, 40 e 46, il richiedente la cui domanda è stata registrata in un altro Stato membro;
b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 41 e 46 del presente regolamento, un richiedente, un cittadino di paese terzo o un apolide in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358;
(c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 41 e 46 del presente regolamento, una persona ammessa che abbia fatto domanda di protezione internazionale o che soggiorni irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello che ha accettato di ammetterla in conformità del regolamento (UE) 2024/1350 o che abbia concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.
2. Ai fini del presente regolamento non è consentito separare la situazione di un minore che accompagna il richiedente e risponde alla definizione di familiare da quella del suo familiare e il minore è preso in carico o ripreso in carico dallo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, senza che sia necessario il consenso scritto dell'interessato, anche se il minore non è personalmente un richiedente, salvo che si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore. Lo stesso vale per i figli nati dopo l'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.
Fatto salvo il requisito del consenso scritto di cui all'articolo 26, qualora sia avviata una nuova procedura di presa in carico di un minore nei confronti di uno Stato membro indicato come Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, non è richiesto il consenso scritto degli interessati, salvo che si dimostri che il trasferimento verso lo Stato membro competente è contrario all'interesse superiore del minore.
3. Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo lo Stato membro competente esamina o completa l'esame della domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) 2024/1348.
Cessazione delle competenze
1. Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, decide di applicare l'articolo 35, ritiene che trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente sia contrario all'interesse superiore del minore o non trasferisce l'interessato verso lo Stato membro competente entro i termini di cui all'articolo 46, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente e gli obblighi previsti all'articolo 36 sono trasferiti a tale Stato membro. Se del caso, ne informa lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere in carico il richiedente o che ha ricevuto una notifica di ripresa in carico, avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.
Lo Stato membro che diventa competente a norma del primo comma del presente paragrafo indica di essere diventato lo Stato membro competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1358.
2. A seguito dell'esame di una domanda nell'ambito della procedura di frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1348, gli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento cessano 15 mesi dopo che siano divenute definitive una decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza per quanto riguarda lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria o una decisione che dichiara la domanda implicitamente o esplicitamente ritirata.
La domanda registrata dopo il periodo di cui al primo comma è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà pertanto inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.
3. Fatto salvo il primo comma del paragrafo 2 del presente articolo, se la persona presenta domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro entro il periodo di 15 mesi di cui a detto comma e una procedura di ripresa in carico è pendente alla data di scadenza di tale periodo di 15 mesi, la competenza non cessa fino al completamento della procedura di ripresa in carico o alla scadenza dei termini entro i quali lo Stato membro che provvede al trasferimento deve effettuare il trasferimento a norma dell'articolo 46.
4. Gli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento cessano qualora lo Stato membro competente stabilisca, sulla base dei dati registrati e conservati conformemente al regolamento (UE) 2017/2226 o di altri elementi di prova, che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri da almeno nove mesi, a meno che non sia in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.
La domanda registrata dopo il periodo di assenza di cui al primo comma è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà pertanto inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.
5. L'obbligo di riprendere in carico un cittadino di paese terzo o un apolide di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento cessa qualora sia stabilito, sulla base dell'aggiornamento dei dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1358, che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri, su base obbligatoria o volontaria, in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emesso a seguito della revoca o del rigetto della domanda.
La domanda registrata dopo che ha avuto luogo un allontanamento effettivo o un rimpatrio volontario è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà pertanto inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.
Avvio della procedura
1. Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1348 o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione avvia senza indugio la procedura di determinazione dello Stato membro competente.
2. Se il richiedente fugge. lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente.
3. Lo Stato membro che ha condotto la procedura di determinazione dello Stato membro competente o che è diventato competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del presente regolamento indica senza indugio nell'Eurodac, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358:
a) la sua competenza a norma dell'articolo 16, paragrafo 2;
b) la sua competenza a norma dell'articolo 16, paragrafo 3;
c) la sua competenza a norma dell'articolo 16, paragrafo 4;
d) la competenza che gli deriva dal mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 39;
e) la competenza dello Stato membro che ha accettato una richiesta di presa in carico del richiedente a norma dell'articolo 40;
f) la sua competenza a norma dell'articolo 68, paragrafo 3.
Fino al momento in cui è aggiunta detta informazione si applicano le procedure di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 41 e 46, a riprendere in carico il richiedente che si trovi in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o che in tale altro Stato membro faccia domanda di protezione internazionale durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente.
Tale obbligo cessa quando lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione stabilisce che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato membro.
5. Lo Stato membro di ricollocazione è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 41 e 46, a riprendere in carico il richiedente che si trovi in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o che vi faccia domanda di protezione internazionale dopo che il primo Stato membro ha confermato la ricollocazione dell'interessato a norma dell'articolo 67, paragrafo 9, e prima che sia stato effettuato il trasferimento verso lo Stato membro di ricollocazione a norma dell'articolo 67, paragrafo 11. Tale obbligo cessa quando lo Stato membro di ricollocazione stabilisce che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato membro.
Presentazione di una richiesta di presa in carico
1. Lo Stato membro di cui all'articolo 38, paragrafo 1, che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della domanda chiede immediatamente a tale Stato membro e, in ogni caso, entro due mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente. Gli Stati membri danno priorità alle richieste presentate sulla base degli articoli da 25 a 28 e dell'articolo 34.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2024/1358 o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro un mese dal ricevimento di detto riscontro positivo.
Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro nel quale la domanda è stata registrata.
Se il richiedente è un minore non accompagnato, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione prosegue, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore, la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiede a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente, in particolare se la richiesta è basata sull'articolo 26, 27 o 34, nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo.
2. Lo Stato membro richiedente può chiedere una risposta urgente qualora la domanda di protezione internazionale sia stata registrata dopo che è stata emessa una decisione di rifiuto d'ingresso o una decisione di rimpatrio.
La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale deve pervenire la risposta. Tale termine è pari ad almeno una settimana.
3. La richiesta di presa in carico comprende una motivazione piena e dettagliata, basata su tutte le circostanze del caso, compresi gli elementi pertinenti contenuti nella dichiarazione del richiedente, relativi ai pertinenti criteri di cui al capo II e, se del caso, al modello di cui all'articolo 22, paragrafo 1. E' presentata utilizzando un modulo uniforme e accludendo elementi di prova o prove circostanziali quali descritti negli elenchi di cui all'articolo 40, paragrafo 4, o altra documentazione o altre informazioni pertinenti che giustifichino la richiesta, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se tale Stato membro sia competente in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.
La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione uniformi relativi alla preparazione e alla presentazione delle richieste di presa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Risposta a una richiesta di presa in carico
1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e risponde alla richiesta di presa in carico di un richiedente senza indugio e in ogni caso entro un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta. Gli Stati membri danno priorità alle richieste presentate sulla base degli articoli da 25 a 28 e dell'articolo 34. A tal fine, lo Stato membro richiesto può chiedere l'assistenza di organizzazioni nazionali, internazionali o di altre organizzazioni pertinenti per verificare gli elementi di prova e le prove circostanziali pertinenti presentati dallo Stato membro richiedente, in particolare per l'identificazione e la ricerca dei familiari.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2024/1358 o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, lo Stato membro richiesto risponde alla richiesta entro due settimane a decorrere dal ricevimento della stessa.
3. Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente sono utilizzati elementi di prova e prove circostanziali.
4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le prove circostanziali pertinenti conformemente ai criteri di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Ai fini del presente comma, sono prove formali quelle che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, a meno che non siano confutate da prove contrarie. Gli Stati membri forniscono alla Commissione modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco delle prove formali.
Ai fini del primo comma, le prove circostanziali sono elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti a seconda del valore probatorio ad essi attribuito. Il valore probatorio delle prove circostanziali in relazione alla competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale è esaminato caso per caso.
5. I requisiti delle prove e delle prove circostanziali non eccedono quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.
6. Lo Stato membro richiesto si dichiara competente a condizione che le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.
Se la richiesta è fatta sulla base degli articoli da 25 a 28 e dell'articolo 34 e lo Stato membro richiesto non ritiene che le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza, esso ne dà motivazione nella risposta di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
7. Se lo Stato membro richiedente ha chiesto una risposta urgente a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto risponde entro il termine indicato o, se non precisato, entro due settimane dal ricevimento della richiesta.
8. Se lo Stato membro richiesto non si oppone alla richiesta entro la scadenza del termine di un mese stabilito al paragrafo 1 del presente articolo oppure, se applicabile, entro la scadenza del termine di due settimane stabilito ai paragrafi 2 e 7 del presente articolo, con una risposta che fornisce comprovati motivi, sulla base di tutte le circostanze del caso in relazione ai pertinenti criteri di cui al capo II, la mancata opposizione equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa. I comprovati motivi sono suffragati da prove e da prove circostanziali, se disponibili.
La Commissione definisce mediante atti di esecuzione un modulo uniforme per le risposte recanti motivazioni argomentate ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Presentazione di una notifica di ripresa in carico
1. Nelle situazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) o c), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua immediatamente una notifica di ripresa in carico e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac. La mancata notifica di ripresa in carico entro tale termine lascia impregiudicato l'obbligo per lo Stato membro competente di riprendere in carico l'interessato.
2. Una notifica di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti negli elenchi di cui all'articolo 40, paragrafo 4, o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato.
3. Lo Stato membro notificato conferma il ricevimento della notifica allo Stato membro che l"ha effettuata entro due settimane, a meno che lo Stato membro notificato non dimostri entro tale termine che non è competente a norma dell'articolo 37 o che la notifica di ripresa in carico si basa su un'indicazione errata dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) 2024/1358.
4. La mancata reazione entro il termine di due settimane di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della notifica.
5. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione metodi uniformi per la preparazione e la presentazione delle notifiche di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Notifica di una decisione di trasferimento
1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è stata accettata o che ha effettuato una notifica di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c), adotta una decisione di trasferimento entro due settimane a decorrere dall'accettazione o dalla conferma.
2. Quando lo Stato membro richiesto o notificato accetta di prendere in carico un richiedente o conferma di riprendere in carico una persona di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b) o c), lo Stato membro che provvede al trasferimento notifica senza indugio all'interessato per iscritto, usando un linguaggio semplice, la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente nonché, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale, i termini per l'esecuzione del trasferimento e l'obbligo di conformarsi alla decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 5.
3. Qualora l'interessato sia legalmente rappresentato da un consulente legale o altro consulente, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, gli Stati membri possono notificare la decisione di cui al paragrafo 1 a tale consulente legale o altro consulente invece che all'interessato e, se del caso, comunicare la decisione all'interessato.
4. La decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo include anche informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili a norma dell'articolo 43, compresi il diritto di chiedere l'effetto sospensivo e i termini per esperirli, e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento, e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che sono in grado di fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultima unitamente alla decisione di cui al paragrafo 1, sempre che non siano già state comunicate in precedenza.
5. Qualora l'interessato non sia legalmente rappresentato da un consulente legale o da altro consulente, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, gli Stati membri gli forniscono informazioni sui principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile.
Mezzi di ricorso
1. Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.
L'ambito di applicazione di detto ricorso è limitato alla valutazione delle seguenti circostanze:
a) se il trasferimento possa comportare, per l'interessato, un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta;
b) se vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento determinanti per la corretta applicazione del presente regolamento;
c) se siano stati violati gli articoli da 25 a 28 e l'articolo 34, nel caso di persone prese in carico a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a).
2. Gli Stati membri stabiliscono un termine di almeno una settimana ma non superiore a tre settimane a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1.
3. L'interessato ha diritto di chiedere, entro un termine ragionevole dalla notifica della decisione di trasferimento, ma in ogni caso non oltre il periodo previsto dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o del riesame della medesima. Gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che la richiesta di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento debba essere formalizzata contestualmente al ricorso a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. L'eventuale decisione di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un mese dalla data in cui l'organo giurisdizionale competente ha ricevuto la richiesta.
Se l'interessato non si è avvalso del suo diritto di chiedere l'effetto sospensivo, il ricorso avverso una decisione di trasferimento o la revisione della stessa non ne sospende l'attuazione.
La decisione di non sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.
Se l'effetto sospensivo è concesso, l'organo giurisdizionale si adopera per decidere nel merito del ricorso o della revisione entro un mese dalla decisione di concessione dell'effetto sospensivo.
4. Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza legale nonché, se necessario, all'assistenza linguistica.
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali nella procedura di ricorso, a richiesta, siano concesse gratuitamente all'interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso alle persone contemplate dal presente regolamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza e nella rappresentanza legali.
Gli Stati membri possono prevedere che non siano concesse l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite quando l'autorità competente o l'organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo, purché l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali non sia arbitrariamente limitato.
Se la decisione di non concedere gratuitamente l'assistenza e la rappresentanza legali a norma del secondo comma è adottata da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione. Qualora la decisione sia impugnata, l'impugnazione è parte integrante del ricorso di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo dell'interessato alla giustizia.
L'assistenza legale comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti. La rappresentanza legale comprende almeno la rappresentanza dinanzi a un organo giurisdizionale e può essere limitata a consulenti legali o altri consulenti specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza legali.
Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.
Trattenimento
1. Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal presente regolamento.
2. Ove sussista un rischio di fuga o qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso della situazione dell'interessato e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive.
3. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento a norma del presente regolamento.
4. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento e le garanzie applicabili ai richiedenti trattenuti a norma del presente articolo, si applicano gli articoli 11, 12 e 13 della direttiva (UE) 2024/1346.
5. Il trattenimento a norma del presente articolo è disposto per iscritto dalle autorità giudiziarie o amministrative. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa. Se il trattenimento è disposto da un'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio o su domanda del richiedente, o in entrambe le modalità, della legittimità del trattenimento.
Termini per i richiedenti trattenuti
1. In deroga agli articoli 39 e 41, qualora una persona sia trattenuta a norma dell'articolo 44, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una notifica di ripresa in carico non supera due settimane dalla registrazione della domanda di protezione internazionale o due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac se non è stata registrata alcuna nuova domanda nello Stato membro notificante.
Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico non supera una settimana dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento.
2. In deroga all'articolo 40, paragrafo 1, lo Stato membro richiesto fornisce una risposta quanto prima e, in ogni caso, entro una settimana dal ricevimento della richiesta. L'assenza di risposta entro una settimana equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare provvedimenti appropriati per l'arrivo della stessa.
3. In deroga all'articolo 46, qualora una persona sia trattenuta, il suo trasferimento dallo Stato membro che provvede al trasferimento verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e entro cinque settimane dalla data:
a) in cui la richiesta di presa in carico è stata accettata o la notifica di ripresa in carico è stata confermata; oppure
b) in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3.
4. Quando lo Stato membro che provvede al trasferimento non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico o per la notifica di ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito nell'articolo 42, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di cinque settimane indicato al paragrafo 3 del presente articolo, il trattenimento dell'interessato cessa. Gli articoli 39, 41 e 46 continuano ad applicarsi di conseguenza.
Norme dettagliate e termini
1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c), dallo Stato membro che provvede al trasferimento verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che provvede al trasferimento, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile ed entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento con effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3.
Gli Stati membri danno priorità ai trasferimenti di richiedenti a seguito dell'accettazione delle richieste presentate sulla base degli articoli da 25 a 28 e dell'articolo 34.
Se il trasferimento è effettuato a fini di ricollocazione, il trasferimento ha luogo entro il termine di cui all'articolo 67, paragrafo 11.
Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e in conformità e nel pieno rispetto della dignità umana e degli altri diritti fondamentali.
Se necessario, lo Stato membro che provvede al trasferimento rilascia all'interessato un lasciapassare. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione il modello del lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Lo Stato membro competente informa lo Stato membro che provvede al trasferimento dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.
2. Se il trasferimento non avviene entro il termine stabilito al paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro che provvede al trasferimento. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di tre anni dalla data in cui lo Stato membro richiedente ha informato lo Stato membro competente che l'interessato, o un familiare che doveva essere trasferito insieme all'interessato, è fuggito, si oppone fisicamente al trasferimento, si rende intenzionalmente inidoneo al trasferimento o non soddisfa i requisiti medici per il trasferimento.
Se l'interessato è nuovamente a disposizione delle autorità e il tempo che rimane rispetto al periodo di cui al paragrafo 1 è inferiore a tre mesi, lo Stato membro che provvede al trasferimento dispone di un periodo di tre mesi per effettuare il trasferimento.
3. Se una persona è stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata in appello o in seguito a revisione dopo l'esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento la riprende in carico immediatamente.
4. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione metodi uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini del presente articolo, in particolare nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di accettazione automatica, di trasferimenti di minori o persone a carico e di trasferimenti sorvegliati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Costi del trasferimento
1. In conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147, allo Stato membro che effettua il trasferimento è versato un contributo per il trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b) o c), del presente regolamento, a norma dell'articolo 46 del presente regolamento.
2. Se l'interessato deve essere ricondotto in uno Stato membro a seguito di un trasferimento erroneo o perché la decisione di trasferimento è stata riformata in appello o in seguito a revisione dopo l'esecuzione del trasferimento, i costi di tale rinvio sono a carico dello Stato membro che ha inizialmente provveduto al trasferimento.
3. I costi del trasferimento non sono imputabili alle persone da trasferire a norma del presente regolamento.
Scambio di informazioni utili prima del trasferimento
1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b) o c), comunica allo Stato membro competente dati personali relativi alla persona da trasferire che siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al solo fine di garantire che le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente, siano in grado di fornire all'interessato un'assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici applicabili in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.
2. Lo Stato membro che effettua il trasferimento trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritenga necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate della persona da trasferire, in particolare:
a) informazioni su qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve adottare per assicurare che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze particolari della persona da trasferire, comprese eventuali cure mediche immediate dovute e, se del caso, eventuali disposizioni necessarie per tutelare l'interesse superiore del minore;
b) gli eventuali estremi di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela nello Stato membro destinatario;
c) nel caso dei minori, informazioni sulla valutazione dell'interesse superiore del minore e sulla loro istruzione;
d) se del caso, una stima dell'età del richiedente;
e) se del caso, il modulo per gli accertamenti a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1356, compresi gli eventuali elementi di prova indicati nel modulo;
f) qualsiasi altra informazione pertinente.
3. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 52 del presente regolamento tramite la rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste dal paragrafo 1 del presente articolo e non sono oggetto di ulteriore trattamento.
4. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione definisce mediante atti di esecuzione un modulo uniforme per il trasferimento dei dati richiesti ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
5. Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applica l'articolo 51, paragrafi 8 e 9.
Scambio di informazioni sulla sicurezza prima del trasferimento
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, se lo Stato membro che effettua il trasferimento è in possesso di informazioni indicanti che vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b) o c), costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico in uno Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro indicano l'esistenza di tali informazioni allo Stato membro competente. Le informazioni sono condivise tra le autorità di contrasto o altre autorità competenti di tali Stati membri attraverso i canali appropriati per tale scambio di informazioni.
Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento
1. Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a persone vulnerabili, tra cui disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica informazioni allo Stato membro competente, qualora queste siano disponibili all'autorità competente conformemente al diritto nazionale, circa eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.
La Commissione definisce mediante atti di esecuzione il certificato sanitario comune di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 1 soltanto previo consenso esplicito del richiedente o del suo rappresentante o quando tale trasmissione è necessaria per proteggere la pubblica sicurezza e la sanità pubblica o, se l'interessato si trova nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona. Il mancato consenso, compreso un rifiuto del consenso, non osta al trasferimento.
3. Il trattamento dei dati personali sanitari di cui al paragrafo 1 è effettuato unicamente da un professionista della sanità che è tenuto al segreto professionale ai sensi del diritto nazionale o da altra persona soggetta a un equivalente obbligo di segretezza professionale.
4. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra professionisti della sanità o altre persone di cui al paragrafo 3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste al paragrafo 1 e non sono oggetto di ulteriore trattamento.
5. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione metodi uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
6. Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applica l'articolo 51, paragrafi 8 e 9.
Scambio di informazioni
1. Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati personali riguardanti una persona che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento che siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario ai fini:
a) della determinazione dello Stato membro competente;
b) dell'esame della domanda di protezione internazionale;
c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento;
d) dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano soltanto:
a) i dati relativi all'identificazione dell'interessato e, eventualmente, dei suoi familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela, ovverosia cognome, nome e, eventualmente, cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, cittadinanza, attuale e precedente, data e luogo di nascita;
b) estremi dei documenti d'identità e di viaggio, incluse le informazioni relative a numero di documento, periodo di validità, data di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio;
c) qualsiasi altro elemento necessario per stabilire l'identità dell'interessato, compresi i dati biometrici del richiedente rilevati dallo Stato membro interessato, in particolare ai fini dell'articolo 67, paragrafo 8, del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) 2024/1358;
d) informazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
e) informazioni sui titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;
f) informazioni sul luogo nel quale la domanda è stata registrata;
g) informazioni sulla data di registrazione di un'eventuale domanda di protezione internazionale precedente, la data di registrazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.
3. Sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni che il richiedente invoca a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Qualora applichi l'articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1348, lo Stato membro competente può anche chiedere informazioni che consentano alle sue autorità competenti di stabilire se sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi nuovi. Lo Stato membro richiesto può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere i suoi interessi fondamentali o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali dell'interessato o di terzi. Il richiedente è informato in anticipo dallo Stato membro richiedente circa le informazioni specifiche richieste e il motivo della richiesta.
4. Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale o di un trasferimento ai fini di ricollocazione. La richiesta è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio si fonda, comprese informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti entrano nei territori degli Stati membri, o su quale elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente essa si fondi. Tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi a un singolo richiedente.
5. Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere entro tre settimane. Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. La mancata risposta nel termine di tre settimane non dispensa lo Stato membro richiesto dall'obbligo di rispondere. Se lo Stato membro richiesto rifiuta di dare informazioni che ne dimostrano la competenza, esso non può invocare la scadenza dei termini previsti all'articolo 39 come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa in carico. In questo caso i termini di cui all'articolo 39 per la presentazione di una richiesta di presa in carico sono prorogati di un periodo equivalente al ritardo della risposta da parte dello Stato membro richiesto.
6. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1.
7. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, possono essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:
a) della determinazione dello Stato membro competente;
b) dell'esame della domanda di protezione internazionale;
c) dell'attuazione di qualsiasi altro obbligo derivante dal presente regolamento.
8. Lo Stato membro che trasmette le informazioni ne garantisce l'esattezza e l'aggiornamento. Se risulta che ha trasmesso informazioni inesatte o che non avrebbero dovuto essere trasmesse, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.
9. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato all'interessato o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.
Autorità competenti e risorse
1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le competenti autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi ai sensi del presente regolamento e gli eventuali relativi cambiamenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei loro compiti relativi all'applicazione delle procedure per determinare lo Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale in maniera rapida ed efficiente e, in particolare, per tutelare i diritti procedurali e fondamentali, garantire una procedura rapida per il ricongiungimento con familiari e parenti presenti in diversi Stati membri, rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle notifiche di ripresa in carico e, ove applicabile, per adempiere i loro obblighi a norma della parte IV.
2. La Commissione pubblica un elenco consolidato delle autorità di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, la Commissione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.
3. Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità di cui al paragrafo 1 riceva la necessaria formazione in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1 e tra dette autorità e l'Agenzia per l'asilo, per inviare informazioni, dati biometrici rilevati in conformità del regolamento (UE) 2024/1358, richieste, notifiche, risposte e ogni altra corrispondenza scritta e per garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
Accordi amministrativi
1. Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Tali accordi possono avere per oggetto:
a) scambi di ufficiali di collegamento;
b) la semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico o alle notifiche di ripresa in carico;
c) contributi di solidarietà versati a norma della parte IV.
2. Gli Stati membri possono anche mantenere gli accordi amministrativi conclusi ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (1) e del regolamento (UE) n. 604/2013. Qualora tali accordi non siano compatibili con il presente regolamento, gli Stati membri interessati li modificano in modo da eliminare eventuali incompatibilità.
3. Prima di concludere o modificare un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati consultano la Commissione riguardo alla sua compatibilità con il presente regolamento.
4. Qualora la Commissione ritenga che un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), sia incompatibile con il presente regolamento, lo notifica agli Stati membri interessati entro un periodo ragionevole. Gli Stati membri interessati adottano tutti i provvedimenti appropriati per modificare l'accordo in questione entro un termine ragionevole in modo da eliminare tali incompatibilità.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi di cui al paragrafo 1 e le relative denunce e modifiche.
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003).
Rete di unità competenti
L'Agenzia per l'asilo organizza e promuove le attività di una o più reti delle autorità competenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, per rafforzare la cooperazione pratica, compresi i trasferimenti, e lo scambio di informazioni su tutte le questioni inerenti alla piena applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici, migliori pratiche e orientamenti.
Ove necessario, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e altri organi e organismi competenti dell'Unione possono essere rappresentati in tali reti.
Conciliazione
1. Per agevolare il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti a norma del presente regolamento e risolvere i problemi di applicazione dello stesso, qualora due o più Stati membri incontrino difficoltà nella cooperazione nell'ambito del presente regolamento o nella sua applicazione tra loro, gli Stati membri interessati, su richiesta di uno o più di essi, si consultano senza indugio al fine di trovare soluzioni adeguate entro un termine ragionevole, nel rispetto del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE
Se del caso, le informazioni sulle difficoltà incontrate e sulla soluzione trovata possono essere condivise con la Commissione e con gli altri Stati membri in sede di comitato di cui all'articolo 77.
2. Qualora non si trovi alcuna soluzione a norma del paragrafo 1 o le difficoltà persistano, uno o più Stati membri interessati possono chiedere alla Commissione di organizzare consultazioni con gli Stati membri interessati al fine di trovare soluzioni adeguate e la Commissione vi provvede senza indugio. Gli Stati membri interessati partecipano attivamente alle consultazioni. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure opportune per risolvere rapidamente la questione. La Commissione può adottare raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati, indicando le misure da adottare e le scadenze appropriate.
Se del caso, le informazioni sulle difficoltà incontrate, sulle raccomandazioni formulate e sulla soluzione trovata possono essere condivise con gli altri Stati membri in sede di comitato di cui all'articolo 77.
La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicati i termini previsti dal presente regolamento in casi individuali.
3. Il presente articolo lascia impregiudicati i poteri della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione in forza degli articoli 258 e 260 TFUE, né pregiudica la possibilità per gli Stati membri interessati di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia dell'Unione europea in conformità dell'articolo 273 TFUE o la possibilità per qualsiasi Stato membro di adire la Corte di giustizia in conformità dell'articolo 259 TFUE.
Riserva annuale di solidarietà
1. La riserva annuale di solidarietà, che comprende i contributi contenuti nell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 57 che gli Stati membri durante la riunione del forum di alto livello si sono impegnati a versare, funge da principale strumento di risposta di solidarietà per gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie sulla base delle esigenze individuate nella proposta della Commissione di cui all'articolo 12.
2. La riserva annuale di solidarietà è costituita dai tipi di misure di solidarietà seguenti, considerate di pari valore:
a) ricollocazione a norma degli articoli 67 e 68:
i) di richiedenti protezione internazionale;
ii) qualora sia concordato a livello bilaterale dallo Stato membro contributore e dallo Stato membro beneficiario interessati, di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione dell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 57;
b) contributi finanziari forniti dagli Stati membri destinati principalmente ad azioni negli Stati membri connesse al settore della migrazione, dell'accoglienza, dell'asilo, della reintegrazione pre-partenza, della gestione delle frontiere e del sostegno operativo, che possono anche fornire sostegno ad azioni nei paesi terzi, o in relazione a essi, con la prospettiva di avere un impatto diretto sui flussi migratori alle frontiere esterne degli Stati membri o di migliorare i sistemi di asilo, accoglienza e migrazione del paese terzo interessato, compresi i programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione, conformemente all'articolo 64;
c) misure di solidarietà alternative nel settore della migrazione, dell'accoglienza, dell'asilo, del rimpatrio e della reintegrazione e gestione delle frontiere, incentrate sul sostegno operativo, sullo sviluppo di capacità, sui servizi, sul sostegno al personale, sulle strutture e sulle attrezzature tecniche conformemente all'articolo 65.
Le azioni nei paesi terzi o in relazione a essi di cui al primo comma, lettera b), sono attuate dagli Stati membri beneficiari conformemente all'ambito di applicazione e agli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1147.
3. I contributi finanziari di cui al paragrafo 2, lettera b), per progetti in paesi terzi sono destinati, in particolare, a:
a) migliorare la capacità di asilo e accoglienza nei paesi terzi, anche rafforzando le competenze e le capacità umane e istituzionali;
b) promuovere la migrazione legale e una mobilità adeguatamente gestita, anche rafforzando i partenariati bilaterali, regionali e internazionali in materia di migrazione, sfollamenti forzati, percorsi legali e i partenariati per la mobilità;
c) sostenere i programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione sostenibile dei migranti rimpatriati e delle loro famiglie;
d) ridurre le vulnerabilità causate dal traffico di migranti e dalla tratta di esseri umani, così come dai programmi di lotta al traffico di migranti e dai programmi di lotta alla tratta di esseri umani;
e) sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani.
Atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà
1. Sulla base della proposta della Commissione di cui all'articolo 12 e conformemente al ciclo di impegni condotto in occasione del forum di alto livello di cui all'articolo 13, il Consiglio adotta, su base annua, prima della fine di ogni anno civile, un atto di esecuzione che istituisce la riserva annuale di solidarietà, compresi il numero di riferimento delle ricollocazioni e dei contributi finanziari necessari per la riserva annuale di solidarietà a livello dell'Unione e gli impegni specifici assunti da ciascuno Stato membro per ciascun tipo di contributo di solidarietà di cui all'articolo 56, paragrafo 2, durante la riunione del forum di alto livello di cui all'articolo 13. Il Consiglio adotta l'atto di esecuzione di cui al presente paragrafo a maggioranza qualificata. Il Consiglio può modificare la proposta della Commissione di cui all'articolo 12 a maggioranza qualificata.
2. L'atto di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo stabilisce inoltre, se necessario, la percentuale indicativa della riserva annuale di solidarietà che può essere messa a disposizione degli Stati membri sottoposti a pressione migratoria a causa di un numero elevato di arrivi derivanti da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio, tenendo conto delle specificità geografiche degli Stati membri interessati. Può altresì individuare altre forme di solidarietà conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), a seconda delle necessità di tali misure derivanti dalle sfide specifiche nel settore della migrazione nello Stato membro interessato.
3. Durante la riunione del forum di alto livello di cui all'articolo 13, gli Stati membri giungono a una conclusione riguardo a un numero di riferimento globale per ciascuna misura di solidarietà nella riserva annuale di solidarietà, sulla base della proposta della Commissione di cui all'articolo 12. Nel corso di tale riunione gli Stati membri si impegnano inoltre a versare i loro contributi alla riserva annuale di solidarietà, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, e alla quota equa obbligatoria calcolata secondo la chiave di riferimento di cui all'articolo 66.
4. Nell'attuare il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri hanno piena discrezionalità nella scelta tra i tipi di misure di solidarietà di cui all'articolo 56, paragrafo 2, o una loro combinazione. Gli Stati membri che si impegnano per misure di solidarietà alternative ne indicano il valore finanziario sulla base di criteri oggettivi. Se le misure di solidarietà alternative non sono individuate nella proposta della Commissione di cui all'articolo 12, gli Stati membri possono comunque impegnarsi per tali misure. Qualora non siano richieste dagli Stati membri beneficiari in un dato anno, tali misure sono convertite in contributi finanziari.
Informazioni sull'intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro individuato nella decisione della Commissione come soggetto a pressioni migratorie
1. Uno Stato membro che nella decisione di cui all'articolo 11 sia stato individuato come soggetto a pressioni migratorie informa la Commissione e il Consiglio, dopo l'adozione dell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 57, della sua intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà. La Commissione ne informa il Parlamento europeo.
2. Lo Stato membro interessato include informazioni sul tipo e sul livello delle misure di solidarietà di cui all'articolo 56, paragrafo 2, necessarie per far fronte alla situazione, compreso, se del caso, l'eventuale utilizzo delle componenti del pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione. Qualora intenda ricorrere a contributi finanziari, tale Stato membro individua anche i programmi di spesa dell'Unione interessati.
3. Dopo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato ha accesso alla riserva annuale di solidarietà conformemente all'articolo 60. Il coordinatore UE della solidarietà convoca senza indugio e in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento delle informazioni il forum di livello tecnico per rendere operative le misure di solidarietà.
Notifica della necessità di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie
1. Uno Stato membro che nella decisione di cui all'articolo 11 non sia stato individuato come soggetto a pressioni migratorie ma ritenga di esservi soggetto comunica alla Commissione l'intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà e ne informa il Consiglio. La Commissione ne informa il Parlamento europeo.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 include:
a) una motivazione debitamente circostanziata dell'esistenza e della portata della pressione migratoria nello Stato membro notificante, compresi dati aggiornati sugli indicatori di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a);
b) informazioni sul tipo e sul livello delle misure di solidarietà di cui all'articolo 56 necessarie per far fronte alla situazione, compreso, se del caso, l'eventuale utilizzo delle componenti del pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione e, qualora lo Stato membro interessato intenda ricorrere a contributi finanziari, l'identificazione dei programmi di spesa dell'Unione interessati;
c) una descrizione del modo in cui l'utilizzo della riserva annuale di solidarietà potrebbe stabilizzare la situazione;
d) il modo in cui lo Stato membro interessato intende affrontare eventuali vulnerabilità individuate nel settore della responsabilità, della preparazione o della resilienza.
3. L'Agenzia per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nonché lo Stato membro interessato assistono la Commissione, su sua richiesta, nel redigere la valutazione della pressione migratoria.
4. La Commissione valuta rapidamente la notifica, tenendo conto delle informazioni di cui agli articoli 9 e 10, del fatto che lo Stato membro sia stato identificato o meno come a rischio di pressione migratoria nella decisione di cui all'articolo 11, della situazione generale nell'Unione, della situazione nello Stato membro notificante nei 12 mesi precedenti e delle esigenze espresse dallo Stato membro notificante, e adotta una decisione per determinare se lo Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie. Qualora la Commissione decida che tale Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, lo Stato membro interessato diventa uno Stato membro beneficiario, a meno che non gli sia negato l'accesso alla riserva annuale di solidarietà a norma del paragrafo 6 del presente articolo.
5. La Commissione trasmette senza indugio la sua decisione allo Stato membro interessato, al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Qualora la decisione della Commissione stabilisca che lo Stato membro notificante è soggetto a pressioni migratorie, il coordinatore UE della solidarietà convoca il forum di livello tecnico senza indugio ed entro due settimane dalla trasmissione della decisione della Commissione allo Stato membro interessato, al Parlamento europeo e al Consiglio per rendere operative le misure di solidarietà. Il coordinatore UE della solidarietà convoca il forum di livello tecnico a meno che la Commissione non ritenga o il Consiglio non decida, mediante un atto di esecuzione adottato entro due settimane dalla trasmissione della decisione della Commissione allo Stato membro interessato, al Parlamento europeo e al Consiglio, che la capacità della riserva annuale di solidarietà è insufficiente per consentire allo Stato membro interessato di beneficiarne o che esistono altri motivi oggettivi per non consentire a tale Stato membro di beneficiarne.
7. Qualora il Consiglio decida che la capacità della riserva annuale di solidarietà è insufficiente, si applica l'articolo 13, paragrafo 4, e il forum di alto livello è convocato entro una settimana dalla decisione della Commissione.
Nel caso in cui una decisione della Commissione respinga una richiesta di uno Stato membro di essere considerato soggetto a pressioni migratorie, lo Stato membro notificante può presentare alla Commissione e al Consiglio una nuova notifica corredata di informazioni pertinenti supplementari.
Operatività e coordinamento dei contributi di solidarietà
1. Nel forum di livello tecnico gli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione per garantire che siano resi operativi in modo efficace ed efficiente i contributi di solidarietà della riserva annuale di solidarietà per l'anno in questione, in modo equilibrato e tempestivo, alla luce delle esigenze individuate e valutate e dei contributi di solidarietà disponibili.
2. Il coordinatore UE della solidarietà, tenendo conto degli sviluppi della situazione migratoria, coordina la messa in opera dei contributi di solidarietà per garantire una distribuzione equilibrata dei contributi di solidarietà disponibili tra gli Stati membri beneficiari.
3. Fatta eccezione per l'attuazione dei contributi finanziari, nel rendere operative le misure di solidarietà individuate, gli Stati membri eseguono gli impegni a versare i contributi di solidarietà di cui all'articolo 56 per un determinato anno prima della fine di tale anno, fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 3, e l'articolo 67, paragrafo 12.
Gli Stati membri contributori eseguono gli impegni a versare i contributi in proporzione al loro impegno complessivo a favore della riserva annuale di solidarietà per un determinato anno prima della fine dello stesso.
Gli Stati membri cui è stata concessa una riduzione totale dei contributi di solidarietà in conformità dell'articolo 61 o 62 o che sono essi stessi Stati membri beneficiari a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, e dell'articolo 59, paragrafo 4, non sono obbligati a eseguire gli impegni a versare i rispettivi contributi di solidarietà di cui all'articolo 56, paragrafo 2, per un determinato anno.
Gli Stati membri contributori non sono tenuti a eseguire gli impegni assunti a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, né ad applicare compensazioni di competenza a norma dell'articolo 63 nei confronti di uno Stato membro beneficiario, qualora la Commissione abbia individuato, in una decisione di cui all'articolo 11 o all'articolo 59, paragrafo 4, carenze sistemiche in tale Stato membro beneficiario per quanto riguarda le norme di cui alla parte III del presente regolamento che potrebbero comportare conseguenze negative gravi per il funzionamento del presente regolamento.
4. Nel corso della prima riunione del forum di livello tecnico nel ciclo annuale, gli Stati membri contributori e beneficiari possono esprimere preferenze ragionevoli, alla luce delle esigenze individuate, sui profili dei candidati alla ricollocazione disponibili e su una potenziale pianificazione per l'attuazione dei loro contributi di solidarietà, tenendo conto della necessità di azioni urgenti per gli Stati membri beneficiari.
Il coordinatore UE della solidarietà facilita l'interazione e la cooperazione tra gli Stati membri su tali aspetti.
Nell'attuare le ricollocazioni, gli Stati membri considerano in primo luogo la ricollocazione delle persone vulnerabili.
5. Gli organi e gli organismi dell'Unione competenti in materia di asilo e di gestione delle frontiere e della migrazione forniscono sostegno agli Stati membri e alla Commissione, se richiesto e nell'ambito dei rispettivi mandati, al fine di garantire la corretta attuazione e il corretto funzionamento della presente parte. Tale sostegno può assumere la forma di analisi, competenze e sostegno operativo. Il coordinatore UE della solidarietà coordina l'assistenza da parte di esperti o squadre inviati dall'Agenzia per l'asilo, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o da qualsiasi altro organo od organismo dell'Unione per rendere operativi i contributi di solidarietà.
6. A gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2025, gli Stati membri confermano al coordinatore UE della solidarietà i livelli di ciascuna misura di solidarietà attuata nel corso dell'anno precedente.
Riduzione dei contributi di solidarietà in casi di pressione migratoria
1. Uno Stato membro individuato in una decisione di cui all'articolo 11 come soggetto a pressioni migratorie o che ritenga di essere soggetto a pressioni migratorie e che non si sia avvalso della riserva annuale di solidarietà conformemente all'articolo 58 o non abbia notificato la necessità di avvalersi della riserva annuale di solidarietà a norma dell'articolo 59 può chiedere in qualsiasi momento una riduzione totale o parziale dei contributi per i quali si sia impegnato indicati nell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 57.
Lo Stato membro interessato presenta la richiesta alla Commissione. A titolo informativo, lo Stato membro interessato comunica la richiesta al Consiglio.
2. Se lo Stato membro richiedente di cui al paragrafo 1 del presente articolo è uno Stato membro che non è stato individuato in una decisione di cui all'articolo 11 come soggetto a pressioni migratorie ma ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie, include nella richiesta:
a) una descrizione del modo in cui la riduzione totale o parziale dei suoi contributi per i quali si è impegnato potrebbe contribuire a stabilizzare la situazione;
b) se il contributo per il quale si è impegnato possa essere sostituito da un diverso tipo di contributo di solidarietà;
c) il modo in cui lo Stato membro intende affrontare eventuali vulnerabilità individuate nel settore della responsabilità, della preparazione o della resilienza;
d) una motivazione debitamente circostanziata dell'esistenza e della portata della pressione migratoria nello Stato membro richiedente.
Nel valutare tale richiesta, la Commissione tiene conto anche delle informazioni indicate agli articoli 9 e 10.
3. La Commissione informa il Consiglio della valutazione della richiesta entro le quattro settimane successive alla ricezione della richiesta presentata conformemente al presente articolo. La Commissione informa della valutazione anche il Parlamento europeo.
4. Dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione, il Consiglio adotta un atto di esecuzione per stabilire se lo Stato membro sia o meno autorizzato a derogare all'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 57.
Riduzione dei contributi di solidarietà in situazioni migratorie significative
1. Uno Stato membro individuato in una decisione di cui all'articolo 11 come Stato che affronta una situazione migratoria significativa o che ritenga di affrontare una situazione migratoria significativa può chiedere in qualsiasi momento una riduzione parziale o totale dei contributi per i quali si è impegnato stabiliti nell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 57.
Lo Stato membro interessato presenta la richiesta alla Commissione. A titolo informativo, lo Stato membro interessato comunica la richiesta al Consiglio.
2. Qualora lo Stato membro richiedente sia individuato in una decisione di cui all'articolo 11 come Stato che affronta una situazione migratoria significativa, la richiesta comprende:
a) una descrizione del modo in cui la riduzione totale o parziale dei contributi per i quali si è impegnato potrebbe contribuire a stabilizzare la situazione;
b) se il contributo per il quale si è impegnato possa essere sostituito da un diverso tipo di contributo di solidarietà;
c) il modo in cui lo Stato membro intende affrontare eventuali vulnerabilità individuate nel settore della responsabilità, della preparazione o della resilienza;
d) una motivazione debitamente circostanziata relativa al settore del sistema di asilo, accoglienza e migrazione in cui è stata raggiunta la capacità massima e il modo in cui il raggiungimento dei limiti della capacità di tale Stato membro nel settore specifico incida sulla sua capacità di eseguire l'impegno assunto.
3. Qualora lo Stato membro richiedente non sia individuato in una decisione di cui all'articolo 11 come Stato che affronta una situazione migratoria significativa, ma ritenga di trovarsi ad affrontare una situazione migratoria significativa, la richiesta contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, anche una motivazione debitamente circostanziata dell'importanza della situazione migratoria nello Stato membro richiedente. Nel valutare tale richiesta, la Commissione tiene conto anche delle informazioni di cui agli articoli 9 e 10 e del fatto che lo Stato membro sia stato identificato o meno come a rischio di pressione migratoria in una decisione di cui all'articolo 11.
4. La Commissione informa il Consiglio della valutazione della richiesta entro le quattro settimane successive alla ricezione della richiesta presentata conformemente al presente articolo. La Commissione informa anche il Parlamento europeo di tale valutazione.
5. Dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione, il Consiglio adotta un atto di esecuzione per stabilire se lo Stato membro sia autorizzato a derogare all'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 57.
Compensazioni di competenza
1. Qualora gli impegni in materia di ricollocazione per la riserva annuale di solidarietà specificata nell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 57 siano pari o superiori al 50 % del numero indicato nella proposta della Commissione di cui all'articolo 12, uno Stato membro beneficiario può chiedere agli altri Stati membri di assumere la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente, al posto delle ricollocazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 69.
2. Uno Stato membro contributore può indicare agli Stati membri beneficiari di essere disposto ad assumere la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale per le quali uno Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente, al posto delle ricollocazioni:
a) se è stata raggiunta la soglia di cui al paragrafo 1; o
b) se lo Stato membro contributore si è impegnato a destinare almeno il 50 % della sua quota equa obbligatoria alla riserva annuale di solidarietà specificata nell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 57 come ricollocazioni.
Se uno Stato membro contributore ha manifestato tale disponibilità e lo Stato membro beneficiario è d'accordo, quest'ultimo applica la procedura di cui all'articolo 69.
3. Gli Stati membri contributori assumono la competenza per le domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente, fino al più elevato tra i due numeri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. qualora, a seguito della riunione del forum di alto livello convocato a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, gli impegni in materia di ricollocazione per la riserva annuale di solidarietà contenuti nell'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 57 siano:
a) inferiori al numero di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a); o
b) inferiori al 60 % del numero di riferimento utilizzato per calcolare la quota equa obbligatoria di ricollocamento di ciascuno Stato membro ai fini dell'istituzione della riserva annuale di solidarietà in conformità dell'articolo 57.
4. Il paragrafo 3 del presente articolo si applica anche quando gli impegni da attuare durante un determinato anno sono inferiori al più elevato tra i due numeri di cui alle lettere a) o b) di tale paragrafo a seguito delle riduzioni totali o parziali concesse a norma dell'articolo 61 o 62 o perché gli Stati membri beneficiari di cui all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 59, paragrafo 4, non sono tenuti ad eseguire gli impegni a versare i loro contributi di solidarietà per un determinato anno.
5. Uno Stato membro contributore che non abbia eseguito i suoi impegni o accettato ricollocazioni a norma dell'articolo 67, paragrafo 9, pari alle sue ricollocazioni per le quali si è impegnato di cui all'articolo 57, paragrafo 3, entro la fine dell'anno in questione, si assume, su richiesta dello Stato membro beneficiario, la competenza per le domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente fino al numero di ricollocazioni per le quali si è impegnato a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, quanto prima dopo la fine di un determinato anno.
6. Lo Stato membro contributore individua le singole domande per le quali è competente a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e ne informa lo Stato membro beneficiario, utilizzando la rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.
Lo Stato membro contributore diventa lo Stato membro competente per le domande individuate e indica di essere competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1358.
7. Gli Stati membri non sono tenuti ad assumersi la competenza conformemente al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo al di sopra della rispettiva quota equa obbligatoria calcolata secondo la chiave di riferimento di cui all'articolo 66.
8. Il presente articolo si applica solo se:
a) il richiedente non è un minore non accompagnato;
b) lo Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente sulla base dei criteri di cui agli articoli da 29 a 33;
c) il termine per il trasferimento di cui all'articolo 39, paragrafo 1, non è ancora scaduto;
d) il richiedente non è fuggito dallo Stato membro contributore;
e) l'interessato non è beneficiario di protezione internazionale;
f) l'interessato non è una persona ammessa.
9. Lo Stato membro contributore può applicare il presente articolo ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi la cui domanda è stata definitivamente respinta nello Stato membro beneficiario. Si applicano gli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) 2024/1348.
Contributi finanziari
1. I contributi finanziari consistono in trasferimenti di importi dagli Stati membri contributori al bilancio dell'Unione e costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). I contributi finanziari sono utilizzati ai fini dell'attuazione delle azioni della riserva annuale di solidarietà di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
2. Gli Stati membri beneficiari individuano le azioni che possono essere finanziate dai contributi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le sottopongono al forum di livello tecnico à. La Commissione mantiene stretti contatti con gli Stati membri beneficiari al fine di garantire che tali azioni corrispondano agli obiettivi di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 56, paragrafo 3. Il coordinatore UE della solidarietà tiene un inventario delle azioni e lo mette a disposizione attraverso il forum di livello tecnico.
3. La Commissione adotta un atto di esecuzione concernente le regole relative al funzionamento dei contributi finanziari. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
4. Qualora l'importo di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del presente regolamento non sia totalmente assegnato, l'importo residuo può essere aggiunto all'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1147.
5. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al forum di livello tecnico in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle azioni finanziate dai contributi finanziari a norma del presente articolo.
6. La Commissione include nella relazione di cui all'articolo 9 informazioni sull'attuazione delle azioni finanziate dai contributi finanziari a norma del presente articolo, comprese le questioni che potrebbero incidere sull'attuazione e le eventuali misure adottate per porvi rimedio.
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).
Misure di solidarietà alternative
1. Contributi in forma di misure di solidarietà alternative si basano su una richiesta specifica dello Stato membro beneficiario. Tali contributi sono conteggiati come solidarietà finanziaria e il loro valore concreto è stabilito congiuntamente, in modo realistico, dagli Stati membri contributori e beneficiari interessati ed è comunicato al coordinatore UE della solidarietà prima dell'attuazione di tali contributi.
2. Gli Stati membri prevedono misure di solidarietà alternative soltanto in aggiunta a quelle previste dalle operazioni di organi e organismi dell'Unione o dai finanziamenti dell'Unione nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione negli Stati membri beneficiari, senza duplicazioni. Gli Stati membri prevedono soltanto misure di solidarietà alternative oltre a quanto sono tenuti a contribuire attraverso gli organi e gli organismi dell'Unione.
3. Gli Stati membri beneficiari e contributori completano l'attuazione delle misure di solidarietà alternative concordate anche se i pertinenti atti di esecuzione sono scaduti.
Chiave di riferimento
La quota dei contributi di solidarietà che ciascuno Stato membro deve fornire a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, è calcolata secondo la formula di cui all'allegato I e si basa sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, conformemente agli ultimi dati Eurostat disponibili:
a) entità della popolazione (50 %);
b) PIL totale (50 %).
Procedura preliminare alla ricollocazione
1. La procedura di cui al presente articolo si applica alla ricollocazione delle persone di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera a).
2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione comporti un rischio per la sicurezza interna. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona comporti un rischio per la sicurezza interna prima o durante la procedura di cui al presente articolo, anche quando sia stata individuata una minaccia per la sicurezza interna conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1356, lo Stato membro beneficiario non applica o interrompe immediatamente la procedura di cui al presente articolo. Lo Stato membro beneficiario esclude l'interessato da qualsiasi ricollocazione futura o trasferimento futuro verso uno Stato membro. Se l'interessato è un richiedente protezione internazionale, lo Stato membro beneficiario è lo Stato membro competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del presente regolamento.
3. Qualora si debba procedere alla ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. Su richiesta dello Stato membro beneficiario, l'Agenzia per l'asilo sostiene lo Stato membro beneficiario nell'identificare le persone da ricollocare e nell'abbinarle agli Stati membri di ricollocazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2303.
Lo Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi, come quelli basati su motivi familiari o culturali, tra l'interessato e lo Stato membro di ricollocazione. A tal fine, lo Stato membro beneficiario dà alle persone da ricollocare l'opportunità di fornire informazioni circa l'esistenza di legami significativi con Stati membri specifici e di presentare informazioni e documenti pertinenti per determinare tali legami. Tale opportunità non implica il diritto di scegliere uno specifico Stato membro di ricollocazione a norma del presente articolo.
4. Al fine di identificare le persone da ricollocare e abbinarle agli Stati membri di ricollocazione, gli Stati membri beneficiari possono utilizzare gli strumenti sviluppati dal coordinatore UE della solidarietà.
I richiedenti che non hanno legami significativi con altri Stati membri sono equamente ripartiti tra i restanti Stati membri di ricollocazione.
Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.
5. Qualora si debba procedere alla ricollocazione, lo Stato membro beneficiario informa le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo della procedura prevista al presente articolo e all'articolo 68, nonché, se del caso, degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e delle conseguenze dell'inosservanza di cui all'articolo 18.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica ai richiedenti per i quali lo Stato membro beneficiario può essere determinato come Stato membro competente in base ai criteri di cui agli articoli da 25 a 28 e all'articolo 34, ad eccezione dell'articolo 25, paragrafo 5. Tali richiedenti non sono ammissibili alla ricollocazione.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i familiari siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.
7. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro beneficiario trasmette quanto prima allo Stato membro di ricollocazione tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti relativi all'interessato utilizzando un modulo standard, al fine, tra l'altro, di consentire alle autorità dello Stato membro di ricollocazione di verificare se vi siano motivi per ritenere che l'interessato costituisca una minaccia per la sicurezza interna.
8. Lo Stato membro di ricollocazione esamina le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 7 e verifica che non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca una minaccia per la sicurezza interna. Lo Stato membro di ricollocazione può scegliere di verificare tali informazioni durante un colloquio personale con l'interessato, L'interessato è debitamente informato della natura e dello scopo del colloquio. Il colloquio personale si svolge entro i termini di cui al paragrafo 9.
9. Qualora non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato membro di ricollocazione conferma l'intenzione di ricollocare l'interessato entro una settimana dal ricevimento delle pertinenti informazioni da parte dello Stato membro beneficiario.
Qualora i controlli confermino che sussistono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato membro di ricollocazione informa lo Stato membro beneficiario, entro una settimana dal ricevimento delle pertinenti informazioni da parte di tale Stato membro, della natura e degli elementi alla base di una segnalazione proveniente da una banca dati pertinente. In tali casi, la ricollocazione dell'interessato non ha luogo.
In casi eccezionali, qualora si possa dimostrare che l'esame delle informazioni è particolarmente complesso o che nello stesso momento deve essere verificato un gran numero di casi, lo Stato membro di ricollocazione può rispondere dopo il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma, ma in ogni caso è tenuto a rispondere entro due settimane. In tali situazioni lo Stato membro di ricollocazione comunica la propria decisione di differire la risposta allo Stato beneficiario entro il termine di una settimana originariamente richiesto.
La mancata risposta entro il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma o il termine di due settimane di cui al terzo comma equivale a confermare il ricevimento delle informazioni e comporta l'obbligo di ricollocare l'interessato, compreso l'obbligo di prevedere adeguate disposizioni per l'arrivo.
10. Lo Stato membro beneficiario adotta una decisione di trasferimento entro una settimana dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione. Esso notifica immediatamente per iscritto all'interessato la decisione di trasferirlo in tale Stato membro al più tardi due giorni prima del trasferimento nel caso di un richiedente e una settimana prima del trasferimento nel caso di un beneficiario.
La persona da ricollocare, se è un richiedente, si conforma alla decisione di ricollocazione.
11. Il trasferimento dell'interessato dallo Stato membro beneficiario verso lo Stato membro di ricollocazione avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro beneficiario, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile ed entro 4 settimane dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento con effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3.
12. Gli Stati membri beneficiari e gli Stati membri di ricollocazione proseguono il processo di ricollocazione anche dopo la scadenza del calendario per l'attuazione o della validità degli atti di esecuzione del Consiglio di cui agli articoli 57, 61 e 62.
13. L'articolo 42, paragrafi 3, 4 e 5, gli articoli 43 e 44, l'articolo 46, paragrafi 1 e 3, l'articolo 47, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 48 e 50 si applicano mutatis mutandis alla procedura di ricollocazione.
Lo Stato membro beneficiario che effettua il trasferimento di un beneficiario di protezione internazionale trasmette allo Stato membro di ricollocazione tutte le informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 2, le informazioni relative ai motivi sui quali il beneficiario ha fondato la sua domanda e i motivi di eventuali decisioni adottate nei suoi confronti.
14. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione metodi uniformi per la preparazione e la presentazione di informazioni e documenti ai fini della ricollocazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2. Nell'elaborare tali atti di esecuzione la Commissione può consultare l'Agenzia per l'asilo.
Procedura successiva alla ricollocazione
1. Lo Stato membro di ricollocazione informa lo Stato membro beneficiario, l'Agenzia per l'asilo e il coordinatore UE della solidarietà dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.
2. Lo Stato membro di ricollocazione, qualora abbia ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro competente non è ancora stato determinato, applica le procedure di cui alla parte III, ad eccezione dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 25, paragrafo 5, dell'articolo 29, dell'articolo 30 e dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2.
Qualora non sia possibile determinare uno Stato membro competente ai sensi del primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro di ricollocazione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.
Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358.
3. Se un richiedente per il quale lo Stato membro beneficiario era stato precedentemente dichiarato competente per motivi diversi dai criteri di cui all'articolo 67, paragrafo 5, secondo comma, è stato ricollocato, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale è trasferita allo Stato membro di ricollocazione.
La competenza per l'esame di ulteriori dichiarazioni o di qualsiasi successiva domanda dell'interessato a norma degli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) 2024/1348 è altresì trasferita allo Stato membro di ricollocazione.
Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1358 4. Se un beneficiario di protezione internazionale è stato ricollocato, lo Stato membro di ricollocazione concede automaticamente lo status di protezione internazionale nel rispetto dello status concesso dallo Stato membro beneficiario.
Procedura per le compensazioni di competenza di cui all'articolo 63, paragrafi 1 e 2
1. Qualora uno Stato membro beneficiario chieda a un altro Stato membro di assumere la competenza per l'esame di un numero di domande di protezione internazionale a norma dell'articolo 63, paragrafi 1 e 2, trasmette la sua richiesta allo Stato membro contributore e indica il numero di domande di protezione internazionale di cui deve essere competente al posto delle ricollocazioni.
2. Lo Stato membro contributore risponde alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Lo Stato membro contributore può decidere di accettare di assumere la competenza per l'esame di un numero di domande di protezione internazionale inferiore a quello richiesto dallo Stato membro beneficiario.
3. Lo Stato membro che ha accettato una richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo individua le singole domande di protezione internazionale delle quali assume la competenza e indica la propria competenza a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1358.
Altri obblighi
Gli Stati membri tengono informata la Commissione, in particolare il coordinatore UE della solidarietà, in merito all'attuazione delle misure di solidarietà, comprese le misure di cooperazione con un paese terzo.
Sostegno finanziario
Conformemente al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità, il sostegno finanziario a seguito della ricollocazione di cui ai capi I e II della presente parte è attuato conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147.
Sicurezza e protezione dei dati
1. Il presente regolamento si applica fermo restando il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
2. Gli Stati membri pongono in essere misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati a norma del presente regolamento e, in particolare, per prevenire l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati.
3. L'autorità o le autorità di controllo competenti di ciascuno Stato membro monitorano in modo indipendente la liceità del trattamento dei dati personali a opera delle autorità dello Stato membro interessato di cui all'articolo 52, in conformità del diritto nazionale.
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016).
Riservatezza
Gli Stati membri assicurano che le autorità di cui all'articolo 52 siano vincolate dalle norme in materia di riservatezza previste nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche a carattere amministrativo o penale conformemente al diritto nazionale, applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Calcolo dei termini
I termini prescritti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente:
a) un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto; il giorno stesso nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, ha rispettivamente lo stesso nome del giorno o lo stesso numero del mese in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato;
c) se, in un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade alla mezzanotte dell'ultimo giorno di tale ultimo mese;
d) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato; se un termine scade di sabato, domenica, o in un giorno festivo, il giorno feriale successivo è contato come ultimo giorno del termine.
Ambito di applicazione territoriale
Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente regolamento si applica soltanto al suo territorio europeo.
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 6, e all'articolo 34, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 giugno 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 25, paragrafo 6, e all'articolo 34, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, o dell'articolo 34, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Monitoraggio e valutazione
Entro il 1° febbraio 2028 e successivamente ogni anno, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure di cui alla parte IV del presente regolamento e presenta una relazione sull'attuazione delle misure di cui al presente regolamento. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Su base regolare e come minimo ogni tre anni, la Commissione riesamina la pertinenza delle cifre di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), e il funzionamento globale della parte III del presente regolamento, valutando anche se debbano essere modificate la definizione di familiari e la durata dei termini stabiliti in tale parte, rispetto alla situazione migratoria complessiva.
Entro il 1° luglio 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità sancito dall'articolo 80 TFUE. La Commissione presenta relazioni sui principali risultati di detta valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la stesura delle relazioni al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine concesso alla Commissione per presentare ciascuna relazione.
Statistiche
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sull'applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1560/2003.
Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007).
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1147
Il regolamento (UE) 2021/1147 è così modificato:
1) l'articolo 2 è così modificato:
a) i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) "richiedente protezione internazionale": un richiedente quale definito all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
2) "beneficiario di protezione internazionale": un beneficiario di protezione internazionale quale definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2024/1351;
_____________
(*1) Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1160 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).»;"
b) il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4) "familiare": un familiare quale definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1351;»;
c) i punti 11) e 12) sono sostituiti dai seguenti:
«11) "cittadino di paese terzo": un cittadino di paese terzo quale definito all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2024/1351;
12) "minore non accompagnato", un minore non accompagnato quale definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/1351;»;
d) è aggiunto il punto seguente:
«15) "azione di solidarietà": un'azione il cui ambito di applicazione è definito all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351, finanziata dai contributi finanziari forniti dagli Stati membri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento.»;
2) all'articolo 15 è inserito il paragrafo seguente:
«6 bis. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per le azioni di solidarietà.»;
3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale
1. In aggiunta alla dotazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro riceve un importo pari a:
a) 10 000 EUR per richiedente protezione internazionale per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351;
b) 10 000 EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato in tale Stato membro a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351.
Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), sono aumentati a 12 000 EUR rispettivamente per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale che sia un minore non accompagnato ricollocato in tale Stato membro a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351.
2. Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui al paragrafo 1 riceve un contributo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.
3. Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2024/1351, effettuati a norma dell'articolo 46 di tale regolamento, riceve un contributo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.
4. Gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono assegnati al programma dello Stato membro, a condizione che la persona per la quale è stato assegnato l'importo sia stata effettivamente trasferita in tale Stato membro o registrata come richiedente nello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) 2024/1351, a seconda dei casi. Tali importi non devono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati, previa approvazione della Commissione mediante modifica di tale programma.
5. Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125 del regolamento finanziario.
6. Ai fini di controllo e audit, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone trasferite e della data del loro trasferimento.
7. Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di ricollocazione e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato dagli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per adattare, se giudicato opportuno, tali importi nei limiti delle risorse disponibili.»;
4) all'articolo 35, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
«h bis) l'attuazione delle azioni di solidarietà, compresa una ripartizione dei contributi finanziari per azione e una descrizione dei principali risultati conseguiti grazie ai finanziamenti;»;
5) all'allegato II, punto 4, è aggiunta la lettera seguente:
«c) sostenere le azioni di solidarietà, in linea con l'ambito di applicazione del sostegno di cui all'allegato III.»;
6) all'allegato VI, tabella 1, punto IV, è aggiunto il codice seguente:
«007 Azioni di solidarietà»;
7) all'allegato VI, tabella 3, sono aggiunti i codici seguenti:
«006 Reinsediamento e ammissioni umanitarie
007 Protezione internazionale (trasferimenti verso)
008 Protezione internazionale (trasferimenti in uscita)
009 Azioni di solidarietà».
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060
Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:
1) all'articolo 36 è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, non è concesso alcun contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica a sostegno delle azioni di solidarietà quali definite all'articolo 2, punto 15), del regolamento AMIF e all'articolo 2, punto 11), del regolamento BMVI.»;
2) l'articolo 63 è così modificato:
a) al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma del presente paragrafo non si applica al sostegno fornito alle azioni di solidarietà quali definite all'articolo 2, punto 15), del regolamento AMIF e all'articolo 2, punto 11), del regolamento BMVI.»;
b) al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:
«Se un programma è modificato per introdurre un sostegno finanziario alle azioni di solidarietà quali definite all'articolo 2, punto 15), del regolamento AMIF e all'articolo 2, punto 11), del regolamento BMVI, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dall'11 giugno 2024.».
Abrogazione del regolamento (UE) n. 604/2013
Il regolamento (UE) n. 604/2013 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2026.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Il regolamento (CE) n. 1560/2003 rimane in vigore a meno che e finché non sia modificato da atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento.
Disposizioni transitorie
1. Quando la domanda è stata registrata dopo il 1° luglio 2026, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data.
2. Per le domande di protezione internazionale registrate prima del 1° luglio 2026 lo Stato membro competente per l'esame è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (UE) n. 604/2013.
3. Entro il 12 settembre 2024, la Commissione, in stretta cooperazione con i pertinenti organi e organismi dell'Unione e gli Stati membri, presenta al Consiglio un piano di attuazione comune per garantire che gli Stati membri siano adeguatamente preparati ad attuare il presente regolamento entro il 1° luglio 2026, valutando le lacune e le fasi operative necessarie, e ne informa il Parlamento europeo.
Sulla base di tale piano di attuazione comune, ciascuno Stato membro, con il sostegno della Commissione e dei pertinenti organi e organismi dell'Unione, elabora entro 12 dicembre 2024 un piano di attuazione nazionale che stabilisce le azioni e il relativo calendario di attuazione. Ciascuno Stato membro completa l'attuazione del piano entro il 1° luglio 2026.
Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli Stati membri possono avvalersi del sostegno dei pertinenti organi e organismi dell'Unione e i fondi dell'Unione possono fornire sostegno finanziario agli Stati membri, conformemente agli atti giuridici che disciplinano tali organi, organismi e fondi.
La Commissione monitora attentamente l'attuazione dei piani di attuazione nazionali di cui al secondo comma.
Nell'ambito delle prime due relazioni di cui all'articolo 9, la Commissione presenta lo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di attuazione comune e dei piani di attuazione nazionali di cui al presente paragrafo.
In attesa delle relazioni di cui al quinto comma del presente paragrafo, ogni sei mesi la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dello stato di avanzamento dell'attuazione del piano di attuazione comune e dei piani di attuazione nazionali di cui al presente paragrafo.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a partire dal 1° luglio 2026.
Tuttavia, gli articoli da 7 a 15, l'articolo 22, paragrafo 1, quarto comma, l'articolo 23, paragrafo 7, l'articolo 25, paragrafi 6 e 7, l'articolo 34, paragrafi 3 e 4, l'articolo 39, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 40, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 8, secondo comma, l'articolo 41, paragrafo 5, l'articolo 46, paragrafo 1, quinto comma, l'articolo 46, paragrafo 4, l'articolo 48, paragrafo 4, l'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 50, paragrafo 5, l'articolo 52, paragrafo 4, gli articoli 56 e 57, l'articolo 64, paragrafo 3, l'articolo 67, paragrafo 14, e gli articoli 78 e 84 si applicano a decorrere dall'11 giugno 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024
Per il Parlamento europeo
Il presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
ALLEGATO I
Formula per la chiave di riferimento a norma dell'articolo 66:
Quota SM = 50 % effetto popolazione SM + 50 % effetto PIL SM
n: numero complessivo di Stati membri
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (UE) n. 604/2013 | Presente regolamento |
Article 1 | Articolo 1 |
Articolo 2, lettera a) | Articolo 2, punto 1) |
Articolo 2, lettera b) | Articolo 2, punto 3) |
Articolo 2, lettera c) | Articolo 2, punto 4) |
Articolo 2, lettera d) | Articolo 2, punto 5) |
Articolo 2, lettera e) | Articolo 2, punto 6) |
Articolo 2, lettera f) | Articolo 2, punto 7) |
Articolo 2, lettera g) | Articolo 2, punto 8) |
Articolo 2, lettera h) | Articolo 2, punto 9) |
Articolo 2, lettera i) | Articolo 2, punto 10) |
Articolo 2, lettera j) | Articolo 2, punto 11) |
Articolo 2, lettera k) | Articolo 2, punto 12) |
Articolo 2, lettera l) | Articolo 2, punto 13) |
Articolo 2, lettera m) | Articolo 2, punto 14) |
Articolo 2, lettera n) | Articolo 2, punto 18) |
Articolo 3 | Articolo 16 |
Articolo 4 | Articolo 19 |
Articolo 5 | Articolo 22 |
Articolo 6 | Articolo 23 |
Articolo 7 | Articolo 24 |
Articolo 8 | Articolo 25 |
Articolo 9 | Articolo 26 |
Articolo 10 | Articolo 27 |
Articolo 11 | Articolo 28 |
Articolo 12 | Articolo 29 |
Articolo 14 | Articolo 31 |
Articolo 15 | Articolo 32 |
Articolo 13 | Articolo 33 |
Articolo 16 | Articolo 34 |
Articolo 17 | Articolo 35 |
Articolo 18 | Articolo 36 |
Articolo 19 | Articolo 37 |
Articolo 20 | Articolo 38 |
Articolo 21 | Articolo 39 |
Articolo 22 | Articolo 40 |
Articolo 23 | Articolo 41 |
Articolo 24 | Articolo 41 |
Articolo 25 | Articolo 41 |
Articolo 26 | Articolo 42 |
Articolo 27 | Articolo 43 |
Articolo 28 | Articolo 44 |
Articolo 29 | Articolo 46 |
Articolo 30 | Articolo 47 |
Articolo 31 | Articolo 48 |
Articolo 32 | Articolo 50 |
Articolo 34 | Articolo 51 |
Articolo 35 | Articolo 52 |
Articolo 36 | Articolo 53 |
Articolo 37 | Articolo 55 |
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