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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

PRESIDENZA

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

IL SEGRETARIO GENERALE

CIRCOLARE 8 agosto 2024, Prot. n. 20552

Effetti della crisi idrica e degli incendi boschivi e di interfaccia sul dissesto idrogeologico - Direttiva emanata ai sensi degli artt. 10 e 12 R.D. 25 luglio 1904 n. 523 per la mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, eventi alluvionali, frane, colate di fango e detriti, aggravati dagli effetti degli incendi.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Città Metropolitane

Consorzi Comunali

Comuni dell'Isola

Consorzio Autostrade Siciliane

ANAS - Coordinamento territoriale Sicilia

RFI - Direzione Territoriale Sicilia Siciliacque

Consorzi di Bonifica Orientale e Occidentale

e p.c. On. Presidente della Regione

Prefetture dell'Isola

Premesse

La Sicilia è colpita dalla più grave emergenza per siccità degli ultimi decenni, causata, sia dalla scarsità delle precipitazioni pluviometriche delle ultime stagioni autunnali ed invernali che dalle temperature più alte della media, che hanno determinato, fra l'altro, una rilevante riduzione dei deflussi idrici superficiali nonché la mancata ricarica delle falde e, conseguentemente, una esigua disponibilità di acqua negli invasi e nelle falde idriche.

Le scarse piogge e il conseguente esiguo accumulo di acqua negli invasi del territorio regionale hanno indotto la Giunta regionale di Governo a dichiarare lo stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, giusta Deliberazione n. 51 del 20 febbraio 2024, finalizzato alla effettuazione di interventi d'aiuto agli allevatori colpiti dalla siccità e, quindi, alla salvaguardia della produzione zootecnica e casearia.

Con Deliberazione n. 100 del 11 marzo 2024, la Giunta regionale ha inoltre dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'art. 3 della LR 7 luglio 2020 n. 13, per la grave crisi idrica nel settore potabile per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani.

Il 3 aprile 2024, con Deliberazione di Giunta regionale n. 132, è stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi del D.Lgs n. 1/2018.

Il 6 maggio 2024, il Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), dell'articolo 16, comma 1 e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della protezione civile" ha dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana.

Infine, il Capo del Dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato apposita Ordinanza n. 1084 del 19 maggio "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana".

L'attuale stagione estiva, pertanto, risulta caratterizzata dagli effetti della gravissima crisi idrica e dalla presenza di alcuni incendi boschivi e di interfaccia.

Incendi risultano particolarmente devastanti per il territorio causando gravissimi danni al patrimonio naturalistico dell'isola, già duramente provato dalla perdurante assenza di piogge.

Conseguentemente, a tali eventi si registra l'aggravamento delle condizioni di vulnerabilità idrogeologica del territorio attraversato dagli incendi. In particolare si rileva come, all'approssimarsi delle prime piogge, possano innescarsi, sempre più frequentemente, colate di fango e frane, che possono coinvolgere gli insediamenti abitativi posti a valle dei pendii interessati dalla scomparsa della coltre vegetativa e boscata.

Obiettivo della presente direttiva è pertanto:

A) La rappresentazione delle principali criticità territoriali che si verranno a configurare a seguito degli effetti indotti dagli incendi, su morfologia, litologia, colture agricole e sull'intera ecosfera dell'ambiente suburbano, collinare e montano;

B) La descrizione degli effetti indotti sul territorio a seguito del mutato assetto idrogeologico dei terreni e dei territori, anche urbanizzati, attraversati da incendio;

C) L'emanazione di raccomandazioni per l'effettuazione di una serie di azioni di mitigazione della vulnerabilità idrogeologica di pendii e versanti posti a ridosso dei centri abitati;

D) L'elencazione delle azioni di rifunzionalizzazione idraulica dei corsi d'acqua i cui alvei devono contenere le probabili ondate di piena e detriti e che risultano modificati a seguito della costruzione di ponti ed opere di attraversamento;

E) Il richiamo degli atti di indirizzo inerenti modalità, obblighi normativi e procedurali propedeutici ad interventi che coinvolgono il demanio idrico fluviale

Tutti gli Enti, Istituzioni e Società pubbliche in indirizzo, sono pertanto invitate a valutare tali problematiche e ad adempiere alle indicazioni contenute nel presente atto, fornendone riscontro, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza, in merito all'attuazione delle raccomandazioni, direttive, divieti ed obblighi di legge che nel seguito della presente direttiva, vengono emanate al fine di mitigare i rischi per l'incolumità pubblica e privata conseguenti alle mutate condizioni di vulnerabilità idrogeologica del territorio.

L'inosservanza delle disposizioni impartite, accertata nell'ambito di attività di Polizia Idraulica, demandate per legge a quest'Autorità sarà segnalata all'autorità giudiziaria competente.

A) Criticità territoriali e cause di aggravamento della vulnerabilità idrogeologica del territorio

A causa, in particolare, degli effetti degli incendi boschivi e di interfaccia (incendi che si innescano nelle fasce suburbane o comunque a ridosso di centri abitati ed infrastrutture) che interessano vaste porzioni del territorio, vengono distrutte sia la coltre vegetativa che le colture agricole, ove presenti.

Tale copertura vegetale svolge un'efficace funzione di contenimento dei terreni e garantisce adeguati tempi di corrivazione alle acque piovane, riducendo significativamente (consentendo il lento naturale assorbimento) la quantità di acqua trasportata a valle.

Le ceneri prodotte dagli incendi e la mutata natura fisico-chimica dei terreni che hanno subìto processi di vetrificazione, dalle significative caratteristiche di impermeabilità, configurano un mutato stato della capacità di ricezione delle acque piovane da parte degli areali attraversati dal fuoco e dei compluvi, resi così, semi impermeabili al deflusso delle acque.

La conseguente drastica riduzione dei tempi di corrivazione delle acque meteoriche e la dilavazione degli strati superficiali del terreno, aumentano il volume idrico trasportato lungo i versanti collinari, comportando inevitabilmente un consistente aumento dell'energia cinetica delle colate di fango che si riversano, così, quasi istantaneamente a valle.

La conseguenza immediata della concentrazione di tali flussi idrici non regimentati è la formazione di colate di fango e detriti che si trasformeranno, a valle, in ondate di piena nei corsi d'acqua e nelle reti urbane di convogliamento delle acque bianche.

L'aumentata capacità erosiva delle acque di corrivazione sulle coltri di terreno superficiale, ormai non protette dall'apparato radicale della vegetazione distrutta, aggrava gli effetti impattanti delle valanghe d'acqua, colate di fango e detriti e frane semifluide che, conseguentemente, avranno effetti devastanti sui centri abitati vallivi.

Inoltre, la presenza di detriti, rifiuti e materiale vegetativo semi combusto nell'alveo dei corsi d'acqua, soprattutto in corrispondenza di opere d'arte di attraversamento ed all'interno o nelle vicinanze di canali di scolo, collettori, tombini e reti di acque bianche, ne comprometterà l'efficienza idraulica in quanto, a seguito della riduzione delle sezioni libere di deflusso, verrà favorito l'accumulo di detriti misti a volumi d'acqua e fango che amplificheranno ulteriormente l'energia impattante dell'ondata di piena.

Si pone poi evidenza sulle cattive pratiche conseguenti agli incendi boschivi, connesse alla realizzazione di piste in terra battuta, risagomatura dei pendii, movimenti di terra effettuati da vari soggetti pubblici o privati sui terreni agricoli attraversati dagli incendi o in pendii posti a monte di centri abitati.

Tra tali azioni, che mutano lo stato di vulnerabilità idrogeologica del territorio rientrano:

- l'apertura di piste poderali o strade di penetrazione agricola;

- i movimenti di terra finalizzati alla costruzione di muri di sostegno, sistemazione dei terrazzamenti, ripristino delle condotte danneggiate dal fuoco, etc.

Tali interventi, se maldestramente condotti, in assenza di una direzione lavori esperta, possono, rendendo più friabili i terreni già colpiti dagli incendi, destabilizzare l'equilibrio geomorfologico dei pendii causando l'incremento della quantità di materiale terroso sciolto erodibile che, conseguentemente, viene trascinato a valle in forma di colate di fango e detriti.

Si espongono nel seguito gli effetti indotti da tali cattive pratiche di sistemazione agraria o infrastrutturale.

B) Effetti indotti

Tra gli effetti indotti sui terreni attraversati dal fuoco vi è, come cennato, l'azione destabilizzatrice dell'equilibrio geomorfologico di versante, causata dall'apertura di piste poderali.

Tali opere, modificando le linee di naturale compluvio delle acque, compromettono l'equilibrio idrogeologico dei pendii causando una concentrazione dei flussi idrici e l'aumento dell'azione erosiva delle acque meteoriche, non più assorbite dai terreni già privati di coltre vegetale.

Il fenomeno produce un aumento della probabilità di formazione di colate di fango e detriti in quanto l'accumulo, lungo tali incisioni artificiali, di volumi idrici incontrollati, causa il trascinamento di quantità sempre maggiori di terreno destabilizzato dagli scavi, generando così un effetto valanga che ingrossa sempre di più la colata di fango che precipita a valle con una forza impattante devastante.

Le colate di fango, risulteranno così caratterizzate da una sempre maggiore energia cinetica, in relazione all'acclività del versante che, con il predetto effetto valanga, si autoalimentano scendendo a valle dove possono causare:

- la tracimazione di corsi d'acqua o di canalizzazioni;

- il collasso di reti di convogliamento acque bianche;

- l'abbattimento di ogni ostacolo che incontreranno sul proprio percorso.

Tali fenomeni, investendo aree urbanizzate potrebbero quindi causare danni a persone e cose ed in particolare:

- il ribaltamento o il crollo di muri di sostegno;

- lo sfondamento ed il conseguente crollo di fabbricati;

- il sollevamento e quindi il crollo degli impalcati di ponti o viadotti;

- l'allagamento di infrastrutture viarie e ferroviarie;

- il danneggiamento di impianti e la conseguente sospensione di servizi essenziali quali acqua potabile, energia elettrica ed ogni altro servizio erogato da life-lines interessate dai citati fenomeni;

L'energia accumulata dalle colate di fango, miste a detriti, massi, tronchi e quant'altro incontrano sul territorio è tale, infatti, da produrre azioni dirompenti e devastanti nel momento in cui intercettano sul loro percorso i centri abitati posti a valle ed a ridosso dei versanti.

Ecco perché è fondamentale, tra l'altro, per evitare gravissimi effetti sugli agglomerati urbani, imporre l'arretramento di almeno dieci metri, come previsto ai sensi del comma f) dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904, dalle linee arginali di tutti i corsi d'acqua.

Appare pertanto fondamentale ribadire l'obbligo di introduzione, negli strumenti urbanistici di tali fasce di inedificabilità assoluta di metri dieci ai lati di tutti i corsi d'acqua afferenti al demanio Idrico Fluviale.

C) Raccomandazioni

Come noto le Amministrazioni Comunali in indirizzo, individuate ai sensi dell'art. 10 del T.U. n. 523/1904, devono "provvedere alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane" sia nell'ambito della propria pianificazione di emergenza che, in particolare, con attenzione per quegli areali che sono stati interessati dagli incendi boschivi e di interfaccia.

Tali Amministrazioni sono tenute ad individuare la perimetrazione dei territori coinvolti nei suddetti eventi incendiari ed attenzionare, conseguentemente, tutti i corsi d'acqua, compluvi, canali, reti acque bianche, fossi di guardia, canali fugatori etc., che attraversano i propri territori ed in particolare i centri abitati e che potranno essere interessati da ondate di piena più rapide e violente rispetto ai corsi d'acqua i cui bacini imbriferi hanno mantenuto intatta la coltre vegetativa preesistente.

Pertanto si pone in via prioritaria la necessità di predisporre interventi per lo sgombero dei rifiuti di varia natura (sfabbricidi, carcasse di autoveicoli e animali, elettrodomestici, mobili, rifiuti speciali, etc...) abbandonati a ridosso degli alvei e che riducono la sezione idraulica dei corsi d'acqua ricadenti entro la perimetrazione urbana, intensificando contestualmente l'attività di controllo, previe apposite indagini ed accertamenti di reato per individuare i responsabili, da effettuare mediante i propri organi di Polizia Municipale, metropolitana, in collaborazione anche con altri organi di P.G. preposti.

Questa Autorità di bacino, come precedentemente evidenziato, supporta tali azioni di controllo, mediante accertamenti svolti nell'ambito delle attività di Polizia Idraulica di propria competenza.

Le stesse Amministrazioni Comunali sono tenute poi a programmare adeguate azioni di tutela della cittadinanza che viene indotta, in presenza di nodi conflittuali strada-torrente, ad utilizzare impropriamente le strade comunali e gli impianti (reti fognarie, di illuminazione, cassonetti RSU, etc.) ricadenti all'interno degli alvei fluviali, probabilisticamente caratterizzati, nella successiva stagione autunnale, da colate di fango e detriti ed ondate di piena dal forte impatto distruttivo.

Si raccomandano pertanto le seguenti azioni di mitigazione del rischio idraulico volte a:

- individuare i tratti di viabilità ricadenti impropriamente nell'alveo di corsi d'acqua ed effettuare, anche a seguito dell'emanazione di bollettini di allerta meteo, la vigilanza idraulica di tali nodi di conflitto per impedirne l'utilizzo, mediante azioni di presidio e dissuasione;

- provvedere, nell'immediato, a rimuovere qualsiasi tipo di pavimentazione ricadente all'interno delle sezioni idrauliche dei torrenti, nonché guard-rail, segnaletica orizzontale e verticale, cassonetti dei rifiuti, pali di illuminazione e qualsiasi altro elemento di superficie che possa indurre chiunque a ritenere di transitare su una regolare viabilità urbana o extra urbana;

- rimuovere qualsiasi elemento impropriamente allocato in aree di demanio fluviale costituente ostacolo al deflusso delle acque (cassonetti RSU, manufatti, attrezzature, impianti mobili, automezzi, etc.) tali da essere trascinati dalle ondate di piena;

- provvedere alla manutenzione di canali e condotte di convogliamento acque bianche delle proprie infrastrutture viarie (comunali, provinciali, statali);

- evitare l'accumularsi di rifiuti solidi urbani anche differenziati, ammassati a ridosso degli alvei dei torrenti;

- presidiare le opere d'arte di attraversamento dei corsi d'acqua e le principali infrastrutture idrauliche di smaltimento delle acque a servizio di strade comunali, provinciali e statali, effettuando immediati interventi di emergenza finalizzati alla rimozione di ostacoli che impediscano il regolare deflusso delle acque;

- attivare, a seguito della diramazione dell'allerta meteo da parte degli organi preposti, le strutture comunali di protezione civile, attuando quanto previsto nel piano di emergenza comunale ed in particolare facendo presidiare le piste di attraversamento dei corsi d'acqua, le strade comunali arginali, le opere di attraversamento viario e tutte le altre principali opere idrauliche presenti nei centri abitati, interdicendo il traffico ogni qualvolta si evidenzi imminente pericolo per un aggravamento dell'evento di precipitazione meteorica o vi sia la probabilità di arrivo di un'ondata di piena.

A seguito dell'aggravarsi degli eventi meteorici o in via cautelativa, dovranno poi essere allertate le strutture di protezione civile e valutata la necessità di provvedere all'evacuazione della popolazione le cui abitazioni possono risultare investite da ondate alluvionali o invase da colate di fango e detriti.

D) Azioni di rifunzionalizzazione idraulica dei corsi d'acqua i cui alvei sono stati modificati a seguito della costruzione di strade, abitazioni, insediamenti produttivi, ponti ed opere di attraversamento.

Si fa seguito alla precedente Direttiva prot. 5750 del 17.09.2019 che qui si intende integralmente richiamata, per rappresentare la necessità ed urgenza della immediata attuazione delle attività in oggetto.

In relazione all'imminenza della stagione meteo di massima piovosità, stante l'evolversi delle modalità di accumulo delle piogge che, in conseguenza ai mutamenti climatici, si concentrano sempre più in intervalli temporali brevi, con quantitativi al suolo tali da determinare fenomeni di piena in fiumi e torrenti, caratterizzati da tempi di corrivazione, così come detto, brevissimi, occorre ribadire le indicazioni già fornite, finalizzate alla gestione delle situazioni di pericolosità e rischio ed alla corretta attuazione delle norme relative alla gestione del demanio idrico fluviale dettate dal R.D. 523/1904 e in particolare dagli articoli 10 e 12.

L'art. 10 stabilisce che "Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane. Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del Comune ...... omissis ......".

L'art. 12 stabilisce che "I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada ...... (omissis) ......".

Ancora lo stesso art. 12 stabilisce che "Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura ...... (omissis) ......".

E' da rilevare altresì che gli articoli 915-916-917 del Codice Civile dettano disposizioni dalle quali emerge chiaramente la competenza dei proprietari frontisti in merito alla costruzione e/o alla riparazione degli argini e alla rimozione di ingombri nei tratti di loro interesse.

Le aree ed i punti a pericolosità o rischio idraulico e idrogeologico, elevato o molto elevato, comprendono oltre quelle contenute nei PAI e nel PGRA di cui, in questa direttiva, si richiamano i contenuti, anche quelle a minore criticità con particolare riguardo ai punti di intersezione fra il reticolo idrografico e la viabilità e/o le aree urbanizzate.

Nei predetti punti, "è necessario che ciascun ente proprietario e/o gestore in attuazione delle norme sopra richiamate provveda ad attuare le azioni di ricognizione effettuando l'esecuzione degli interventi di competenza di manutenzione ordinaria e straordinaria degli attraversamenti e delle opere idrauliche finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque superficiali, specie quelle di prima pioggia e quelle relative a fenomeni di piogge intense e prolungate (pulizia di caditoie, canali e condotte di acque bianche, rimozione dei rifiuti e della vegetazione infestante che limitano la funzionalità dei corsi d'acqua in particolar modo in corrispondenza di strutture di attraversamento), nonché la realizzazione degli ulteriori interventi da porre in essere per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità."

Le azioni di conservazione sono finalizzate a preservare, oltre alla stabilità delle strutture, anche a garantire la funzionalità idraulica dell'opera.

La presenza dell'opera d'arte, come richiamato nella precedente direttiva induce, una "modifica al regime idraulico che comporta fenomeni di sovralluvionamento che in alcuni casi possono azzerare la sezione libera utile per il deflusso delle piene e favoriscono la crescita di vegetazione che comporta ulteriori diminuzione dell'officiosità idraulica del manufatto."

Per quanto sopra, nel caso di attraversamenti, la sezione idraulica fluviale conseguente alla realizzazione dell'opera dovrà essere sempre garantita nella geometria originariamente prevista dal progetto di realizzazione del manufatto.

La verifica di funzionalità idraulica dovrà essere estesa all'intera tratta di alveo idraulicamente influenzato dall'opera a monte ed a valle della stessa, nella misura minima orientativa di 100 metri a monte e 100 metri a valle.

Gli Enti proprietari di opere di attraversamento fluviale, pertanto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle proprie opere prevedendo il ripristino delle sezioni idrauliche anche parzialmente intasate.

Le amministrazioni, enti, e società in indirizzo sono altresì obbligate ai sensi dei predetti articoli a procedere all'immediata programmazione ed attuazione di tutti gli interventi atti a tutelare la stabilità delle opere di difesa di loro competenza.

Si sottolinea in particolare la necessità di intraprendere le azioni finalizzate alla salvaguardia delle predette opere, da fenomeni di erosione o di sovralluvionamento, garantendo la stabilità delle strutture ed il ripristino delle sezioni idrauliche di progetto.

A tal fine si richiamano in questa sede le direttive sulla rimozione dei sovralluvionamenti approvate con Decreto del Segretario generale n. 60 del 24.03.2022 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 16 del 08.04.2022), n. 237 del 02.08.2022 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 del 26.08.2022) e n. 265 del 07.09.2022 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 43 del 16.09.2022) Altra criticità frequentemente osservata è quella connessa alla necessità di mantenere in efficienza idraulica le opere arginali realizzate da Enti ed Amministrazioni proprietarie di infrastrutture viarie, strade arginali, depuratori, stazioni di sollevamento, impianti lineari, cavidotti e qualsiasi altra life lines per la cui allocazione, nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua, sia stato necessario realizzare opere di arginatura fluviale quali muri, golene, massicciate, etc.

Sostanzialmente, pertanto, le azioni da compiere e che qui si raccomandano, sono distinguibili, come nel seguito descritto, in:

- Azioni di tutela e conservazione di opere d'arte di attraversamento dei corsi d'acqua;

- Azioni di tutela e conservazione di opere di difesa idraulica a sostegno di strade, insediamenti o infrastrutture arginali.

E' opportuno, inoltre, porre qui l'accento sull'aumentata azione erosiva delle acque di corrivazione, a seguito degli incendi. Tale azione si esplica, come più volte ribadito, attraverso il dilavamento superficiale, il ruscellamento e la rimozione della copertura detritica esistente.

Tale azione erosiva, incrementata dall'aumentata energia cinetica della corrente idraulica causa, lungo i pendii, la formazione di valanghe e colate di fango e detriti ed a valle, la scopertura delle fondamenta degli argini ed il loro successivo sifonamento che, svuotando i terrapieni infrastrutturali, ne fa collassare la piattaforma stradale o colpiscono, devastandoli, i centri abitati pedemontani.

L'emanazione delle conseguenti norme comportamentali e le modalità e procedure di salvaguardia per la popolazione esposta devono essere curate dalle Amministrazioni Comunali che devono, pertanto, prevedere tali eventi nei piani comunali di emergenza.

E) Indirizzi procedurali da adottare per il conseguimento delle autorizzazioni idrauliche preliminari all'esecuzione di opere di movimento terra, di risagomatura di pendii e manutenzione di opere esistenti.

Alla luce di quanto fin qui esposto, al fine di mitigare gli effetti indotti sul territorio dal mutato stato di equilibrio ecologico dei territori colpiti da incendi di interfaccia e boschivi si dispongono le seguenti azioni da attuare a cura dei soggetti titolari della tutela del territorio e delle infrastrutture ivi presenti:

1. Divieto di apertura di piste in terra, piazzali, risagomature dei pendii in assenza di adeguate reti di convogliamento delle acque, con certezza dell'adduttore finale;

2. Bonifica dei siti colpiti da incendi di interfaccia, con particolare riferimento ai residui di combustione di rifiuti solidi urbani, plastiche, materiali tossici che hanno potuto generare, a seguito della combustione, diossina e trasferimento in discarica di tali materiali, con divieto assoluto di sversamento nelle aree di demanio idrico fluviale.

3. Verifica, con apposite indagini, dell'eventuale contaminazione di falde acquifere soprattutto per gli areali interessati da incendi posti a ridosso di sorgenti, acquedotti e/o serbatoi di accumulo.

E.1. Interventi strutturali

Le Amministrazioni, Enti e Società in indirizzo restano obbligate, ai sensi del comma 1 degli articoli 10 e 12 del T.U. n. 523/1904 a procedere all'immediata programmazione delle seguenti azioni atte a tutelare la stabilità delle proprie opere d'arte di attraversamento dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche realizzate a protezione delle stesse.

Appare utile evidenziare come le elencate azioni di prevenzione del rischio idraulico, da attuare ad esclusivo carico delle Amministrazioni proprietarie/concessionarie, siano finalizzate a prevenire il collasso strutturale dell'opera d'arte sotto l'azione di un'ondata di piena e garantire, contestualmente, il regolare deflusso delle acque avendo, la realizzazione dell'opera d'arte, modificato in maniera irreversibile il regime idraulico preesistente.

Tale modifica irreversibile discende dall'adattamento o restringimento o comunque dalla regimentazione artificiale del preesistente alveo naturale.

Conclusioni

Tutti gli Enti locali in indirizzo e le Amministrazioni ed Enti responsabili di opere d'arte di attraversamento dei corsi d'acqua o di infrastrutture viarie o impianti lineari o comunque denominate quali opere di difesa arginale realizzate a ridosso degli alvei, sono obbligati alla periodica esecuzione delle sopraelencate azioni manutentive e parimenti investiti dell'intervento straordinario, anche in via emergenziale, finalizzato alla salvaguardia delle proprie infrastrutture a seguito di eventi alluvionali.

Questa Autorità, anche attraverso i propri Servizi territoriali e nell'ambito delle proprie funzioni di Polizia Idraulica, rimane disponibile a fornire chiarimenti e supporto tecnico, finalizzati al conseguimento dei nulla osta idraulici, di rito, propedeutici alla realizzazione delle sopraindicate azioni di manutenzione idraulica e di prevenzione del rischio idraulico.

Tutti gli Enti ed Amministrazioni in indirizzo sono tenute al rispetto delle disposizioni e raccomandazioni impartite con la presente direttiva.

Questa Autorità curerà la vigilanza sul territorio rimanendo disponibile a fornire tutti i necessari supporti tecnici utili all'attuazione delle misure di mitigazione del rischio fin qui esposte.

Si raccomanda ancora una volta a tutti gli Enti territoriali in indirizzo di attivarsi, ognuno per le competenze previste dalla vigente normativa in materia di tutela e gestione del territorio, con immediatezza, per porre in essere quanto sin qui rappresentato al fine di ridurre il rischio alluvionale dovuto a precipitazioni temporalesche che potranno, in particolare nell'approssimarsi della stagione autunnale, causare vittime e danni.

I Sindaci, quali Autorità locale di protezione civile, ai sensi dell'art. 54 del D.L. 267/2000 [N.d.R. recte: art. 54 del D.Lvo 267/2000] e seguenti, dovranno comunque vigilare ed adottare ogni provvedimento necessario alla tutela della pubblica e privata incolumità.

La presente Direttiva è pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e viene altresì inviata alle SS.LL. Prefetti dell'Isola a cui si manifesta la disponibilità e la piena operatività per supportare ogni azione di sensibilizzazione per le problematiche rappresentate.

Il Segretario Generale

SANTORO