
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 30 settembre 2024, n. 1041
G.U.R.S. 11 ottobre 2024, n. 45
Rideterminazione degli aggregati di spesa per l'assistenza termale da privato anni 2024/2026.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il D.P. Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 8 quinquies e 8 sexies;
Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Vista la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 82/2015 [N.d.R. recte: D.Lgs. n. 82/2005] e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale", nonché la Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 22882 del 12.5.2020;
Vista la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario siciliano, pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17, ed in particolare l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";
Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede "A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
Vista la Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 20 - Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale" e successivi decreti del Ragioniere Generale;
Visto il D.P. Reg. 5.4.2022, n. 9 - Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3, pubblicato nella GURS n. 25 del 1.6.2022;
Vista la nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, al fine di limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa regionale che verranno comunicate a questa Amministrazione nell'ambito del monitoraggio mensile delle entrate destinate al finanziamento del Fondo Sanitario Regionale;
Visto il D.A. n. 01174 del 30 maggio 2008 e s.m.i. recante disposizioni sui "Flussi informativi";
Visto il Piano Sanitario Regionale 2011/13, approvato con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI Commissione Legislativa che, nel richiamare i contenuti del Programma Operativo regionale, mira a perseguire il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;
Visto il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021 approvato con Intesa Rep. atti n. 209/CSR del 18.12.2019 che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;
Vista la Legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore Termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Provincie autonome e le Organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle Aziende Termali, recepiti attraverso l'espressione di una Intesa della Conferenza Stato-Regioni;
Visto il Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001 e s.m.i., recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4 comma 1, della L. 24 ottobre 2000 n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Regionale";
Ritenuto obiettivo prioritario della Regione Siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale 2011-2013;
Visto il Decreto dell'Assessore della Salute n. 1337 del 25.08.2014, con il quale oltre a recepire l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. atti 172/CSR), si è espresso l'intendimento di definire l'aggregato di spesa annuale per l'assistenza Termale da privato;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", ed in particolare l'art. 20 "Assistenza Termale";
Visto il comma 567, primo periodo, dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, il quale prevede che: "A decorrere dal 1º gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100% e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa ai sensi dell'articolo 52, c. 2, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, in misura pari a euro 55,00 o nella misura superiore che potrà essere individuata in sede di accordo di cui all'art. 4, c. 4, della Legge 24 ottobre 2000, n. 323;
Considerato che, per la particolarità delle modalità di erogazione delle prestazioni Termali, le Strutture private effettuano la loro attività secondo un regime di stagionalità e con una localizzazione geografica condizionata dalla presenza della risorsa naturale;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale) e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, la Regione debba opportunamente definire anche per l'assistenza termale privata accreditata, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), il tetto annuale di spesa da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali da intendersi come limite di spesa invalicabile;
Vista l'Intesa Rep. Atti. n. 188/CSR del 14.9.2022 relativa al recepimento, per il triennio 2022-2024, dell'Accordo Nazionale tra le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali con allegata tabella delle tariffe in vigore dall'1.1.2022 al 31.12.2024;
Ritenuto di dovere mantenere valide ed efficaci le tabelle allegate all'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024 nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica, così come richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato);
Visto il D.A. n. 154 del 6.3.2023, con il quale il tetto di spesa regionale per l'assistenza termale da privato per il triennio 2022/2024 è stato determinato in euro 3.089.460,00;
Preso atto delle osservazioni al succitato D.A. n. 154/23, rese da parte del Tavolo Tecnico Ministeriale per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza nella seduta del 25 luglio 2023, che chiede alla Regione Sicilia di modificare il provvedimento prevedendo la definizione dei budget per l'assistenza termale da privato in coerenza con la cornice programmatoria in corso di definizione per il triennio 2023-2025;
Preso atto dei dati economici (Flusso E) certificati e trasmessi al Serv. 5 del Dip. Pianificazione Strategica dalle Aziende Sanitarie sede di strutture termali operative per l'anno 2023 che risultano attestarsi ad una spesa complessiva di euro 2.349.639,79 a fronte di un aggregato determinato in euro 3.089.460,00;
Considerato che, sulla base dei dati economici rilevati dai Modelli CE (Flusso F) relativi all'anno 2023, la rideterminazione del tetto di spesa regionale per il triennio 2024-2026 risulta così come espresso nella seguente tabella:
RIDETERMINAZIONE AGGREGATO DI SPESA 2024-2026 | ||
AZIENDA | Dato consuntivo modelli CE (Flusso F) anno 2023 | Nuovo Aggregato 2024-2026 |
AGRIGENTO | 204.309,66 | 204.310,00 |
MESSINA | 1.779.134,72 | 1.779.135,00 |
TRAPANI | 366.194,41 | 366.195,00 |
TOTALE | 2.349.638,79 | 2.349.640,00 |
.
Ritenuto, conseguentemente, di potere rideterminare gli aggregati di assistenza termale da privato per il triennio 2024-2026, per come si rappresenta nella seguente Tabella, per un valore complessivo di euro 2.349.640,00, comprensivo degli incrementi tariffari da corrispondere (a decorrere dal 1° gennaio 2022) arrotondato per eccesso:
RIDETERMINAZIONE AGGREGATO DI SPESA 2024-2026 | |
AZIENDA | Nuovo Aggregato 2024-2026 |
AGRIGENTO | 204.310,00 |
MESSINA | 1.779.135,00 |
TRAPANI | 366.195,00 |
TOTALE | 2.349.640,00 |
.
Ritenuto di dare mandato ai Legali Rappresentanti delle ASP cui, con il presente decreto è attribuito un aggregato di spesa provinciale, di procedere ad assegnare alle strutture termali afferenti al proprio ambito territoriale un budget, per gli anni 2024-2026, non soggetto a storicizzazione, nel rispetto del limite previsto dall'aggregato regionale tramite la sottoscrizione di un formale contratto;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato:
Il tetto di spesa regionale per l'assistenza termale da privato per il triennio 2024-2026 è rideterminato in euro 2.349.640,00, comprensivo degli incrementi tariffari da corrispondere (a decorrere dal 1° gennaio 2022) arrotondato per eccesso per come si rappresenta nella seguente Tabella:
RIDETERMINAZIONE AGGREGATO DI SPESA 2024-2026 | |
AZIENDA | Nuovo Aggregato 2024-2026 |
AGRIGENTO | 204.310,00 |
MESSINA | 1.779.135,00 |
TRAPANI | 366.195,00 |
TOTALE | 2.349.640,00 |
.
Restano in vigore tutte le ulteriori disposizioni previste nel precedente D.A. n. 154 del 6.3.2023.
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali e, da queste, a tutte le strutture termali accreditate afferenti il proprio ambito territoriale che erogano prestazioni di assistenza termale per conto del Servizio Sanitario Regionale.
Il presente provvedimento è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 30 settembre 2024.
VOLO