
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DECRETO 9 aprile 2024, n. 31
G.U.R.S. 20 giugno 2025, n. 27
Contributi straordinari per danni causati dagli incendi a valere sul plafond del Fondo Sicilia. (1)
Per modifiche al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 5 giugno 2025, n. 24.
L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il "Codice della protezione civile", come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, e, in particolare, l'articolo 25, rubricato: "Ordinanze di protezione civile";
VISTA la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 e, in particolare, l'articolo 3 "Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana";
VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";
VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024- 2026";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 311 del 26 luglio 2023: "Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile" - Art. 24 - Richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale a seguito degli incendi e dell'eccezionale ondata di calore verificatisi dal 23 luglio 2023 che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 26 luglio 2023, avente ad oggetto: "Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale a seguito degli incendi e dell'eccezionale ondata di calore verificatisi dal 23 luglio 2023, che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 18 ottobre 2023: "Grave rischio incendi dovuto all'eccezionale situazione meteoclimatica prevista nei prossimi giorni nel territorio della Regione Siciliana - Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13";
VISTA la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 con la quale è stato riconosciuto lo stato di emergenza a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1078 del 13 marzo 2024 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani";
VISTA la legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 "Disposizioni varie e finanziarie" articolo 36 "Contributi straordinari per danni causati dagli incendi", con il quale si autorizza l'Assessorato regionale dell'economia, per l'esercizio finanziario 2024, ad erogare un contributo straordinario di 2.910 migliaia di euro al fine di fronteggiare i danni causati dagli incendi che hanno colpito la Sicilia nell'estate 2023;
CONSIDERATO che il comma 2 del sopra citato articolo 36 della legge regionale 3/2024 prevede che con decreto dell'Assessore regionale dell'economia sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 tramite l'IRFIS FinSicilia S.P.A.;
VISTO l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e ss.mm.ii. con il quale è stato istituito il c.d. Fondo Sicilia;
VISTO il D.A. n. 17/GAB del 17 giugno 2019 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 10 che prevede che il Fondo Sicilia potrà essere integrato/incrementato attraverso nuovi e ulteriori risorse e dotazioni che dovessero essere stanziate od individuate dalle competenti autorità o strutture, regionali, nazionali o sovranazionali;
Decreta:
Contributi straordinari per danni causati dagli incendi
1.1 Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità attuative per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 1 articolo 36 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, a favore di soggetti privati, proprietari o terzi interessati, che abbiano subito danni al patrimonio, immobiliare e mobiliare, a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani, per i quali è stata emanata l'OCDPC n. 1078 del 13 marzo 2024.
1.2 Le risorse di cui all'articolo 36 della legge regionale 31 gennaio 2024 n. 3 sono assegnate in applicazione dell'articolo 10 del D.A. n. 17/GAB del 17/6/2019 e ss.mm.ii. ad incremento del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22/2/2019 n. 1 e ss.mm.ii. per la costituzione di uno specifico plafond destinato alla concessione dei contributi di cui al presente decreto.
1.3 La dotazione finanziaria prevista per la misura è pari ad euro 2.910.000,00.
1.4 IRFIS-FinSicilia S.P.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto provvede, previo assenso da parte dell'Assessore per l'Economia, alla pubblicazione di apposito Avviso, contenente termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte dei richiedenti il contributo.
Condizioni di accesso al contributo
2.1. E' condizione di accesso al contributo straordinario la circostanza che i danni effettivamente occorsi a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani, siano stati già formalmente segnalati al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale in data antecedente al presente decreto.
Interventi ammissibili a contributo
3.1. Il contributo straordinario è concesso a fronte del danneggiamento entro i massimali indicati nell'art. 4 del presente decreto ed è finalizzato:
a) al parziale ripristino delle abitazioni (sia principali che diverse da queste) danneggiate;
b) al parziale ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali;
c) al parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in abitazioni danneggiate.
Beni ammissibili a contributo
4.1. E' possibile accedere al contributo per le abitazioni che, alla data dell'evento calamitoso, il soggetto richiedente possedeva in virtù del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto) e che, per il medesimo, costituivano alternativamente:
a) abitazione principale del proprietario, ovvero abitazione in cui, alla data dell'evento calamitoso, lo stesso ha la residenza anagrafica;
b) abitazione diversa da quella principale del proprietario, quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo, a titolo di diritto reale o personale di godimento (es. usufrutto, locazione, comodato).
Si precisa che comunque deve trattarsi di immobile completamente ultimato, munito dei necessari nullaosta ed accatastato, e, quindi, funzionale alla sua destinazione abitativa.
4.2 Beni mobili di pertinenza dell'abitazione danneggiata per la quale si chiede il contributo, come meglio descritti nella perizia asseverata.
Tipologia di danni ammissibili a contributo
5.1. I danni ammissibili a contributo devono avere nesso di causalità con l'evento calamitoso indicato nell'art. 2.1.
5.2 Per le abitazioni danneggiate il contributo straordinario è concesso, limitatamente ai danni subiti ed attestati in perizia asseverata/giurata redatta da tecnico abilitato, per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile relativo a:
a) elementi strutturali verticali ed orizzontali;
b) impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
c) finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
d) serramenti interni ed esterni;
e) adeguamenti obbligatori di legge, da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
Il contributo è riconoscibile anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale.
Criteri per la determinazione del contributo
6.1 Il contributo straordinario è concesso, fino alla integrale utilizzazione del plafond disponibile per la misura di cui all'art. 1.2, in percentuale al danno subito applicato sul minor valore tra quello indicato nella segnalazione del danno subito e quello risultante dalla perizia asseverata, entro i limiti massimi sotto specificati:
Nel caso di abitazione danneggiata:
a) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il contributo è concesso nel limite massimo di 50.000,00 euro;
b) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il contributo è concesso fino al limite massimo di 25.000,00 euro;
c) alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino al limite massimo di 15.000,00 euro per ciascun edificio.
6.2 Limitatamente all'unità immobiliare danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro per le spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nel limite massimo di 5.000,00 euro.
Esclusioni
7.1 Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni:
a) agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati, alla data dell'evento calamitoso, all'esercizio di un'attività economica e produttiva. Rientrano, invece, nell'ambito applicativo del presente procedimento i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;
c) ad aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenziali al fabbricato danneggiato;
d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;
e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.
Presentazione delle istanze
8.1 Per accedere al contributo straordinario, i soggetti interessati che hanno effettuato la segnalazione del danno subito al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale, devono presentare domanda all'IRFIS-FinSicilia S.p.A dopo la pubblicazione di apposito Avviso contenente termini e modalità per la presentazione delle istanze.
8.2 Per i danni all'abitazione, la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario. Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega per la presentazione di un un'unica domanda.
8.3 Qualora, per l'abitazione, la segnalazione del danno subito al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso che gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche nel caso che la segnalazione del danno subito sia stata presentata solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo.
8.4 Per i beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'unità immobiliare danneggiata, destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprietà.
8.5 Per le parti comuni danneggiate di un edificio condominiale residenziale la domanda è presentata dall'amministratore condominiale o, in sua assenza, da un condomino su delega degli altri condomini, corredata di verbale dell'assemblea condominiale.
8.6 Alla domanda di contributo deve essere allegata perizia asseverata e copia della segnalazione del danno subito al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.
8.7 Soltanto per comprovate esigenze istruttorie IRFIS-FinSicilia S.p.A. può richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta all'atto della presentazione dell'istanza.
Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico
9.1 In presenza di indennizzi assicurativi, o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, il limite massimo del contributo straordinario di cui all'art. 6.1a) e 6.1.b), è ridotto del 50 per cento.
9.2 Nella domanda di contributo deve essere riportata dichiarazione attestante la presenza o l'insussistenza di altri indennizzi assicurativi, o altre tipologie di contributo da parte di altro ente pubblico per le medesime finalità.
Perizia asseverata da un professionista per i danni subiti dall'abitazione e/o beni mobili
10.1 Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e gli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva;
b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitosi, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
c) precisare se l'unità immobiliare si sviluppa su più piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano è collocata, nonché specificare se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione), sia l'eventuale pertinenza (es.:garage/cantina), chiarendo, in tal caso, se la pertinenza consista in una unità strutturale distinta rispetto all'unità principale, oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza sia censita al NCEU con proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo;
d) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'art. 5.2 sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA ovvero descrivere i beni mobili di pertinenza dell'abitazione, specificare i danni subiti e stimare il costo di ripristino, attraverso specifici preventivi;
e) distinguere i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi eseguiti diversi da quelli di cui all'art. 3.1 e, pertanto, non ammissibili a contributo;
g) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;
h) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile ovvero foto prima e dopo gli interventi di ripristino effettuati.
10.2 Alla perizia dovranno essere allegate anche le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità urbanistica e strutturale dell'abitazione.
Procedure e oneri di gestione
11.1 La gestione della misura oggetto del presente decreto e l'istruttoria delle istanze sarà effettuata da IRFIS-FinSicilia S.P.A..
11.2 L'Organo deliberante denominato "Comitato Fondo Sicilia", costituito presso IRFIS-FinSicilia S.P.A, sovrintende alla gestione della Misura nell'ambito del Fondo Sicilia e delibera la concessione dei contributi.
11.3 L'IRFIS-FinSicilia S.P.A. è onerata di produrre all'Assessorato regionale dell'Economia un report sugli interventi effettuati per la misura di cui al presente decreto - a partire dall'istruttoria e sino all'erogazione del contributo - con l'indicazione dei soggetti beneficiari, distinti per tipologia, e degli importi a ciascuno erogati, con evidenza degli oneri di gestione e dei costi e spese a carico del fondo.
11.4 Per la gestione delle risorse di cui al presente decreto è posta a carico delle stesse la commissione omnicomprensiva dello 1,50% annuo sulle somme assegnate al Fondo Sicilia presso IRFIS FinSicilia S.p.A..
11.5 Per le attività connesse alla gestione degli interventi agevolativi, sono inoltre riconosciuti ad IRFIS FinSicilia S.p.A. i diritti di istruttoria una tantum posti a carico del soggetto beneficiario in misura pari all'1,50% dell'importo del contributo concesso, che sarà trattenuto in unica soluzione all'atto dell'erogazione, oltre alle imposte e eventuali oneri come per legge.
Concessione ed erogazione del finanziamento
12.1 A seguito della quantificazione delle agevolazioni spettanti agli aventi diritto, effettuata ai sensi del precedente articolo 6, IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro trenta giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze, adotta il provvedimento di concessione del contributo a fondo perduto e il provvedimento è notificato all'indirizzo PEC del beneficiario. IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, dispone l'erogazione del contributo, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato nell'istanza dal soggetto richiedente.
12.2 Nel caso in cui le verifiche relative ai requisiti di accesso alle agevolazioni si concludano con esito negativo, IRFIS-FinSicilia S.p.A. respinge l'istanza di contributo, notificando il relativo provvedimento all'indirizzo PEC dell'istante.
Disposizioni finali
13.1 Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in G.U.R.S. e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014, n. 21, modificato dal comma 5, dell'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Palermo, 9 aprile 2024.
FALCONE