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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 17 febbraio 2025, n. 22

G.U.R.S. 28 febbraio 2025, n. 11

Disciplina inerente alla organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza regionale per l'affidamento di lavori e/o servizi di architettura e ingegneria.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione Siciliana" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n. 9 [N.d.R. recte: L.R. 16 dicembre 2008 n. 19] e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 4 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii. che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1^/ S.G. del 15 novembre 2022, con il quale l'On. Alessandro Aricò è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

VISTA la L.R. del 07/05/2015 n. 9, ed in particolare l'art. 49 comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 [N.d.R. recte: legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19] - rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3"; 

VISTO il D.P.R.S. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico; 

VISTO il D.P.R.S. n. 667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01/03/2024, l'Ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino la 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico; 

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 [N.d.R. recte: R.D. 23 maggio 1924, n. 827] e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L. R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana"; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali"; 

VISTO l'articolo 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTO l'articolo 2 della L.R. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015"; 

VISTA la L.R. 09 gennaio 2025, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2025-2027"; 

VISTA la L.R. 09 gennaio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027"; 

VISTA la Legge 07 agosto 1990 n. 241

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nuovo Codice dei contratti pubblici ed i relativi allegati; 

VISTA la L.R. n. 12 del 12 ottobre 2023 che modifica la L.R. n. 12 /2011 e di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

VISTA la L.R. 31 gennaio 2024, n. 3 che all'art. 122 introduce modifiche alla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e alla L.R. 12 ottobre 2023, n. 12

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"; 

VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decretolegge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

VISTO l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"; 

VISTO che il comma 2 del suddetto art. 62 prevede che, per effettuare le gare di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 63 e dell'allegato II.4 del D. Lgs. n. 36/2023

VISTO che, ai sensi dell'art. 225, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024; 

VISTO l'art. 1, lett. i, dell'allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza"; 

VISTO che la Regione Siciliana è riconosciuta quale Soggetto aggregatore di diritto ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs n. 36/2023

VISTO che l'art. 62, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce la possibilità di ricorrere alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante la formalizzazione di un "accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione"; 

VISTO l'art. 62, comma 5 lett.b) del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti qualificate possono acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; 

VISTO l'art. 62, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui, tra l'altro, le centrali di committenza progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; 

VISTO che l'art. 9 della Legge Regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 12/2023 e dalla L.R. 3/2024, prevede che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici è articolata - secondo quanto previsto al comma 3 lettere a) e b) - a seconda che siano affidati lavori e servizi di architettura e ingegneria o vengano acquisiti beni e servizi; 

VISTO che l'art. 9 comma 3 lettera a) della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. dispone che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e di lavori, è costituita dall'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico che si avvale delle proprie strutture e dell'Ufficio Regionale di Committenza (URC) struttura intermedia dello stesso DRT; 

VISTO l'art. 22 del D. Lgs. 36/2023 che recita: 

"1. L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25. 

2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare: 

a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale; 

b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; 

c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara; 

d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico; 

e) la presentazione delle offerte; 

f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale; 

g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie";

VISTO l'art. 25 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 che recita: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma"; 

VISTO l'art. 26 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, secondo cui:

1. "Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza". 

2. "Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni". 

3. "La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate"; 

CONSIDERATO nello specifico il comma 5 dell'art. 9 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., come da ultimo modificata dalla L.R. 12/2023 e dalla L.R. 3/2024, che recita: "L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessorato regionale dell'economia disciplinano, ciascuno nell'ambito di propria competenza, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 3, compresi l'attuazione e la gestione dei processi digitali e gli adempimenti contemplati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 36/2023"; 

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità n. 57 del 05/12/2023, contenente la disciplina inerente alla organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza regionale per l'affidamento di lavori e/o servizi di Architettura e Ingegneria; 

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 436 del 29/3/2024 relativo ai "Compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici per i contratti di lavori e/o servizi di architettura e ingegneria da aggiudicare con il criterio dell'OEPV"; 

RITENUTO di dover provvedere ad adeguare la disciplina di cui al Decreto dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 57 del 05/12/2023 alle nuove disposizioni previste dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;

RITENUTO di dover pertanto sostituire il D.A n. 57 del 5/12/2023 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

Decreta:

Art. 1

Quanto esposto in preambolo costituisce parte integrante del presente decreto che sostituisce il D.A n. 57 del 5/12/2023 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità. 

Art. 2

Ambito di applicazione - Definizioni 

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio regionale di committenza (di seguito denominato URC), competente a svolgere le procedure di appalto di lavori, di finanza di progetto, partenariato pubblico-privato e di concessioni di lavori pubblici, di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, da affidare mediante procedura aperta, ristretta e negoziata, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del minor prezzo. 

2. Ai fini del presente decreto si intende: 

a) per "Codice" il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

b) per "Legge regionale", la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.; 

c) per "Articolo 9", l'art. 9 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'art. 1, comma 9, della Legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 12 e come modificato dall'art. 122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n. 3

d) per "commissione di gara", la Commissione di cui all'art. 9, comma 7, della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'art. 1, comma 9, della Legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 12, come in ultimo modificata dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n. 3

e) per "commissione giudicatrice", la Commissione di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.; 

f) per sito informatico istituzionale della Sezione Centrale o della Sezione territoriale, le corrispondenti pagine web presenti nel Portale Informativo Regionale. 

Art. 3

Articolazione dell'Ufficio Regionale di Committenza 

1. L'URC si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali. L'URC costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ed è articolato in un servizio centrale e nove servizi periferici. 

2. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle procedure di gara di cui all'art. 2 comma 1 di interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero Liberi Consorzi Comunali, per le stazioni appaltanti, di seguito elencate: i diversi rami dell'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti regionali di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale. La sezione svolge altresì attività di coordinamento delle sezioni territoriali. 

3. Le sezioni territoriali svolgono attività di espletamento delle gare di cui all'art. 2 comma 1 di interesse di area vasta, intercomunale e comunale, per le stazioni appaltanti, di seguito elencate: i diversi rami dell'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti regionali di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale. 

4. Gli altri enti previsti dall'art. 2 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii, possono avvalersi delle strutture di cui ai commi 2 e 3, per l'espletamento delle procedure di gara di cui all'art. 2 comma 1. 

5. Restano ferme le competenze dell'URC previste dall'art. 15 della Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9, e dall'art. 47, comma 20 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 

6. Presso ciascuna sezione territoriale è istituita una commissione di gara nominata con decreto del Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 9, comma 7, della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'art. 1, comma 9, della Legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 12, su proposta dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, che ne disciplina l'attività. 

7. Il Dirigente della sezione centrale, su richiesta motivata del Dirigente del servizio di una sezione territoriale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento delle gare di cui all'art. 2 comma 1 ad altra URC diversa da quella competente per territorio e/o alla stessa sezione centrale. 

Art. 4

Organizzazione dell'Ufficio Regionale di Committenza Nomina e trattamento economico 

1. L'URC svolge le funzioni di segreteria tecnico - amministrativa in relazione alle attività della commissione di gara di cui all'art. 9 comma 7 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'art. 1, comma 9, della Legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 12, come in ultimo modificata dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n. 3, ed in particolare cura la predisposizione degli atti e documenti necessari per lo svolgimento delle sedute della medesima Commissione. L'URC svolge altresì tutte le funzioni stabilite nel presente regolamento. 

2. I dirigenti dell'URC del servizio centrale e dei servizi territoriali sono selezionati in relazione a riconosciute competenze e professionalità in materia di appalti di lavori pubblici; in analogia, anche il personale assegnato all'URC è selezionato tra soggetti che hanno maturato esperienza in materia di appalti di lavori pubblici. 

3. Nell'ambito degli UURRCC, possono essere assegnate in posizione di mobilità, comando e distacco, non più di venti unità di personale proveniente da altri Enti pubblici. 

4. Tutti i soggetti di cui al comma 3 che precede, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sono tenuti a presentare una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalle norme e dai regolamenti relativi ai dipendenti dell'amministrazione regionale. 

5. Il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'URC è stabilito ai sensi del vigente CCRL per il comparto. 

6. Per il personale regionale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dall'art. 13 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.. 

Art. 5

Responsabile per la fase di aggiudicazione e compiti istruttori del Responsabile degli adempimenti delle procedure di gara 

1. Le funzioni del Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione sono svolte dal Dirigente del servizio dell'URC competente territorialmente, che assume il ruolo di RUP ai sensi del comma 9 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, per tutte le richieste di espletamento di gara pervenute all'URC previa stipula, con la stazione appaltante che si avvale dell'URC, dell'accordo di cui all'art. 62, comma 9, del "Codice". Il Dirigente del servizio URC territorialmente competente o il Dirigente Generale (in caso di individuazione di dipendenti di altri UURRCC territoriali), nominano i soggetti di cui alle lettere a) e b) che seguono: 

a) un Responsabile del procedimento per la fase di gara, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di appalti di lavori pubblici, responsabile fino alla proposta di aggiudicazione da parte della commissione di gara (nel caso di gara da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo) o della commissione giudicatrice (nel caso di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa); 

b) un Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di appalti di lavori pubblici che può coincidere anche con il Responsabile del procedimento per la fase di gara di cui alla lettera precedente. 

I nominativi devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera di invito; gli incarichi di Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione nonché di Responsabile per le fasi di cui alle lettere a), b) che precedono non possono essere rifiutati. 

2. Il Responsabile del procedimento per la fase di gara trasmette al RUP della stazione appaltante che si avvale dell'URC il bando e il disciplinare tipo predisposti dall'URC medesimo ai sensi dell'art. 7 della "Legge regionale", in conformità a quelli adottati dall'ANAC, che dovranno essere debitamente compilati dal RUP della stazione appaltante che si avvale dell'URC, con indicazione degli elementi di propria competenza come, a titolo esemplificativo: oggetto, importo, costo manodopera, oneri per la sicurezza, categorie di lavori. Nel caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.), il RUP della stazione appaltante che si avvale dell'URC dovrà indicare nel disciplinare di gara i criteri, i punteggi ed il metodo di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 

3. Il Responsabile del procedimento per la fase di gara riceve il bando e il disciplinare compilati ai sensi del comma precedente, insieme alla seguente documentazione propedeutica allo svolgimento della gara: 

- la decisione di contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici (nel caso di procedura negoziata) e la delega espressa alla CUC regionale per l'espletamento della procedura di gara; 

- la validazione del progetto di cui all'art. 42, comma 4 del "Codice"

- nel caso di gara con il criterio dell'O.E.P.V. (offerta economicamente più vantaggiosa) copia integrale del progetto in modalità digitale; 

- l'acquisizione del CUP (se previsto); 

- l'individuazione delle fonti di finanziamento, anche per la spesa relativa alle attività delle commissioni giudicatrici; 

- la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'art. 45 del "Codice" ed eventualmente delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 comma 6 del "Codice", nel caso in cui il RUP intenda nominare supporti esterni alla stazione appaltante qualificata e non qualificata; 

- attestazione del direttore dei lavori al RUP della stazione appaltante che si avvale dell'URC di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'Allegato II.14 del "Codice" (Stato dei luoghi); 

- comunicazione relativa al rispetto di quanto previsto dall'art. 10, commi 3 e 4, della "Legge regionale", in materia di aggiornamento prezzi; 

- avvenuta stipula della convenzione fra la stazione appaltante che si avvale dell'URC ed il CPT competente per territorio, ove prevista; 

- nomina e codice fiscale del RUP della stazione appaltante che si avvale dell'URC per avvio procedura informatica; 

- capitolato anche in formato BIM, ove previsto; 

- dichiarazione di possedere i requisiti di cui all'art. 8 commi 2 e 3 dell'allegato II.4 al "Codice", come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione dei lavori, e nella tabella C-ter per l'esecuzione di servizi e forniture; 

- il Quadro esigenziale di cui all'art. 41 del "Codice", di esclusiva competenza del committente, redatto ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I.7 del "Codice" (in caso di appalto di servizi di progettazione); 

- Il DOCFAP, Documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'art. 41 del "Codice" e all'art. 2 dell'Allegato I.7 del "Codice", che farà parte della documentazione di gara, se redatto (in caso di appalto di servizi di progettazione); 

- il DIP, Documento di Indirizzo alla Progettazione di cui all'art. 41 e all'art. 3 dell'Allegato I.7 del "Codice", redatto dal RUP e approvato dal Dirigente dell'Area/Servizio con apposita determinazione, che farà parte della documentazione di gara (in caso di appalto di servizi di progettazione); 

- il Capitolato del Servizio di progettazione che farà parte della documentazione di gara (in caso di appalto di servizi di progettazione). 

4. Il Responsabile del procedimento per la fase di gara verifica la rispondenza di quanto inserito dal RUP della stazione appaltante che si avvale dell'URC nel bando e nel disciplinare alla normativa vigente, alle procedure da adottare in relazione alla tipologia di contratto, ed ai requisiti richiesti ai concorrenti per la partecipazione; verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati di natura tecnica ed amministrativa per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o incaricati della stazione appaltante che si avvale dell'URC, e formula eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al RUP della stazione appaltante che si avvale dell'URC. Alla fine del procedimento istruttorio: 

a) il Dirigente del servizio, designato RUP di cui al comma 9 dell'art. 15 del "Codice", e anche ai sensi della Delibera Anac n. 255 del 24/05/2024, provvede a richiedere il CIG della procedura di gara; 

b) il Responsabile del procedimento per la fase di gara provvede a: 

- completare il bando ed il disciplinare con la fissazione dei termini di ricevimento delle offerte e della data di celebrazione della gara, su indicazione del Dirigente del Servizio; 

- trasmettere con tempestività il bando e il disciplinare alla stazione appaltante che si avvale dell'URC, autorizzandone la pubblicazione nei siti dallo stesso indicati; 

- istanziare la procedura sulla Piattaforma Sitas E-Procurement TG; 

- curare la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito della Centrale di Committenza regionale. 

Art. 6

Compiti dei Responsabili delle procedure di gara 

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di gara ha il compito di custodire gli atti informatici di gara, assume anche le funzioni di verbalizzante della stessa, ed è inoltre responsabile, anche su disposizione del Presidente della commissione di gara, degli eventuali sub - procedimenti da espletarsi fino alla definizione delle operazioni di gara. I suddetti compiti dovranno essere effettuati tramite piattaforma telematica. 

2. Nel caso di procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del procedimento per la fase di gara rende immediatamente disponibili, tramite la Piattaforma telematica, i verbali adottati dalla commissione di gara alla commissione giudicatrice, nel frattempo costituita ai sensi del successivo art. 7, nella persona del presidente della stessa. Dopo la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice, il Responsabile del procedimento per la fase di gara rende immediatamente disponibili tramite la Piattaforma telematica gli atti al Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche dei requisiti dei concorrenti. Il Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche, al termine dell'effettuazione delle stesse, rende disponibili gli atti di gara al Dirigente competente all'aggiudicazione, il quale procede ai sensi dell'art. 17, comma 5, del "Codice", disponendo l'aggiudicazione che è immediatamente efficace. 

3. Il Dirigente competente all'aggiudicazione, adottato il provvedimento di aggiudicazione, lo trasmette al RUP della stazione appaltante che si avvale dell'URC per i successivi adempimenti di competenza, unitamente a tutti i verbali di gara ivi compresi quelli delle sedute riservate. 

4. Nel caso di procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, il Responsabile del procedimento per la fase di gara trasmette immediatamente i verbali adottati dalla commissione di gara, contenenti la proposta di aggiudicazione, al Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche dei requisiti dei concorrenti. Il Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche, al termine dell'effettuazione delle stesse, trasmette tutti gli atti di gara al Dirigente competente all'aggiudicazione, il quale, procede secondo quanto previsto ai commi 2 e 3. 

5. Competono al Responsabile del procedimento per la fase di gara dell'URC le comunicazioni di cui all'art. 90 del "Codice" (salvo quanto previsto alla lett.e del comma1 il cui adempimento è a carico della stazione appaltante che si avvale dell'URC), oltre alla pubblicazione degli esiti della procedura di gara nella piattaforma telematica. 

6. Gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di cui all'art. 111 del "Codice" rimangono in capo alla stazione appaltante che si avvale dell'URC. 

Art. 7

Commissione giudicatrice 

1. Nel caso di procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 93 del "Codice"

2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, selezionati dagli Albi istituiti presso l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità di cui ai decreti assessoriali n. 55 dell'1/12/2023, n. 3/GAB del 23/1/2024 e n. 37/GAB del 28/5/2024. Della Commissione giudicatrice fa parte il RUP della stazione appaltante che si avvale dell'URC o altro dipendente della stessa. Per ciascun componente titolare, è altresì previsto un supplente, il quale sostituisce il componente titolare esclusivamente nel caso di comprovato impedimento permanente. 

3. La Commissione giudicatrice, costituita di volta in volta con determina del Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico, immediatamente dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte, è così composta: 

a) da due componenti, individuati fra gli iscritti all'Albo di cui al D.A. n. 55 dell'1/12/2023 e al D.A. n. 3 /GAB del 23/1/2024, come previsto al comma 2 del presente articolo; 

b) da un terzo componente nominato dalla stazione appaltante che si avvale dell'URC (RUP o altro dipendente della stessa). 

4. In caso di documentata indisponibilità dei componenti di cui alla lettera a) del comma 3, l'individuazione dei componenti da parte del Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico è effettuata tra professionisti esterni all'Amministrazione pubblica, attingendo dall'Albo istituito dal sopra citato D.A. n. 37/GAB del 28/5/2024. Le nomine di cui al presente comma, e di cui al comma 3 che precede, sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. In applicazione del principio di rotazione, non è possibile conferire la nomina di componente della commissione giudicatrice a coloro i quali sono stati già nominati nella precedente commissione relativa a lavori/servizi, nei casi in cui le due consecutive nomine abbiano ad oggetto la stessa categoria di opere oppure lo stesso settore di servizi. 

5. Nel decreto di costituzione della commissione giudicatrice di ogni gara, viene individuato il presidente della stessa, fra i componenti di cui alla lett. a) del comma 3, aventi qualifica dirigenziale, o fra i componenti di cui al comma 4. 

6. In casi eccezionali, su esplicita determinazione della stazione appaltante che si avvale dell'URC, giustificata dalla complessità dell'appalto, la commissione giudicatrice è integrata da ulteriori due componenti, scelti fra i professionisti esterni individuati ai sensi del comma 4. 

7. Le spese relative ai componenti di cui ai commi 3 e 4 sono inserite tra le somme a disposizione del quadro economico dell'appalto. 

8. All'atto dell'accettazione dell'incarico, ciascun componente della commissione giudicatrice dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall'articolo 93, comma 5 lettere a) b) e c) e di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. La commissione giudicatrice così costituita si insedia immediatamente dopo la conclusione delle attività in capo alla commissione di gara. 

9. Alla conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette al Responsabile del procedimento per la fase di gara, un verbale contenente l'esito della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico con la proposta di aggiudicazione, per gli adempimenti di cui al precedente art. 6, comma 2. 

10. L'importo del compenso da corrispondere a ciascun componente della commissione giudicatrice, comprensivo di IVA, oneri riflessi e di ogni altra spesa derivante dall'espletamento dell'incarico, è stabilito per fasce di importo di lavori o di servizi di architettura e di ingegneria da aggiudicare, secondo i seguenti parametri: 

10.1 Lavori e Servizi di gestione integrata dei rifiuti: 

a) 3.000,00 euro per gare sino ad un importo pari o inferiore alla soglia comunitaria prevista per appalti di lavori e le operazioni di gara siano concluse nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice; 

b) 6.000,00 euro per gare di importo superiore alla soglia comunitaria prevista per appalti di lavori sino ad un importo pari o inferiore a 20.000.000,00 di euro e le operazioni siano concluse nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice; 

c) 10.000,00 euro per gare di importo superiore a 20.000.000,00 di euro e le operazioni siano concluse nel termine di quarantacinque giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice. 

10.2 Servizi di architettura e di ingegneria: 

a) 3.000,00 euro per gare sino ad un importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e le operazioni di gara siano concluse nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice; 

b) 6.000,00 euro per gare di importo superiore alla soglia comunitaria sino ad un importo pari o inferiore a 500.000,00 euro e le operazioni siano concluse nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice; 

c) 10.000,00 euro per gare di importo superiore a 500.000,00 euro e le operazioni siano concluse nel termine di quarantacinque giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice. 

11. Nel caso in cui i termini di durata della gara sopra indicati siano superati, al netto dei tempi occorrenti per l'eventuale sub procedimento per la valutazione dell'offerta anomala, i compensi spettanti ai componenti di cui alla lettera a) del comma 3) e di cui al comma 4 sono ridotti del 30 per cento qualora il ritardo sia inferiore o uguale al doppio del termine assegnato, ovvero del 50 per cento qualora il ritardo superi il doppio dello stesso termine. 

12. Tutte le procedure di gara si svolgono senza soluzione di continuità. 

13. Nel caso di gara con suddivisione in lotti, è istituita una unica commissione giudicatrice di cui al comma 1; è fatta salva la possibilità, su richiesta motivata della stazione appaltante che si avvale dell'URC, dettata da improrogabili e motivate esigenze di celerità, di costituire una commissione giudicatrice per ogni singolo lotto. 

14. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda all'art. 93 del "Codice"

Art. 8

Procedura negoziata 

1. Nel caso di richiesta di espletamento di una gara da aggiudicare mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettere c, d, e, e di cui all'art. 76 del "Codice", il Responsabile del procedimento per la fase di gara, nominato ai sensi del precedente articolo 5, trasmette al RUP della stazione appaltante che si avvale dell'URC lo schema tipo di invito predisposto dall'URC. 

2. Ricevuto da parte del RUP della stazione appaltante che si avvale dell'URC lo schema tipo di invito debitamente compilato di cui al comma 1, insieme alla documentazione di cui al precedente articolo 5, comma 3, il Responsabile del procedimento per la fase di gara istanzia la gara sulla piattaforma telematica; il Responsabile del servizio dell'URC, a seguito della richiesta del CIG di cui all'art. 5, comma 4, lett. a), procede tramite la piattaforma telematica agli inviti degli operatori economici selezionati tra quelli iscritti agli Albi di cui all'art. 12 della Legge Regionale; la selezione è effettuata, secondo i criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in conformità ai criteri di selezione indicati nella decisione di contrarre adottata dalla stazione appaltante che si avvale dell'URC e al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del "Codice" e dell'art. 12 comma 3 della Legge Regionale. L'elenco degli operatori invitati è riservato fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici. 

3. Il Responsabile del procedimento per la fase di gara, dopo la data e ora di scadenza dei termini, provvede all'acquisizione delle buste telematiche a) - "documentazione amministrativa" e b) - "offerta economica", producendo apposito elenco tramite piattaforma telematica, dandone tempestiva comunicazione al Presidente della commissione di gara che, nella data e ora fissata nello schema di invito, procede all'apertura dei plichi delle offerte. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 6. 

Art. 9

Monitoraggio gare 

Con cadenza semestrale, ciascuna sezione territoriale dell'URC trasmette al Dipartimento regionale tecnico, per il tramite della sezione centrale, una tabella riassuntiva nella quale sono indicate le procedure di gara richieste dalle stazioni appaltanti, le procedure iniziate e quelle concluse, con indicazione per ciascuna di esse dei tempi per l'espletamento delle attività amministrative e dei lavori da parte della commissione giudicatrice. Le tabelle sono pubblicate sul sito istituzionale dell'URC, del Dipartimento regionale tecnico e dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. 

Art. 10

Piattaforma digitale SITAS TG della Regione Siciliana 

La piattaforma della Centrale Unica di Committenza Sitas (Servizi Integrati Tecnici Aperti della Sicilia) TG eprocurement, riutilizzabile dalle Stazioni Appaltanti non dotate di piattaforma digitale, supporta il processo di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell'ambito delle Regole tecniche emanate da AgID, ai sensi dell'articolo 26 del "Codice". La piattaforma adotta altresì il "modello di interoperabilità per le Piattaforme di approvvigionamento digitale" nell'ambito dell'e-procurement, in conformità alle Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati, con l'obiettivo di abilitare lo scambio di dati e informazioni tra tutte le PA. (art. 50 ter. del CAD). 

Art. 11

Disposizioni finali 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sui siti istituzionali dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. 

Palermo, 17 febbraio 2025.

ARICO'