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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

DECRETO 19 febbraio 2025, n. 34

G.U.R.S. 28 febbraio 2025, n. 11

Modalità di rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive. 

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare l'art. 32 che assegna alla Regione i beni del demanio dello Stato (ivi compreso il demanio marittimo) nonché le acque pubbliche esistenti eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale; 

VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii. (Codice della Navigazione); 

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.m.ii. (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione); 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 (Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana), e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo) che in attuazione dell'articolo 32 del richiamato Statuto trasferisce alla Regione siciliana i beni appartenenti al demanio marittimo (fatta eccezione per quelli utilizzati dall'Amministrazione militare e quelli interessanti i servizi di carattere nazionale), conferendole la titolarità e le relative funzioni amministrative di gestione); 

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 (nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione), e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana) e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e ss.mm.ii. (Istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve); 

VISTO il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Disciplina del procedimento di concessione del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59); 

VISTA la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4 che disciplina la procedura per l'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM); 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (Codice dell'ambiente); 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii., recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'"Amministrazione della Regione", 

VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare l'art. 68 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa "; 

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 39 che ha modificato l'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005 n. 15

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 24; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità"; 

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 "Legge di Stabilita regionale 2023/2025", ed in particolare l'art. 37 recante "Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 in materia di utilizzo del demanio marittimo; 

VISTA la legge 05 agosto 2022, n. 118 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"; 

VISTO il D.P. Reg. n. 420 Area 1/ Segr. Gen. del 05/08/2024 con il quale il Presidente della Regione siciliana ha nominato l'On. Avv. Giuseppa Savarino Assessore Regionale, con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente; 

VISTO il decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano; 

VISTA la legge 14 novembre 2024, n. 166 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, summenzionato; 

VISTO il D.A. n. 01/Gab del 02.01.2025 con il quale è disciplinata la "Nuova procedura per l'approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime"; 

VISTA la Direttiva Assessoriale prot. n. 03/Gab del 03.01.2025 relativa alla "Nuova procedura per l'approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime" di cui al D.A. n. 01/Gab del 02.01.2025 summenzionato; 

VISTA la Comunicazione Interpretativa del 29 aprile 2000, n. 2000/C 121/02 della Commissione Europea; 

VISTA la legge di stabilita regionale 2025/2027 n. 1 del 09/01/2025 e n. 2 del 09/01/2025 di approvazione del Bilancio regionale 2025-2027; 

VISTO l'art. 3 della legge 05 agosto 2022, n. 118 e ss.mm.ii. come modificato dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che stabilisce il differimento del termine di scadenza fino al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali turistico-ricreative e sportive in essere al 15 novembre 2024, data di entrata in vigore della legge n. 166/2024, al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 14 febbraio 2025

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 62 del 18 febbraio 2025

CONSIDERATO che il differimento sino al 30 settembre 2027 del termine di scadenza delle concessioni demaniali turistico-ricreative e sportive, ha effetto immediato nel territorio della Regione Siciliana; 

CONSIDERATO che si dovrà provvedere ad avviare le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime per le fattispecie sia di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2005, che per quelle di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 2020

CONSIDERATO altresì, che si dovranno regolamentare e/o avviare le stesse procedure di affidamento summenzionate, anche per le concessioni demaniali marittime per le finalità diverse da quelle turistico-ricreative e sportive di cui alla Legge 14 novembre 2024 n. 166

Decreta:

Art. 1

Modalità di affidamento

Le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime nel territorio della Regione Siciliana sono quelle previste dall'articolo 4, comma 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per come modificata dal Decreto-Legge 131/2024 convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 e, per come previsto dalla L.R 32/2020 e dell'art. 4 della L.R. n. 15/2005 e ss.mm.ii..

La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime nel territorio siciliano per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e sportive, di cui all'art. 1 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto di quanto indicato dall'Unione europea e nel rispetto dei principi di liberta, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili e avviene previa pubblicazione da parte dei comuni di un bando per come meglio descritto al successivo articolo 3 del presente decreto, o per istanza di parte del singolo proponente, per come meglio descritto al successivo articolo 4 del presente decreto. 

Art. 2

Avvio della procedura 

I Comuni, a seguito dell'approvazione del proprio Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 15/2005 e ss.nm.ii. avviano, cosi come indicato dall'art. 1, anche su istanza di parte, la procedura di affidamento in concessione del bene demaniale per le finalità indicate nel suddetto Piano. 

Ai Comuni è consentito, così come indicato dall'art. 1, il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo del demanio marittimo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 15/2005 e ss.mm.ii, purchè coerenti al PUDM già adottato dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 2 comma 1 ex legge regionale n. 32/2020

Art. 3

Procedure ad iniziativa dei comuni 

I Comuni competenti per territorio, per conto della Regione Siciliana, avviano la procedura di affidamento di nuove concessioni su aree libere da concessioni vigenti, per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e sportive, per una durata massima di anni 6 (nel caso della L.R. n. 32/2020) e per una durata tra 5 e 20 anni, in funzione del piano di investimento, (sia nel caso di PUDM approvato ai sensi L.R. n. 15/2005 art. 4 o di PUDRM ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. n. 1 del 09/01/2025). 

Il bando con la modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è pubblicato secondo le indicazioni della L. 5 agosto 2022 n. 118 e ss.mm.ii., per un periodo non inferiore ai 30 giorni continuativi, da parte del Comune di pertinenza, previa nomina da parte dello stesso del RUP. 

Le istanze relative alle richieste di concessione devono essere presentate, in bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii., in via telematica, attraverso il SUAP o altri portali elettronici previsti per legge ed utilizzati dai comuni di pertinenza. 

La procedura di aggiudicazione dovrà essere completata entro i successivi 45 giorni, dalla scadenza del bando. 

La commissione, da nominare dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, sarà composta da Dirigenti e responsabili di servizio ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023

Qualora al termine della pubblicazione del bando di cui al presente articolo risulti presentata almeno un'istanza, si procederà alla verifica della documentazione trasmessa e, qualora le istanze siano almeno due, si procederà alla verifica comparativa delle stesse proposte che avverrà, per la fase di completezza documentale, in seduta pubblica, e per la fase di comparazione delle sostenibilità economiche e tecniche dei progetti, in seduta privata previa comunicazione agli istanti secondo quanto previsto dal codice degli appalti per le procedure di gara e concessione. 

Art. 4

Procedura ad iniziativa di parte 

Le modalità di affidamento delle concessioni ad iniziativa di parte, hanno avvio dal ricevimento dell'istanza sul portale elettronico utilizzato dal Comune. Contestualmente il Comune di pertinenza procederà alla verifica della completezza documentale e di sostenibilità economica e tecnica della proposta. Tale verifica deve essere completata entro i successivi 45 giorni dal ricevimento dell'istanza. Qualora il Comune non disponga l'avvio del procedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di parte, la stessa verrà inoltrata dal proponente all'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente per l'avvio dell'iter di concessione. In tal caso la commissione dovrà essere composta da un componente della stessa Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente e da due componenti individuati dal Comune. 

Successivamente all'esito positivo della verifica documentale dell'istanza di parte, si procederà alla pubblicazione dell'avviso di concessione per il ricevimento di eventuali ulteriori istanze di partecipazione alla richiesta del proponente che ha dato avvio all'iter, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente decreto. 

Qualora al termine delle procedure di evidenza pubblica non risultino pervenute ulteriori istanze la commissione provvede all'aggiudicazione della concessione al proponente dell'istanza procedendo quindi alla successiva pubblicazione dell'aggiudicazione. 

Art. 5

Contenuti della documentazione 

La documentazione prevista per la partecipazione alle procedure di affidamento è indicata nel bando di concessione nel rispetto dei principi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4, della L. 5/8/2022 n. 118 come modificato dal D.L. 16 settembre 2024 n. 131 convertito con modificazioni dalla L. n. 166/2024 (in G.U. 14/11/2024 n. 267) e per come declinato dalle linee Guida, al punto 1, allegate al presente decreto. 

Qualora l'iniziativa è ad opera del privato o comunque di parte, la documentazione utile alla valutazione ed alla sostenibilità dell'iniziativa da sottoporre al consequenziale bando deve contemplare la documentazione di cui punto 2. delle predette Linee Guida. 

La predisposizione del bando da parte dei Comuni dovrà rispettare la normativa vigente in materia di concessioni e dovrà essere predisposto secondo le indicazioni delle Linee Guida e dell'allegato 1.

Art. 6

Procedimento 

Al termine delle procedure di cui ai precedenti articoli 3 e 4, con l'individuazione della proposta progettuale prescelta, il RUP procederà all'immediata convocazione della conferenza dei servizi per l'approvazione tecnica della stessa, che si concluderà entro i 45 giorni dall'avvio e con le modalità previste dall'articolo 14 e seguenti di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii. e della LR 7/2019 e ss.mm.ii. Successivamente all'approvazione tecnica della proposta progettuale in conferenza dei servizi si procederà alla trasmissione della documentazione all'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, per la formalizzazione del decreto concessorio. 

Il procedimento di formalizzazione delle concessioni da parte della Regione Siciliana si svolgerà nei termini massimi di giorni 30 dal ricevimento della medesima documentazione, salvo diverse previsioni normative comunitarie o in materia ambientale. 

L'approvazione del progetto verrà notificato ai proponenti con contestuale consegna delle aree e pubblicato sull'albo pretorio del Comune di pertinenza e sul portale della Regione Siciliana, nelle more della formalizzazione della concessione predetta da parte dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente. 

Art. 7

Norme finali 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nonché sulla pagina web dell' Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali/atti generali", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. 

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 19 febbraio 2025.

SAVARINO