
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/446 DELLA COMMISSIONE, 28 febbraio 2025
G.U.U.E. 3 marzo 2025, Serie L
Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina, al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 4 marzo 2025
Applicabile dal: 4 marzo 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia di Terranova e Labrador, confermato il 12 febbraio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) Inoltre il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di HPAI nel pollame nelle contee del Devon e dello Yorkshire, Inghilterra, confermati tra il 18 febbraio 2025 e il 19 febbraio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
7) Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 29 focolai di HPAI nel pollame negli Stati seguenti: Indiana [1], Missouri [3], New York [6], Pennsylvania [9] e Ohio [10], confermati tra il 4 febbraio 2025 e l'11 febbraio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
8) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.
9) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.
10) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai.
11) Il Canada ha inoltre fornito alla Commissione informazioni aggiornate in relazione alla situazione epidemiologica nel suo territorio per quanto riguarda l'HPAI, che ha determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalla zona interessata nella provincia dell'Ontario, come stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/80 della Commissione (4).
12) Il 17 febbraio 2025 il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione della sanità animale e alle misure adottate in relazione al focolaio di HPAI nel pollame nella provincia dell'Ontario, confermato il 14 dicembre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
13) Il Canada ha informato la Commissione che, a seguito della comparsa del suddetto focolaio di HPAI, ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e ha anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale nello stabilimento avicolo infetto.
14) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Canada, la Commissione ritiene che detto paese abbia fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalla zona interessata nella provincia dell'Ontario, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalla zona della provincia dell'Ontario interessata dalla citata sospensione.
15) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dei nuovi focolai di HPAI in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti e del focolaio di HPAI che ha trovato soluzione in Canada.
16) Il 14 gennaio 2025 il Canada ha inoltre informato la Commissione in merito a nuove descrizioni di alcune zone della Fraser Valley, nella provincia della Columbia britannica, dovute a una nuova strategia di suddivisione in zone per l'HPAI in tale area. Affinché il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 rispecchi correttamente questa nuova suddivisione in zone, il Canada ha chiesto alla Commissione di modificare le descrizioni delle zone CA-2.236, CA-2.237, CA-2.239, CA-2.240, CA-2.242 e CA-2.245 nella voce relativa al Canada nell'allegato V, parte 2, di tale regolamento. La Commissione ha valutato le informazioni fornite e ha potuto accertare che i nuovi confini di tali zone si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati focolai di HPAI. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza le descrizioni di tali zone nella voce relativa al Canada nell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
17) Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2025/361 della Commissione (5) ha modificato l'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine, tra l'altro, di sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame provenienti dalla Bosnia-Erzegovina in risposta a un focolaio di HPAI. Non è tuttavia stata aggiunta, nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato XIV, sezione B, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, la condizione specifica «P1» per tener conto del fatto che la sospensione è dovuta a un focolaio di HPAI in tale paese terzo. Per motivi di chiarezza, alla voce relativa a tale paese terzo dovrebbe essere aggiunta la condizione specifica «P1». E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
18) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/80 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L, 2025/80, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/80/oj).]
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/361 della Commissione, del 17 febbraio 2025, che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame (GU L, 2025/361, 18.2.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/361/oj).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN