
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DECRETO 21 febbraio 2025, n. 16
G.U.R.S. 21 marzo 2025, n. 14
Rettifiche al Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITA' SICILIANA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
VISTO il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
VISTO il Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta., approvato con D.A. n. 1858 del 2 luglio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 31 luglio 2015;
VISTA la nota prot. 30060 del 23/06/2023 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti nella quale viene chiesta la modifica del vincolo paesaggistico apposto sulla zona demaniale destinata ad invaso artificiale "Disueri";
PRESO ATTO che sull'area sono individuati beni paesaggistici soggetti a tutela dal D. Lgs 42/04 art. 142 comma 1 lettere b, c, e g, e dall'art. 136 lettera c;
PRESO ATTO che l'area ricade all'interno del paesaggio locale 11 "Aree delle masserie di Mazzarino" del piano paesaggistico ed in particolare nel contesto 11g sottoposto a tutela con livello 3;
VISTA la nota 22255 del 28/02/2024 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta con la quale si certifica che la vegetazione presente nell'invaso è riconducibile "alle aree escluse dalla definizione di bosco" ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 34/2018;
VISTA la nota prot. 30765 del 22 luglio 2024 con la quale lo scrivente Dipartimento Beni Culturali e Identità siciliana ha invitato la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta a riperimetrare il vincolo boschivo;
VISTA la nota prot. n. 4524 del 9 agosto 2024, con la quale la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, ha trasmesso la nuova perimetrazione della copertura boschiva sottoposta a tutela e ha proposto, al fine di salvaguardare e tutelare il biotopo/geotopo "Lago Disueri", di modificare il livello di tutela 3 in livello di tutela 1 limitatamente allo specchio d'acqua previsto dall'invaso alla quota altimetrica di 163,72 metri;
VISTO il parere espresso dall'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio nella seduta del 29 ottobre 2024, con cui, considerato l'alto valore paesaggistico dell'area ricadente nel paesaggio locale 11 e in particolare nel contesto 11g, la Speciale Commissione ha ritenuto di dover mantenere il livello di tutela 3 al contesto 11g limitandosi a modificare il penultimo capoverso delle norme, nella parte riguardante le opere non consentite, che così viene modificato: - "realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'Autorità di Bacino per la migliore gestione dell'invaso Disueri";
VISTA la nota prot. 6137 del 25 ottobre 2023 con cui la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza presentata dalla ditta Cipolla Giuseppe di variazione del vincolo di tutela paesaggistica con livello 3, "Paesaggio Locale 4h", sito di rilevante interesse paesaggistico-ambientale "Rocca Grande e Serra dei Morti", attribuendo l'assegnazione del livello di tutela 2, limitatamente alle aree di proprietà del Sig. Giuseppe Cipolla al fine di consentire interventi di miglioramento fondiario e produttivo;
VISTO il parere espresso dall'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio nella seduta del 12 marzo 2024 e del 9 aprile 2024 con cui, pur condividendo il parere espresso dalla Soprintendenza, "...aveva dato mandato alla Soprintendenza di Caltanissetta di verificare e delimitare l'esatta perimetrazione dell'area che ha caratteri agricoli più coerenti con il livello di tutela 2...";
VISTA la nota prot. n. 3566 del 19 giugno 2024 con la quale la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta ha proposto una riperimetrazione limitata all'area pianeggiante destinata a vigneto di proprietà del Sig. Giuseppe Cipolla;
VISTO il parere dell'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio espresso nella seduta del 5 settembre 2024, con cui la Commissione ribadisce l'esigenza di rivedere la perimetrazione di tutta l'area distinguendio la perimetrazione del biotopo "A" da quello "B" ed eventualmente il declassamente dal livello di tutela 3 a livello di tutela 2 limitatamente all'area di minor pregio geologico e paesaggistico;
ATTESO CHE la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta nella seduta del 19 settembre 2024 dell'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, riferisce "...di avere verificato la coerenza tra le schede del Piano Paesaggistico e lo stato dei luoghi e di avere avuto modo di riscontrare che il biotopo "B" nel quale ricade l'area in questione è caratterizzato in prevalenza da caratteri agricoli e pertanto conferma che il livello di tutela 2 è maggiormente idoneo allo stato dei luoghi. La Soprintenza ritiene, altresì che questa nuova zonizzazione proposta sia più coerente anche con i criteri usati per altre aree della provincia aventi prevalenti caratteri agricoli, dove si è applicato il livello 2 di tutela.....";
VISTO il parere dell'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio espresso nella seduta del 19 settembre 2024, con cui la Commissione prende atto delle motivazioni e delle considerazioni espresse dalla Soprintendenza e ritiene la proposta di nuova perimetrazione dei livelli di tutela ed esprime parere favorevole alla proposta della Soprintendenza;
RITENUTO pertanto di dovere modificare il contenuto delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta modificando i contenuti prescrittivi del contesto 11g e aggiungendo il contesto 4 m;
VISTA la nota prot. n. 5974 del 17/02/2025, con cui il competente Servizio 3 "Tutela e acquisizioni. Pianificazione paesaggistica", ha trasmesso la relazione richiesta con la nota assessoriale prot. n. 725/GAB del 14 febbraio 2023 e prot. n. 1188/GAB del 10 marzo 2023;
Decreta:
Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa, le prescrizione relative al contesto 11g vengono modificate e rettificata la Tavola 14.3 dei regimi normativi e inserito il nuovo contesto paesaggistico "4m" al Paesaggio locale 4 del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, approvato con D.A. n. 1858 del 2 luglio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 31 luglio 2015.
Viene per il resto confermato integralmente il contenuto del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta e di tutti i suoi elaborati nonchè l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto, unitamente alla Tavola 14.3 dei regimi normativi, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Tramite la competente Soprintendenza, una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Campofranco e Mazzarino perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni interessati.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme ai suddetti elaborati grafici, sarà contemporaneamente depositata, presso gli uffici comunali dei suddetti comuni, a libera visione del pubblico.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei suddetti comuni.
Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 21 febbraio 2025.
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