
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/704 DELLA COMMISSIONE, 10 aprile 2025
G.U.U.E. 15 aprile 2025, Serie L
Decisione recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 della Commissione. [notificata con il numero C(2025) 2130] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, il meccanismo unionale di protezione civile («il meccanismo») è destinato a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e a facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
2) Con l'adozione della decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la decisione n. 1313/2013/UE è stata modificata per rafforzare il meccanismo, aumentando, tra l'altro, l'assistenza finanziaria dell'Unione al pool europeo di protezione civile («ECPP») e istituendo rescEU come riserva delle risorse della protezione civile dell'Unione. In precedenza, al fine di fornire un quadro per l'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE erano state adottate le decisioni di esecuzione 2014/762/UE (3), (UE) 2018/142 (4) e (UE) 2019/1310 (5) della Commissione.
3) Al fine di attuare correttamente il quadro giuridico risultante dalla modifica della decisione n. 1313/2013/UE, le modalità d'esecuzione dovrebbero essere aggiornate, nello specifico per fornire le definizioni e le disposizioni relative alle squadre di supporto e assistenza tecnica («TAST»), alla squadra della protezione civile dell'Unione («squadra EUCP»), compresa la relativa registrazione, agli altri mezzi di risposta, nonché per riferirsi in modo coerente all'ECPP e a rescEU, aggiornare le norme relative alla certificazione, alla registrazione e alla donazione di mezzi nell'ambito del meccanismo, prevedere norme chiare sul supporto della nazione ospitante e una procedura semplificata per la richiesta e la ricezione dell'assistenza dell'Unione.
4) Al fine di semplificare e facilitare l'accesso alle disposizioni attualmente incluse in due decisioni di esecuzione, esse dovrebbero essere accorpate in un unico atto.
5) Il sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza («CECIS») costituisce un elemento essenziale del meccanismo. Esso garantisce l'autenticità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni scambiate tra gli Stati membri sia in condizioni normali che nelle emergenze. Tenuto conto dei requisiti specifici per la risposta agli incidenti di inquinamento marino, è opportuno mantenere una versione distinta del CECIS cui abbiano accesso i segretariati delle convenzioni marittime regionali e i paesi terzi che condividono con l'Unione un bacino marittimo regionale.
6) Ai fini dell'efficacia operativa, è opportuno individuare i requisiti minimi applicabili ai mezzi di risposta di cui all'articolo 9 della decisione n. 1313/2013/UE. Un mezzo di risposta dovrebbe essere autosufficiente e indipendente da qualsiasi assistenza fornita dal paese che beneficia del relativo intervento. Le norme in materia di autosufficienza dovrebbero consentire la predisposizione o la messa a disposizione degli elementi richiesti per l'operatività in regime di autosufficienza nel paese che riceve l'assistenza.
7) E' opportuno istituire una procedura di certificazione e registrazione al fine di confermare il soddisfacimento dei requisiti necessari da parte dei mezzi di risposta del pool europeo di protezione civile («ECPP»).
8) In ragione della complessità e della natura multicomponente di alcune risorse di rescEU e dei requisiti di interoperabilità delle rispettive componenti, la certificazione delle risorse di rescEU sarà richiesta solo per quelle individuate dalla Commissione. Le risorse per le quali è necessaria la certificazione saranno individuate previa discussione con gli esperti degli Stati membri nell'ambito del pertinente gruppo di esperti della Commissione. Sulla base di tale individuazione, è possibile che le risorse di rescEU pertinenti debbano essere sottoposte a procedura di certificazione dell'Unione analogamente ai mezzi del pool europeo di protezione civile. Dal momento che la riserva rescEU è una misura di ultima istanza in materia di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, le risorse di rescEU che sono in procinto di completare la procedura di certificazione dell'Unione possono ancora essere mobilitate, ove necessario.
9) E' opportuno definire il concetto di impegno preliminare dei mezzi di risposta dell'ECPP perché, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione per la mobilitazione dei mezzi di risposta nell'ambito del meccanismo dipende dal fatto che i mezzi di risposta siano preimpegnati nell'ECPP o meno.
10) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE, i mezzi di risposta che fruiscono del sostegno finanziario dell'Unione per i costi di adattamento devono essere messi a disposizione nell'ambito dell'ECPP per un periodo minimo. Detto periodo minimo deve essere collegato ai finanziamenti ottenuti e deve essere compreso fra i 3 e i 10 anni a partire dalla loro effettiva disponibilità nell'ambito del pool, a meno che il loro ciclo di vita economica non sia più breve. E' opportuno precisare il periodo di impegno esatto al fine di garantire la certezza del diritto.
11) Al fine di rendere visibili ai cittadini i risultati delle azioni intraprese nell'ambito del meccanismo, è opportuno prevedere adeguate disposizioni di visibilità per i mezzi di risposta dell'ECPP e di rescEU utilizzati per le operazioni di risposta.
12) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, della decisione n. 1313/2013/UE, che prevede che gli Stati membri possano impegnarsi nell'uso nazionale delle risorse di rescEU laddove non utilizzate o necessarie per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, gli Stati membri che ospitano risorse di rescEU di natura consumabile dovrebbero essere autorizzati a donarle.
13) Detta possibilità mira a garantire la gestione sostenibile delle scorte di rescEU per quanto attiene alle risorse che presumibilmente non saranno utilizzate per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile prima della scadenza del loro ciclo di vita operativo. Tale donazione di risorse consumabili consente un utilizzo decisamente più efficiente dal punto di vista dei costi. Ciò dovrebbe avvenire previo consenso della Commissione. In coordinamento con la Commissione, gli Stati membri che ospitano risorse di rescEU dovrebbero essere autorizzati a donare tali risorse qualora prossime alla scadenza, al fine di garantirne l'utilizzo.
14) Laddove offrano assistenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'assistenza offerta sia di qualità appropriata e adatta all'uso previsto.
15) Per l'ECPP dovrebbero essere stabiliti obiettivi di capacità in materia di mezzi di risposta. La Commissione dovrebbe valutare regolarmente la relativa idoneità in base ai rischi individuati nelle valutazioni nazionali dei rischi e in altre fonti di informazione. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti informati sui progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi in materia di mezzi di risposta.
16) Il programma di formazione, esercitazioni e scambio di esperti del meccanismo rimane fondamentale per la preparazione degli addetti della protezione civile e del personale che gestisce le emergenze, nonché per i mezzi di risposta, mobilitati nell'ambito del meccanismo. Conformemente all'ambito di applicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, il programma dovrebbe comprendere le fasi di prevenzione, preparazione e risposta.
17) Al fine di rafforzare la resilienza alle catastrofi nell'ambito della protezione civile, gli insegnamenti individuati dovrebbero essere attuati in modo esaustivo, coprire l'intero ciclo di gestione delle catastrofi in materia di prevenzione, preparazione, risposta e recupero, ed essere sostenibili. E' pertanto opportuno tenere in debito conto l'impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sui rischi di catastrofe. La prevenzione e la mitigazione dell'impatto ambientale delle catastrofi dovrebbero prestare particolare attenzione alla minimizzazione dell'impatto ambientale delle operazioni di protezione civile. Nel quadro del meccanismo, procedure operative chiare per la risposta alle catastrofi costituiscono un modo importante per garantire un'assistenza efficiente in caso di catastrofi, anche per le organizzazioni internazionali rilevanti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.
18) Al fine di garantire un coordinamento efficace dell'assistenza, l'ERCC dovrebbe condividere con gli Stati membri la propria valutazione delle necessità critiche e le proprie raccomandazioni in merito alla mobilitazione delle risorse del meccanismo sotto forma di resoconti analitici. Tale valutazione dovrebbe essere ad uso interno e basarsi sullo strumento di consulenza tecnico-scientifica («STAF»), sui sistemi di allerta rapida esistenti e su altre fonti di dati disponibili. La selezione dei mezzi di risposta dovrebbe basarsi su criteri specifici e oggettivi. La priorità dei mezzi specifici dovrebbe essere valutata dall'ERCC alla luce delle necessità e delle capacità operative correnti. Considerato il ruolo dell'ERCC nel coordinamento efficace dell'assistenza, sia gli Stati membri che forniscono assistenza sia il personale addetto ai mezzi di risposta dovrebbero tenere regolarmente informato l'ERCC sulla prestazione di assistenza.
19) Le risorse di rescEU sono messe a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo. A seguito di una richiesta di assistenza ai sensi dell'articolo 15 o dell'articolo 16 della decisione n. 1313/2013/UE, l'ERCC deve decidere in merito alla mobilitazione di tali risorse, in stretto coordinamento con lo Stato membro richiedente e lo Stato membro che possiede, affitta o noleggia le risorse di rescEU. E' opportuno stabilire i criteri per le decisioni sulla mobilitazione e le procedure operative pertinenti al fine di garantire un processo decisionale efficace e trasparente. E' inoltre opportuno fissare criteri per l'adozione di decisioni sulla mobilitazione in caso di contrasto delle richieste di utilizzo delle risorse di rescEU.
20) Le risorse di rescEU dovrebbero poter essere utilizzate a fini nazionali quando non sono utilizzate o necessarie per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo. Dovrebbero essere stabilite norme appropriate per detto utilizzo a livello nazionale, al fine di garantire che le risorse di rescEU siano a disposizione e pronte per la mobilitazione nell'ambito del meccanismo nei tempi stabiliti dai pertinenti requisiti di qualità di ciascun tipo di risorsa di rescEU.
21) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 10, secondo comma, della decisione n. 1313/2013/UE, in casi specifici gli Stati membri possono rifiutare di mobilitare il proprio personale addetto alle risorse di rescEU al di fuori dell'Unione. E' opportuno stabilire norme per tali casi specifici.
22) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera i), della decisione n. 1313/2013/UE, devono essere stabilite norme che disciplinino il supporto della nazione ospitante. Le norme dovrebbero consentire allo Stato che fornisce l'assistenza di protezione civile e a quello che la riceve di accordarsi sul fatto che il supporto della nazione ospitante non debba essere fornito. Le norme dovrebbero inoltre richiedere l'istituzione di un punto di contatto nazionale di collegamento per facilitare la fornitura del supporto della nazione ospitante, ma non dovrebbero prevedere che il punto di contatto debba essere istituito in modo permanente o per ogni singola emergenza. E' opportuno stabilire norme per consentire l'assistenza finanziaria dell'Unione per il preposizionamento dei mezzi di risposta.
23) La disponibilità di esperti tecnici, di coordinamento e di valutazione, nonché di capisquadra e vice capisquadra della squadra EUCP costituisce un elemento importante del meccanismo. E' opportuno definire i compiti e i profili funzionali degli esperti nonché determinare la procedura per la loro mobilitazione.
24) L'articolo 23 della decisione n. 1313/2013/UE definisce le disposizioni relative al supporto in caso di catastrofe, in modo da facilitare una risposta rapida ed efficace con l'aiuto del meccanismo. E' necessario stabilire un insieme più razionalizzato di norme e procedure che consentano agli Stati membri di richiedere il supporto dell'Unione e alla Commissione di gestire tali richieste.
25) E' opportuno istituire norme che consentano il finanziamento delle risorse di trasporto e logistiche necessarie a garantire una risposta coordinata efficace ed efficiente alle catastrofi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, che può assumere la forma di un polo logistico del meccanismo. L'istituzione di un polo logistico del meccanismo dovrebbe soddisfare le necessità individuate dall'ERCC, incluse le raccomandazioni operative dell'ERCC tramite il CECIS sull'ubicazione del polo logistico del meccanismo e le norme dettagliate relative alla distribuzione dell'assistenza in caso di catastrofi sia all'interno sia all'esterno dell'Unione.
26) E' opportuno istituire norme che consentano all'ERCC di facilitare il coordinamento delle operazioni di evacuazione medica (MEDEVAC), sia all'interno sia all'esterno dell'Unione, una volta presentata una richiesta di assistenza ai sensi dell'articolo 15 o dell'articolo 16 della decisione n. 1313/2013/UE. Le norme che disciplinano l'assistenza dell'Unione dovrebbero consentire il finanziamento delle operazioni MEDEVAC, incluse le ulteriori azioni di supporto e complementari necessarie per facilitare il coordinamento di tale risposta nel modo più efficace, come l'istituzione di un polo.
27) Le sovvenzioni per le azioni di risposta concesse alle autorità competenti per facilitare gli aspetti operativi e amministrativi dell'assistenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 22 della decisione n. 1313/2013/UE dovrebbero poter assumere la forma di sovvenzioni multi-azione.
28) Le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 dovrebbero essere abrogate.
29) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la protezione civile,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj.
Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).
Decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom (GU L 320 del 6.11.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/762/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/142 della Commissione, del 15 gennaio 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 25 del 30.1.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/142/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1310 della Commissione, del 31 luglio 2019, recante modalità di impiego del pool europeo di protezione civile e di rescEU (GU L 204 del 2.8.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1310/oj).
Oggetto
La presente decisione stabilisce le modalità di esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE per quanto riguarda:
a) l'interazione tra il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze («ERCC») e i punti di contatto degli Stati membri;
b) le componenti del sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza («CECIS») e l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS;
c) l'individuazione di esperti, moduli, altri mezzi di risposta e squadre di supporto e assistenza tecnica («TAST») impegnati nel pool europeo di protezione civile («ECPP»);
d) i requisiti tecnici minimi per moduli e TAST;
e) le procedure di certificazione, ricertificazione e registrazione necessarie per il funzionamento dell'ECPP e di rescEU;
f) l'individuazione delle carenze in termini di mezzi di risposta nell'ECPP e il modo in cui tali carenze devono essere colmate;
g) l'individuazione degli obiettivi di capacità dell'ECPP;
h) l'organizzazione di programmi di formazione, esercitazioni e scambio di esperti;
i) l'individuazione e la promozione del programma sugli insegnamenti tratti;
j) le procedure operative dell'ECPP e di rescEU per la risposta alle catastrofi all'interno e all'esterno dell'Unione e l'individuazione delle organizzazioni internazionali pertinenti;
k) la procedura per l'invio delle squadre di protezione civile dell'Unione europea;
l) l'organizzazione dell'assistenza dell'Unione nelle azioni di risposta.
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1) «richiedente assistenza»: uno Stato membro o un paese terzo colpito da una catastrofe, minacciato da una catastrofe imminente o che si prevede sarà colpito da una catastrofe imminente, le Nazioni Unite e relative agenzie e altre rilevanti organizzazioni internazionali, di cui all'allegato VI;
2) «assistenza di protezione civile»: esperti, moduli, altri mezzi di risposta o squadre di supporto e assistenza tecnica destinati alla protezione civile, con le relative apparecchiature e l'assistenza in natura, compresi i materiali di soccorso o le forniture necessarie per alleviare le conseguenze immediate di una catastrofe;
3) «squadra di supporto e assistenza tecnica («TAST»)»: le risorse umane e materiali assegnate da uno o più Stati membri per svolgere compiti logistici e di supporto;
4) «squadra di protezione civile dell'Unione europea» («squadra EUCP»): una squadra composta da esperti e, laddove necessario, da una TAST, che viene selezionata e inviata dall'ERCC in base a un mandato relativo a una richiesta di competenze in materia di prevenzione o preparazione o di risposta alle emergenze nel contesto di una richiesta di assistenza in corso;
5) «altro mezzo di risposta»: un accordo autosufficiente, autonomo, impiegabile e predefinito in base ai compiti e alle esigenze dei mezzi degli Stati membri o una squadra operativa mobile degli Stati membri. Rappresenta una combinazione di mezzi umani e materiali che può essere caratterizzata in termini della sua capacità di intervento o del o dei compiti che è in grado di svolgere, per i quali non sono definiti requisiti tecnici minimi. «Altri mezzi di risposta» comprende anche le forniture di soccorso;
6) «ciclo di vita operativo»: il periodo totale di tempo durante il quale un mezzo è tecnicamente in grado di svolgere la propria funzione conformemente ai relativi requisiti di qualità, tenendo conto delle rispettive componenti;
7) «mezzo di risposta preimpegnato nell'ECPP»: un mezzo di risposta offerto da uno Stato membro per la registrazione nel pool europeo di protezione civile per il quale la Commissione ha formalmente notificato allo Stato membro offerente il completamento della certificazione.
Interazione tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri
1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale per l'ERCC, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La designazione viene trasmessa utilizzando il «modello paese» di cui all'allegato I.
2. L'ERCC opera in stretto collegamento con i punti di contatto degli Stati membri per svolgere i propri compiti ordinari e le operazioni di risposta di cui alla presente decisione e alla decisione n. 1313/2013/UE.
Livelli del CECIS
Il CECIS è composto da tre elementi:
a) un livello di rete che collega le autorità competenti, i punti di contatto negli Stati membri e l'ERCC;
b) un livello di applicazione costituito dalle banche dati e dagli altri sistemi di informazione necessari al funzionamento del meccanismo unionale di protezione civile e in particolare per:
i) trasmettere le notifiche;
ii) garantire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e le autorità competenti e i punti di contatto;
iii) comunicare gli insegnamenti tratti dagli interventi, nonché la documentazione e le procedure operative;
c) un livello di sicurezza, costituito dall'insieme di sistemi, norme e procedure necessari per garantire l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati immagazzinati e scambiati tramite il CECIS.
Sicurezza delle informazioni
1. Il CECIS è in grado di gestire in modo sicuro documenti, banche dati e sistemi d'informazione tramite i servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA) o rete analoga.
2. Per la trasmissione dei documenti e delle informazioni classificati di livello «EU CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE» (UE riservatissimo) o superiore valgono disposizioni specifiche convenute tra originatore e destinatari(o), conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (1).
Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).
Informazioni e aggiornamenti
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni opportune tramite il modello paese di cui all'allegato I.
2. Gli Stati membri trasmettono informazioni sui punti di contatto ed eventualmente su altri servizi competenti in caso di catastrofi naturali, tecnologiche, chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari e di altre catastrofi ambientali provocate dall'uomo, compreso l'inquinamento marino.
3. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. La banca dati del CECIS contiene una sezione specifica con informazioni sulla registrazione e sulla disponibilità di mezzi di risposta nell'ECPP e in rescEU. La Commissione garantisce che i punti di contatto nazionali della protezione civile dispongano di un accesso continuo.
5. Gli Stati membri assicurano il costante aggiornamento dello status di disponibilità e di ogni altro dato fattuale riguardante le caratteristiche pertinenti di tutti i mezzi di risposta registrati nell'ECPP, contenuti nella sezione dedicata della banca dati del CECIS.
6. Se necessario, gli Stati membri possono consentire ad altre autorità nazionali pertinenti o alle autorità competenti designate di accedere al CECIS.
Gruppo utenti CECIS
Un gruppo di utenti, composto da rappresentanti degli Stati membri, assiste la Commissione nelle fasi di convalida, collaudo e ulteriore sviluppo del CECIS.
Attuazione e ulteriore sviluppo
1. La Commissione gestisce e sviluppa il CECIS, tenendo presenti esigenze e richieste degli Stati membri.
2. Gli Stati membri predispongono sul territorio nazionale l'ambiente informatico adatto al CECIS, in linea con gli impegni sottoscritti tramite il «modello di scheda del paese» di cui all'allegato I.
Applicazione CECIS per l'inquinamento marino
1. La Commissione può assicurare agli Stati membri e all'Agenzia europea per la sicurezza marittima la disponibilità di un'applicazione CECIS dedicata all'inquinamento marino, che rispecchi i requisiti specifici di risposta agli incidenti marittimi.
2. L'applicazione specializzata CECIS è accessibile anche ai paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione. La Commissione può inoltre concedere un accesso ad hoc ai segretariati delle convenzioni marittime regionali pertinenti.
Registrazione di esperti, moduli, altri mezzi di risposta e TAST
1. Gli Stati membri registrano nella banca dati CECIS le informazioni sui relativi esperti, moduli e altri mezzi di risposta di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della decisione n. 1313/2013/UE. Gli stessi devono inoltre registrare le proprie TAST in tale banca dati.
2. La Commissione monitora l'accuratezza delle informazioni trasmesse per la registrazione.
3. Gli esperti, i moduli, gli altri mezzi di risposta e le TAST preimpegnati nell'ECPP sono registrati nella banca dati CECIS e individuati come tali.
4. Gli Stati membri aggiornano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo necessità.
Composizione delle squadre EUCP, dei moduli, degli altri mezzi di risposta e delle TAST
1. Le squadre EUCP, i moduli, gli altri mezzi di risposta e le TAST possono essere composti da mezzi forniti da uno o più Stati membri.
2. Quando un modulo, un altro mezzo di risposta o una TAST si compongono di più di una componente operativa, il loro invio in un intervento può essere limitato alle componenti necessarie per quell'intervento.
Autosufficienza dei moduli e degli altri mezzi di risposta
1. Per ciascun modulo e per gli altri mezzi di risposta, ad eccezione delle forniture di soccorso, sono richiesti gli elementi di autosufficienza seguenti, se non diversamente specificato nei requisiti tecnici minimi di cui all'allegato II:
a) rifugi temporanei adeguati alle condizioni climatiche prevalenti;
b) carburante, generazione di energia elettrica e illuminazione per far fronte ai consumi della base operativa e delle apparecchiature necessarie per svolgere la missione;
c) impianti igienico-sanitari per il personale del modulo;
d) viveri e acqua per il personale del modulo;
e) personale medico o paramedico, strutture e forniture mediche per il personale del modulo;
f) stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo;
g) apparecchiature per comunicare con altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto;
h) trasporto locale, laddove necessario;
i) supporto logistico, apparecchiature e personale per istituire una base operativa e per iniziare la missione senza indugio all'arrivo sul posto.
2. Lo Stato membro che offre l'assistenza deve garantire il rispetto dei requisiti di autosufficienza in uno o più dei modi seguenti:
a) includendo nel modulo o in altri mezzi di risposta il personale, le apparecchiature e i materiali di consumo necessari;
b) adottando gli accordi necessari sul luogo delle operazioni;
c) prendendo i necessari accordi preliminari per combinare un mezzo di risposta non autosufficiente con una TAST al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 13 prima della registrazione del modulo in questione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.
3. Il periodo per il quale deve essere garantita l'autosufficienza all'inizio della missione non deve essere inferiore a uno dei seguenti:
a) 96 ore; oppure
b) ai periodi di cui all'allegato II.
Requisiti per moduli, altri mezzi di risposta e TAST
1. I moduli e le TAST devono essere conformi ai requisiti tecnici minimi di cui all'allegato II.
2. Lo Stato membro provvede affinché:
a) i moduli e gli altri mezzi di risposta, escluse le forniture di soccorso, possano operare con altri moduli e altri mezzi di risposta, a eccezione delle forniture di soccorso;
b) le TAST possano operare con altre TAST e con gli attori pertinenti sul campo;
c) le componenti di un modulo possano operare insieme come un unico modulo;
d) le componenti di una TAST possano operare insieme come un'unica TAST;
e) i moduli, gli altri mezzi di risposta, escluse le forniture di soccorso, e le TAST possano operare con i mezzi di risposta alle catastrofi internazionali inviati in soccorso del paese colpito;
f) i capisquadra, i vice capisquadra e i funzionari di collegamento dei moduli, degli altri mezzi di risposta, escluse le forniture di soccorso, e delle TAST partecipano ad appositi corsi di formazione ed esercitazioni organizzate dalla Commissione, come indicato nel capo 7.
Obiettivi di capacità dell'ECPP
1. Gli obiettivi di capacità dell'ECPP corrispondono a quanto stabilito nell'allegato III.
2. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l'idoneità degli obiettivi del dispositivo, che rivede eventualmente in funzione dei rischi individuati dalle valutazioni del rischio nazionali o da altre fonti di informazione nazionali, dell'Unione o internazionali.
3. Gli Stati membri trasmettono tempestivamente alla Commissione le informazioni pertinenti sui rischi necessarie per la valutazione degli obiettivi di capacità del dispositivo.
Procedura di certificazione e registrazione delle capacità dell'ECPP
1. La procedura di certificazione e registrazione si applica ai moduli, agli altri mezzi di risposta e alle TAST del pool europeo di protezione civile, come indicato nell'allegato V.
2. La certificazione dei moduli e delle TAST è subordinata al rispetto dei requisiti tecnici minimi di cui all'allegato II.
3. Quando riceve una domanda di certificazione e registrazione all'ECPP, la Commissione valuta se il modulo, l'altro mezzo di risposta o la TAST in questione possano essere presi in considerazione per l'inclusione nell'ECPP e comunica tempestivamente le proprie conclusioni allo Stato membro interessato. Nella propria valutazione, la Commissione prende in considerazione, laddove necessario, il raggiungimento degli obiettivi di capacità del dispositivo, la completezza delle informazioni fornite, la prossimità geografica e la partecipazione di tutti gli Stati membri, nonché altri fattori pertinenti da essa determinati a priori.
4. Dopo aver accettato la domanda di certificazione e registrazione all'ECPP, la Commissione avvia la procedura di certificazione per il modulo, l'altro mezzo di risposta o la TAST in base alle informazioni fornite e ad eventuali informazioni aggiuntive che la Commissione può richiedere e ricevere dallo Stato membro interessato.
5. La Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato i risultati intermedi e finali della procedura di certificazione.
6. Se lo Stato membro impegna nuovamente lo stesso modulo di risposta, un altro mezzo di risposta o la TAST nel pool europeo di protezione civile, la certificazione di detto mezzo di risposta deve essere rivalutata entro e non oltre i 5 anni successivi.
7. La Commissione registra il modulo, l'altro mezzo di risposta o la TAST nell'ECPP se, in base alle informazioni disponibili, ritiene che i requisiti di certificazione siano stati soddisfatti.
8. Gli Stati membri registrano la capacità dell'ECPP nel CECIS.
Procedura di certificazione e registrazione nell'ECPP per gli esperti
1. I capisquadra e i vice capisquadra delle squadre EUCP sono considerati certificati e idonei alla registrazione nell'ECPP una volta completati, laddove necessario, i corsi e le esercitazioni pertinenti del programma di formazione ed esercitazioni del meccanismo.
2. Gli Stati membri registrano i capisquadra e i vice capisquadra certificati delle squadre EUCP nell'ECPP dopo aver inviato un impegno scritto alla Commissione.
3. Gli Stati membri possono impegnare e registrare un determinato numero di esperti di coordinamento e valutazione e di esperti tecnici nell'ambito di profili particolari, come previsto dall'allegato IV.
4. La Commissione verifica la conformità degli esperti di coordinamento e valutazione e degli esperti tecnici ai rispettivi profili al momento della loro nomina per l'invio.
Procedura di certificazione e registrazione delle risorse di rescEU
1. La Commissione, insieme agli Stati membri, individua le risorse di rescEU pertinenti che gli Stati membri devono certificare.
2. Gli Stati membri certificano le risorse di rescEU conformemente alla procedura di certificazione e registrazione di cui all'allegato V, ove opportuno. La procedura di certificazione tiene conto, laddove necessario, della natura polivalente delle risorse di rescEU interessate.
3. Le risorse di rescEU in procinto di completare la procedura di certificazione dell'Unione possono essere mobilitate conformemente all'articolo 34.
4. Gli Stati membri registrano le risorse di rescEU nel CECIS.
Impegno a lungo termine delle risorse di rescEU
1. Le risorse di rescEU sono disponibili per la mobilitazione ai sensi dell'articolo 34 per l'intero ciclo di vita operativo, se non diversamente concordato con la Commissione o se non donate ai sensi dell'articolo 36.
2. Fatte salve le disponibilità di bilancio, la Commissione e lo Stato membro che ospita la risorsa forniscono quanto necessario per garantire la disponibilità e la mobilitazione delle risorse di cui al paragrafo 1.
Impegno nell'ECPP dei mezzi di risposta che ricevono finanziamenti dall'Unione per i costi di adattamento
1. Gli Stati membri che ricevono un sostegno finanziario dell'Unione per i costi di adeguamento dei mezzi di risposta ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE, impegnano tali mezzi nell'ECPP per i periodi minimi indicati di seguito:
a) 3 anni per i mezzi che ricevono un sostegno finanziario dell'Unione fino a 300 000 EUR;
b) 5 anni per i mezzi che ricevono un sostegno finanziario dell'Unione da 300 001 EUR fino a 1 000 000 EUR;
c) 7 anni per i mezzi che ricevono un sostegno finanziario dell'Unione da 1 000 001 EUR fino a 2 000 000 EUR;
d) 10 anni per i mezzi che ricevono un sostegno finanziario dell'Unione superiore a 2 000 000 EUR.
2. Qualora il ciclo di vita operativo di un mezzo sia inferiore al periodo minimo di cui al paragrafo 1, il periodo minimo corrisponde alla durata del ciclo di vita operativo.
3. La Commissione può decidere, tramite l'ERCC, di derogare al periodo minimo di cui al paragrafo 1 in relazione a un mezzo specifico, qualora ciò sia debitamente giustificato dallo Stato membro che riceve il sostegno finanziario dell'Unione.
Verifica dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi del dispositivo
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, monitora costantemente i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi del dispositivo, tenendo conto dei mezzi individuati conformemente all'articolo 22.
2. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri della propria valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi del dispositivo.
Procedura per l'individuazione delle carenze in termini di mezzi di risposta nell'ECPP
1. Nel quadro della verifica dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di capacità, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta lo scarto tra i mezzi registrati nell'ECPP dagli Stati membri e gli obiettivi di capacità di cui all'allegato III.
2. La Commissione e gli Stati membri considerano come mezzi preimpegnati nell'ECPP solo i mezzi che dispongono di un impegno valido e che sono stati certificati.
3. La Commissione comunica agli Stati membri tutte le carenze dei mezzi di risposta ancora irrisolte.
Procedura per individuare i mezzi di risposta al di fuori dell'ECPP
1. Qualora abbia individuato, insieme agli Stati membri, carenze in termini di mezzi di risposta potenzialmente significative ai sensi dell'articolo 21 della presente decisione, la Commissione esamina, in collaborazione con gli Stati membri, la disponibilità dei mezzi necessari al di fuori dell'ECPP, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE.
2. La Commissione considera come disponibili al di fuori del CECIS solo i mezzi seguenti:
a) mezzi registrati nel CECIS;
b) mezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), ma che possono essere messi rapidamente a disposizione dello o degli Stati membri nei quantitativi, nel luogo, nei tempi e per la durata richiesti.
3. Al fine di reperire i mezzi di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione rivolge ai punti di contatto nazionali una richiesta in cui illustra in dettaglio la valutazione delle carenze in termini di mezzi di risposta potenzialmente significative e invita gli Stati membri a fornire informazioni su eventuali mezzi disponibili al di fuori dell'ECPP, di cui alla suddetta lettera.
4. Nella richiesta di cui al paragrafo 3, la Commissione stabilisce un termine di risposta non superiore a 60 giorni di calendario, a seconda della complessità prevista per gli Stati membri nell'accertamento dei mezzi di cui al paragrafo 2.
5. Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione, entro il termine, le informazioni specifiche riguardanti eventuali mezzi di cui al paragrafo 2.
6. Se uno Stato membro non risponde per iscritto entro il termine, la Commissione ne deduce che, ai fini della propria valutazione, lo Stato membro non dispone dei mezzi di cui al paragrafo 2.
7. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri e prendendo in considerazione solo i mezzi di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta se detti mezzi colmano le carenze individuate conformemente all'articolo 21. La Commissione ritiene colmate le carenze in termini di mezzi di risposta solo quando il numero combinato dei mezzi all'interno dell'ECPP e dei mezzi di cui al paragrafo 2 è pari o superiore agli obiettivi di capacità di cui all'allegato III.
Procedura per colmare le carenze dei mezzi di risposta
1. Qualora la Commissione, insieme agli Stati membri, abbia individuato, ai sensi dell'articolo 21, carenze potenzialmente significative nei mezzi di risposta che non possono essere colmate ai sensi dell'articolo 22, ne trasmette notifica scritta agli Stati membri, specificando ciò che ritiene siano carenze nei mezzi di risposta e invitandoli a colmare le carenze significative nei mezzi di risposta, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, quando e in che modo prevedono di colmare le carenze significative dei mezzi di risposta, a titolo individuale o in collaborazione con altri Stati membri.
Disposizioni comuni sui programmi di formazione, esercitazioni e scambio di esperti
1. Sono istituiti un programma di formazione, un programma di esercitazioni e un programma di scambio di esperti per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e con la Commissione in materia di protezione civile e gestione delle catastrofi nell'ambito della rete unionale di conoscenze in materia di protezione civile istituita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.
2. La Commissione è responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dei programmi di cui al paragrafo 1.
3. Per lo sviluppo, l'attuazione, l'orientamento strategico e le priorità dei programmi di cui al paragrafo 1, la Commissione opera in stretta collaborazione con gli Stati membri tramite il gruppo di lavoro istituito ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione (1). Il gruppo di lavoro può tenere conto di qualsiasi raccomandazione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 1313/2013/UE e del lavoro intrapreso dalla Commissione e dagli Stati membri sull'elaborazione di scenari ai sensi dell'articolo 10 della decisione n. 1313/2013/UE.
4. Gli Stati membri nominano i coordinatori nazionali della formazione incaricati di coordinare a livello nazionale l'individuazione e la gestione degli esperti e dei portatori di interessi che partecipano ai programmi di formazione, esercitazione e scambio di esperti. I coordinatori nazionali della formazione operano in stretta consultazione con le autorità nazionali e regionali pertinenti e con altri enti, a seconda dei casi.
5. La Commissione monitora i programmi di cui al paragrafo 1 e garantisce la presenza di un sistema di valutazione adeguato.
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione, del 10 novembre 2021, relativa all'istituzione e all'organizzazione della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile (GU L 399 dell'11.11.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1956/oj).
Carattere integrativo del programma di formazione
In linea con la responsabilità primaria degli Stati membri, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE, di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti, il programma di formazione integra la formazione del personale addetto alla protezione civile e alla gestione delle catastrofi che viene svolta al livello nazionale appropriato.
Partecipanti al programma di formazione
1. I partecipanti destinatari del programma di formazione sono:
a) il personale degli Stati membri addetto alla protezione civile e alla gestione delle catastrofi direttamente coinvolto nelle operazioni di cui ai capi II, III e IV della decisione n. 1313/2013/UE e il personale delle autorità competenti nazionali o regionali o degli enti con funzioni correlate al meccanismo unionale di protezione civile;
b) il personale della Commissione, nello specifico i funzionari di collegamento dell'ERCC.
2. La partecipazione al programma di formazione è aperta, ove opportuno, anche a esperti selezionati:
a) delle istituzioni e degli organi e organismi dell'Unione;
b) delle Nazioni Unite e relative agenzie;
c) delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato VI;
d) dei paesi terzi;
e) di altre entità pertinenti.
Contenuto, formato e programmi dei corsi di formazione
La Commissione, in collaborazione con il gruppo di lavoro istituito ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2021/1956, determina il contenuto, il formato e i programmi dei corsi, compresi i requisiti di selezione e l'assegnazione dei posti nei corsi di formazione.
Programma delle esercitazioni
1. Il programma delle esercitazioni comprende:
a) moduli di simulazione ed esercitazioni sul campo;
b) esercitazioni su scala reale;
c) altri tipi di esercitazioni, in base alle esigenze individuate.
Tali esercitazioni possono essere svolte al di fuori dell'Unione.
2. Il programma di esercitazioni mira in particolare a:
a) migliorare il livello di preparazione della protezione civile e dei sistemi di gestione delle catastrofi;
b) garantire una risposta efficace e rapida degli Stati membri alle catastrofi, in particolare per quanto riguarda gli esperti, le squadre e le altre risorse fornite negli interventi di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile;
c) verificare e migliorare i requisiti di qualità per le mobilitazioni nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, al fine di migliorare il coordinamento dell'assistenza in materia di protezione civile;
d) rafforzare la cooperazione tra i servizi di protezione civile e altri servizi competenti degli Stati membri e la Commissione, nonché nello svolgimento delle esercitazioni transfrontaliere di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
e) individuare e condividere gli insegnamenti tratti;
f) testare l'attuazione degli insegnamenti tratti.
Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).
Programma di scambio di esperti
Il programma di scambio di esperti supporta il personale della protezione civile e della gestione delle catastrofi in quanto segue:
a) acquisizione e condivisione di esperienze specifiche e conoscenze dirette;
b) acquisizione di familiarità con le tecniche e le procedure operative;
c) studio degli approcci seguiti da altri servizi di emergenza e istituzioni partecipanti;
d) partecipazione e insegnamenti tratti in qualità di osservatori a esercitazioni di simulazione in altri Stati membri;
e) frequenza di corsi per l'acquisizione di conoscenze specialistiche mirate, non disponibili nell'organizzazione di provenienza.
Partecipanti al programma di scambio di esperti
Il programma di scambio di esperti è aperto alle entità, agli esperti e ai volontari della protezione civile e della gestione delle catastrofi degli Stati membri, nonché a quelli dei paesi candidati e potenziali candidati all'UE e dei paesi del vicinato orientale e meridionale.
Monitoraggio, analisi e valutazione
1. La Commissione e gli Stati membri condividono i dati, le informazioni e le valutazioni pertinenti necessari per valutare tutte le azioni in materia di protezione civile nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, al fine di individuare gli insegnamenti, comprese le buone pratiche e gli ambiti di miglioramento.
2. La Commissione facilita l'individuazione degli insegnamenti da trarre con i portatori di interessi pertinenti, ad esempio tramite l'organizzazione di riunioni nell'ambito della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile istituita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.
Promozione dell'attuazione degli insegnamenti
1. La Commissione, insieme agli Stati membri, monitora e promuove l'attuazione degli insegnamenti individuati.
2. Gli insegnamenti individuati sono presi in considerazione nel processo decisionale per l'ulteriore sviluppo del meccanismo unionale di protezione civile e per la definizione delle priorità:
a) del programma di formazione di cui all'articolo 25, compresi, se del caso, i contenuti e i programmi dei corsi di formazione, e del programma di esercitazioni di cui all'articolo 28;
b) degli inviti a presentare progetti di prevenzione e preparazione;
c) delle attività di pianificazione di cui all'articolo 10 della decisione n. 1313/2013/UE.
Richieste di assistenza e risposte
1. Quando si verifica o è imminente una catastrofe all'interno dell'Unione, e al ricevimento di una richiesta di assistenza tramite il CECIS, l'ERCC svolge, ove opportuno e quanto prima, le azioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE.
2. Quando si verifica o è imminente una catastrofe al di fuori dell'Unione, che può richiedere l'assistenza della protezione civile, la Commissione può informare il paese terzo interessato sulle modalità di richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile.
3. Lo Stato membro o il paese terzo colpito da una catastrofe o minacciato da una catastrofe imminente che intende chiedere assistenza tramite il meccanismo unionale di protezione civile rivolge all'ERCC, tramite le proprie autorità competenti, una richiesta scritta di assistenza in materia di protezione civile. Un paese terzo può altresì richiedere assistenza attraverso il meccanismo unionale di protezione civile inoltrando una richiesta scritta di assistenza in materia di protezione civile all'ERCC tramite le Nazioni Unite, le relative agenzie o una qualsiasi delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato VI.
4. Uno Stato membro colpito da una catastrofe o minacciato da una catastrofe imminente può richiedere all'ERCC rapporti scientifici di emergenza redatti nell'ambito dello strumento di consulenza tecnico-scientifica («STAF»).
5. Il richiedente assistenza comunica all'ERCC i tempi, il punto di ingresso e la localizzazione relativi all'assistenza richiesta, il punto di contatto operativo che gestisce la catastrofe sul posto e gli accordi di supporto della nazione ospitante.
6. La Commissione può intraprendere ulteriori azioni di sostegno e complementari necessarie per garantire la coerenza e l'efficienza nella fornitura dell'assistenza e per facilitare il coordinamento della risposta.
7. La Commissione può preparare, nella misura del possibile, un resoconto analitico prima di una catastrofe imminente o subito dopo, contribuendo in tal modo a una conoscenza situazionale completa. Tale resoconto analitico si basa, tra l'altro, sullo STAF e sui sistemi di allerta rapida esistenti.
8. I criteri seguenti, la cui priorità può dipendere dalla natura specifica della richiesta di assistenza, sono presi in considerazione al momento della selezione tra i mezzi di cui dispone l'ECPP:
a) la situazione operativa negli Stati membri e i potenziali rischi di catastrofe;
b) l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi per rispondere alla catastrofe;
c) la posizione geografica dei mezzi, inclusi i tempi e i costi stimati di trasporto verso l'area interessata;
d) altri criteri pertinenti, tra cui la sostenibilità, la precedente esperienza e l'utilizzo dei mezzi.
9. Salvo diversamente concordato con gli Stati membri, l'ERCC non invita gli Stati membri a mobilitare mezzi specifici dall'ECPP in aree di conflitto armato o di minaccia di conflitto armato, o in altre condizioni in cui la sicurezza e l'incolumità del mezzo in questione e del relativo personale sono a rischio.
10. Gli Stati membri invitati a mobilitare mezzi dall'ECPP comunicano all'ERCC, conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, la loro decisione finale sulla mobilitazione. L'ERCC specifica una scadenza per la risposta dello Stato membro all'invito alla mobilitazione.
11. Il richiedente assistenza comunica all'ERCC l'offerta di assistenza che ha accettato. L'ERCC informa gli Stati membri delle offerte accettate.
12. Gli Stati membri che forniscono assistenza tengono regolarmente informato l'ERCC sull'invio dei mezzi di risposta, compresi tutti i mezzi che rientrano nell'ECPP.
13. La Commissione può selezionare, nominare e inviare una squadra EUCP per il supporto sul posto, conformemente all'articolo 17 della decisione n. 1313/2013/UE.
Criteri per le decisioni sulla mobilitazione delle risorse di rescEU
1. Quando riceve una richiesta di assistenza, l'ERCC valuta se le risorse esistenti messe a disposizione dagli Stati membri attraverso il meccanismo unionale di protezione civile e i mezzi preimpegnati nell'ambito dell'ECPP siano sufficienti a garantire una risposta efficace alla richiesta. Qualora non sia possibile garantire una risposta efficace, la Commissione, tramite l'ERCC, decide in merito alla mobilitazione delle risorse di rescEU conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 6, della decisione n. 1313/2013/UE.
2. La decisione di mobilitare le risorse di rescEU tiene conto dei seguenti criteri specifici:
a) la situazione operativa negli Stati membri e i potenziali rischi di catastrofe;
b) l'idoneità e l'adeguatezza delle risorse di rescEU per rispondere alla catastrofe;
c) l'ubicazione geografica delle risorse di rescEU, compresi i tempi e i costi stimati per il trasporto nell'area interessata;
d) altri criteri pertinenti, tra cui la sostenibilità, la precedente esperienza e l'utilizzo delle risorse.
3. In caso di richieste di assistenza contrastanti, si tiene conto dei seguenti criteri supplementari al momento di decidere dove mobilitare le risorse di rescEU:
a) i rischi previsti per le vite umane;
b) i rischi previsti per le infrastrutture critiche e i soggetti critici di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2022/2557, indipendentemente dal fatto che si trovino all'interno o all'esterno dell'Unione;
c) l'impatto previsto delle catastrofi, compreso l'impatto ambientale;
d) le necessità individuate dall'ERCC;
e) il rischio potenziale di diffusione delle catastrofi;
f) le ripercussioni socioeconomiche;
g) l'invocazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
h) altri fattori operativi pertinenti.
Utilizzo nazionale delle risorse di rescEU
1. Gli Stati membri che utilizzano le risorse di rescEU a fini nazionali garantiscono:
a) la relativa disponibilità e lo stato di prontezza alle operazioni nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile entro i termini previsti dai pertinenti requisiti di qualità, salvo diversamente concordato con la Commissione;
b) la parità di trattamento delle risorse di rescEU e di altre risorse nazionali per quanto riguarda l'adeguatezza del mantenimento, dello stoccaggio, dell'assicurazione, del personale e delle altre attività pertinenti di gestione e mantenimento;
c) la riparazione rapida in caso di danni.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione, tramite l'ERCC, l'uso nazionale delle risorse di rescEU e presentano una relazione alla Commissione in seguito al loro utilizzo.
3. Qualora l'utilizzo delle risorse di rescEU a livello nazionale pregiudichi la disponibilità di cui al paragrafo 1, lettera a), prima della mobilitazione gli Stati membri sono tenuti a chiedere, tramite l'ERCC, il consenso alla Commissione.
4. Laddove le risorse di rescEU in questione siano necessarie per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, gli Stati membri ne garantiscono la disponibilità nel più breve tempo possibile.
Donazioni di rescEU
Gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU di natura consumabile possono donare tali risorse in accordo con la Commissione e dopo avere ottenuto il relativo consenso.
Il consenso della Commissione alla donazione di risorse di rescEU di natura consumabile tiene conto, nello specifico, dei criteri seguenti:
a) le necessità operative delle attivazioni in corso nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile;
b) il ciclo di vita operativo e la data di scadenza della risorsa;
c) l'ammissibilità del destinatario della donazione a ricevere la stessa;
d) le necessità del destinatario della donazione;
e) la capacità del destinatario della donazione di ricevere e gestire la risorsa in questione.
Rifiuto di mobilitare personale al di fuori dell'Unione
1. Qualora sia stata adottata una decisione di mobilitazione delle risorse di rescEU al di fuori dell'Unione conformemente all'articolo 12, paragrafo 10, della decisione n. 1313/2013/UE, gli Stati membri possono rifiutare di mobilitare il proprio personale nei casi seguenti:
a) quando le relazioni diplomatiche tra lo Stato membro e il paese terzo richiedente sono state interrotte;
b) quando un conflitto armato, il rischio di un conflitto armato, o altri motivi altrettanto gravi metterebbero a repentaglio la sicurezza del personale e impedirebbero allo Stato membro interessato di adempiere il proprio obbligo di diligenza.
2. Uno Stato membro che rifiuta la mobilitazione del proprio personale ne informa immediatamente l'ERCC fornendo una giustificazione motivata.
Norme in materia di visibilità per l'utilizzo dei mezzi dell'ECPP e delle risorse di rescEU
Laddove i mezzi dell'ECPP e le risorse di rescEU siano utilizzati per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, lo Stato membro che ospita i mezzi dell'ECPP o le risorse di rescEU e lo Stato membro che richiede l'assistenza forniscono un'adeguata visibilità all'Unione, conformemente all'articolo 20, lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE.
Missioni di esperti
1. Gli esperti di cui all'articolo 47 si rendono disponibili per le missioni, prima della loro nomina ai sensi dell'articolo 51.
2. Gli esperti inviati assolvono ai compiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE. Essi riferiscono regolarmente al richiedente assistenza e all'ERCC.
3. L'ERCC tiene informati gli Stati membri su come evolve la missione di esperti.
4. Il richiedente assistenza informa regolarmente l'ERCC su come evolvono le attività in corso sul posto.
5. L'ERCC raccoglie tutte le informazioni pervenute e le distribuisce ai punti di contatto e alle autorità competenti degli Stati membri.
Disimpegno operativo dei mezzi
1. Lo Stato membro richiedente o uno qualsiasi degli Stati membri che forniscono assistenza informano l'ERCC, gli esperti e i mezzi di risposta inviati il prima possibile qualora ritengano che la loro assistenza non sia più necessaria o non possa più essere fornita. Il richiedente assistenza e gli Stati membri organizzano in modo adeguato lo smantellamento effettivo. L'ERCC ne viene informato.
2. Nei paesi terzi, il caposquadra della squadra EUCP informa l'ERCC il prima possibile qualora ritenga, a seguito di opportune consultazioni con il richiedente assistenza, che quest'ultima non sia più necessaria o non possa più essere fornita. L'ERCC trasmette tali informazioni alla delegazione dell'Unione nel paese terzo interessato e ai servizi competenti della Commissione, al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e agli Stati membri. L'ERCC, coordinandosi con il richiedente assistenza, garantisce l'effettivo disimpegno degli esperti e dei mezzi di risposta inviati.
Criteri per le decisioni sul disimpegno delle risorse di rescEU
1. Le risorse di rescEU sono disimpegnate nei casi seguenti:
a) dopo aver ricevuto una notifica di pre-chiusura nel CECIS;
b) in caso di maggiore necessità operativa di risorse altrove o quando le necessità sul campo non ne giustificano più l'utilizzo;
c) nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui ai punti a) e b) mentre è in corso un'operazione.
2. La decisione di disimpegnare una risorsa di rescEU è adottata dalla Commissione attraverso l'ERCC. La decisione è adottata in stretto coordinamento con lo Stato membro che ospita la risorsa di rescEU e il richiedente assistenza nonché con eventuali paesi terzi o organizzazioni internazionali.
3. Ai fini dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione prende in considerazione, tra l'altro, i criteri elencati all'articolo 34, paragrafi 2 e 3.
Rendicontazione e individuazione degli insegnamenti
1. Le autorità competenti del richiedente assistenza e degli Stati membri che hanno prestato assistenza, così come gli esperti inviati, hanno la possibilità di presentare all'ERCC le proprie conclusioni su tutti gli aspetti dell'intervento. L'ERCC elabora una relazione di sintesi sull'assistenza fornita e sugli insegnamenti pertinenti individuati.
2. Oltre agli articoli 31 e 32, l'ERCC, insieme agli Stati membri, monitora e promuove l'attuazione degli insegnamenti individuati al fine di migliorare gli interventi di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile.
Costi di assistenza
1. Salvo diversamente convenuto, il richiedente assistenza sostiene i costi dell'assistenza fornita dagli Stati membri.
2. Lo Stato membro che fornisce assistenza può offrirla a titolo integralmente o parzialmente gratuito, tenendo presente in particolare la natura della catastrofe e l'entità del danno. Tale Stato membro può inoltre rinunciare in qualsiasi momento a tutto o parte del rimborso dei rispettivi costi.
Costi operativi
1. I costi operativi di cui all'articolo 23, paragrafi 2, 4 ter e 4 quater, della decisione n. 1313/2013/UE comprendono tutti i costi di esercizio di una risorsa durante un'operazione. Tali costi possono comprendere costi relativi al personale, ai trasporti internazionali e locali, alla logistica, ai beni di consumo e alle forniture, al mantenimento e altri costi necessari per garantire l'uso efficace di tali risorse.
2. I costi di cui al paragrafo 1 non sono ammissibili al sostegno dell'Unione se sono coperti ai sensi dell'articolo 45 della presente decisione o dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (1), o se sono finanziati attraverso altri strumenti finanziari dell'Unione.
3. Le procedure di richiesta di assistenza dell'Unione previste dall'articolo 54 si applicano anche alle richieste di assistenza finanziaria per i costi operativi.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/oj).
Supporto della nazione ospitante
1. Salvo diversamente concordato, il richiedente assistenza, per tutta la durata dell'intervento nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, facilita il vitto, l'alloggio e il trasporto locale per le squadre di assistenza e provvede a rifornire le scorte, il carburante e le vettovaglie a titolo gratuito.
2. Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale di collegamento incaricato di facilitare il supporto della nazione ospitante e notificano la designazione alla Commissione. Se viene designato un punto di contatto di collegamento nazionale per una singola emergenza, tale informazione deve essere trasmessa con la richiesta di assistenza.
3. Nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione può cofinanziare i costi di cui al paragrafo 1.
Risarcimento dei danni
1. Gli Stati membri che richiedono assistenza o ricevono una donazione ai sensi dell'articolo 36 si astengono dal presentare qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di altri Stati membri per i danni causati in conseguenza dell'intervento di assistenza fornito nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile o in conseguenza di una donazione ai sensi dell'articolo 36, a meno che non si dimostri che sono il risultato di un dolo o di una negligenza grave.
2. Gli Stati membri si astengono dall'avanzare qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti della Commissione per i danni derivanti dagli interventi di assistenza forniti nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile o per le conseguenze della mancata mobilitazione, della smobilitazione, del disimpegno o della donazione, ai sensi dell'articolo 36, delle risorse di rescEU fornite nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile e della presente decisione, a meno che non si dimostri che siano il risultato di un dolo o di una negligenza grave.
3. In caso di danni subiti da terzi a seguito di interventi di assistenza, gli Stati membri che richiedono assistenza o che ricevono una donazione ai sensi dell'articolo 36 e lo Stato membro che fornisce l'assistenza o la donazione ai sensi dell'articolo 36 cooperano per facilitare il risarcimento di tali danni conformemente alle leggi applicabili e ai quadri normativi pertinenti.
Categorie di esperti
Gli Stati membri classificano gli esperti in base alle seguenti categorie:
a) capisquadra e vice capisquadra;
b) esperti di coordinamento e valutazione sulla gestione delle informazioni, le operazioni, la sicurezza e la logistica;
c) esperti tecnici;
Compiti e funzioni
1. Il caposquadra e il vice caposquadra sono responsabili della guida della squadra EUCP durante una missione. Il caposquadra è responsabile del collegamento con le autorità del paese colpito, con l'ERCC, con altre organizzazioni internazionali e, in caso di interventi di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile al di fuori degli Stati membri, con la delegazione dell'Unione in quel paese.
2. Gli esperti tecnici sono in grado di fornire assistenza su questioni specifiche e altamente tecniche e sui rischi ad esse connessi.
3. Gli esperti di coordinamento e valutazione sono in grado di valutare le necessità della situazione e di consigliare come affrontarla.
4. Gli esperti inviati per le missioni di preparazione possono essere incaricati dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro che ha proceduto alla loro nomina, di svolgere una qualsiasi delle mansioni di cui all'articolo 47 e devono essere in grado di fornire consulenza e riferire sulle misure di preparazione adeguate, compresa la capacità amministrativa, le necessità di allerta rapida, la formazione, le esercitazioni e la sensibilizzazione.
5. Gli esperti inviati per missioni di prevenzione possono essere incaricati dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro che ha proceduto alla loro nomina, di svolgere le mansioni di cui all'articolo 47 e devono essere in grado di fornire consulenza e riferire sulle misure di prevenzione adeguate e sulla capacità di gestire i rischi.
6. I funzionari di collegamento dell'ERCC inviati dalla Commissione sono pienamente integrati nella squadra EUCP.
7. La Commissione può decidere di integrare nella squadra EUCP altri esperti inviati dalle organizzazioni internazionali pertinenti.
Banca dati degli esperti
1. Le informazioni sugli esperti vengono raccolte dalla Commissione in una banca dati degli esperti e rese disponibili tramite il CECIS.
2. La banca dati di cui al paragrafo 1 identifica specificatamente gli esperti registrati nell'ECPP.
Requisiti per la formazione e le esercitazioni
Gli esperti, se necessario, seguono il programma di formazione e partecipano alle esercitazioni conformemente a quanto previsto dall'articolo 24.
Nomina
In caso di richiesta di assistenza, incombe agli Stati membri nominare gli esperti disponibili e condividerne gli estremi con l'ERCC.
Invio di esperti, squadre EUCP e TAST
1. L'ERCC mobilita e invia gli esperti e la TAST selezionati con brevissimo preavviso, una volta nominati dagli Stati membri per la missione specifica.
2. I costi di invio dei singoli esperti, delle squadre EUCP e delle TAST sono gestiti ai sensi dell'articolo 22, lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE.
3. In caso di stipula di un accordo di servizio, questo dovrà comprendere gli elementi seguenti:
a) obiettivi della missione;
b) mandato;
c) principi di etica e di condotta;
d) durata prevista della missione;
e) generalità della persona da contattare sul posto;
f) condizioni della copertura assicurativa;
g) indennità giornaliera a copertura delle spese;
h) condizioni specifiche di pagamento;
i) linee guida per gli esperti tecnici, gli esperti di coordinamento e di valutazione, i capisquadra e i vice capisquadra della squadra EUCP.
Assistenza dell'Unione nelle azioni di risposta
1. Qualsiasi Stato membro che fornisca assistenza in materia di protezione civile o che mobiliti una risorsa di rescEU ai sensi dell'articolo 34 può richiedere l'assistenza dell'Unione conformemente all'articolo 54.
2. L'assistenza dell'Unione può consistere in quanto segue:
a) concessione di sovvenzioni agli Stati membri per coprire le attrezzature e le risorse di trasporto e logistiche nonché qualsiasi altra azione di sostegno e complementare necessaria per facilitare il coordinamento della risposta;
b) agevolazione dell'accesso alle attrezzature e alle risorse di trasporto e logistiche nonché ai servizi sotto forma di messa in comune con altri Stati membri e di accesso al mercato commerciale o ad altre fonti attraverso la Commissione, come ad esempio i servizi di trasporto acquistati da enti privati o di altro tipo.
3. Se i costi relativi ad una richiesta di assistenza dell'Unione di cui al paragrafo 2 sono inferiori a 10 000 EUR, non sono ammissibili a meno che non siano coperti dai partenariati quadro di cui al paragrafo 4, o riguardino la mobilitazione di risorse di rescEU o l'agevolazione dell'accesso alle attrezzature, alle risorse di trasporto e logistiche nonché ai servizi sotto forma di messa in comune con altri Stati membri.
4. La Commissione può stabilire partenariati finanziari quadro con le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).
Richieste di assistenza dell'Unione nelle azioni di risposta
1. Le richieste di assistenza dell'Unione sono presentate dall'autorità competente di cui all'articolo 57 e inviate alla Commissione tramite il CECIS o la posta elettronica (o altri mezzi elettronici) prima che abbia luogo qualsiasi azione di risposta relativa a tale richiesta. La Commissione informa l'autorità richiedente delle informazioni necessarie per procedere con la richiesta.
2. Una volta ricevuta la richiesta di assistenza dell'Unione da parte della Commissione, i costi dell'azione di risposta richiesta diventano ammissibili al finanziamento dell'Unione, fatto salvo l'articolo 55.
3. La Commissione può decidere di utilizzare un sistema di scambio elettronico dedicato per tutti gli scambi con i beneficiari, compresa la conclusione delle convenzioni di sovvenzione e la notifica delle decisioni di sovvenzione e delle relative modifiche, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
4. Una volta ricevuta la richiesta di assistenza dell'Unione per un'azione di risposta, la Commissione informa i punti di contatto designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE tramite il CECIS.
5. Se uno Stato membro richiede l'assistenza dell'Unione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera b), la Commissione può invitare gli Stati membri o gli operatori privati, o entrambi, a fornirle i dettagli delle attrezzature e delle risorse di trasporto e logistiche che possono offrire. La Commissione indica una scadenza per la trasmissione di tali informazioni.
6. La Commissione condivide le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 5 con lo Stato membro che ha presentato la richiesta, insieme a qualsiasi altra informazione di cui la Commissione disponga in merito alle attrezzature, alle risorse di trasporto e logistiche disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale, e aiuta gli Stati membri ad accedere a tali risorse aggiuntive.
7. Lo Stato membro che presenta la richiesta informa la Commissione delle soluzioni di attrezzature, trasporto e logistica che lo Stato membro ha selezionato e si mette in contatto con gli Stati membri che forniscono tale sostegno o con l'operatore che fornisce tali servizi individuati dalla Commissione. Esso informa inoltre la Commissione dei progressi compiuti nella fornitura dell'assistenza in materia di protezione civile.
8. Nel caso in cui scelga i servizi forniti dal mercato commerciale, lo Stato membro dovrà confermare per iscritto la propria richiesta di un servizio di trasporto e di logistica e il proprio impegno a rimborsare la Commissione conformemente a quanto previsto dal paragrafo 9.
9. Per i costi sostenuti dalla Commissione quando lo Stato membro richiedente sceglie i servizi forniti dal mercato commerciale, la Commissione emette una nota di addebito allo Stato membro che ha beneficiato dell'assistenza finanziaria dell'Unione.
10. Nel caso dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera b), uno Stato membro può assumere la guida del coordinamento della procedura ai sensi di detto articolo.
Decisione sull'assistenza dell'Unione per le azioni di risposta
1. Nel valutare le richieste conformemente all'articolo 53, la Commissione tiene conto di quanto segue:
a) le informazioni contenute nella richiesta di assistenza finanziaria dell'Unione per le azioni di risposta presentata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1;
b) le necessità espresse dal paese colpito che attiva il meccanismo unionale di protezione civile, le necessità identificate dall'ERCC e le necessità di altri paesi colpiti, come nel caso delle attivazioni di assistenza consolare;
c) qualsiasi valutazione delle necessità effettuata dalla squadra EUCP inviata nel paese colpito e dagli esperti che riferiscono alla Commissione immediatamente prima o durante la catastrofe;
d) altre informazioni pertinenti e affidabili trasmesse dagli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali e in possesso della Commissione al momento della decisione;
e) l'efficienza e l'efficacia delle soluzioni o delle operazioni di trasporto e logistiche volte a garantire la fornitura tempestiva dell'assistenza della protezione civile;
f) altre azioni pertinenti intraprese dalla Commissione.
2. Gli Stati membri forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per valutare le richieste ai sensi dell'articolo 53. Dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni supplementari da parte della Commissione, gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste il prima possibile.
3. La Commissione indica l'importo del pagamento di prefinanziamento da versare. Tale pagamento di prefinanziamento può arrivare fino all'85 % del contributo finanziario dell'Unione richiesto, in base alla disponibilità di risorse di bilancio. Non è fornito alcun prefinanziamento per le azioni di risposta che sono già state completate. Non è previsto alcun prefinanziamento se le sovvenzioni non soddisfano la soglia stabilita per le sovvenzioni di valore modesto di cui all'articolo 2, punto 41), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, a meno che lo Stato membro che richiede il sostegno finanziario non possa dimostrare che l'assenza di prefinanziamento comprometterebbe l'attuazione dell'azione di risposta.
4. La Commissione comunica immediatamente la decisione sull'assistenza dell'Unione nelle azioni di risposta allo Stato membro che richiede il sostegno finanziario e a tutti gli altri Stati membri.
Risarcimento dei danni
In deroga all'articolo 340 del trattato, lo Stato membro che richiede l'assistenza dell'Unione si astiene dal presentare una richiesta di risarcimento all'Unione per i danni causati al proprio patrimonio o al proprio personale di servizio, qualora tali danni siano la conseguenza della fornitura di risorse di trasporto o di servizi di cui alla presente decisione, a meno che non si dimostri che sono il risultato di un dolo o di una negligenza grave.
Designazione dell'autorità competente
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per richiedere e ricevere l'assistenza finanziaria dell'Unione o autorizzano altre entità a richiedere e ricevere l'assistenza finanziaria dell'Unione, per l'attuazione di altre azioni di risposta conformemente all'articolo 22, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE. Essi informano la Commissione di conseguenza e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi variazione.
2. Le entità che possiedono mezzi propri o gestiscono concretamente mezzi preimpegnati nell'ECPP, al momento della loro mobilitazione, possono essere designate o autorizzate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1.
Abrogazione
Le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 sono abrogate.
I riferimenti alle decisioni di esecuzione abrogate si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2025
Per la Commissione
HADJA LAHBIB
Membro della Commissione
ALLEGATO IV
PROFILI DEGLI ESPERTI TECNICI
Ambiente
1. Incendi boschivi
2. Questioni ambientali
3. Risposta all'inquinamento marino
4. Gestione dei rifiuti
Salute/CBRN
5. Acqua, servizi igienico-sanitari e igiene (WASH)
6. Epidemiologia/sanità pubblica
7. Coordinamento per la salute
8. Questioni CBRN
Competenze orizzontali
9. Trasporti e logistica
10. Tutela del patrimonio culturale
11. Ingegneria strutturale
Geologia
12. Geologia/vulcanologia
13. Valutazione delle dighe
14. Sismologia
Accoglienza di emergenza
15. Ingegneria civile
16. Pianificazione del cantiere
ALLEGATO V
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE CAPACITA' ECPP E DELLE RISORSE rescEU
INFORMAZIONI RICHIESTE
Per la procedura di certificazione e registrazione nell'ECPP [procedura] di un particolare modulo, di altri mezzi di risposta (escluse le forniture di soccorso) e della squadra di supporto e assistenza tecnica occorre fornire i seguenti dati e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalla Commissione:
1. un'autovalutazione attestante che i moduli e le squadre di supporto e assistenza tecnica soddisfano i requisiti stabiliti per questo tipo di mezzo di risposta ai sensi dell'allegato II o, per altri mezzi di risposta, contenente le informazioni pertinenti;
2. scheda informativa sul mezzo di risposta (schede CECIS);
3. la conferma che sia stato predisposto quanto necessario affinché le autorità competenti e i punti di contatto nazionali siano ininterrottamente in condizione di trattare in tempi brevi le richieste di mobilitazione dei loro mezzi di risposta registrati nell'ECPP;
4. la conferma che sia stato predisposto quanto necessario, anche sul piano finanziario, affinché il mezzo di risposta registrato nell'ECPP possa essere mobilitato immediatamente in risposta a un invito della Commissione;
5. la durata esatta del preimpegno nell'ECPP (minimo un anno, tenendo conto dell'articolo 19 se è stata concessa una sovvenzione per l'adattamento del mezzo);
6. informazioni sul tempi massimi di mobilitazione garantiti (non oltre 12 ore dall'accettazione dell'offerta, se non diversamente specificato nell'allegato II);
7. la localizzazione geografica della risorsa, il luogo indicativo della mobilitazione (ad esempio aeroporto), la normale destinazione della mobilitazione ed eventuali restrizioni geografiche della mobilitazione;
8. procedure operative standard del mezzo di risposta;
9. tutte le informazioni utili sul trasporto, come misure, peso, restrizioni di volo, modalità di trasporto privilegiate ecc.; se pertinente: accesso ai porti;
10. eventuali altre restrizioni o condizioni di mobilitazione prevedibili;
11. una «scheda esperienza» che riporta in sintesi le precedenti mobilitazioni del mezzo di risposta, la partecipazione a esercitazioni nell'ambito del meccanismo unionale, l'addestramento dei principali addetti (caposquadra, vice caposquadra) tramite il meccanismo unionale di protezione civile, il rispetto delle norme internazionali se necessario (INSARAG, OMS, IFRC ecc.);
12. un'autovalutazione delle necessità di adattamento e dei relativi costi;
13. tutte le informazioni necessarie per i contatti.
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
1. La procedura di certificazione dei moduli, degli altri mezzi di risposta (escluse le forniture di soccorso) e delle squadre di supporto e assistenza tecnica comprende una visita consultiva, la partecipazione a un'esercitazione a tavolino e la partecipazione a un'esercitazione sul campo. In casi debitamente giustificati, la Commissione può decidere di derogare all'obbligo di partecipazione a un'esercitazione sul campo per i mezzi di risposta, qualora siano soddisfatti i criteri concordati definiti negli orientamenti in materia di certificazione.
2. Le squadre di ricerca e soccorso in ambito urbano sono considerate certificate se hanno completato la classificazione esterna INSARAG e tale classificazione è ancora valida. Per queste squadre non sarà istituita una procedura di certificazione distinta nell'ECPP.
3. Le squadre mediche di emergenza (tipi 1, 2, 3 e squadre specializzate) sono considerate certificate se hanno completato la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e tale certificazione è ancora valida. Non è richiesta alcuna ulteriore procedura di certificazione per le squadre mediche di emergenza nell'ambito dell'ECPP.
4. I laboratori di biosicurezza mobili sono considerati certificati se hanno completato la procedura di riconoscimento dei laboratori mobili per la risposta rapida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e il riconoscimento è ancora valido. Per i laboratori di biosicurezza mobili non sarà istituita una procedura di certificazione distinta nell'ECPP.
5. I requisiti di qualità per le forniture di soccorso nell'ambito dell'ECPP sono conformi ai regolamenti o alle norme pertinenti internazionali o dell'Unione. L'autorità competente interessata è invitata a presentare una dichiarazione formale o prove a sostegno della conformità. Le forniture di soccorso dovrebbero essere impegnate nell'ECPP per un periodo minimo di sei mesi o per la loro durata di conservazione, che non può essere inferiore a sei mesi.
6. Gli orientamenti illustrano in dettaglio la procedura e gli strumenti per la certificazione e la registrazione di moduli, altri mezzi di risposta e TAST. Gli orientamenti in materia di certificazione sono approvati dal gruppo di esperti sulle capacità della Commissione.
7. Gli orientamenti illustrano in dettaglio la procedura e gli strumenti per la certificazione, la registrazione e la selezione degli esperti. Gli orientamenti sono approvati dal gruppo di esperti sulle capacità della Commissione.
8. Gli orientamenti illustrano in dettaglio la procedura e gli strumenti per la ricertificazione e la registrazione di moduli, altri mezzi di risposta e TAST. Gli orientamenti sulla ricertificazione sono approvati dal gruppo di esperti sulle capacità della Commissione.
REGISTRAZIONE
Gli Stati membri sono responsabili dell'inserimento delle capacità nel CECIS non appena ricevono informazioni dalla Commissione in merito al completamento della procedura di certificazione e alla registrazione delle capacità nell'ECPP.
ALLEGATO VI
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI RILEVANTI
Le organizzazioni internazionali rilevanti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, sono le seguenti:.
1. Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM)
2. Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (IFRC)
3. Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW)
4. Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)