
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 marzo 2025
G.U.R.I. 3 giugno 2025, n. 126
Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» e successive modificazioni ed integrazioni.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 e successive modificazioni, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping», in particolare l'art. 7;
Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive integrazioni e modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE», in particolare l'art. 37, comma 1-bis;
Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport, recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati, entrato in vigore il 1° gennaio 2005;
Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;
Visto il proprio decreto 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2002, n. 132, recante «Modalità di trasmissione dei dati di commercializzazione delle specialità medicinali»;
Visto il proprio decreto 24 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2003, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 200, n. 376 [N.d.R. recte: art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376], recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"»;
Visto l'allegato al citato decreto del Ministro della salute 24 settembre 2003, fatto salvo dai successivi decreti che hanno ridisciplinato la materia, da ultimo il decreto del Ministro della salute 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 3 giugno 2005, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"» e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, recante «Istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo» e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 24 ottobre 2006, recante «Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 30 dicembre 2006 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha traferito le competenze della suddetta Commissione alla sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario, nominato con decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 e successive modificazioni;
Vista la determina dell'Agenzia italiana del farmaco 24 maggio 2018, n. 821, recante «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 4 agosto 2017, n. 124», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - dell'11 giugno 2018, n. 133;
Visto il proprio decreto 10 aprile 2019 di modifica al decreto 19 maggio 2005, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"»;
Visto, da ultimo, il proprio decreto 25 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 29 ottobre 2024, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping» reso in adesione all'emendamento all'allegato I della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale anti-doping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2024;
Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 12 aprile 2024, recante protocollo in entrata n. 11114 del 15 aprile 2024, con la quale veniva richiesto di apportare modifiche relativamente ai farmaci appartenenti alle classi S3 (beta-2 agonisti), S5 (diuretici ed agenti mascheranti) e S9 (corticosteroidi), tenendo conto delle note introdotte dalla WADA (Agenzia mondiale anti-doping) nella lista dei principi attivi dopanti, che hanno comportato, avuto riguardo a taluni principi attivi dopanti, l'esclusione di alcune formulazioni dall'elenco dei medicinali dopanti;
Vista la nuova «Lista delle sostanze e dei metodi proibiti 2025», approvata dal Comitato esecutivo della WADA il 12 settembre 2024 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025;
Sentita la Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping nella seduta del 16 gennaio 2025, che ha approvato le ulteriori necessarie modifiche da apportare al decreto 19 maggio 2005 relativamente alle classi S5, S6 e S9;
Considerata, dunque, la necessità di adottare un nuovo decreto che, in sostituzione del decreto 19 maggio 2005 e successive modificazioni, disciplini in maniera sistematica la materia, ai fini anche della semplificazione normativa;
Decreta:
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di seguito denominate «specialità medicinali» e inclusi nella lista di cui al decreto 25 giugno 2024 del Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma, i dati riferiti all'anno precedente relativi, per ogni singola confezione, alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute secondo le modalità stabilite dal decreto 15 luglio 2004. Tale obbligo si ritiene soddisfatto con l'invio dei dati di commercializzazione di cui all'art. 1 del decreto 24 maggio 2002.
3. L'etichettatura ed il foglio illustrativo devono essere modificati come appresso indicato:
a) l'etichettatura dell'imballaggio esterno deve includere un pittogramma conforme a quello riportato nell'allegato al decreto 24 settembre 2003;
b) il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo avvertenze speciali la frase: «Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping».
4. I titolari di A.I.C. delle specialità medicinali autorizzate secondo procedura centralizzata sono tenuti ad applicare le sole disposizioni di cui al comma 3, lettera a).
5. La documentazione relativa alle domande di A.I.C., di variazione o di rinnovo, presentate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere conforme alle disposizioni di cui al precedente comma 3.
6. I titolari di A.I.C. sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al precedente comma 3 a partire dai lotti prodotti dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto. E' autorizzato lo smaltimento delle confezioni prodotte anteriormente al termine sopra indicato fino alla naturale scadenza delle stesse.
1. Le specialità medicinali per uso topico, ivi comprese quelle per uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, contenenti principi attivi, appartenenti alle classi S5 - diuretici e agenti mascheranti e S6 - stimolanti, di cui al decreto 13 aprile 2005 e successive modificazioni e integrazioni, non devono riportare sull'etichettatura dell'imballaggio esterno il pittogramma di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), del presente decreto.
2. Il foglio illustrativo delle specialità medicinali di cui al precedente comma, deve riportare al paragrafo avvertenze speciali la frase: «Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E' vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle riportate».
3. Le specialità medicinali contenenti principi attivi appartenenti alla classe S9 - glucocorticoidi, somministrate per via inalatoria e topica: dentale-intracanalare, dermica, intranasale, oftalmologica e perianale, non sono proibite quando l'assunzione avviene alle dosi e per le indicazioni terapeutiche autorizzate, non devono riportare sull'etichettatura dell'imballaggio esterno il pittogramma di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), del presente decreto.
4. Il foglio illustrativo delle specialità medicinali di cui al precedente comma del presente articolo, deve riportare al paragrafo avvertenze speciali la frase: «Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E' vietata un'assunzione diversa per indicazioni terapeutiche, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle riportate».
5. I titolari di A.I.C. sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui ai precedenti commi a partire dai lotti prodotti dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto. E' autorizzato lo smaltimento delle confezioni prodotte anteriormente al termine sopra indicato fino alla naturale scadenza delle stesse.
6. La documentazione relativa alle domande di A.I.C., di variazione o di rinnovo, presentate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere conforme alle disposizioni di cui ai precedenti commi.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali, preparati in farmacia detti «formula magistrale» e «formula officinale», contenenti i principi attivi inclusi nella lista di cui al decreto 13 aprile 2005 del Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'etichettatura deve riportare la frase indicata al comma 3, lettera b), del precedente art. 1.
3. I medicinali preparati in farmacia per uso topico, ivi compresi quelli per uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, auricolare contenenti principi attivi, appartenenti alle classi S5 - diuretici e agenti mascheranti e S6 - stimolanti, di cui al decreto 13 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, devono riportare sull'etichettatura la frase: «Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E' vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte».
4. Ai medicinali di cui al comma 1 del presente articolo si applica la classificazione ai fini della fornitura di «medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta», ai sensi della tabella 5 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.
1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministro della salute 19 maggio 2005, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"» e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2025
Il Ministro: SCHILLACI
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 485